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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/08/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.g. 452/2025 v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 452/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Ricci, dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (cf rappr.to e difeso dall'avv. Giuseppe Ricci, CP_1 C.F._2 dom.to come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.05.2025; in data 30.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 24.07.2005 in
Santa LI (AV) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suindicato Comune Anno
2005 Atto n.3 Parte II – Serie A, deducendo che con decreto di omologa depositato in data 29.10.2014
n. 4381/2014, il Tribunale Civile di Avellino omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio è nato un figlio, in data 08.05.2005, maggiorenne e non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n 4381/2014 depositato in data
29.10.2014 dal Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (02.10.2014) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 24.07.2005 in Santa LI (AV) con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Santa Polina (AV) Anno 2005 Atto n.3 Parte II – Serie A, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa LI (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 452/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Ricci, dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (cf rappr.to e difeso dall'avv. Giuseppe Ricci, CP_1 C.F._2 dom.to come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.05.2025; in data 30.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 24.07.2005 in
Santa LI (AV) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suindicato Comune Anno
2005 Atto n.3 Parte II – Serie A, deducendo che con decreto di omologa depositato in data 29.10.2014
n. 4381/2014, il Tribunale Civile di Avellino omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio è nato un figlio, in data 08.05.2005, maggiorenne e non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n 4381/2014 depositato in data
29.10.2014 dal Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (02.10.2014) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 24.07.2005 in Santa LI (AV) con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Santa Polina (AV) Anno 2005 Atto n.3 Parte II – Serie A, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa LI (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano