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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
3704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice LA VI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3704/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2025, concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche, e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GE AR, ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Alberto Serra n. 14, giusta procura in atti;
Appellante
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, unitamente CP_1 P.IVA_1
e disgiuntamente, dagli avv. Alessandro Silvi e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1178/23 (R.G.AC.
n. 4663/2022), emessa in data 27/10/2023 e non notificata.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: Appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza - Sezione Civile, in
accoglimento del presente atto, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del
caso e di legge, per le motivazioni di cui al presente atto, così provvedere: - NEL MERITO,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 1178/23 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza nell'ambito del giudizio
recante r.g.a.c. n. 4663/22, depositata in cancelleria in data 27/10/2023, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni nel merito avanzate nel giudizio di primo grado che qui si
riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in accoglimento del presente atto, contrariis
reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, così provvedere: …
rigettare in toto la domanda dell'attrice/opponente nonchè tutte le eccezioni sollevate, in
quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'odierna attrice/opponente al pagamento di € 3.488,16; con vittoria di spese e
compensi legali di causa, oltre Iva, Cpa come per legge”, e conseguentemente disattendere
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i
motivi meglio esposti nel presente atto. Con espressa riserva di ogni più ampia, diversa,
consentita domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria. Con il favore delle
spese di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio ex D.M. 55/2014 e ss.
mm.”.
Appellata: “rigettare il proposto appello per i suestesi motivi con conseguente conferma della
impugnata sentenza n. 1178/23 di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali
del doppio grado di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 497/2022 del Giudice di Pace di Cosenza, su richiesta di Parte_1
, veniva ingiunto a il pagamento di € 3.488,16, oltre interessi e spese,
[...] CP_1
pagina 2 di 10 sulla base spese sostenute da nella causa iscritta al R.G. n. 2294/2015 per i costi Parte_1
della perizia e del patrocinio legale.
Avverso tale ingiunzione, spiegava opposizione, convenendo in giudizio davanti al CP_1
giudice di pace , sulla base dei seguenti motivi: prescrizione della Parte_1
garanzia assicurativa;
inoperatività della polizza, non risultando integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza;
decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente ( ; mancata prova degli esborsi sostenuti. Controparte_2
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché Parte_1
infondata e fuorviante.
Con sentenza n.1178/2023, il Giudice di Pace di Cosenza accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 497/2022 e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendone la riforma con Parte_1
conseguente condanna dell'appellata al pagamento di € 3.488,16.
A fondamento dell'appello premetteva di aver sottoscritto, con Controparte_3
contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate, assistito da “copertura tutela legale
totale: rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di non successo
dell'attività legale”, avente ad oggetto la redazione di una consulenza tecnica di parte ed il successivo patrocinio in giudizio al fine di contestare la presenza di tassi usurai in mutuo bancario da spendere nella causa iscritta al R.G. n. 2294/2015; che tale assicurazione copriva tutte le spese vive e legali sostenute, con richiamo alla “Polizza Tutela Legale Pt_2
” n. 91/M10282700, stipulata da (ora , con
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_1
Contr
, i cui beneficiari erano gli assicurati che avevano stipulato il contratto con
[...] Pt_2
che il giudizio, oggetto di contratto e polizza, incardinato innanzi il Tribunale di Cosenza con n. 2294/2015 R.G., veniva definito con la sentenza di esito negativo n.2031/2019 del
15/10/2019, non appellata e divenuta definitiva;
che le spese sostenute e documentate da pagina 3 di 10 esso appellante ammontavano a € 3.488,16, di cui € 1.800,00 per la perizia e € 1.688,16 per il patrocinio legale;
che il 18/02/2021, veniva denunciata l'apertura del sinistro n.210018498,
ma l'appellata società respingeva la richiesta e relativo rimborso delle spese sostenute per asserita prescrizione del credito;
che veniva pertanto richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 497/2022 cui seguiva l'opposizione di , accolta dal Giudice di Pace con sentenza CP_1
n. 1178/23, emessa in data 27/10/2023.
Impugnava la sentenza nella parte in cui statuiva che: “Il termine utile per la denuncia di
sinistro nel caso in questione non è stato rispettato, atteso che veniva effettuata il 17.12.2020,
mentre il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la richiesta di ammissione di c.t.u., rinviando
all'udienza del 20.9.2017 (rectius 06.02.2018) per la precisazione delle conclusioni. Inoltre,
dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio iscritto al N.
