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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2024, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 16894/2022 R.G., cui sono riunite le cause iscritte ai nn. 16895, 16896, 16897 e 16898\2022 R.G. nonché 5512\2023 RG TRA
nata a [...] Parte_1 il 25/03/1973;
nata a [...] il Controparte_1
15/10/1981; ato a Pozzuoli (NA) il 03/03/1977; Controparte_2
nata a [...] il [...]; Controparte_3
nata a [...] Parte_2
CAMPANIA (NA) il 10/05/1973;
nata il [...] a Parte_3
Napoli (NA) 2
elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7, presso lo studio legale degli avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola, giusta mandato in atti RICORRENTI E
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l
[...]
, sito in Napoli, alla Controparte_5
Via Ponte della Maddalena, n.55, RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica;
supplenze brevi FATTO E DIRITTO
-I ricorsi introduttivi Con separati ricorsi, riuniti nelle more, i ricorrenti in epigrafe indicati deducono di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendicano il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deducono la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei 3
docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta. Concludono per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il all'assegnazione Controparte_4 della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- La costituzione dell'amministrazione scolastica convenuta
Si è costituita - tempestivamente nel giudizio di cui al n. R.G. 16897/22 e di cui al n. R.G. 5512/23 e tardivamente negli altri giudizi-, con separate memorie difensive, l'amministrazione scolastica convenuta, resistendo ai ricorsi ed eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, e la prescrizione del beneficio, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
- Svolgimento del processo e la decisione. 4
All'esito dell'odierna udienza, riunite le cause, vengono infine decise con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito
L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata. Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente il rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed eurounitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato. La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego, (Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un., 12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- Il merito della causa 5
Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema corte di Cassazione, n. 29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale. La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata 6
almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE. La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del 7
diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati. Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali. Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che: la ricorrente ha prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del in forza di Controparte_4
“plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per l'anno scolastico 2016/2017; 8
la ricorrente ha prestato servizio Controparte_1 alle dipendenze del in forza di Controparte_4
“plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2018/2019; il ricorrente a prestato servizio alle Controparte_2 dipendenze del in forza di “plurimi Controparte_4 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; la ricorrente ha prestato servizio alle Controparte_3 dipendenze del in forza di “plurimi Controparte_4 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; la ricorrente ha prestato servizio Parte_2 alle dipendenze del in forza di Controparte_4
“plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; la ricorrente ha prestato Parte_3 servizio alle dipendenze del in Controparte_4 forza di plurimi contratti a termine e senza soluzione di continuità, per il periodo dal 15.12.2021 al 09.06.2022, per l'anno scolastico 2021/2022.
Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta nei rispettivi ricorsi - vedi estratto matricolare contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche - che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestato dalla stessa in giudizio. 9
Deve ulteriormente evidenziarsi che la situazione della ricorrente , pur difforme da quelle degli altri Parte_3 ricorrenti, in quanto il servizio non risulta reso in virtù di un'unica supplenza annuale nel senso indicato dalla Cassazione, deve essere equiparata alle altre qui esaminate ai fini del riconoscimento della pretesa azionata. Devono, invero, ravvisarsi le medesime esigenze di riconoscere un trattamento paritetico ai docenti di ruolo a tempo indeterminato ed evitare una discriminazione, ove si tenga conto che le supplenze brevi sono state rese, nel caso in esame, senza soluzione di continuità per un arco temporale di oltre sei mesi e si sono protratte anche oltre la data di rientro della docente sostituita, perché avvenuto oltre la data del 28 febbraio, ai sensi della legislazione speciale, sicché le mansioni e funzioni svolte dalla supplente sono state del tutto analoghe e coincidenti sia per la didattica che per gli scrutini intermedi e finali a quella di un docente a tempo indeterminato impegnato nello stesso periodo. Ne consegue la sussistenza del medesimo collegamento con le esigenze formative di cui sopra anche in riferimento alla posizione dell' istante. In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai 10
supplenti “annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che i ricorrenti devono ritenersi ancora inseriti nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede. (inserimento nelle graduatorie e ricevimento di incarichi di supplenza per anni successivi alle singole annualità oggetto del ricorso, immissione in ruolo) come da allegazioni e documentazione in atti.
-L'eccezione di prescrizione In ordine al giudizio n. R.G. 16897/22, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata da parte resistente, deve ritenersi infondata stante il deposito in atti di documentazione idonea alla interruzione del termine di prescrizione quinquennale da computarsi dal giorno di conferimento dell'incarico (14/10/2017). Risulta dalla documentazione prodotta che la ricorrente ha inoltrato a mezzo PEC la diffida Controparte_3 ad adempiere a quanto poi oggetto di giudizio, consegnata il 14.06.2022 ai seguenti indirizzi:
urp@postacert.istruzione.it; Email_1
Email_2 naee03000v@pec.istruzione.it. 11
Ne consegue l'idoneità di tale atto di costituzione in mora a determinare tempestivamente l'effetto interruttivo del termine prescrizionale, che, decorrente ex novo dalla data dell'atto interruttivo non risulta interamente decorso al momento della notificazione del ricorso introduttivo.
In ordine al giudizio n. 5512\2023 l'eccezione di prescrizione, pur ritualmente e tempestivamente proposta, risulta infondata ove si consideri che dalla data del conferimento dell'incarico a dicembre 2021 al momento della notificazione del ricorso introduttivo, atto idoneo a interrompere la prescrizione, non risulta interamente decorso il termine di cinque anni, con conseguente rigetto dell'eccezione. Per quanto riguarda gli altri procedimenti, l'ente resistente risulta costituto in giudizio oltre il termine previsto ex art. 416 c.p.c., sicchè ne consegue la decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto come quella della prescrizione.
Tanto premesso, in accoglimento dei ricorsi va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, per ciascuna di esse, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo. La novità della materia unitamente al fatto che la citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in 12
corso di giudizio comporta la compensazione delle spese di lite per un terzo, restando le stesse per il resto a carico di parte convenuta, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa, della maggiorazione – 20%- per il numero dei ricorrenti in cause riunite.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 500,00 in favore della ricorrente , Parte_1 di euro 500,00 in favore della ricorrente
[...]
; di euro 1.000,00 in favore del ricorrente CP_1 di euro 1.000,00 in favore della Controparte_2 ricorrente;
di euro 1.000,00 in favore Controparte_3 della ricorrente;
di euro 500,00 Parte_2 in favore della ricorrente;
Parte_3 compensa per un terzo le spese di lite e condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore delle ricorrenti, della restante parte delle spese, che liquida, per tale parte, in euro 2.160,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, oltre a euro 21,50 per esborsi da contributo unificato – per ciascun procedimento -, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 14.02.2024
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Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo