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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Paola Soragni del foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “- dichiarare tenuto e condannare l' a corrispondere alla CP_1
ricorrente tutte le prestazioni di legge per il danno biologico a seguito delle malattie denunciate il giorno 8/10/2021, nella misura del 17% o in quella misura maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con eventuale preesistenza accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.” Per l' :” - nel merito respingere il ricors…Spese come per legge.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento Parte_1 CP_1
delle malattie professionali denunciate in data 08/10/2021 e non riconosciute dall'Istituto. (“STC bilaterale, morbo di xS (operato) e ernie discali Persona_1
rachide cervicale e lombare”).
La ricorrente allega di aver lavorato per oltre vent'anni in qualità di autista e di aver sviluppato a causa del suo lavoro, caratterizzato da vibrazioni trasmesse al corpo e alle mani, le patologie oggetto di esame.
È stato prodotto il parere medico del Dr. (doc. 17 ric.) secondo il quale, Per_2
vista l'attività lavorativa di prolungata guida di autobus e di scuolabus su qualsiasi tipo di strade e vista la presenza di patologie sia a carico del rachide che a carico degli arti superiori, si ritiene comprovato il rischio di vibrazioni trasmesse a tutta la colonna vertebrale ed agli arti superiori da parte del sedile e da parte del volante;
che giustificano un danno biologico pari al 17%.
2. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che le CP_1
patologie denunciate sono multifattoriali e non tabellate, pertanto, incombe sulla ricorrente l'onere di dimostrare con precisione l'origine professionale delle patologie e, in particolare, le caratteristiche morbigene delle lavorazioni effettuate e il nesso di causalità tra tali lavorazioni e le asserite malattie.
Alla luce degli accertamenti svolti dall'Istituto e delle informazioni assunte in ordine all'attività svolta da , l'origine professionale deve essere esclusa in Parte_1
quanto la ricorrente non risulta essere stata esposta a rischio lavorativo idoneo a provocare le tecnopatie denunciate.
Pag. 2 di 8 In particolare, nell'attività svolta dalla ricorrente sono del tutto assenti, sia il rischio da vibrazioni a corpo intero (per l'eventuale sviluppo di discopatie degenerative del rachide lombosacrale), sia il rischio di vibrazioni al sistema mano-braccio (per l'eventuale sviluppo di tendinopatie ai polsi e alle mani e di sindrome del tunnel carpale).
Tali evidenze, oltre a dipendere dalla tipologia dei mezzi condotti (moderni, ben ammortizzati e sottoposti a periodica manutenzione), dipendono anche dal ridotto numero di ore guidate, tenuto conto delle ampie pause di recupero nei turni di lavoro
(circa il 50% del tempo); ciò differenzia notevolmente l'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella di altre categorie di autisti, come quelli nel settore dell'autotrasporto di merci, che possono guidare anche per 8-9 ore ininterrottamente senza adeguate pause.
3. Disposta la Ctu medico-legale ed espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
4. Il ricorso va respinto.
5. Il Ctu dott. a seguito di ampio accertamento è giunto alle Persona_3
seguenti conclusioni:
“- La sig.ra ha inoltrato denuncia di malattia professionale Parte_1
relativamente alle seguenti patologie: ernia discale cervicale e lombo-sacrale; sindrome del tunnel carpale bilaterale, m. di a sinistra. Persona_1
Il rischio lavorativo ritenuto responsabile dell'insorgenza di tali patologie veniva identificato nel mantenimento di posture incongrue con il tronco, nel sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e nelle vibrazioni trasmesse al corpo intero e al sistema mano-braccio, durante l'espletamento dell'attività lavorativa di conducente di autobus, che la sig.ra risulta avere svolto dal 1999 per conto di Parte_1 [...]
Pt_2
Pag. 3 di 8 Veniamo quindi ad esaminare il nesso di (con)causalità tra l'attività lavorativa scolta e le malattie denunciate.
Relativamente alla patologia discale cervicale, sulla base del dato anamnestico, della documentazione sanitaria e degli atti processuali, si ritiene di poter escludere la natura professionale. Le cause delle spondilodiscopatie del tratto cervicale sono notoriamente diverse e di eterogenea natura, motivo per cui in ambito tali CP_1
patologie sono annoverate tra le c.d. patologie 'non tabellate', cioè patologie
'comuni' delle quali non è dimostrata l'origine lavorativa. L'onere probatorio del nesso di causa tra attività lavorativa e patologia incombe quindi sul lavoratore. Nel caso in esame, dalla valutazione del DVR aziendali e delle caratteristiche dei principali mezzi utilizzati dalla lavoratrice (illustrati negli allegati fotografici in atti) non risulta esservi stata una significativa esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (tantomeno di entità tale da raggiungere anche le strutture anatomiche del rachide cervicale) né il mantenimento prolungato di posture incongrue, da poter ammettere un nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Peraltro allo stato attuale non vi sono studi che associno con adeguato coefficiente probabilistico, tale patologia ai fattori di rischio cui risulta essere stata esposta la lavoratrice, nelle modalità descritte. E questo ancor più a fronte di un'attività lavorativa (conducente di autobus) descritta e confermata come altamente variegata e, soprattutto discontinua, ovvero caratterizzata da ampie pause quotidiane (anche di
2 ore) libere dai rischi lavorativi riportati.
Analogo ragionamento può essere formulato per le patologie denunciate agli arti superiori (STC bilaterale e M. di ). Dai documenti in atti, dalle Persona_1
risultanze emerse nel corso di indagine e dalle caratteristiche tecniche dei mezzi condotti dalla lavoratrice, ed emerse dalla banca dati presente sul portale agenti fisici, non risulta che la guida dei mezzi in esame esponga il conducente a vibrazioni
Pag. 4 di 8 trasmesse al sistema mano-braccio di valore significativo, nel determinismo delle patologie in esame. Peraltro, come già detto, nel caso in esame, l'attività lavorativa è sempre stata altamente variegata e, soprattutto, discontinua, con ampie pause quotidiane (anche di varie ore). Pertanto, si ritiene di poter escludere la genesi professionale delle patologie denunciate agli arti superiori.
Relativamente, infine, alla patologia discale lombo-sacrale, occorre prospettare una serie di osservazioni. In primo luogo, si tratta di un quadro appena accennato, ovvero caratterizzato da una minima protrusione dei dischi L2-L5 (certamente molto meno grave del quadro artrosico cervicale), priva di ripercussioni cliniche-funzionali di rilievo, insorta peraltro su una lavoratrice affetta da un'artrosi evidentemente polidistrettuale. In secondo luogo, anche in tal caso, dai documenti in atti, dalle risultanze emerse nel corso di indagine e dalle caratteristiche tecniche dei mezzi condotti dalla lavoratrice (di cui alla banca dati presente sul portale agenti fisici), non risulta che la guida di tali mezzi esponga il corpo del conducente a livelli di vibrazione significativi nel determinismo della patologia lombare denunciata. Solo un mezzo (minibus) presenta un livello di esposizione (di poco) superiore ai valori di
'sicurezza' (comunque non oltre 1.4 m/s2) ma solo se guidato continuativamente per un intero turno lavorativo (evenienza che non risulta occorsa nel caso della sig.ra
). Relativamente infine al rischio postura, sulla base del DVR aziendale Parte_1
non risulta che i mezzi in esame abbiano 'costretto' la lavoratrice ad un significativo mantenimento di posture incongrue con il tronco, sempre considerando, anche in questo caso, l'elevata variabilità e discontinuità dell'attività lavorativa svolta. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto di poter escludere la genesi professionale della lieve patologia discale lombo-sacrale, denunciata.
Pag. 5 di 8 Stante quanto sopra riportato, non si ritiene necessario procedere alla quantificazione medico-legale del danno biologico permanente sotteso dalle patologie in esame.”
