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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/01/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 915/2021 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Stabia (NA), e residente in [...], rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Leopoldo Spedaliere e dall'avv. Luciano Spedaliere, unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Portici, al Corso Garibaldi, n.85
RICORRENTE
CONTRO
P.IVA in persona del legale rapp.te p.t sig. , con P_1 P.IVA_1 P_2 sede legale sita in PE (NA), alla Via Colle San Bartolomeo n.91, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria, dall'avv. Paolo Pietro Esposito, domiciliata presso il suo studio legale, sito in PE, Via Carlo Alberto I, Traversa n. 14
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.3.2021, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, continuativamente, dal 16/04/2018 al 13/01/2021, alle dipendenze della
[...]
(p.IVA: ), società esercente nel settore della produzione, P_1 P.IVA_1 somministrazione e commercializzazione di alimenti e bevande in genere, avente sede legale in PE (NA) alla Via Colle Sam Bartolomeo n. 91;
che il rapporto di lavoro si era svolto a mezzo di prestazioni quotidiane, rese con il vincolo della subordinazione, essendo il ricorrente sottoposto al potere gerarchico e disciplinare di , l.r.p.t., il quale, coadiuvato dalla moglie, P_2 Parte_2 sempre presente nel pomeriggio, gli dava direttive, imponeva orari e mansioni, e nei riguardi del quale doveva rispondere dell'esatta esecuzione delle proprie prestazioni, nonché di eventuali assenze e/o ritardi, prontamente autorizzati o comunque giustificati;
di aver svolto mansioni di cameriere, addetto, inoltre, alla pulizia, alle consegne, alla sistemazione, ed al servizio ai tavoli dei bar- caffetteria, ad insegna " , siti in Org_1
PE (NA) alla Via Colle San Bartolomeo n. 91, ed alla Via Colle San Bartolomeo n. 50, quest'ultimo, precisamente, era sito all'interno della clinica ”; Organizzazione_2 di essersi occupato di accogliere i clienti, prendere le ordinazioni, e serviva l'ordine, di incassare il corrispettivo e della pulizia del locale che, quanto alle sedi di lavoro, entrambe erano riferibili al e tanto, P_2 dall'inizio del rapporto sino al dicembre 2019, allorquando il bar sito all'interno della casa di cura , veniva preso in gestione dalla medesima;
Org_1
1 che, dal 16/04/2018 al dicembre 2019, aveva prestato servizio, al mattino, presso il bar sito alla Via Colle San Bartolomeo n. 91, ed, il pomeriggio, presso quello alla Via Colle
San Bartolomeo n. 50; che dal gennaio 2020 e sino alla risoluzione del rapporto, aveva prestato servizio esclusivamente nel bar sito in PE (NA), alla Via Colle San Bartolomeo n. 91; di avere lavorato con le modalità temporali indicate in ricorso, percependo gli importi ivi indicati, del tutto insufficienti.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata ed a tempo indeterminato, continuativamente dal 16/04/2018 al 13/01/2021, svoltosi secondo le modalità descritte in premessa;
2)-per l'effetto e per le ragioni di cui in premessa, condannare la convenuta società al pagamento, in favore del ricorrente, di Euro 88.995,40 di cui Euro 7.052,17 per T.F.R. giusti conteggi analitici allegati al presente atto ovvero di quelle diverse ed anche maggiori somme che si riterranno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3)-in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la parte convenuta, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza
********** Nel merito, la controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale involge, quindi, in primo luogo, l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro che l'istante assume intercorso con la parte convenuta per il periodo in ricorso indicato. L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass. 7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano, in premessa, l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di distribuzione tra le parti degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento della giusta retribuzione, provare, ove venga in contestazione, la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore primo ed indefettibile presupposto logico-giuridico. Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che, qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. da ultimo Cass. 21028/2006).
Orbene, nella fattispecie di causa, parte attrice, deduce di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata, secondo le modalità di cui in epigrafe, la convenuta ha negato ogni rapporto.
Ciò posto, al fine di dirimere le questioni insorte, tenuto conto che la parte convenuta ha fermamente contestato la sussistenza di un rapporto, vanno esaminate le risultanze della prova orale. Il teste ha così deposto: “Sono cognato del ricorrente per Testimone_1 averne sposato la moglie quasi 25 anni fa. So che mio cognato ha lavorato in un bar che
2 stava alla clinica , uno all'interno e uno all'esterno, per tre anni. Tanto so Org_1 perché nel 2012/2013 ho portato mio suocero in ospedale a Castellammare ed ho visto che mio cognato lavorava in quel bar. Sono andato presso il bar 3 o 4 volte e mi trattenevo circa 10 minuti. Vedevo solo lui fare il caffè e dare il resto ai clienti e stava dietro al banco. Il proprietario del bar era tale ed era presente nel bar. A volte commissionava al P_2 ricorrente le consegne all'esterno. Se non sbaglio mio cognato è stato licenziato nel 2020 ed ha lavorato per circa 3 anni. A volte sono andato di mattina e, a volte, di pomeriggio. E' capitato 2 volte che io sia andato anche di sabato, mattina. Sono andato nel bar all'interno della clinica e al bar che stava fuori vicino alla clinica. Non ricordo quando sono andato in clinica”.
Il teste ha così deposto: “Sono la cognata del ricorrente, per Testimone_2 averne sposato il AT nel 2002. Non conosco la convenuta, il nome non mi dice niente.
So che mio cognato ha lavorato alla caffetteria , che per i primi mesi del 2018 Org_1 era all'interno dell'omonima clinica, in PE e, poi, fuori. Mio cognato ha lavorato per la caffetteria dai primi mesi del 2018 fino al gennaio 2021, tanto ricordo perché ho 4 figli e spesso sono andata in clinica per far visitare il mio terzo figlio, che soffriva di otite. Nel predetto arco temporale tra il 2018 ed 2019 mi sono recata nella clinica per circa 3 volte nel 2018 e 3 volte nel 2019; a volte, di mattina e, a volte, di pomeriggio, non so essere più precisa. Dopo il 2019 sono andata di meno e vi passavo davanti per andare a fare la spesa e vedevo mio cognato intento a consegnare i caffè. Credo che il proprietario fosse il signor P_
, di cui non ricordo il cognome, con la moglie;
le uniche persone che vedevo Org_1 alla caffetteria oltre a mio cognato. Non ho mai assistito al pagamento della retribuzione al ricorrente;
non so come sia finito il rapporto di lavoro del ricorrente. Il ricorrente, a volte, lo vedevo fare il caffè, a volte, pulire o fare le consegne. Non sono mai andata in clinica di domenica e, pertanto, non so se mio cognato lavorasse in tale giorno. Ogni volta che sono P_ andata in clinica ho sempre visto il ricorrente alla caffetteria. Riconosco che il signor di cui ho parlato è presente all'ingresso della aula in cui io mi trovo ed ho visto il predetto P_ signor dire a mio cognato cosa fare. Ho visto la signora stare alla cassa, ma Org_1 solo un paio di volte nei primi mesi del 2018, dopo non l'ho più vista, ho visto solo il signor P_
. Non ho mai visto mio cognato dietro alla cassa. Non sono neanche mai passata davanti alla caffetteria di domenica”. Il teste ha così deposto: “Non conosco il ricorrente, qualche Testimone_3 volta, l'ho visto venire a prendere il caffè come cliente, in clinica in PE. Org_1 Lavoro presso la predetta clinica da circa 20 anni. All'interno della clinica vi è un bar della clinica stessa ed io vi lavoro dal 2018, non ha mai lavorato con me il ricorrente. Prima del
2018 io lavoravo sempre nel bar della clinica, il cui titolare era , anche in tale P_2 epoca non ho mai lavorato con il ricorrente;
io lavoravo part time solo al mattino per 4 ore. Io, per il ho iniziato a lavorare nel 2000, se ben ricordo, e posso dire che il P_2 ricorrente non ha mai lavorato con me. Non so cosa accadesse quando io non c' ero”. Il teste ha dichiarato: “Sono la sorella del ricorrente. So che mio Tes_4 AT ha lavorato per la convenuta da aprile 2018 fino a gennaio 2021, presso il bar, prima nella in PE e poi fuori dalla clinica sempre in PE, si Organizzazione_3 tratta di 2 bar l'uno di fronte all'altro. Da aprile 2018 e per circa 2/ 3 mesi andavo al bar quasi tutti i giorni perché facevo alcuni controlli per mia figlia dall'otorino e altri controlli e mi trattenevo circa 10/15 minuti. Dopo andavo con mia mamma dopo aver accompagnato la bambina a scuola;
per 3 o 4 volte alla settimana, al mattino intorno alle ore 9.30/10.30 e ci trattenevamo circa mezz' ora, fino a quando mio AT ha lavorato cioè fino a gennaio 2021. Era mio AT a servirci ed era sempre presente. Nel bar vedevo un paio di ragazzi P_ P_ ed il titolare, tale , che era sempre presente ed era alla Cassa. Era il predetto a
3 P_ dire a mio AT cosa fare. Ho visto che mio AT veniva pagato dal signor in contanti, tanto ho visto perché aspettavo che mio AT mi accompagnasse a casa, poiché non guido. Ho sempre fatto la casalinga. Mio AT ha lavorato poco nel bar all'interno, poi è stato sempre al bar fuori, non so essere più precisa. All'epoca dei fatti convivevo con mio AT e lo vedevo andare a lavoro la domenica, non aveva giorni di riposo. Spesso andavo al bar la domenica e trovavo mio AT, non so essere più precisa. Raramente sono andata al bar di pomeriggio ed ho trovato mio AT. Il rapporto è finito a gennaio
2021 perché mio AT ha chiesto il permesso di andare ad accompagnare mio padre per P_ una visita ed il sig. gli ha negato il permesso e gli ha detto non andare più a lavoro.
Mio AT ha sempre lavorato nel predetto periodo. In caso di assenza, il datore si arrabbiava e mio AT doveva andarci per forza. Mio AT ha lavorato circa 40 gg nel bar all'interno e poi fuori. Poi all'altro bar sia al mattino che nel pomeriggio. NO
, il quale lavorava al bar esterno e faceva come mio AT lavoro al banco Testimone_3 e consegne all'esterno ed ora lavora nel bar della clinica. Mio AT non ha mai fruito di ferie, tanto so perché vivevo con lui.
Orbene, i testi di parte ricorrente hanno confermato la collaborazione intercorsa tra la ricorrente e la parte convenuta, ma le dichiarazioni rese non consentono, comunque, di pervenire all'accoglimento della domanda. Si è detto innanzi che secondo il più autorevole orientamento dei giudici di legittimità
(Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere;
ne consegue che nel giudizio promosso dal lavoratore per il pagamento di differenze retributive, incombe sul medesimo la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Ebbene, volendo verificare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte ricorrente, le risultanze della prova orale non appaiono incontrovertibili e sufficientemente analitiche, da consentire di accreditare la prospettazione contenuta nel ricorso.
Invero, pur volendo prescindere dai rapporti di parentela ed affinità tra il ricorrente ed i testi, va rilevato che dalle deposizioni nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore nella esecuzione della prestazione ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva contenuti e modalità, limitandone nel contempo i margini di autonomia (cfr. e plurimis Cass.
3858/2006; Cass.18660/2005); nulla in ordine al concreto e costante esercizio da parte del datore di lavoro di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e/o di un potere di tipo disciplinare, idoneo a raffigurarne una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla in ordine ad ulteriori elementi, che pure, globalmente valutati, possono ritenersi sintomatici della subordinazione, quale la osservanza di un orario di lavoro predeterminato dal datore o la erogazione di un compenso in misura fissa ed a cadenze periodiche;
nulla sulla necessità di giustificare eventuali assenze in caso di impedimento fisico alla prestazione.
Pertanto, a fronte del quadro di incertezza probatoria, delineato dalle dichiarazioni testimoniali, il giudice deve fare applicazione della regola di giudizio, fondata sull'onere della prova e ritenere non pienamente assolto dalla ricorrente l'onere probatorio impostole.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi sufficienti al fine di poter individuare, con certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato a favore della resistente alla stregua di un
4 giudizio qualitativo e quantitativo di tutti i criteri identificativi del rapporto di lavoro subordinato, frutto di elaborazione giurisprudenziale.
Ad ogni buon conto, fermo restando il carattere assolutamente assorbente dei rilievi sopra formulati, parte ricorrente, proponendo una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, fondata sull'assunto di aver ricevuto un compenso (nella misura indicata in ricorso), non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, avrebbe, in ogni caso, dovuto provare l'articolazione oraria della sua prestazione lavorativa o, comunque, l'entità della stessa, consentendo così di apprezzare l'inadeguatezza della retribuzione che lo stesso lavoratore ha riconosciuto di aver percepito.
Anche tale prova non è stata affatto raggiunta, non essendo emersi elementi univoci e concordanti, in ordine alla concreta articolazione oraria della prestazione, asseritamente resa dal ricorrente e tenuto conto della episodicità delle circostanze riferite dai testi.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 4.1.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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