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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 6610/2018 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: rilascio
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Parte_1
Iorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio, piazza Cangemi n. 14;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti Carlo Nunziante Cesaro, Michele Moscato e Carlo Antonio Burattini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , in via Guercio, 44; Pt_1
PARTE CONVENUTA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti. Emma Controparte_2
Tortora e Franco Marruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , in via Nizza, n. Pt_1
146;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva che in data 10/04/1998 stipulava con la , Controparte_3 una convenzione per l'affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata a mezzo dei parcheggi pubblici a pagamento dell'area antistante il plesso ospedaliero “Umberto I” di Nocera
Inferiore; con successiva convenzione, stipulata in data 25/01/2002, l'Ente ricorrente affidava in sub concessione il parcheggio custodito di autovetture nelle aree , come sopra indicate, alla Cooperativa
“Agro Parcheggi Società Cooperativa Sociale”; lamentava che “La Cooperativa conduttrice non provvede al pagamento dei canoni sin dal mese di novembre 2014”; nel mese di marzo 2017, la di accertava che, nell'area oggetto di concessione, operava altra Parte_1 Pt_1
Cooperativa “M.L.C. Società Cooperativa”, senza alcuna sua autorizzazione;
concludeva chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione, sub concessione, per grave inadempimento della conduttrice, con condanna all'immediato rilascio dell'area de qua; condannare la parte resistente al pagamento dei canoni locativi a far data dal novembre 2016 all'effettivo rilascio, nonché al risarcimento dei danni tutti;
in via gradata domandava di accertare la detenzione sine titulo dell'area stessa e, per l'effetto, condannare la resistente all'immediato rilascio dell'immobile de CP_1
quo, nonché al risarcimento dei danni tutti, conseguenti all'illegittima occupazione, con vittoria di spese.
Si costituiva parte convenuta, la quale deduceva la nullità del contratto in quanto non autorizzato dall'ente pubblico committente ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 118 d.lgs. 163/2006; evidenziava il mancato rinnovo della convenzione, aggiungendo che “il contratto intercorso tra le parti era da tempo divenuto inefficace ed il relativo rapporto ormai estinto” (pag. 4, comparsa di costituzione), sicchè alcuna somma sarebbe dovuta;
concludeva per il rigetto della domanda.
Con intervento volontario, l' deduceva che l' e l'ex Parte_2 Parte_1 [...]
di Nocera Inferiore, oggi , in virtù di Deliberazione n. 92 del 28/01/1998, Parte_3 Parte_2 stipulavano la Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata a mezzo dei parcheggi pubblici a pagamento nell'area antistante il plesso ospedaliero “Umberto I di
Nocera Inferiore ”; l'accordo fissava in anni dieci la durata del rapporto di affitto (art. 1), con possibilità di rinnovo alla scadenza solo previa nuova trattazione delle condizioni in essere (art. 15); concludeva al fine di dichiarare la risoluzione per decorrenza del termine decennale di durata della convenzione di cui alla Deliberazione n. 92 del 28/01/1998, stipulata dall' , oggi Parte_3 divenuta e dall' , avente ad oggetto la conduzione dell'area Parte_2 Parte_1 adibita a parcheggio di pertinenza del P.O.“Umberto I” di Nocera Inferiore;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c., la risoluzione del derivato contratto di sub-locazione, stipulato in data
05/01/2002, tra l' e l'Agro Parcheggi Società Cooperativa Sociale, avente Parte_1 ad oggetto la conduzione della medesima area di proprietà dell' ; dichiarare la detenzione Parte_2 sine titulo dell'area adibita a parcheggio di pertinenza del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore, da parte Agro Parcheggi Società Cooperativa Sociale e, per l'effetto, condannare la stessa al suo rilascio in favore della legittima proprietaria , con vittoria di spese. Parte_2
In via di premessa, nel caso di specie il rapporto deve essere inquadrato come appalto, e subappalto,
e non di locazione, posto che l'oggetto dell'accordo non consiste nel mero godimento di un bene immobile, bensì nella progettazione, costruzione e successiva gestione del parcheggio: in proposito, si richiama l'art. 1 della Convenzione rep. 11/1998 (all.to produzione parte convenuta, il quale C prevede che l' “affida in concessione all' la e Parte_2 CP_4 Controparte_5 successiva gestione del parcheggio”; così come la “cooperativa dichiara e si impegna a gestire il Contr servizio con proprio personale”, posto che “l' intende ancora avvalersi, in regime di convenzione, delle prestazioni della COOPERATIVA”, Convenzione tra parte Automobile Club Salerno e
Cooperativa Agro Parcheggi).
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione circa il mancato esperimento della mediazione, anche tenendo conto che la stessa parte convenuta contesta la riconducibilità della fattispecie alla materia della locazione (chiedendo, difatti, sin dalla comparsa di costituzione il mutamento del rito, e ritenendo alla pag. 8 della nota per la discussione l'insussistenza della materia della locazione).
Ciò posto, in relazione alla domanda formulata dal terzo interventore, , la stessa è Parte_2
ammissibile, posto che – contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nelle pagg. 5 e 6 delle note per la discussione - “Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"” (Cass., ord. n. 31939 del 2019). In relazione al rapporto contrattuale tra l' e la parte attrice, va osservato che l'avvenuta Parte_2 scadenza della convenzione stipulata in data 10.04.1998 (all.to 3 all'atto introduttivo di parte attrice) emerge dalle medesime previsioni pattizie le quali, difatti, stabilivano la durata in anni dieci dell'accordo (art. 1) e che “allo scadere della convenzione le parti si riservano di concordare il rinnovo della stessa, trattandone nuovamente le condizioni” (art. 15), rinnovo che non risulta avvenuto.
Ebbene, l'improduttività di effetti del contratto principale, dovuta alla avvenuta scadenza dello stesso, si riverbera inevitabilmente anche sulla sub-concessione stipulata con l'AGRO Parcheggi, posto che
“la natura di contratto derivato del subcontratto comporta che la sorte di quest'ultimo è condizionata a quella del contratto principale” (Trib. Como, n. 989 del 2024; “il permanere in vita del contratto principale costituisce il presupposto indispensabile per il perdurare dei diritti nascenti dal contratto accessorio”, Corte d'Appello Milano, n. 211 del 2021).
Si aggiunga che è la stessa parte convenuta ad evidenziare che “il contratto intercorso tra le parti era da tempo divenuto inefficace ed il relativo rapporto ormai estinto” (pag. 4, comparsa di costituzione); sicchè – a fronte della pacifica detenzione dell'area (“la odierna convenuta ancora gestisce il parcheggio antistante l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore”, pag. 2, note di discussione di parte convenuta) – e della inefficacia del contratto principale, anche il subcontratto risulta improduttivo di effetti, e pertanto parte convenuta deve essere condannata al rilascio dell'area, non vantando alcun titolo per la detenzione della medesima.
In relazione alla domanda di condanna della parte convenuta al rilascio del bene, in favore dell'
[...]
, a fronte della detenzione sine titulo dell'area, la stessa merita accoglimento (diversamente Pt_2
dalla ulteriore domanda proposta ai sensi dell'art. 1595 c.c., non sussistendo nel caso di specie, un contratto di locazione): in proposito, risulta, difatti, pacifica la proprietà dell'area in capo all'
[...]
, ed entrambe le Convenzioni in atti risultano cessate, sicchè parte convenuta non vanta alcun Pt_2 titolo per continuare a detenere l'area, che pertanto deve essere restituita in favore della proprietaria
, come peraltro richiesto anche da parte attrice (nota del 21.02.2025). Parte_2
In relazione alle ulteriori domande avanzate da parte attrice, va rilevato che alla luce della cessazione del rapporto tra l' e l nell'anno 2008 (ovvero dopo dieci anni Parte_2 Parte_1
dalla stipula della convenzione del 1998), il subcontratto risulta anche esso cessato, sicchè parte attrice non ha titolo per richiedere i canoni maturati negli anni successivi (in particolare, i canoni locativi a far data dal novembre 2016, oggetto di domanda).
Né può essere accolta la domanda risarcitoria, posto che - a fronte della cessazione dei rapporti contrattuali nell'anno 2008 - parte attrice non vanta alcun titolo per poter trarre frutti dall'area in epoche successive alla citata annualità. In conclusione, va dichiarato cessato il rapporto tra parte attrice ed il terzo interventore, nonché il rapporto tra parte attrice e parte convenuta, in relazione all'area descritta nell'atto introduttivo, con rilascio del bene, che può essere eseguito in favore dell' . Parte_2
In relazione alle spese di giudizio, l'accoglimento della domanda di accertamento della cessazione del rapporto, ed il rigetto di quella relativa ai canoni e risarcitoria, induce a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare le spese compensate per metà tra parte attrice e parte convenuta, mentre la restante metà si liquida in dispositivo. Difatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (conf. Cass., 6-2, n. 21684 del 23/9/2013)” (si veda Cass., Ordinanza n.
20888 del 2018).
Le spese del terzo interventore, tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, gravano in capo sia a parte attrice che a parte convenuta, entrambe soccombenti in relazione alle domande proposte (l'una
Parte tesa ad accertare l'avvenuta scadenza della convenzione stipulata tra l' e la parte attrice, l'altra finalizzata ad ottenere il rilascio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 6610/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della Convenzione intercorsa tra parte attrice ed il terzo interventore;
2. dichiara la cessazione del subcontratto intercorso tra parte attrice e la parte convenuta;
3. condanna parte convenuta al rilascio immediato dell'area, come descritta in ricorso ed in atti, in favore del terzo interventore, libera da cose e persone;
4. rigetta le altre domande;
5. dichiara compensate per metà le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della metà di quelle sostenute da parte attrice nel presente giudizio, che liquida in euro 1.904,50 per compenso professionale, oltre euro 130,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
6. condanna parte attrice e parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal terzo interventore, che liquida in euro 1.453,00 per compenso professionale, oltre euro 286,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02/04/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 02 aprile 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 6610/2018 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: rilascio
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Parte_1
Iorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio, piazza Cangemi n. 14;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti Carlo Nunziante Cesaro, Michele Moscato e Carlo Antonio Burattini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , in via Guercio, 44; Pt_1
PARTE CONVENUTA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti. Emma Controparte_2
Tortora e Franco Marruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , in via Nizza, n. Pt_1
146;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva che in data 10/04/1998 stipulava con la , Controparte_3 una convenzione per l'affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata a mezzo dei parcheggi pubblici a pagamento dell'area antistante il plesso ospedaliero “Umberto I” di Nocera
Inferiore; con successiva convenzione, stipulata in data 25/01/2002, l'Ente ricorrente affidava in sub concessione il parcheggio custodito di autovetture nelle aree , come sopra indicate, alla Cooperativa
“Agro Parcheggi Società Cooperativa Sociale”; lamentava che “La Cooperativa conduttrice non provvede al pagamento dei canoni sin dal mese di novembre 2014”; nel mese di marzo 2017, la di accertava che, nell'area oggetto di concessione, operava altra Parte_1 Pt_1
Cooperativa “M.L.C. Società Cooperativa”, senza alcuna sua autorizzazione;
concludeva chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione, sub concessione, per grave inadempimento della conduttrice, con condanna all'immediato rilascio dell'area de qua; condannare la parte resistente al pagamento dei canoni locativi a far data dal novembre 2016 all'effettivo rilascio, nonché al risarcimento dei danni tutti;
in via gradata domandava di accertare la detenzione sine titulo dell'area stessa e, per l'effetto, condannare la resistente all'immediato rilascio dell'immobile de CP_1
quo, nonché al risarcimento dei danni tutti, conseguenti all'illegittima occupazione, con vittoria di spese.
Si costituiva parte convenuta, la quale deduceva la nullità del contratto in quanto non autorizzato dall'ente pubblico committente ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 118 d.lgs. 163/2006; evidenziava il mancato rinnovo della convenzione, aggiungendo che “il contratto intercorso tra le parti era da tempo divenuto inefficace ed il relativo rapporto ormai estinto” (pag. 4, comparsa di costituzione), sicchè alcuna somma sarebbe dovuta;
concludeva per il rigetto della domanda.
Con intervento volontario, l' deduceva che l' e l'ex Parte_2 Parte_1 [...]
di Nocera Inferiore, oggi , in virtù di Deliberazione n. 92 del 28/01/1998, Parte_3 Parte_2 stipulavano la Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata a mezzo dei parcheggi pubblici a pagamento nell'area antistante il plesso ospedaliero “Umberto I di
Nocera Inferiore ”; l'accordo fissava in anni dieci la durata del rapporto di affitto (art. 1), con possibilità di rinnovo alla scadenza solo previa nuova trattazione delle condizioni in essere (art. 15); concludeva al fine di dichiarare la risoluzione per decorrenza del termine decennale di durata della convenzione di cui alla Deliberazione n. 92 del 28/01/1998, stipulata dall' , oggi Parte_3 divenuta e dall' , avente ad oggetto la conduzione dell'area Parte_2 Parte_1 adibita a parcheggio di pertinenza del P.O.“Umberto I” di Nocera Inferiore;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c., la risoluzione del derivato contratto di sub-locazione, stipulato in data
05/01/2002, tra l' e l'Agro Parcheggi Società Cooperativa Sociale, avente Parte_1 ad oggetto la conduzione della medesima area di proprietà dell' ; dichiarare la detenzione Parte_2 sine titulo dell'area adibita a parcheggio di pertinenza del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore, da parte Agro Parcheggi Società Cooperativa Sociale e, per l'effetto, condannare la stessa al suo rilascio in favore della legittima proprietaria , con vittoria di spese. Parte_2
In via di premessa, nel caso di specie il rapporto deve essere inquadrato come appalto, e subappalto,
e non di locazione, posto che l'oggetto dell'accordo non consiste nel mero godimento di un bene immobile, bensì nella progettazione, costruzione e successiva gestione del parcheggio: in proposito, si richiama l'art. 1 della Convenzione rep. 11/1998 (all.to produzione parte convenuta, il quale C prevede che l' “affida in concessione all' la e Parte_2 CP_4 Controparte_5 successiva gestione del parcheggio”; così come la “cooperativa dichiara e si impegna a gestire il Contr servizio con proprio personale”, posto che “l' intende ancora avvalersi, in regime di convenzione, delle prestazioni della COOPERATIVA”, Convenzione tra parte Automobile Club Salerno e
Cooperativa Agro Parcheggi).
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione circa il mancato esperimento della mediazione, anche tenendo conto che la stessa parte convenuta contesta la riconducibilità della fattispecie alla materia della locazione (chiedendo, difatti, sin dalla comparsa di costituzione il mutamento del rito, e ritenendo alla pag. 8 della nota per la discussione l'insussistenza della materia della locazione).
Ciò posto, in relazione alla domanda formulata dal terzo interventore, , la stessa è Parte_2
ammissibile, posto che – contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nelle pagg. 5 e 6 delle note per la discussione - “Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"” (Cass., ord. n. 31939 del 2019). In relazione al rapporto contrattuale tra l' e la parte attrice, va osservato che l'avvenuta Parte_2 scadenza della convenzione stipulata in data 10.04.1998 (all.to 3 all'atto introduttivo di parte attrice) emerge dalle medesime previsioni pattizie le quali, difatti, stabilivano la durata in anni dieci dell'accordo (art. 1) e che “allo scadere della convenzione le parti si riservano di concordare il rinnovo della stessa, trattandone nuovamente le condizioni” (art. 15), rinnovo che non risulta avvenuto.
Ebbene, l'improduttività di effetti del contratto principale, dovuta alla avvenuta scadenza dello stesso, si riverbera inevitabilmente anche sulla sub-concessione stipulata con l'AGRO Parcheggi, posto che
“la natura di contratto derivato del subcontratto comporta che la sorte di quest'ultimo è condizionata a quella del contratto principale” (Trib. Como, n. 989 del 2024; “il permanere in vita del contratto principale costituisce il presupposto indispensabile per il perdurare dei diritti nascenti dal contratto accessorio”, Corte d'Appello Milano, n. 211 del 2021).
