Articolo 125 quinquies della Legge di guerra
Articolo 125 quaterArticolo 130
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9 febbraio 1942
Art. 125-quinquies.

(( Segnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti. )) ((Ai fini dell'applicazione dell'art. 124 se un Comando o un Ente territoriale delle Forze armate dello Stato sia disciolto, soppresso, o comunque si trovi in analoga condizione di fatto, alle segnalazioni di scomparsa di militari da esso dipendenti ai rispettivi Ministeri provvede, in base alle notizie che si siano potuto raccogliere,il Comando superiore da cui il predetto Comando o Ente dipendeva.

Nei casi suindicati il Ministero competente provvede alla compilazione del verbale di irreperibilita', valendosi, ove occorra, della facolta' di delega preveduta dal secondo comma dell'articolo precedente.))
Entrata in vigore il 9 febbraio 1942