2294/2015 R.G., si evince che detto mezzo istruttorio non fosse stato ammesso dal
precedente magistrato a cui era poi subentrato il nuovo giudice (cfr. pag.2 della sentenza
n.2031/2019 emessa nel procedimento N.2294/2015 R.G.). Ne discende che debba ritenersi
tardiva la denuncia di sinistro avanzata dall'opposto, in quanto spiegata oltre il termine di
ventiquattro mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento giudiziale di rinvio della causa
per la precisazione delle conclusioni che nel caso in esame era stato già emesso dal
precedente magistrato e confermato da quello subentrato. A nulla rileva la circostanza che
nel provvedimento di rinvio del magistrato per la precisazione delle conclusioni non sia
espressamente indicato il rigetto del mezzo istruttorio richiesto, dovendo ritenersi
implicitamente disatteso e superato dalla decisione di rinviare per trattenere la causa a
sentenza. Pertanto, deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo
opposto, per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, in virtù della polizza “Tutela legale”
suindicata”, sulla base dei seguenti motivi: 1) sull'avversa eccezione di prescrizione della garanzia assicurativa: infondatezza per assenza di un espresso provvedimento giudiziale di pagina 4 di 10 diniego della CTU, rilevando che nel giudizio n.2294/2015 R.G., il Tribunale, con ordinanza depositata il 17/03/2016 aveva così stabilito “ ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia
per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.02.2018 ore di rito”, senza emettere alcun provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione della CTU;
che pertanto il dies a
quo del termine prescrizionale coincideva con la data del deposito della sentenza conclusiva del giudizio del 15/10/2019, con conseguente tempestività della domanda di indennizzo;
2)
nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia, avendo il
Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulle ulteriori difese ed eccezioni sollevate dall'appellante; 2.1) sull'eccepita mancanza di alea e sulla inoperatività della polizza di tutela legale: infondatezza, giacché, secondo la parte appellata-opponente la polizza assicurativa
Contr non opererebbe in ragione delle caratteristiche deficitarie della perizia redatta da rendendo certa la soccombenza in giudizio, quando in realtà, non essendo stata disposta la
CTU, non era possibile effettuare una valutazione sulla fondatezza o meno della domanda ancor prima della decisione del giudice; 2.2) sulla presunta colpa grave del contraente
[...]
infondatezza, giacché l'appellante avrebbe dovuto rivolgere la domanda nei CP_2
confronti di e non di 2.3) sul quantum, osservava che Controparte_5 CP_6
tutte le spese della perizia e del patrocinio legale erano state provate e documentate in sede monitoria.
si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
Con il primo motivo, l'appellante censura il capo decisorio che ha rigettato la domanda attrice per intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo.
Il motivo è fondato.
In forza dell'art. 11 della polizza, l'assicuratore “assume a proprio carico (…) il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, pagina 5 di 10 Par che si renda necessaria a tutela dei diritti dell' , conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia”.
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dello art.2952, co 2, c.c., della durata di 2 anni, decorre a norma dell'art.2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, e se per un verso le conclusioni del CTU nominato dal
Contr giudice che disattendano quella della perizia o ancor prima la decisione del giudice di
Contr non dare ingresso a CTU nonostante la perizia possono preludere al rigetto, in tutto o in
Part parte, delle domande del cliente l'evento di danno si realizza tuttavia se e solo se il provvedimento definitorio del giudizio (nel primo grado o in quelli successivi) rigetti in effetti dette domande.
Solo in questo momento si producono le conseguenze patrimoniali negative che danno titolo al pagamento dell'indennizzo: il rischio assicurato è, per espressa previsione contrattuale,
quello della soccombenza dichiarata con sentenza in controversia nella quale l'assicurato
Contr agisca o resista sulla base delle risultanze di perizia e la prescrizione del diritto all'indennizzo decorre solo “dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e cioè
dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega” (Cass. n. 24733/2007), individuabile nel provvedimento decisorio con il quale si realizza l'evento assicurato della soccombenza e,
nella specie con il deposito della sentenza di rigetto n. 2031/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 15/10/2019.
