CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
Massime • 1
In tema di illecito deontologico dell'avvocato per fatti contestati anche in sede penale, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 della l. n. 247 del 2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2023, n. 14957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14957 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Civile Sent. Sez. U Num. 14957 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 29/05/2023 2 sul ricorso 28292-2022 proposto da: AW GI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO COLI;
- ricorrente -
contro ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 173/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 17/10/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso in quanto inammissibile o infondato. Fatti di causa Con sentenza in data 17-10-2022 il Consiglio nazionale forense (hinc CNF) ha respinto, salva la prescrizione per uno degli addebiti, il ricorso presentato dall’avv. Sergio Shawo avverso la decisione con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di nove mesi. Il procedimento era stato avviato in data 7-2-2018 dopo una sentenza di patteggiamento con la quale al medesimo avvocato era stata applicata la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, in relazione alla commissione di una pluralità di reati in continuazione (partecipazione a un’associazione delinquere finalizzata all’ illecito trasferimento all’estero di dipinti e a frodi in danno di 3 compagnie assicurative, corruzione e ricettazione di reperti archeologici). Il CNF, fermo che l’incolpato non aveva contestato di aver commesso i fatti, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare limitatamente alla condotta ascritta al capo A della rubrica, “per avere egli collaborato a trasferire illegalmente all’estero dipinti di interesse storico ed artistico in data prossima al 3 agosto 2010”. Questo perché, trattandosi di violazione di carattere istantaneo consumatasi con l’esportazione illegale dei beni in mancanza di licenza, si sarebbe dovuta applicare ratione temporis la disciplina dell’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933; sicché per l’illecito disciplinare era maturata la prescrizione per decorso del quinquennio alla data del 25-11-2015, allorché il pubblico ministero aveva prestato il consenso alla richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Per converso il CNF ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione in relazione ai rimanenti 27 addebiti disciplinari, relativamente ai quali le condotte erano proseguite assieme alla fattispecie associativa. Contro la sentenza l’avv. Shawo ha proposto ricorso in due motivi. Nel ricorso è stata prospettata anche la sospensione dell’esecutività della sentenza. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pesaro è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 56, primo e terzo comma, della legge n. 247 del 2012 in relazione al termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare stabilito in sette anni e sei mesi. La tesi è che il termine di prescrizione stabilito dall’art. 56, certamente decorso innanzi tutto per i fatti commessi prima del 16 dicembre 2014, si sarebbe dovuto considerare anche ai fini di quelli 4 commessi nel febbraio 2015, tenendosi conto delle date delle condotte criminose indicate nella sentenza di patteggiamento del 25-2-2016 con la quale il Tribunale di Pesaro, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, aveva applicato la pena (poi sospesa) di due anni di reclusione. Per cui in questa prospettiva il termine massimo di prescrizione sarebbe infine spirato nel corso del processo per tutti gli addebiti. II. – Col secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione del divieto di reformatio in peius perché il CNF non avrebbe tratto in ogni caso le naturali conseguenze mitigatorie dall’affermazione per cui almeno uno degli illeciti disciplinari (quello realizzato nel 2010) era prescritto. III. – Il primo motivo è fondato nel senso che segue, e tanto determina l’assorbimento del secondo. IV. - L’art. 56 della l. n. 247 del 2012 stabilisce che “1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni”. V. – Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che per individuare il regime della prescrizione dell’azione disciplinare in base alla legge applicabile pro tempore è necessario far leva sulla data di commissione del fatto (v. Cass. Sez. U n. 30383-21), ossia, dinanzi a 5 un illecito contestato come permanente, sulla data di cessazione della permanenza (Cass. Sez. U n. 23746/20). VI. - L’addebito disciplinare mosso all’avv. Shawo era (ed è) il seguente: “aver tenuto condotte in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro della professione sanciti dall’art. 9 co. 1 e 2 CDF, già art. 5, in particolare corrompendo un pubblico ufficiale;
organizzando, in concorso con altri, numerosi falsi sinistri stradali e prestando attività di assistenza legale dal periodo 2011 al periodo 2015; collaborando nel 2010 a trasferire illegalmente all’estero dipinti di interesse storico e artistico appartenenti a clienti e a terzi e accettando da un cliente una di queste tele a garanzia di spese non meglio precisate e di compensi futuri per l’attività di ricerca di acquirenti delle opere;
