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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 962/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Donato Cicenia, come da procura in atti appellante
E
, , CP_1 CP_2 Controparte_3 appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3175/2023 pubblicata il 28.3.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato e regolarmente notificato conveniva in giudizio CP_1 CP_2
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3 Parte_1
“Voglia il Giudice adito, dichiarare, alla stregua di quanto dedotto in narrativa, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il 2/8/2017 e il 20/1/2021, tra l'attore e , nonché CP_2 intercorso anche tra l'attore e la dichiarare che il rapporto si è trasformato a Parte_1 tempo indeterminato per la stipulazione di un nuovo contratto a termine in data 9/10/2017 e
1 comunque per la sua prosecuzione dopo il 30/6/2018; dichiarare che lo stesso rapporto si è esteso fino al 20/1/2021 (giorno delle dimissioni per giusta causa dell'attore); dichiarare che dal luglio
2018 è sorto un rapporto di lavoro, estesosi fino al 20/1/2021 tra l'attore e la Controparte_3
a latere del precedente ovvero dichiarare il subentro della nel
[...] Controparte_3 pregresso rapporto in virtù di trasferimento di azienda o di cessione del contratto, con conseguente responsabilità della stessa società per tutti i pregressi crediti dell'attore in solido con le pregresse parti datoriali;
dichiarare in ogni caso la responsabilità solidale di e della CP_2 [...] per il periodo antecedente il luglio 2018 oltre che per il periodo successivo fino al Parte_1
21/1/2021, in mancanza di qualsivoglia disdetta o recesso dei medesimi;
accertare e dichiarare che le dimissioni del 21/1/2021 sono state rese per giusta causa;
dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello della declaratoria del c.c.n.l. del Terziario;
condannare i convenuti in solido o individualmente a pagare all'attore il complessivo importo di € 102.430,14
(centoduemilaquattrocentotrenta/14) (o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia), per differenze retributive, per le festività e il lavoro domenicale, per gli straordinari notturni, diurni e festivi, per la 13^ e 14^ mensilità, per le ferie e i permessi, per l'indennità di maneggio di denaro, per l'indennità di preavviso (a cagione della giusta causa delle dimissioni), per l'importo del congedo matrimoniale e per il trattamento di fine rapporto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge, tenuto presente l'inquadramento nel IV livello;
in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di superiore inquadramento, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore di complessivi € 93.590,81
(novantatremilacinquecentonovanta/81) (o delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia), per tutti i titoli sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, tenuto presente l'inquadramento in V livello. In ogni caso condannare il sig. in proprio, a CP_2 titolo di risarcimento del danno, in quanto, quale titolare o contitolare del rapporto e quale amministratore unico della e della ha omesso di Parte_1 Controparte_3 svolgere ogni corretta pratica intesa a far conseguire all'attore il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga di cui in narrativa, nell'importo di € 12.295,37 (o € 11.484,90 o € 7.157,00) o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e ciò anche ai sensi dell'art. 2395 cod. civ;
in ogni caso condannare la società e la società in via Parte_1 Controparte_3 solidale o alternativa con il sig. , a pagare gli importi spettanti all'attore per aver perduto il CP_2 trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, a titolo di risarcimento del danno;
- condannare i convenuti solidalmente o alternativamente al risarcimento del danno esistenziale e alla vita di relazione nella misura di almeno € 30.000,00 (trentamila/00);- condannare chi di
2 dovere alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Con vittoria di spese e onorari di causa oltre accessori di legge (compreso il compenso forfettario per spese generali)”.
