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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7798/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Fabio Filzi n. 2, Nichelino presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
ROMAGNANO AL MONTE il 18/08/1983.
Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Rilevato che le parti, con ricorso del 21/03/2024, hanno adito questo Tribunale chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. (domanda di divorzio che, allo stato, non risulta ancora procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni); ritenuto che, alla luce delle conclusioni depositate dalle parti, la domanda di divorzio non possa ritenersi abbandonata, non essendovi una espressa rinuncia in tal senso né essendo tale volontà chiaramente desumibile dagli atti di causa, deve procedersi, con separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire al marito sig. Parte_2 Parte_1
la proprietà per la quota del 50% dell'alloggio coniugale sito in Nichelino via Spadolini 22
[...] individuato al foglio 8 part. 979 sub. 39 cat. A/2 e dei box – individuati al CF al foglio 8 part. 979 subb
105 e 116 - con accesso dalla via Berlinguer n. 33 Nichelino.
PRENDE ATTO che tale unità immobiliare di cui sopra, sarà trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i suoi diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive. La parte che trasferirà dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua proprietà e disponibilità, libero da trascrizioni di pregiudizio ed ipoteche.
PRENDE ATTO che, a titolo di corrispettivo le parti concordano che il sig. Parte_1 verserà al momento della stipula del rogito alla Sig.ra la somma di euro € 60.000,00 Parte_2 (sessantamila/00); la stipula dell'atto pubblico di compravendita dovrà avvenire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sentenza di separazione, dinanzi ad un Notaio scelto dal sig. Parte_1
. Le spese notarili saranno ad esclusivo carico del sig. .
[...] Parte_1
PRENDE ATTO che verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché
pagina 2 di 3 della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.
PRENDE ATTO che il veicolo Opel Meriva tg. EY994YD in uso al sig. Parte_1 rimane in proprietà esclusiva allo stesso;
il veicolo Fiat 600 tg. DM491XT in uso alla sig.ra Parte_2
rimane in proprietà esclusiva alla stessa.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7798/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Fabio Filzi n. 2, Nichelino presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
ROMAGNANO AL MONTE il 18/08/1983.
Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Rilevato che le parti, con ricorso del 21/03/2024, hanno adito questo Tribunale chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. (domanda di divorzio che, allo stato, non risulta ancora procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni); ritenuto che, alla luce delle conclusioni depositate dalle parti, la domanda di divorzio non possa ritenersi abbandonata, non essendovi una espressa rinuncia in tal senso né essendo tale volontà chiaramente desumibile dagli atti di causa, deve procedersi, con separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire al marito sig. Parte_2 Parte_1
la proprietà per la quota del 50% dell'alloggio coniugale sito in Nichelino via Spadolini 22
[...] individuato al foglio 8 part. 979 sub. 39 cat. A/2 e dei box – individuati al CF al foglio 8 part. 979 subb
105 e 116 - con accesso dalla via Berlinguer n. 33 Nichelino.
PRENDE ATTO che tale unità immobiliare di cui sopra, sarà trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i suoi diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive. La parte che trasferirà dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua proprietà e disponibilità, libero da trascrizioni di pregiudizio ed ipoteche.
PRENDE ATTO che, a titolo di corrispettivo le parti concordano che il sig. Parte_1 verserà al momento della stipula del rogito alla Sig.ra la somma di euro € 60.000,00 Parte_2 (sessantamila/00); la stipula dell'atto pubblico di compravendita dovrà avvenire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sentenza di separazione, dinanzi ad un Notaio scelto dal sig. Parte_1
. Le spese notarili saranno ad esclusivo carico del sig. .
[...] Parte_1
PRENDE ATTO che verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della legge n. 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché
pagina 2 di 3 della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.
PRENDE ATTO che il veicolo Opel Meriva tg. EY994YD in uso al sig. Parte_1 rimane in proprietà esclusiva allo stesso;
il veicolo Fiat 600 tg. DM491XT in uso alla sig.ra Parte_2
rimane in proprietà esclusiva alla stessa.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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