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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 3490/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI, GANCI, MICHELI, Parte_1 C.F._1
ZAMPIERI (parte ricorrente) contro
- - ass. dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
RIVERSO e dott. ex art. 417 bis c.p.c. CP_2 all'udienza del 26/3/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- la ricorrente si è rivolta al tribunale esponendo di aver prestato attività lavorativa come collaboratrice scolastica in forza di contratti a tempo determinato per l'affidamento di supplenze temporanee, nell'a.s. 2021/2022, e di non aver beneficiato del "Compenso
Individuale Accessorio" (cd. CIA) previsto dagli artt. 82 del CCNL del 29/11/2007 e 7 del
CCNL 15.3.2001 pari ad € 2,23 giornalieri, quale voce stipendiale corrisposta per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI scuola del 31.8.1999; la ricorrente ritiene che la mancata previsione del compenso in favore dei dipendenti titolari di supplenze brevi o saltuarie si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere tale compenso e la conseguente condanna del al pagamento dell'importo dovuto, pari ad euro 557,93 oltre interessi;
CP_1
- il si è costituito affermando di aver correttamente applicato le Controparte_1
disposizioni contrattuali vigenti e negando la sussistenza di una disparità di trattamento ed ha perciò chiesto la reiezione del ricorso;
2.
ritenuto che
la domanda possa essere accolta, potendo essere condivise le argomentazioni esposte nella sentenza 619/2020 pronunciata da questo tribunale in fattispecie analoga, qui da intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e di seguito trascritte:
<<- l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
- si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
- il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
- è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
- il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
- non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che corrisponde CP_3 il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie:
l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie
è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
3. rilevato che il nella comparsa di risposta ha dato atto della correttezza CP_1 dell'importo richiesto dalla controparte;
4. ritenuto pertanto che la domanda possa essere integralmente accolta e che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, data la serialità delle questioni trattate, accordando la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuto e condanna il a pagare alla ricorrente la somma di euro 557,93 CP_1
a titolo di r.p.d. per l'a.s. 2021/2022, oltre interessi dalle singole scadenze di pagamento al saldo;
dichiara tenuto e condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 258,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15%
e contributo se versato, da distrarsi in favore dei difensori.
la giudice
Roberta PASTORE