Si aggiunga che è la stessa parte convenuta ad evidenziare che “il contratto intercorso tra le parti era da tempo divenuto inefficace ed il relativo rapporto ormai estinto” (pag. 4, comparsa di costituzione); sicchè – a fronte della pacifica detenzione dell'area (“la odierna convenuta ancora gestisce il parcheggio antistante l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore”, pag. 2, note di discussione di parte convenuta) – e della inefficacia del contratto principale, anche il subcontratto risulta improduttivo di effetti, e pertanto parte convenuta deve essere condannata al rilascio dell'area, non vantando alcun titolo per la detenzione della medesima.
In relazione alla domanda di condanna della parte convenuta al rilascio del bene, in favore dell'
[...]
, a fronte della detenzione sine titulo dell'area, la stessa merita accoglimento (diversamente Pt_2
dalla ulteriore domanda proposta ai sensi dell'art. 1595 c.c., non sussistendo nel caso di specie, un contratto di locazione): in proposito, risulta, difatti, pacifica la proprietà dell'area in capo all'
[...]
, ed entrambe le Convenzioni in atti risultano cessate, sicchè parte convenuta non vanta alcun Pt_2 titolo per continuare a detenere l'area, che pertanto deve essere restituita in favore della proprietaria
, come peraltro richiesto anche da parte attrice (nota del 21.02.2025). Parte_2
In relazione alle ulteriori domande avanzate da parte attrice, va rilevato che alla luce della cessazione del rapporto tra l' e l nell'anno 2008 (ovvero dopo dieci anni Parte_2 Parte_1
dalla stipula della convenzione del 1998), il subcontratto risulta anche esso cessato, sicchè parte attrice non ha titolo per richiedere i canoni maturati negli anni successivi (in particolare, i canoni locativi a far data dal novembre 2016, oggetto di domanda).
Né può essere accolta la domanda risarcitoria, posto che - a fronte della cessazione dei rapporti contrattuali nell'anno 2008 - parte attrice non vanta alcun titolo per poter trarre frutti dall'area in epoche successive alla citata annualità. In conclusione, va dichiarato cessato il rapporto tra parte attrice ed il terzo interventore, nonché il rapporto tra parte attrice e parte convenuta, in relazione all'area descritta nell'atto introduttivo, con rilascio del bene, che può essere eseguito in favore dell' . Parte_2
In relazione alle spese di giudizio, l'accoglimento della domanda di accertamento della cessazione del rapporto, ed il rigetto di quella relativa ai canoni e risarcitoria, induce a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare le spese compensate per metà tra parte attrice e parte convenuta, mentre la restante metà si liquida in dispositivo. Difatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (conf. Cass., 6-2, n. 21684 del 23/9/2013)” (si veda Cass., Ordinanza n.
20888 del 2018).
Le spese del terzo interventore, tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, gravano in capo sia a parte attrice che a parte convenuta, entrambe soccombenti in relazione alle domande proposte (l'una
Parte tesa ad accertare l'avvenuta scadenza della convenzione stipulata tra l' e la parte attrice, l'altra finalizzata ad ottenere il rilascio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 6610/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della Convenzione intercorsa tra parte attrice ed il terzo interventore;
2. dichiara la cessazione del subcontratto intercorso tra parte attrice e la parte convenuta;
3. condanna parte convenuta al rilascio immediato dell'area, come descritta in ricorso ed in atti, in favore del terzo interventore, libera da cose e persone;
4. rigetta le altre domande;
5. dichiara compensate per metà le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della metà di quelle sostenute da parte attrice nel presente giudizio, che liquida in euro 1.904,50 per compenso professionale, oltre euro 130,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
6. condanna parte attrice e parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal terzo interventore, che liquida in euro 1.453,00 per compenso professionale, oltre euro 286,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02/04/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 02 aprile 2025