in conclusione, ponendo in essere una serie di condotte (tutte descritte nel capo di imputazione allegato alla sentenza di patteggiamento n. 58 del 25.2.2016 del GUP presso il Tribunale di Pesaro – proc. n. 2977/15 RGNR) incompatibili con i principi sanciti dall’art. 9 già 5 citati”. VII. - Il ricorrente muove dal presupposto che le condotte rilevanti disciplinarmente, “trascritte nell’incolpazione”, in quanto contestate per relationem ai capi d’accusa del procedimento penale, fossero state a loro volta contestate anche - “ovviamente” - nella data e nel luogo in essa (accusa) enunciati. E di poi conseguentemente accertati come commessi in quelle date. Questa affermazione è assertiva e ipotetica, visto che la deduzione celata dall’avverbio (“ovviamente”) non è esattamente riscontrata nella sentenza disciplinare. Nella sentenza non c’è un concreto riferimento tale da reputare in qualche modo accertata la data di effettiva cessazione della permanenza delle condotte. Il CNF si è pronunciato di riflesso al capo d’incolpazione, e quindi ha ritenuto che tutte le condotte contestate, salvo quella di trasferimento all’estero dipinti di interesse storico e artistico all’estero 6 dipinti di interesse storico e artistico, fossero proseguite in modo permanente “dal periodo 2011 al periodo 2015”. Ha aggiunto, in dissociazione con quanto oggi assume il ricorrente, che non poteva consentirsi con la decorrenza del termine dalla data di consumazione di ogni singolo illecito dedotta dalla sentenza di patteggiamento, perché tale data era stata indicata (nelle imputazioni ivi trascritte) solo “in via di approssimazione”; cosa che peraltro è stata anche ritenuta inessenziale rispetto alla data di deliberazione della sentenza disciplinare (16-6-2022), visto che l’inizio del termine di prescrizione, in relazione a tutte le violazioni ascritte, avrebbe dovuto commisurarsi con la data della cessazione della permanenza e comunque della reiterazione delle condotte stesse. VIII. – Sennonché la determinazione concreta di quella data era (ed è) invece decisiva a fronte del deposito della sentenza disciplinare (17-10-2022). La sentenza ha mancato di accertarla. Ha mancato di stabilire, cioè, ai fini che ancora rilevano, quando concretamente fosse cessata la permanenza delle condotte integranti (anche) l’illecito disciplinare. Vale la pena di ricordare che la prescrizione, a fronte dell’effetto estintivo del reato, non estingue la violazione deontologica: estingue solo l’azione disciplinare. Sicché deve essere valutata in questa specifica prospettiva. Secondo l’art. 54 della l. n. 247 del 2012, il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente a oggetto i medesimi fatti. IX. – Pertanto la sentenza va cassata in relazione al seguente principio di diritto: - in tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della l. n. 7 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza. Segue il rinvio al Consiglio nazionale forense (CNF) per nuovo esame. Il CNF si uniformerà al principio esposto. Il secondo motivo è assorbito. Egualmente resta assorbita l’istanza di sospensione della sentenza, atteso che questa è cassata. X. - Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, essendo per l’appunto da verificare l’eventualità della prescrizione dell’azione disciplinare.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al CNF;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili,
- ricorrente -
contro ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 173/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 17/10/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso in quanto inammissibile o infondato. Fatti di causa Con sentenza in data 17-10-2022 il Consiglio nazionale forense (hinc CNF) ha respinto, salva la prescrizione per uno degli addebiti, il ricorso presentato dall’avv. Sergio Shawo avverso la decisione con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di nove mesi. Il procedimento era stato avviato in data 7-2-2018 dopo una sentenza di patteggiamento con la quale al medesimo avvocato era stata applicata la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, in relazione alla commissione di una pluralità di reati in continuazione (partecipazione a un’associazione delinquere finalizzata all’ illecito trasferimento all’estero di dipinti e a frodi in danno di 3 compagnie assicurative, corruzione e ricettazione di reperti archeologici). Il CNF, fermo che l’incolpato non aveva contestato di aver commesso i fatti, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare limitatamente alla condotta ascritta al capo A della rubrica, “per avere egli collaborato a trasferire illegalmente all’estero dipinti di interesse storico ed artistico in data prossima al 3 agosto 2010”. Questo perché, trattandosi di violazione di carattere istantaneo consumatasi con l’esportazione illegale dei beni in mancanza di licenza, si sarebbe dovuta applicare ratione temporis la disciplina dell’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933; sicché per l’illecito disciplinare era maturata la prescrizione per decorso del quinquennio alla data del 25-11-2015, allorché il pubblico ministero aveva prestato il consenso alla richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Per converso il CNF ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione in relazione ai rimanenti 27 addebiti disciplinari, relativamente ai quali le condotte erano proseguite assieme alla fattispecie associativa. Contro la sentenza l’avv. Shawo ha proposto ricorso in due motivi. Nel ricorso è stata prospettata anche la sospensione dell’esecutività della sentenza. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pesaro è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 56, primo e terzo comma, della legge n. 247 del 2012 in relazione al termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare stabilito in sette anni e sei mesi. La tesi è che il termine di prescrizione stabilito dall’art. 56, certamente decorso innanzi tutto per i fatti commessi prima del 16 dicembre 2014, si sarebbe dovuto considerare anche ai fini di quelli 4 commessi nel febbraio 2015, tenendosi conto delle date delle condotte criminose indicate nella sentenza di patteggiamento del 25-2-2016 con la quale il Tribunale di Pesaro, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, aveva applicato la pena (poi sospesa) di due anni di reclusione. Per cui in questa prospettiva il termine massimo di prescrizione sarebbe infine spirato nel corso del processo per tutti gli addebiti. II. – Col secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione del divieto di reformatio in peius perché il CNF non avrebbe tratto in ogni caso le naturali conseguenze mitigatorie dall’affermazione per cui almeno uno degli illeciti disciplinari (quello realizzato nel 2010) era prescritto. III. – Il primo motivo è fondato nel senso che segue, e tanto determina l’assorbimento del secondo. IV. - L’art. 56 della l. n. 247 del 2012 stabilisce che “1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni”. V. – Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che per individuare il regime della prescrizione dell’azione disciplinare in base alla legge applicabile pro tempore è necessario far leva sulla data di commissione del fatto (v. Cass. Sez. U n. 30383-21), ossia, dinanzi a 5 un illecito contestato come permanente, sulla data di cessazione della permanenza (Cass. Sez. U n. 23746/20). VI. - L’addebito disciplinare mosso all’avv. Shawo era (ed è) il seguente: “aver tenuto condotte in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro della professione sanciti dall’art. 9 co. 1 e 2 CDF, già art. 5, in particolare corrompendo un pubblico ufficiale;
organizzando, in concorso con altri, numerosi falsi sinistri stradali e prestando attività di assistenza legale dal periodo 2011 al periodo 2015; collaborando nel 2010 a trasferire illegalmente all’estero dipinti di interesse storico e artistico appartenenti a clienti e a terzi e accettando da un cliente una di queste tele a garanzia di spese non meglio precisate e di compensi futuri per l’attività di ricerca di acquirenti delle opere;
in conclusione, ponendo in essere una serie di condotte (tutte descritte nel capo di imputazione allegato alla sentenza di patteggiamento n. 58 del 25.2.2016 del GUP presso il Tribunale di Pesaro – proc. n. 2977/15 RGNR) incompatibili con i principi sanciti dall’art. 9 già 5 citati”. VII. - Il ricorrente muove dal presupposto che le condotte rilevanti disciplinarmente, “trascritte nell’incolpazione”, in quanto contestate per relationem ai capi d’accusa del procedimento penale, fossero state a loro volta contestate anche - “ovviamente” - nella data e nel luogo in essa (accusa) enunciati. E di poi conseguentemente accertati come commessi in quelle date. Questa affermazione è assertiva e ipotetica, visto che la deduzione celata dall’avverbio (“ovviamente”) non è esattamente riscontrata nella sentenza disciplinare. Nella sentenza non c’è un concreto riferimento tale da reputare in qualche modo accertata la data di effettiva cessazione della permanenza delle condotte. Il CNF si è pronunciato di riflesso al capo d’incolpazione, e quindi ha ritenuto che tutte le condotte contestate, salvo quella di trasferimento all’estero dipinti di interesse storico e artistico all’estero 6 dipinti di interesse storico e artistico, fossero proseguite in modo permanente “dal periodo 2011 al periodo 2015”. Ha aggiunto, in dissociazione con quanto oggi assume il ricorrente, che non poteva consentirsi con la decorrenza del termine dalla data di consumazione di ogni singolo illecito dedotta dalla sentenza di patteggiamento, perché tale data era stata indicata (nelle imputazioni ivi trascritte) solo “in via di approssimazione”; cosa che peraltro è stata anche ritenuta inessenziale rispetto alla data di deliberazione della sentenza disciplinare (16-6-2022), visto che l’inizio del termine di prescrizione, in relazione a tutte le violazioni ascritte, avrebbe dovuto commisurarsi con la data della cessazione della permanenza e comunque della reiterazione delle condotte stesse. VIII. – Sennonché la determinazione concreta di quella data era (ed è) invece decisiva a fronte del deposito della sentenza disciplinare (17-10-2022). La sentenza ha mancato di accertarla. Ha mancato di stabilire, cioè, ai fini che ancora rilevano, quando concretamente fosse cessata la permanenza delle condotte integranti (anche) l’illecito disciplinare. Vale la pena di ricordare che la prescrizione, a fronte dell’effetto estintivo del reato, non estingue la violazione deontologica: estingue solo l’azione disciplinare. Sicché deve essere valutata in questa specifica prospettiva. Secondo l’art. 54 della l. n. 247 del 2012, il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente a oggetto i medesimi fatti. IX. – Pertanto la sentenza va cassata in relazione al seguente principio di diritto: - in tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della l. n. 7 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza. Segue il rinvio al Consiglio nazionale forense (CNF) per nuovo esame. Il CNF si uniformerà al principio esposto. Il secondo motivo è assorbito. Egualmente resta assorbita l’istanza di sospensione della sentenza, atteso che questa è cassata. X. - Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, essendo per l’appunto da verificare l’eventualità della prescrizione dell’azione disciplinare.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al CNF;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili,