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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4446/2021
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 12:20
Presidente Dott. IO IN Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CARTA FLAVIA
AVV. avv. Clementi sost. Controparte_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv. SILVESTRE MARIA CONCETTA
Controparte_3
Avv. NAPOLITANO FRANCESCO avv. Scaraia sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Verbale chiuso alle ore 12,26
IL PRESIDENTE FA DR
Assistente giudiziario
DR IO IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO IN - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4446 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: - PEC: e Controparte_1 C.F._2 Email_1
VI TA (C.F.: - PEC: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Piacentini sito in Roma alla Via Francesco Orestano n.
21, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e partita IVA: - C.F.: ), in persona a del procuratore Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F.: - PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_3 sito in Napoli, Viale Augusto 162, giusta procura in atti;
- APPELLATA - e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_2 C.F._5
ET LV (C.F.: - PEC: ed C.F._6 Email_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Claudio Monteverdi, 20, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 14.07.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 10464/2021, pubblicata in data 15.06.2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1287/2018, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e dell' . Controparte_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
, premettendo di avere conferito mandato all'Avv. per Parte_1 Controparte_2 conseguire dalla propria compagnia di assicurazione – (ora Controparte_4 [...]
- l'indennizzo per il furto della propria autovettura Opel Frontera tg CH739SM Controparte_5 occorso in data 27 ottobre 2004 , ha evocato in giudizio il suddetto professionista onde conseguire il risarcimento dei danni ,derivanti dall' aver inutilmente lasciato decorrere il termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c. , danni quantificati in € 24.950,00 , oltre rivalutazione ed interessi, comprensivi del valore dell'autovettura oggetto di furto e dell'acconto sul compenso professionale , pari ad € 1000,00 , corrisposto all'Avv. . Ha dedotto l'attore a fondamento CP_2 della domanda di avere subito in data 27 ottobre 2004 il furto della vettura come sopra individuata e di avere presentato denuncia querela (in atti) ; di avere conferito mandato all'Avv. di CP_2 curare la pratica onde conseguire ,in via stragiudiziale , dalla il risarcimento Controparte_4 del danno, essendosi verificato il rischio assicurato;
che il legale , ricevuto mandato verbis, si era attivato per richiedere alla Compagnia l'indennizzo a termini di polizza con la missiva del 19 maggio
2005, con il fax del 24 novembre 2005, con la missiva del 20 aprile 2006 e reiterava la richiesta di risarcimento , anche ai fini interruttivi della prescrizione, sino all'aprile 2008 , data di invio dell'ultima raccomandata (v. missive in atti) ; che era stata inviata altra missiva contenente richiesta di liquidazione dell'indennizzo ricevuta nell'aprile 2010 , quando era ormai irrimediabilmente spirato il termine (all'epoca del furto) annuale di prescrizione di cui all'art. 2952 comma 2 c.c. ; che era stato revocato il mandato in data 22 novembre 2014 (missiva in atti) ; che , in diritto, era configurabile la responsabilità dell'avvocato per negligenza , consistita nell'avere inutilmente fatto decorrere il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2952 comma 2 c.c. prima della modifica della citata disposizione ad opera del D.L. 18.10.2012 n. 179 , conv. in legge 17.12.2012 n. 221 , omissione che aveva precluso all'attore di conseguire il risarcimento del danno , risultato che si sarebbe sicuramente avverato ove il termine di prescrizione fosse stato tempestivamente e diligentemente interrotto dal legale, anche alla luce del fatto che l'assicurato aveva ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle condizioni generali della polizza contro il furto , con particolare riguardo alla installazione di antifurto satellitare sul veicolo de quo nei termini richiesti dalla propria
Compagnia. Il , costituitosi in giudizio , ha eccepito la tardiva costituzione dell'attore in CP_2 violazione dell'art. 165 c.p.c. , stante la iscrizione della causa a ruolo avvenuta in data 9 gennaio
2018 a fronte della notifica dell'atto di citazione eseguita il 19 dicembre 2017; ha poi eccepito la improcedibilità della domanda per mancata stipulazione di convenzione di negoziazione assistita;
nel merito, ha contestato la domanda risarcitoria avversaria sia nell'an che nel quantum , evidenziando che l'attore non aveva allegato e dimostrato che ove la prescrizione fosse stata tempestivamente interrotta dal proprio legale avrebbe sicuramente conseguito dal proprio assicuratore l'indennizzo richiesto;
ha concluso , dunque , per il rigetto della domanda o, in subordine , perché la , con la quale aveva stipulato valida polizza per Controparte_6
i rischi derivanti dalla propria attività professionale, e della quale chiedeva essere autorizzato alla chiamata in causa , fosse dichiarata tenuta a manlevare il di quanto eventualmente CP_7 corrisposto all'attore a titolo di risarcimento. Autorizzata la chiamata in causa , si è costituita in giudizio che ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa;
in via Controparte_3 preliminare ha rilevato che il non aveva dimostrato la qualità di assicurato , non avendo CP_7 prodotto il contratto di assicurazione né le quietanze attestanti il pagamento dei relativi premi;
nel merito ha riprodotto le stesse tesi difensive del convenuto , evidenziando in particolare la mancata allegazione , da parte dell'attore, che una attività differente da parte del legale incaricato avrebbe sicuramente prodotto il buon esito della trattativa stragiudiziale sul risarcimento dei danni;
ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di manleva, perché il risarcimento fosse contenuto nei termini e limiti di polizza;
ha infine reiterato le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto, che si liquidano in €
4835,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) compensa in toto le spese di causa tra il convenuto e il terzo chiamato;
d) dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato nei confronti dell'attore nella memoria di replica”. § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, giudicando in grado di appello, con sentenza esecutiva ex lege, in riforma della sentenza n. 10464/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.I.
Dott.ssa Amelia Pellettieri, nella causa civile ordinaria iscritta al n. R.G. 1287/2018 e pubblicata in data 15.06.2021, nella parte in cui definitivamente pronunciando, rigetta tutte le domande e condanna il Sig. al pagamento delle spese, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, per i Pt_1 motivi di cui in narrativa: - In via preliminare dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- In via principale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per colpa professionale dell'Avv. nato a [...] il [...] C.F.: ai Controparte_2 C.F._5 sensi e per gli effetti dell'art. 1176, c° 2 c.c. e 1218 c.c.; - Condannare, per l'effetto l'Avv. CP_2 alla refusione dei danni subiti dal Sig. che si quantificano nella somma di €
[...] Parte_1
24.750,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- Parimenti condannare l'Avv. alla restituzione Controparte_2 di quanto percepito a titolo di acconto sul compenso professionale corrisposto dal Sig. Parte_1
e pari ad € 1.000,00; - Stante il contegno tenuto nella fase stragiudiziale, condannare, altresì, l'Avv.
alla refusione delle spese del presente giudizio;
- In via istruttoria si chiede che Controparte_2 il Giudice voglia disporre l'acquisizione di tutta la documentazione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della e della Società che si è occupata della installazione del dispositivo di Controparte_4 allarme Cobra;
7) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi I gradi di giudizio oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
§ 5. — L'appellata costituitasi in giudizio con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 05.08.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto sopra esposto, la ., ut supra, CONCLUDE CP_3 affinché Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia così provvedere: In via preliminare:
1. dichiarare l'improcedibilità dell'atto d'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, nonché nella maniera più assoluta non provata, già all'esito del giudizio di primo;
3. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla;
4. CP_3 emettere ogni altro provvedimento del caso”.
§ 6. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
14.11.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'impugnazione proposta dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 10464/2021 del Tribunale di Roma perché radicalmente destituita di fondamento e non provata con il favore delle spese e compensi di questa fase del giudizio. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, anche ai sensi dell'art. 346 cpc, dichiarare pienamente operativa la garanzia assicurativa contratta dal convenuto con la CP_3 con condanna di quest'ultima al pagamento diretto di ogni importo a qualsivoglia titolo in
[...] favore dell'appellante, con il favore delle spese e i compensi di lite. Ancora in via subordinata, Voglia
l'Ecc.ma Corte disporre l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'avv. con Controparte_2
l'escussione del teste indicato in sede di memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cpc tendenti a dimostrare il concorso del fatto colposo del sig. ai sensi dell'art. 1227 Parte_1 cc”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 9. — Nel merito l'appellante ha dedotto che “Il Giudice di prime cure è difatti incorso nella violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Va al riguardo evidenziato che la documentazione offerta da conduce a diversa conclusione e depone, invece, per il CP_3 probabile rigetto della richiesta di indennizzo in ipotesi di osservanza del termine di prescrizione da parte del legale.