D'altra parte, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi "Il testo dell'art.2952 c.c. deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è
straordinariamente breve e che sono sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che,
ancorando la decorrenza del termine a date e a comportamenti non identificabili in modo pagina 6 di 10 certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (Cass. 2971/2019, 17543/2018, 289/ 2015).
Preso atto della sentenza di rigetto, l'odierno appellante con missiva pacificamente ricevuta il
CP 18/02/2021 da ha chiesto di procedere alla apertura del sinistro e ai relativi rimborsi delle spese sostenute in virtù della polizza denominata Tutela Legale di cui ai contratti . Pt_2
Tanto conferma l'inoltro della richiesta entro il termine contrattuale di denuncia oltre che entro quello di prescrizione biennale.
Conseguentemente, documentate e incontestate la stipulazione del contratto “per l'emissione di perizia con parere Pro Veritate e la formula Gold prescelta, comprensiva della Copertura
Contr Tutela Legale Totale come da polizza collettiva stipulata da e richiamata CP_1
dall'art. 14 del contratto di assistenza e consulenza, il motivo deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza.
Quanto all'eccezione di inoperatività dell'assicurazione, sull'assunto che nella fattispecie difetta l'alea del giudizio, in quanto la soccombenza di era un evento certo e Parte_1
prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa, ed attesa la sussistenza della per colpa grave della contraente che provoca la decadenza dalla garanzia assicurativa, va detto quanto Controparte_2
segue.
Il rigetto della domanda e/o il mancato accesso alla CTU non possono essere elementi di per sé sufficienti a dimostrare l'inadeguatezza della perizia dovendosi osservare che le questioni che attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura del tasso d'interesse moratorio sono state oggetto di contrasti giurisprudenziali non ancora risolti.
Inoltre, seppure l'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave è, di per sé, corretta ex art. 1900 c.c., è inconferente nel pagina 7 di 10 caso di specie giacché è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali
Contr profili si reputi gravemente colposo l'operato dei professionisti non potendosi la prova
Contr automaticamente desumere dal mero errore della perizia econometrica fornita da e, non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale.
Pertanto, in mancanza di prova di un comportamento doloso della contraente per il rilascio di una perizia inadeguata, non può essere escluso il diritto dell'appellante ad ottenere il
Contr pagamento dell'indennizzo per colpa grave della che peraltro non è parte del presente giudizio.
CP Ciò premesso, passando all'esame del merito, la domanda proposta nei confronti di è
fondata e va accolta nei termini che seguono.
La polizza copre le spese legali (sino ad un massimo di € I00.000,00 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari
Contr promosse esclusivamente sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da per conto del Cl. Per tali spese legali si intendono tutti i costi sostenuti dal cliente relativi all'azione legale intrapresa quali il costo della perizia di parte, il compenso previsto dalla tariffa forense al proprio avvocato, le spese legali liquidate giudizialmente a favore della controparte, le spese dell'attività del C.T.U., il compenso anticipato per l'attività del consulente tecnico di parte, eventuali altre spese processuali ed il contributo unificato.
L'odierno appellante ha documentato in giudizio (cfr all.to n.6 del fascicolo del monitorio) i costi sostenuti di cui chiede la restituzione, i quali sono da considerarsi rientranti in quelli previsti a rimborso dalla polizza.
pagina 8 di 10 In particolare, i documenti prodotti dall'appellante attestano l'intervenuto esborso di €
1.800,00 per il costo della perizia e di € 1.688,16 per le spese del proprio legale, avv.
Ferrario.
Conseguentemente, l'appellata assicurazione deve essere condannata al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 3.488,16.
Trattandosi di debito di valore la somma deve essere rivalutata dalla data del sinistro (da far coincidere con la data della sentenza di rigetto n. 2031/2019) del 15.10.2019 all'attualità.
In tema di assicurazione contro i danni, infatti, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione,
pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta.
Sulla sorte capitale, così come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Per tali ragioni l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità della stessa. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
accoglie l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
al pagamento della somma di € 3.488,16, oltre interessi e rivalutazione, da calcolare
[...]
come in parte motiva;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito,
ove ne abbia fatto richiesta.
Cosenza, 25 novembre 2025
Il Giudice
LA VI
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