Articolo 3 della Legge 6 dicembre 1950, n. 1039
Articolo 2Articolo 4
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19 gennaio 1951
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1 gennaio 1996
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25 maggio 1999
Art. 3.
La spesa relativa all'attuazione della presente legge gravera' sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre succesivo.
Entrata in vigore il 25 maggio 1999
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