Il furto denunciato il 27 ottobre 2004 era stato considerato come un caso sospetto di furto dalla Compagnia investita della richiesta stragiudiziale di indennizzo, e sulla scorta dei sospetti sulla effettiva verificazione dell'evento erano stati compiuti ulteriori approfondimenti;
non è stata poi fornita dall'attore la prova che fosse stato montato sulla vettura l'antifurto satellitare Immobilizer
Cobra indicato nella condizioni generali di polizza e al quale era subordinata la operatività della polizza stessa (art. 1 condizioni di polizza in atti) , essendosi l' limitato a produrre uno Pt_1 scontrino fiscale recante la data del 7.4.2004 dell'importo di € 400,00 , senza alcuna indicazione dell'articolo acquistato (allegato alla citazione) ; né risulta prodotto il certificato di collaudo dell'antifurto ; va infine evidenziato da ultimo che l'assicurato non ha fornito prova di aver acquistato l'autovettura , avendo omesso di produrre la relativa fattura ed essendosi limitato a dichiarare di averla acquistata con denaro contante, con evidenti ripercussioni sulla determinazione del quantum indennizzabile .
In buona sostanza non è stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra la negligenza del professionista (non avere interrotto il termine di prescrizione) e il danno patito dall'attore , in termini di mancato conseguimento dell'indennizzo, indennizzo la cui corresponsione , tenuto conto delle risultanze istruttorie , è oggi da considerarsi tutt'altro che sicura : non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent.
6967/2006)”.
§ 10. — Deduce l'appellante che “il certificato cui fa riferimento il Giudice è stato depositato nel giudizio di primo grado con lo stesso atto di citazione unitamente alle condizioni generali di polizza e prima dello scontrino cui fa riferimento il giudice ed è il Doc. n. 2”.
Il motivo è infondato.
L'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risultato talché non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio volto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie asserito mancato invio di atti interruttivi della prescrizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. Sez. 2, 27/03/2006, n. 6967, Rv.
587540 - 01).
Nel caso di specie nelle condizioni generali di polizza si legge che: “E' condizione vincolante per l'efficacia contrattuale che:
- il veicolo sia dotato di sistema di antifurto satellitare approvato dalla Società sempre attivo e collegato ad una Centrale Operativa che lo stesso sia stato collaudato e funzionante.
- l'impianto telefonico non sia di tipo scheda ricaricabile o tacs;
sono ammesse schede ricaricabili purché la ricarica sia automatica e l'assicurato dimostri al momento del sinistro il credito residuo con dichiarazione del gestore telefonico.
- venga fornito certificato di collaudo sottoscritto dalla centrale operativa e dall'installatore che farà parte integrante del contratto assicurativo”.
Il documento richiamato dall'appellante (doc. 2) è uno scontrino della “Musicomania srl” il quale, seppure stampato su carta intestata della , non prova affatto l'acquisto Controparte_8 del dispositivo.
Tantomeno vi è prova che lo stesso sia stato installato nella vettura rubata in quanto il certificato d'installazione non reca alcun timbro né vi è prova della sottoscrizione da parte del collaudatore in quanto la firma non corrisponde al nominativo del collaudatore. CP_9
Manca ancora la prova del collaudo del medesimo che ne attesti il regolare funzionamento.
La mancanza di tali condizioni avrebbe impedito il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione.
Deduce ancora l'appellante di “aver acquistato il veicolo mediante assegno consegnato alla
Società . CP_10
L'acquisto e la proprietà del veicolo in capo al Sig. sono stati dimostrati dalla Pt_1 produzione del certificato di proprietà (Doc. 1 fascicolo primo grado) rilasciato dall'ACI – Pubblico
Registro Automobilistico all'interno del quale si certifica che il veicolo è stato acquistato dal Sig. in data 10.11.2003 mediante scrittura privata autenticata del 15.9.2003 al prezzo di € Parte_1
25.410,00”.