Il Ctp della ricorrente ha avanzato le seguenti osservazioni alla Ctu: “Naturalmente non posso essere d'accordo con le conclusioni della CTU. Innanzitutto si deve tener conto della personalità del soggetto, femmina con debolezza tipica del genere, per cui è molto più soggetta ad ammalare proprio nei segmenti corporei tipici, rachide cervicale, rachide lombo-sacrale e arti superiori. Un articolo di punto sicuro, anno
23, numero 4967 di giovedì 1 Luglio 2021 'Il rischio di vibrazioni nel settore del trasporto merci e trasporto passeggeri', organizzato dalla Regione Emilia Romagna,
e AUSL di Modena. Nell'intervento si indica poiché dall'analisi dei valori di CP_1
vibrazione misurati, rapportati ai tempi di effettiva adibizione alla guida, risulta che in generale difficile superare il valore di azione di 0.5 m/s2, e praticamente impossibile raggiungere il valore limite di 1 m/s2 previsti dal D.lgs. 81/2008. I segmenti corporei interessati dalle vibrazioni sono proprio quelli che hanno colpito la sig.ra , cioè il rachide cervicale, il rachide lombo-sacrale e gli arti Parte_1
superiori, ripetendo che ognuno di noi ha una propria reazione a stimoli uguali.
Pensiamo pertanto che tutte e tre le malattie professionali denunciate siano da riconoscere con la valutazione del danno permanente come a suo tempo richiesto”.
Il Ctu ha così risposto alle osservazioni, confermando le proprie conclusioni : “Le osservazioni del consulente di parte non sono purtroppo condivisibili.
Prima di tutto, l'articolo citato (riportato ne “Rischio professionale da vibrazioni nel settore del trasporto merci su gomma e nel trasporto passeggeri urbano ed extraurbano” – autore riportato nel convegno nazionale “dBA 2018 - I Tes_1
rischi fisici nei luoghi di lavoro”) fa riferimento pressoché esclusivamente alle patologie del rachide lombo-sacrale, non contemplando quelle a carico del distretto
Pag. 6 di 8 cervicale e accennando solo marginalmente a quelle al sistema mano-braccio, ma relativamente ai lavoratori adibiti al trasporto merci su gomma (al riguardo, quindi, si rimanda integralmente a quanto riportato nella bozza di CTU).
In secondo luogo, nel medesimo articolo l'autore afferma esplicitamente che “per quanto riguarda gli autisti per il trasporto merci e persone su gomma, l'esposizione a vibrazioni non sembra essere il principale fattore di rischio per la genesi di patologie muscolo scheletriche del rachide. Altri fattori di rischio, quali movimentazione manuale dei carichi e posture prolungate, sembrano essere i maggiori indiziati;
purtroppo non esiste al momento la possibilità di quantificare l'effetto sinergico tra le vibrazioni e gli altri fattori di rischio”.
Nel caso della sig.ra , quindi, non risulta documenta una significativa Parte_1
esposizione a rischio movimentazione di carichi, mentre il rischio di posture incongrue con il tronco è da ritenersi poco significativo, considerando l'elevata variabilità e 22 discontinuità dell'attività lavorativa svolta e, quindi, del tempo lavorativo in cui effettivamente il tronco della lavoratrice ha assunto continuativamente posture incongrue (“più tempo si resta seduti più i dischi intervertebrali soffrono per la mancanza di nutrimento e ciò comporta l'amplificazione degli effetti nocivi dovuti agli altri fattori di rischio [MMC e vibrazioni]” - sempre dal medesimo articolo citato). Analoghe considerazioni valgono relativamente al rischio di vibrazioni trasmesse al corpo intero.”
Le conclusioni cui è giunto il Ctu- ampiamente motivate all'esto di un approfondito esame della vicenda, sono condivisibili.
6. I testi escussi non hanno fornito elementi utili a ricostruire diversamente l'origine della malattia .
Pag. 7 di 8 7. Il Tribunale reputa pertanto non provata l'origine professionale delle malattie denunciate.
Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
9. Le spese , comprese quelle della Ctu, sono a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 971/2024:
1) Respinge il ricorso proposto da contro l' . Parte_1 CP_1
2) Condanna a rimborsare all' le spese di causa che liquida Parte_1 CP_1
in euro 2.600,00 oltre rimborso spese forf. del 15%. Spese della Ctu a carico della ricorrente.