A sostegno delle domande esponeva: che era stato assunto con contratto a termine a tempo pieno, con decorrenza dal 2.8.2017 al 30.9.2017, dalla ditta con mansioni riconducibili al CP_2
V livello del CCNL Terziario e 40 ore settimanali;
che aveva svolto le mansioni elencate nel ricorso;
che aveva osservato un orario pari a 48 ore settimanali;
che aveva svolto mansioni riconducibili al IV livello del CCNL di categoria;
che in data 9 ottobre 2017 era stato stipulato con il un nuovo contratto a tempo determinato per 4 ore giornaliere con decorrenza dal CP_2
12.10.2017 al 31.12.2017, con proroghe fino al 30.6.2018; che aveva iniziato a lavorare dall'1.10.2017; che era stato pagato con bonifico sul conto corrente da parte della società Werb Slot
Italia srl, avente come unico socio che i due contratti a termine erano stati CP_2 sottoscritti in proprio dal che il pagamento della retribuzione determinava l'assunzione CP_2 della qualifica di datore di lavoro da parte della suddetta società o contitolare del rapporto;
che alla scadenza del primo contratto la società aveva fittiziamente indicato nella busta paga il TF mai ricevuto dal ricorrente;
che ai sensi del D.lgs. 81/2015 il contratto a tempo determinato si era trasformato a tempo indeterminato;
che anche con il secondo contratto a termine aveva osservato il medesimo orario di 48 ore settimanali e aveva svolto le medesime mansioni;
che dall'agosto 2018 le retribuzione erano state erogate dalla società Slot Games Roma srl e che il era sempre CP_2 stato colui che dava ordini e impartiva disposizioni e la retribuzione continuava a essere sempre la stessa;
che non risulta che vi fosse stato alcun trasferimento di azienda;
che non risultava che la Slot
Games Roma srl fosse subentrata nel rapporto di lavoro alla e/o al che il Parte_1 CP_2 rapporto era rimasto in vigore fino al 21.1.2021, data in cui aveva rassegnato le dimissioni;
che da un'informativa ricevuta dall'Inps in data 26.6.2020, era emerso che il non aveva presentato CP_2 correttamente domanda per ottenere il trattamento di cassa integrazione;
che in tal caso il ricorrente aveva diritto a percepire le retribuzioni per il periodo dall' 8.3.2020 al 2.8.2020 e dal 25.10.2020 al
20.1.2021.
Si costituivano in giudizio la e la CP_2 Controparte_4 Parte_1 eccependo l'incompetenza per territorio, la nullità del ricorso, la decadenza dall'onere di dimostrare le prestazioni di lavoro effettuato, le mansioni svolte e l'erroneità dei conteggi. Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite, con distrazione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava la sussistenza, tra
[...]
e in proprio e quale amministratore unico della Slot Games Roma srl e CP_1 CP_2 della di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dall'agosto 2017 al Parte_1
20.1.2021, con mansioni riconducibili al IV livello del CCNL Terziario e un orario di lavoro di 48
3 ore settimanali;
per l'effetto, condannava in proprio nonché in qualità di CP_2 amministratore unico della Slot Games Roma srl e della quest'ultime Parte_1 responsabili in solido, a pagare al ricorrente l'importo di € 59.638,76 lordi, di cui €7.917,48 a titolo di TF;
rigettava per il resto il ricorso;
condannava in solido con le società CP_2 convenute, al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) error in procedendo, error in iudicando con espresso riferimento al profilo processuale della solidarietà passiva ex artt. 1292 e 2055 c.c.;
2) error in procedendo, error in iudicando con espresso riferimento alla asserita responsabilità dell'appellante ex artt. 1292 e 2055 c.c.;
3) error in procedendo, error in iudicando con espresso riferimento all'inconfigurabilità della trasformazione in tempo indeterminato del rapporto di lavoro, con violazione degli artt. 21 e ss del
D.lgs. n. 81/2015;
4) error in procedendo, error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'art. 2013 c.c. – mansione superiore;
5) error in procedendo, error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'art. 2013 c.c. – erroneità/contraddittorietà dei conteggi prodotti dal ricorrente e dal giudice di prime cure;
6) error in procedendo, error in iudicando, anche con riferimento all'art. 91 c.p.c.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado;
nel merito, di rigettare il ricorso di primo grado in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
2. All'udienza del 15.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
All'udienza del 22.10.2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011), il che impedisce di valutare ogni altra circostanza, tra cui la conciliazione intervenuta tra le parti.
Nulla sulle spese di lite del grado, non essendosi costituite le parti appellate.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
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P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese di lite del grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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