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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 5615/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MAJOCCHI MATTEO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MARTA LUCIANI, giusta delega orale. Per essuno. CP_1
Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, deve essere accolta.
La difesa della parte ricorrente allegava: che con contratto n. 259-07877, si impegnava con (di CP_1 Parte_1 seguito per brevità indicata anche solo come a prendere in locazione i beni, Parte_1
come meglio descritti in contratto (doc. 2);
2 che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava tali Pt_1
beni presso (di seguito anche solo il “Fornitore”) indicato dallo stesso CP_2
Conduttore in sede di Proposta (doc. 2), corrispondendo l'importo complessivo di € 82.400,00, oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 3); che tali beni venivano regolarmente consegnati in data 2 dicembre 2019 al conduttore resistente, come emerge dal documento di trasporto del Fornitore e dal verbale di consegna in atti, entrambi debitamente sottoscritti (doc. 4). che il contratto prevedeva l'obbligo del conduttore di corrispondere n. 60 canoni di locazione del valore di € 1.929,14 oltre IVA ciascuno, da pagare trimestralmente in via anticipata;
che dopo aver corrisposto a solamente n. 17 canoni trimestrali, per un totale di € Pt_1
80.644,26 oltre IVA, il conduttore interrompeva i pagamenti, omettendo il pagamento degli importi riportati nelle fatture nn. 245309 e 527773, successivamente emesse da a titolo Pt_1
di canoni di locazione (doc. 5); che con comunicazione del 19 agosto 2024 la creditrice in forza di quanto Parte_1 previsto dall'art. 12 delle condizioni generali del contratto, comunicava alla la CP_2
risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., diffidando altresì il conduttore al pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti, interessi sul capitale, penale e spese legali, nonché la restituzione dei beni concessi in locazione (doc.
6); che con successiva lettera di messa in mora inviata a mezzo pec il 3.12.2024, a firma dello scrivente legale (doc. 7), intimava il pagamento delle somme dovute a seguito della Pt_1
risoluzione del Contratto, comprensive anche di indennizzo, oltre al reso del materiale, che rimaneva senza esito.
Parte conduttrice, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento. con la comunicazione del 19 agosto 2024 si è legittimamente avvalsa Parte_1
della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 12 e che attribuisce a la Parte_1 facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, qualora “il conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei Parte_1 canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto” e la locatrice si è avvalsa di tale facoltà
3 perché il conduttore non aveva pacificamente ottemperato al pagamento delle fatture nn.
245309 e 527773 (doc. 5).
Accertata, dunque, la legittimità della risoluzione intimata da in forza della clausola Pt_1 risolutiva espressa di cui all'art. 13 del Contratto e dell'art. 1456 c.c., il contratto si è risolto in data 19 agosto 2024.
In forza degli artt. 13 e 14 e delle condizioni generali del contratto, in caso di risoluzione dell'accordo, il conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, nonché alle spese o oneri sostenuti dal locatore in ragione della cessazione degli effetti del contatto, nonché al pagamento di una penale per inadempimento, in ragione della risoluzione anticipata del contratto, pari “alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici” nel caso di specie pari ad € 14.231,34 complessivi (€ 4.743,78 X 3).
Le ulteriori voci di credito esposte da risultano dovute in forza del contenuto del Pt_1
contratto, ovvero:
• € 11.574,82 (IVA compresa ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn. 245309 e 527773 (cfr. doc. 5);
• € 9.487,56 quale indennizzo per la mancata restituzione dei beni, ex art. 14, comma 2, del
Contratto (cfr. doc. 2) e quindi per il protratto utilizzo degli stessi, a seguito della risoluzione del contratto, pari al valore del canone trimestrale (€ 4.743,78 oltre IVA) moltiplicato per 2, ossia il numero di trimestri a partire da quello di settembre 2024, ossia quello successivo al mese di agosto 2024 in cui il contratto è stato risolto (cfr. doc. 6), sino ad gennaio 2025, ossia il mese di predisposizione del ricorso.
La resistente, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c.
In conclusione, è tenuta al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma complessiva di € 35.356,12 - comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad € 62,40 cfr. doc. 7) - così suddivisa:
4 - € 11.574,82 (IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione dei contratti (doc. 6) e di cui alle fatture nn. 245309 e 527773 (doc. 5);
- € 14.231,34 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 c. 4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 13, lett. b) Condizioni generali;
- € 9.487,56 quale indennizzo per la mancata restituzione dei beni, ex art. 14, c. 2, del
Contratto (cfr. doc. 2);
Segue, altresì, la condanna di alla restituzione del Materiale oggetto del contratto, CP_1
a proprie cure presso Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
1. accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto stipulato tra
[...]
e a far data dal 19 agosto 2024; Parte_1 CP_1
2. condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di € 35.356,12 come meglio quantificata e dettagliata in atti, oltre interessi (moratori ex
D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c.
4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale) per le causali di cui in motivazione;
3. condanna alla restituzione del Materiale oggetto del contratto, a proprie CP_1
cure e spese presso Parte_1
4. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...]
liquidate in € 545,00 per spese ed € 6.346,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano lì, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Arianna Chiarentin
5
VERBALE DELLA CAUSA N. 5615/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MAJOCCHI MATTEO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MARTA LUCIANI, giusta delega orale. Per essuno. CP_1
Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, deve essere accolta.