Reggio Emilia, così deciso il 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Paola Soragni del foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “- dichiarare tenuto e condannare l' a corrispondere alla CP_1
ricorrente tutte le prestazioni di legge per il danno biologico a seguito delle malattie denunciate il giorno 8/10/2021, nella misura del 17% o in quella misura maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con eventuale preesistenza accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.” Per l' :” - nel merito respingere il ricors…Spese come per legge.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento Parte_1 CP_1
delle malattie professionali denunciate in data 08/10/2021 e non riconosciute dall'Istituto. (“STC bilaterale, morbo di xS (operato) e ernie discali Persona_1
rachide cervicale e lombare”).
La ricorrente allega di aver lavorato per oltre vent'anni in qualità di autista e di aver sviluppato a causa del suo lavoro, caratterizzato da vibrazioni trasmesse al corpo e alle mani, le patologie oggetto di esame.
È stato prodotto il parere medico del Dr. (doc. 17 ric.) secondo il quale, Per_2
vista l'attività lavorativa di prolungata guida di autobus e di scuolabus su qualsiasi tipo di strade e vista la presenza di patologie sia a carico del rachide che a carico degli arti superiori, si ritiene comprovato il rischio di vibrazioni trasmesse a tutta la colonna vertebrale ed agli arti superiori da parte del sedile e da parte del volante;
che giustificano un danno biologico pari al 17%.
2. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che le CP_1
patologie denunciate sono multifattoriali e non tabellate, pertanto, incombe sulla ricorrente l'onere di dimostrare con precisione l'origine professionale delle patologie e, in particolare, le caratteristiche morbigene delle lavorazioni effettuate e il nesso di causalità tra tali lavorazioni e le asserite malattie.
Alla luce degli accertamenti svolti dall'Istituto e delle informazioni assunte in ordine all'attività svolta da , l'origine professionale deve essere esclusa in Parte_1
quanto la ricorrente non risulta essere stata esposta a rischio lavorativo idoneo a provocare le tecnopatie denunciate.
Pag. 2 di 8 In particolare, nell'attività svolta dalla ricorrente sono del tutto assenti, sia il rischio da vibrazioni a corpo intero (per l'eventuale sviluppo di discopatie degenerative del rachide lombosacrale), sia il rischio di vibrazioni al sistema mano-braccio (per l'eventuale sviluppo di tendinopatie ai polsi e alle mani e di sindrome del tunnel carpale).
Tali evidenze, oltre a dipendere dalla tipologia dei mezzi condotti (moderni, ben ammortizzati e sottoposti a periodica manutenzione), dipendono anche dal ridotto numero di ore guidate, tenuto conto delle ampie pause di recupero nei turni di lavoro
(circa il 50% del tempo); ciò differenzia notevolmente l'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella di altre categorie di autisti, come quelli nel settore dell'autotrasporto di merci, che possono guidare anche per 8-9 ore ininterrottamente senza adeguate pause.
3. Disposta la Ctu medico-legale ed espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
4. Il ricorso va respinto.
5. Il Ctu dott. a seguito di ampio accertamento è giunto alle Persona_3
seguenti conclusioni:
“- La sig.ra ha inoltrato denuncia di malattia professionale Parte_1
relativamente alle seguenti patologie: ernia discale cervicale e lombo-sacrale; sindrome del tunnel carpale bilaterale, m. di a sinistra. Persona_1
Il rischio lavorativo ritenuto responsabile dell'insorgenza di tali patologie veniva identificato nel mantenimento di posture incongrue con il tronco, nel sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e nelle vibrazioni trasmesse al corpo intero e al sistema mano-braccio, durante l'espletamento dell'attività lavorativa di conducente di autobus, che la sig.ra risulta avere svolto dal 1999 per conto di Parte_1 [...]
Pt_2
Pag. 3 di 8 Veniamo quindi ad esaminare il nesso di (con)causalità tra l'attività lavorativa scolta e le malattie denunciate.