La deduzione è infondata.
Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, non vi è prova del pagamento del prezzo e ciò oltre a non consente di determinare il valore dell'autoveicolo rende altresì dubbio l'esistenza e il possesso dell'autovettura da parte dell'appellante.
Dunque, l'appellante non fornito, come era suo onere, la prova di aver subito un danno a causa del comportamento negligente del difensore.
§ 11. — Deduce ancora l'appellante che “l'Avv. ha percepito il corrispettivo per CP_2
l'attività che non ha mai effettuato, di cui pertanto si è chiede e se ne chiede tutt'ora la refusione.
Tale introito, in qualunque modo si voglia inquadrare la fattispecie, costituisce comunque un indebito arricchimento e come tale il signor ha tutto il diritto di vedersi accolta la richiesta di Pt_1 restituzione”.
Tuttavia, a fronte della contestazione di tale circostanza (ne è stata offerta prova dell'effettivo esborso del compenso all'avv. e del pagamento delle spese legali di mediazione e di CP_2 negoziazione assistita il cui importo originariamente era stato provato limitatamente ad €. 350,00 – memoria del 15.03.2021) l'appellante non ha fornito la prova di tale versamento.
§ 12. — L'appellante impugna quindi la statuizione sulle spese deducendo che “ è difatti Pt_2 la contraddittorietà della motivazione in quanto da un lato il Giudice ritiene acclarata la negligenza dell'Avv. ma dall'altro condanna integralmente il Sig. al pagamento delle spese di CP_2 Pt_1 lite che, in realtà, trattandosi di soccombenza parziale avrebbero dovuto essere compensate tra le parti”.
Il motivo è infondato.
Le spese sono state regolate in base al principio della soccombenza in quanto la domanda di risarcimento danni è stata integralmente respinta.
§ 13. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 14. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 15. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. CP_3 Controparte_2
10464/2021, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna a rifondere alla ed le spese di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 lite che liquida in complessivi € 4.888,00 ciascuna per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO IN
Sezione VI civile
R.G. 4446/2021
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 12:20
Presidente Dott. IO IN Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CARTA FLAVIA
AVV. avv. Clementi sost. Controparte_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv. SILVESTRE MARIA CONCETTA
Controparte_3
Avv. NAPOLITANO FRANCESCO avv. Scaraia sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Verbale chiuso alle ore 12,26
IL PRESIDENTE FA DR
Assistente giudiziario
DR IO IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO IN - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4446 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: - PEC: e Controparte_1 C.F._2 Email_1
VI TA (C.F.: - PEC: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Piacentini sito in Roma alla Via Francesco Orestano n.
21, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e partita IVA: - C.F.: ), in persona a del procuratore Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F.: - PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_3 sito in Napoli, Viale Augusto 162, giusta procura in atti;
- APPELLATA - e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_2 C.F._5
ET LV (C.F.: - PEC: ed C.F._6 Email_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Claudio Monteverdi, 20, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 14.07.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 10464/2021, pubblicata in data 15.06.2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1287/2018, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e dell' . Controparte_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
, premettendo di avere conferito mandato all'Avv. per Parte_1 Controparte_2 conseguire dalla propria compagnia di assicurazione – (ora Controparte_4 [...]
- l'indennizzo per il furto della propria autovettura Opel Frontera tg CH739SM Controparte_5 occorso in data 27 ottobre 2004 , ha evocato in giudizio il suddetto professionista onde conseguire il risarcimento dei danni ,derivanti dall' aver inutilmente lasciato decorrere il termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c. , danni quantificati in € 24.950,00 , oltre rivalutazione ed interessi, comprensivi del valore dell'autovettura oggetto di furto e dell'acconto sul compenso professionale , pari ad € 1000,00 , corrisposto all'Avv. . Ha dedotto l'attore a fondamento CP_2 della domanda di avere subito in data 27 ottobre 2004 il furto della vettura come sopra individuata e di avere presentato denuncia querela (in atti) ; di avere conferito mandato all'Avv. di CP_2 curare la pratica onde conseguire ,in via stragiudiziale , dalla il risarcimento Controparte_4 del danno, essendosi verificato il rischio assicurato;
che il legale , ricevuto mandato verbis, si era attivato per richiedere alla Compagnia l'indennizzo a termini di polizza con la missiva del 19 maggio
2005, con il fax del 24 novembre 2005, con la missiva del 20 aprile 2006 e reiterava la richiesta di risarcimento , anche ai fini interruttivi della prescrizione, sino all'aprile 2008 , data di invio dell'ultima raccomandata (v. missive in atti) ; che era stata inviata altra missiva contenente richiesta di liquidazione dell'indennizzo ricevuta nell'aprile 2010 , quando era ormai irrimediabilmente spirato il termine (all'epoca del furto) annuale di prescrizione di cui all'art. 2952 comma 2 c.c. ; che era stato revocato il mandato in data 22 novembre 2014 (missiva in atti) ; che , in diritto, era configurabile la responsabilità dell'avvocato per negligenza , consistita nell'avere inutilmente fatto decorrere il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2952 comma 2 c.c. prima della modifica della citata disposizione ad opera del D.L. 18.10.2012 n. 179 , conv. in legge 17.12.2012 n. 221 , omissione che aveva precluso all'attore di conseguire il risarcimento del danno , risultato che si sarebbe sicuramente avverato ove il termine di prescrizione fosse stato tempestivamente e diligentemente interrotto dal legale, anche alla luce del fatto che l'assicurato aveva ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle condizioni generali della polizza contro il furto , con particolare riguardo alla installazione di antifurto satellitare sul veicolo de quo nei termini richiesti dalla propria
Compagnia. Il , costituitosi in giudizio , ha eccepito la tardiva costituzione dell'attore in CP_2 violazione dell'art. 165 c.p.c. , stante la iscrizione della causa a ruolo avvenuta in data 9 gennaio
2018 a fronte della notifica dell'atto di citazione eseguita il 19 dicembre 2017; ha poi eccepito la improcedibilità della domanda per mancata stipulazione di convenzione di negoziazione assistita;
nel merito, ha contestato la domanda risarcitoria avversaria sia nell'an che nel quantum , evidenziando che l'attore non aveva allegato e dimostrato che ove la prescrizione fosse stata tempestivamente interrotta dal proprio legale avrebbe sicuramente conseguito dal proprio assicuratore l'indennizzo richiesto;
ha concluso , dunque , per il rigetto della domanda o, in subordine , perché la , con la quale aveva stipulato valida polizza per Controparte_6
i rischi derivanti dalla propria attività professionale, e della quale chiedeva essere autorizzato alla chiamata in causa , fosse dichiarata tenuta a manlevare il di quanto eventualmente CP_7 corrisposto all'attore a titolo di risarcimento. Autorizzata la chiamata in causa , si è costituita in giudizio che ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa;
in via Controparte_3 preliminare ha rilevato che il non aveva dimostrato la qualità di assicurato , non avendo CP_7 prodotto il contratto di assicurazione né le quietanze attestanti il pagamento dei relativi premi;
nel merito ha riprodotto le stesse tesi difensive del convenuto , evidenziando in particolare la mancata allegazione , da parte dell'attore, che una attività differente da parte del legale incaricato avrebbe sicuramente prodotto il buon esito della trattativa stragiudiziale sul risarcimento dei danni;
ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di manleva, perché il risarcimento fosse contenuto nei termini e limiti di polizza;
ha infine reiterato le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto, che si liquidano in €
4835,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) compensa in toto le spese di causa tra il convenuto e il terzo chiamato;
d) dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato nei confronti dell'attore nella memoria di replica”. § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, giudicando in grado di appello, con sentenza esecutiva ex lege, in riforma della sentenza n. 10464/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.I.