La difesa della parte ricorrente allegava: che con contratto n. 259-07877, si impegnava con (di CP_1 Parte_1 seguito per brevità indicata anche solo come a prendere in locazione i beni, Parte_1
come meglio descritti in contratto (doc. 2);
2 che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava tali Pt_1
beni presso (di seguito anche solo il “Fornitore”) indicato dallo stesso CP_2
Conduttore in sede di Proposta (doc. 2), corrispondendo l'importo complessivo di € 82.400,00, oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 3); che tali beni venivano regolarmente consegnati in data 2 dicembre 2019 al conduttore resistente, come emerge dal documento di trasporto del Fornitore e dal verbale di consegna in atti, entrambi debitamente sottoscritti (doc. 4). che il contratto prevedeva l'obbligo del conduttore di corrispondere n. 60 canoni di locazione del valore di € 1.929,14 oltre IVA ciascuno, da pagare trimestralmente in via anticipata;
che dopo aver corrisposto a solamente n. 17 canoni trimestrali, per un totale di € Pt_1
80.644,26 oltre IVA, il conduttore interrompeva i pagamenti, omettendo il pagamento degli importi riportati nelle fatture nn. 245309 e 527773, successivamente emesse da a titolo Pt_1
di canoni di locazione (doc. 5); che con comunicazione del 19 agosto 2024 la creditrice in forza di quanto Parte_1 previsto dall'art. 12 delle condizioni generali del contratto, comunicava alla la CP_2
risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., diffidando altresì il conduttore al pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti, interessi sul capitale, penale e spese legali, nonché la restituzione dei beni concessi in locazione (doc.
6); che con successiva lettera di messa in mora inviata a mezzo pec il 3.12.2024, a firma dello scrivente legale (doc. 7), intimava il pagamento delle somme dovute a seguito della Pt_1
risoluzione del Contratto, comprensive anche di indennizzo, oltre al reso del materiale, che rimaneva senza esito.
Parte conduttrice, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento. con la comunicazione del 19 agosto 2024 si è legittimamente avvalsa Parte_1
della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 12 e che attribuisce a la Parte_1 facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, qualora “il conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei Parte_1 canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto” e la locatrice si è avvalsa di tale facoltà
3 perché il conduttore non aveva pacificamente ottemperato al pagamento delle fatture nn.
245309 e 527773 (doc. 5).
Accertata, dunque, la legittimità della risoluzione intimata da in forza della clausola Pt_1 risolutiva espressa di cui all'art. 13 del Contratto e dell'art. 1456 c.c., il contratto si è risolto in data 19 agosto 2024.
In forza degli artt. 13 e 14 e delle condizioni generali del contratto, in caso di risoluzione dell'accordo, il conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, nonché alle spese o oneri sostenuti dal locatore in ragione della cessazione degli effetti del contatto, nonché al pagamento di una penale per inadempimento, in ragione della risoluzione anticipata del contratto, pari “alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici” nel caso di specie pari ad € 14.231,34 complessivi (€ 4.743,78 X 3).
Le ulteriori voci di credito esposte da risultano dovute in forza del contenuto del Pt_1
contratto, ovvero:
• € 11.574,82 (IVA compresa ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn. 245309 e 527773 (cfr. doc. 5);
• € 9.487,56 quale indennizzo per la mancata restituzione dei beni, ex art. 14, comma 2, del
Contratto (cfr. doc. 2) e quindi per il protratto utilizzo degli stessi, a seguito della risoluzione del contratto, pari al valore del canone trimestrale (€ 4.743,78 oltre IVA) moltiplicato per 2, ossia il numero di trimestri a partire da quello di settembre 2024, ossia quello successivo al mese di agosto 2024 in cui il contratto è stato risolto (cfr. doc. 6), sino ad gennaio 2025, ossia il mese di predisposizione del ricorso.
La resistente, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c.
In conclusione, è tenuta al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma complessiva di € 35.356,12 - comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad € 62,40 cfr. doc. 7) - così suddivisa:
4 - € 11.574,82 (IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione dei contratti (doc. 6) e di cui alle fatture nn. 245309 e 527773 (doc. 5);
- € 14.231,34 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 c. 4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 13, lett. b) Condizioni generali;
- € 9.487,56 quale indennizzo per la mancata restituzione dei beni, ex art. 14, c. 2, del
Contratto (cfr. doc. 2);
Segue, altresì, la condanna di alla restituzione del Materiale oggetto del contratto, CP_1
a proprie cure presso Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
1. accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto stipulato tra
[...]
e a far data dal 19 agosto 2024; Parte_1 CP_1
2. condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di € 35.356,12 come meglio quantificata e dettagliata in atti, oltre interessi (moratori ex
D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c.
4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale) per le causali di cui in motivazione;
3. condanna alla restituzione del Materiale oggetto del contratto, a proprie CP_1
cure e spese presso Parte_1
4. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...]
liquidate in € 545,00 per spese ed € 6.346,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano lì, 25 settembre 2025
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