Relativamente alla patologia discale cervicale, sulla base del dato anamnestico, della documentazione sanitaria e degli atti processuali, si ritiene di poter escludere la natura professionale. Le cause delle spondilodiscopatie del tratto cervicale sono notoriamente diverse e di eterogenea natura, motivo per cui in ambito tali CP_1
patologie sono annoverate tra le c.d. patologie 'non tabellate', cioè patologie
'comuni' delle quali non è dimostrata l'origine lavorativa. L'onere probatorio del nesso di causa tra attività lavorativa e patologia incombe quindi sul lavoratore. Nel caso in esame, dalla valutazione del DVR aziendali e delle caratteristiche dei principali mezzi utilizzati dalla lavoratrice (illustrati negli allegati fotografici in atti) non risulta esservi stata una significativa esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (tantomeno di entità tale da raggiungere anche le strutture anatomiche del rachide cervicale) né il mantenimento prolungato di posture incongrue, da poter ammettere un nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Peraltro allo stato attuale non vi sono studi che associno con adeguato coefficiente probabilistico, tale patologia ai fattori di rischio cui risulta essere stata esposta la lavoratrice, nelle modalità descritte. E questo ancor più a fronte di un'attività lavorativa (conducente di autobus) descritta e confermata come altamente variegata e, soprattutto discontinua, ovvero caratterizzata da ampie pause quotidiane (anche di
2 ore) libere dai rischi lavorativi riportati.
Analogo ragionamento può essere formulato per le patologie denunciate agli arti superiori (STC bilaterale e M. di ). Dai documenti in atti, dalle Persona_1
risultanze emerse nel corso di indagine e dalle caratteristiche tecniche dei mezzi condotti dalla lavoratrice, ed emerse dalla banca dati presente sul portale agenti fisici, non risulta che la guida dei mezzi in esame esponga il conducente a vibrazioni
Pag. 4 di 8 trasmesse al sistema mano-braccio di valore significativo, nel determinismo delle patologie in esame. Peraltro, come già detto, nel caso in esame, l'attività lavorativa è sempre stata altamente variegata e, soprattutto, discontinua, con ampie pause quotidiane (anche di varie ore). Pertanto, si ritiene di poter escludere la genesi professionale delle patologie denunciate agli arti superiori.
Relativamente, infine, alla patologia discale lombo-sacrale, occorre prospettare una serie di osservazioni. In primo luogo, si tratta di un quadro appena accennato, ovvero caratterizzato da una minima protrusione dei dischi L2-L5 (certamente molto meno grave del quadro artrosico cervicale), priva di ripercussioni cliniche-funzionali di rilievo, insorta peraltro su una lavoratrice affetta da un'artrosi evidentemente polidistrettuale. In secondo luogo, anche in tal caso, dai documenti in atti, dalle risultanze emerse nel corso di indagine e dalle caratteristiche tecniche dei mezzi condotti dalla lavoratrice (di cui alla banca dati presente sul portale agenti fisici), non risulta che la guida di tali mezzi esponga il corpo del conducente a livelli di vibrazione significativi nel determinismo della patologia lombare denunciata. Solo un mezzo (minibus) presenta un livello di esposizione (di poco) superiore ai valori di
'sicurezza' (comunque non oltre 1.4 m/s2) ma solo se guidato continuativamente per un intero turno lavorativo (evenienza che non risulta occorsa nel caso della sig.ra
). Relativamente infine al rischio postura, sulla base del DVR aziendale Parte_1
non risulta che i mezzi in esame abbiano 'costretto' la lavoratrice ad un significativo mantenimento di posture incongrue con il tronco, sempre considerando, anche in questo caso, l'elevata variabilità e discontinuità dell'attività lavorativa svolta. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto di poter escludere la genesi professionale della lieve patologia discale lombo-sacrale, denunciata.
Pag. 5 di 8 Stante quanto sopra riportato, non si ritiene necessario procedere alla quantificazione medico-legale del danno biologico permanente sotteso dalle patologie in esame.”