Dott.ssa Amelia Pellettieri, nella causa civile ordinaria iscritta al n. R.G. 1287/2018 e pubblicata in data 15.06.2021, nella parte in cui definitivamente pronunciando, rigetta tutte le domande e condanna il Sig. al pagamento delle spese, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, per i Pt_1 motivi di cui in narrativa: - In via preliminare dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- In via principale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per colpa professionale dell'Avv. nato a [...] il [...] C.F.: ai Controparte_2 C.F._5 sensi e per gli effetti dell'art. 1176, c° 2 c.c. e 1218 c.c.; - Condannare, per l'effetto l'Avv. CP_2 alla refusione dei danni subiti dal Sig. che si quantificano nella somma di €
[...] Parte_1
24.750,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- Parimenti condannare l'Avv. alla restituzione Controparte_2 di quanto percepito a titolo di acconto sul compenso professionale corrisposto dal Sig. Parte_1
e pari ad € 1.000,00; - Stante il contegno tenuto nella fase stragiudiziale, condannare, altresì, l'Avv.
alla refusione delle spese del presente giudizio;
- In via istruttoria si chiede che Controparte_2 il Giudice voglia disporre l'acquisizione di tutta la documentazione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della e della Società che si è occupata della installazione del dispositivo di Controparte_4 allarme Cobra;
7) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi I gradi di giudizio oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
§ 5. — L'appellata costituitasi in giudizio con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 05.08.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto sopra esposto, la ., ut supra, CONCLUDE CP_3 affinché Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia così provvedere: In via preliminare:
1. dichiarare l'improcedibilità dell'atto d'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, nonché nella maniera più assoluta non provata, già all'esito del giudizio di primo;
3. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla;
4. CP_3 emettere ogni altro provvedimento del caso”.
§ 6. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
14.11.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'impugnazione proposta dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 10464/2021 del Tribunale di Roma perché radicalmente destituita di fondamento e non provata con il favore delle spese e compensi di questa fase del giudizio. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, anche ai sensi dell'art. 346 cpc, dichiarare pienamente operativa la garanzia assicurativa contratta dal convenuto con la CP_3 con condanna di quest'ultima al pagamento diretto di ogni importo a qualsivoglia titolo in
[...] favore dell'appellante, con il favore delle spese e i compensi di lite. Ancora in via subordinata, Voglia
l'Ecc.ma Corte disporre l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'avv. con Controparte_2
l'escussione del teste indicato in sede di memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cpc tendenti a dimostrare il concorso del fatto colposo del sig. ai sensi dell'art. 1227 Parte_1 cc”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 9. — Nel merito l'appellante ha dedotto che “Il Giudice di prime cure è difatti incorso nella violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Va al riguardo evidenziato che la documentazione offerta da conduce a diversa conclusione e depone, invece, per il CP_3 probabile rigetto della richiesta di indennizzo in ipotesi di osservanza del termine di prescrizione da parte del legale.
Il furto denunciato il 27 ottobre 2004 era stato considerato come un caso sospetto di furto dalla Compagnia investita della richiesta stragiudiziale di indennizzo, e sulla scorta dei sospetti sulla effettiva verificazione dell'evento erano stati compiuti ulteriori approfondimenti;
non è stata poi fornita dall'attore la prova che fosse stato montato sulla vettura l'antifurto satellitare Immobilizer
Cobra indicato nella condizioni generali di polizza e al quale era subordinata la operatività della polizza stessa (art. 1 condizioni di polizza in atti) , essendosi l' limitato a produrre uno Pt_1 scontrino fiscale recante la data del 7.4.2004 dell'importo di € 400,00 , senza alcuna indicazione dell'articolo acquistato (allegato alla citazione) ; né risulta prodotto il certificato di collaudo dell'antifurto ; va infine evidenziato da ultimo che l'assicurato non ha fornito prova di aver acquistato l'autovettura , avendo omesso di produrre la relativa fattura ed essendosi limitato a dichiarare di averla acquistata con denaro contante, con evidenti ripercussioni sulla determinazione del quantum indennizzabile .
In buona sostanza non è stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra la negligenza del professionista (non avere interrotto il termine di prescrizione) e il danno patito dall'attore , in termini di mancato conseguimento dell'indennizzo, indennizzo la cui corresponsione , tenuto conto delle risultanze istruttorie , è oggi da considerarsi tutt'altro che sicura : non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent.
6967/2006)”.
§ 10. — Deduce l'appellante che “il certificato cui fa riferimento il Giudice è stato depositato nel giudizio di primo grado con lo stesso atto di citazione unitamente alle condizioni generali di polizza e prima dello scontrino cui fa riferimento il giudice ed è il Doc. n. 2”.