Il Ctp della ricorrente ha avanzato le seguenti osservazioni alla Ctu: “Naturalmente non posso essere d'accordo con le conclusioni della CTU. Innanzitutto si deve tener conto della personalità del soggetto, femmina con debolezza tipica del genere, per cui è molto più soggetta ad ammalare proprio nei segmenti corporei tipici, rachide cervicale, rachide lombo-sacrale e arti superiori. Un articolo di punto sicuro, anno
23, numero 4967 di giovedì 1 Luglio 2021 'Il rischio di vibrazioni nel settore del trasporto merci e trasporto passeggeri', organizzato dalla Regione Emilia Romagna,
e AUSL di Modena. Nell'intervento si indica poiché dall'analisi dei valori di CP_1
vibrazione misurati, rapportati ai tempi di effettiva adibizione alla guida, risulta che in generale difficile superare il valore di azione di 0.5 m/s2, e praticamente impossibile raggiungere il valore limite di 1 m/s2 previsti dal D.lgs. 81/2008. I segmenti corporei interessati dalle vibrazioni sono proprio quelli che hanno colpito la sig.ra , cioè il rachide cervicale, il rachide lombo-sacrale e gli arti Parte_1
superiori, ripetendo che ognuno di noi ha una propria reazione a stimoli uguali.
Pensiamo pertanto che tutte e tre le malattie professionali denunciate siano da riconoscere con la valutazione del danno permanente come a suo tempo richiesto”.
Il Ctu ha così risposto alle osservazioni, confermando le proprie conclusioni : “Le osservazioni del consulente di parte non sono purtroppo condivisibili.
Prima di tutto, l'articolo citato (riportato ne “Rischio professionale da vibrazioni nel settore del trasporto merci su gomma e nel trasporto passeggeri urbano ed extraurbano” – autore riportato nel convegno nazionale “dBA 2018 - I Tes_1
rischi fisici nei luoghi di lavoro”) fa riferimento pressoché esclusivamente alle patologie del rachide lombo-sacrale, non contemplando quelle a carico del distretto
Pag. 6 di 8 cervicale e accennando solo marginalmente a quelle al sistema mano-braccio, ma relativamente ai lavoratori adibiti al trasporto merci su gomma (al riguardo, quindi, si rimanda integralmente a quanto riportato nella bozza di CTU).
In secondo luogo, nel medesimo articolo l'autore afferma esplicitamente che “per quanto riguarda gli autisti per il trasporto merci e persone su gomma, l'esposizione a vibrazioni non sembra essere il principale fattore di rischio per la genesi di patologie muscolo scheletriche del rachide. Altri fattori di rischio, quali movimentazione manuale dei carichi e posture prolungate, sembrano essere i maggiori indiziati;
purtroppo non esiste al momento la possibilità di quantificare l'effetto sinergico tra le vibrazioni e gli altri fattori di rischio”.
Nel caso della sig.ra , quindi, non risulta documenta una significativa Parte_1
esposizione a rischio movimentazione di carichi, mentre il rischio di posture incongrue con il tronco è da ritenersi poco significativo, considerando l'elevata variabilità e 22 discontinuità dell'attività lavorativa svolta e, quindi, del tempo lavorativo in cui effettivamente il tronco della lavoratrice ha assunto continuativamente posture incongrue (“più tempo si resta seduti più i dischi intervertebrali soffrono per la mancanza di nutrimento e ciò comporta l'amplificazione degli effetti nocivi dovuti agli altri fattori di rischio [MMC e vibrazioni]” - sempre dal medesimo articolo citato). Analoghe considerazioni valgono relativamente al rischio di vibrazioni trasmesse al corpo intero.”
Le conclusioni cui è giunto il Ctu- ampiamente motivate all'esto di un approfondito esame della vicenda, sono condivisibili.
6. I testi escussi non hanno fornito elementi utili a ricostruire diversamente l'origine della malattia .
Pag. 7 di 8 7. Il Tribunale reputa pertanto non provata l'origine professionale delle malattie denunciate.
Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
9. Le spese , comprese quelle della Ctu, sono a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 971/2024:
1) Respinge il ricorso proposto da contro l' . Parte_1 CP_1
2) Condanna a rimborsare all' le spese di causa che liquida Parte_1 CP_1
in euro 2.600,00 oltre rimborso spese forf. del 15%. Spese della Ctu a carico della ricorrente.
Reggio Emilia, così deciso il 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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