Il motivo è infondato.
L'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risultato talché non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio volto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie asserito mancato invio di atti interruttivi della prescrizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. Sez. 2, 27/03/2006, n. 6967, Rv.
587540 - 01).
Nel caso di specie nelle condizioni generali di polizza si legge che: “E' condizione vincolante per l'efficacia contrattuale che:
- il veicolo sia dotato di sistema di antifurto satellitare approvato dalla Società sempre attivo e collegato ad una Centrale Operativa che lo stesso sia stato collaudato e funzionante.
- l'impianto telefonico non sia di tipo scheda ricaricabile o tacs;
sono ammesse schede ricaricabili purché la ricarica sia automatica e l'assicurato dimostri al momento del sinistro il credito residuo con dichiarazione del gestore telefonico.
- venga fornito certificato di collaudo sottoscritto dalla centrale operativa e dall'installatore che farà parte integrante del contratto assicurativo”.
Il documento richiamato dall'appellante (doc. 2) è uno scontrino della “Musicomania srl” il quale, seppure stampato su carta intestata della , non prova affatto l'acquisto Controparte_8 del dispositivo.
Tantomeno vi è prova che lo stesso sia stato installato nella vettura rubata in quanto il certificato d'installazione non reca alcun timbro né vi è prova della sottoscrizione da parte del collaudatore in quanto la firma non corrisponde al nominativo del collaudatore. CP_9
Manca ancora la prova del collaudo del medesimo che ne attesti il regolare funzionamento.
La mancanza di tali condizioni avrebbe impedito il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione.
Deduce ancora l'appellante di “aver acquistato il veicolo mediante assegno consegnato alla
Società . CP_10
L'acquisto e la proprietà del veicolo in capo al Sig. sono stati dimostrati dalla Pt_1 produzione del certificato di proprietà (Doc. 1 fascicolo primo grado) rilasciato dall'ACI – Pubblico
Registro Automobilistico all'interno del quale si certifica che il veicolo è stato acquistato dal Sig. in data 10.11.2003 mediante scrittura privata autenticata del 15.9.2003 al prezzo di € Parte_1
25.410,00”.
La deduzione è infondata.
Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, non vi è prova del pagamento del prezzo e ciò oltre a non consente di determinare il valore dell'autoveicolo rende altresì dubbio l'esistenza e il possesso dell'autovettura da parte dell'appellante.
Dunque, l'appellante non fornito, come era suo onere, la prova di aver subito un danno a causa del comportamento negligente del difensore.
§ 11. — Deduce ancora l'appellante che “l'Avv. ha percepito il corrispettivo per CP_2
l'attività che non ha mai effettuato, di cui pertanto si è chiede e se ne chiede tutt'ora la refusione.
Tale introito, in qualunque modo si voglia inquadrare la fattispecie, costituisce comunque un indebito arricchimento e come tale il signor ha tutto il diritto di vedersi accolta la richiesta di Pt_1 restituzione”.
Tuttavia, a fronte della contestazione di tale circostanza (ne è stata offerta prova dell'effettivo esborso del compenso all'avv. e del pagamento delle spese legali di mediazione e di CP_2 negoziazione assistita il cui importo originariamente era stato provato limitatamente ad €. 350,00 – memoria del 15.03.2021) l'appellante non ha fornito la prova di tale versamento.
§ 12. — L'appellante impugna quindi la statuizione sulle spese deducendo che “ è difatti Pt_2 la contraddittorietà della motivazione in quanto da un lato il Giudice ritiene acclarata la negligenza dell'Avv. ma dall'altro condanna integralmente il Sig. al pagamento delle spese di CP_2 Pt_1 lite che, in realtà, trattandosi di soccombenza parziale avrebbero dovuto essere compensate tra le parti”.
Il motivo è infondato.
Le spese sono state regolate in base al principio della soccombenza in quanto la domanda di risarcimento danni è stata integralmente respinta.
§ 13. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 14. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 15. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. CP_3 Controparte_2
10464/2021, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna a rifondere alla ed le spese di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 lite che liquida in complessivi € 4.888,00 ciascuna per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO IN