Sentenza 17 luglio 2017
Ordinanza collegiale 11 giugno 2018
Ordinanza collegiale 9 agosto 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, ordinanza collegiale 09/08/2018, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2018
N. 00451/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2017, proposto da
SC AR, RI OR, CO GA OR, RE OR, VI OR, RO OR, RI UC OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Beniamino Mastursi, Antonella Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Beniamino Mastursi in AL, via Alfredo Capone 92;
contro
Comune di San RE Magno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
all'ordinanza esecutiva rep. N. 270/16 della Corte d'Appello di AL, resa il 24.05.2016, depositata il 31.05.2016, a definizione del procedimento n. 942/2015 r.g.c., notificata al procuratore domiciliatario del Comune di San RE Magno in data 13.06.2016, divenuta cosa giudicata in data 12.09.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa RI Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nel corso del procedimento in epigrafe, relativo a ottemperanza a ordinanza esecutiva avente ad oggetto il deposito di indennità di esproprio, definito con sentenza n. 1202/2017, i ricorrenti hanno proposto istanza intesa a verificare il ritardo nell’ottemperanza, e, comunque, il non corretto adempimento alle obbligazioni discendenti dal giudicato e dalla stessa sentenza n.1202/2017; precisando che, benché la sentenza avesse ordinato l’ottemperanza nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il dovuto deposito era intervenuto solo in data 1 marzo 2018, senza, peraltro, che i ricorrenti ne fossero stati notiziati (tanto che, sul presupposto della persistente inottemperanza, avevano richiesto l’insediamento del commissario ad acta); ed inoltre che restava inadempiuta anche l’obbligazione di pagamento della penale, pure in sentenza ordinata a carico del comune in caso di ulteriore ritardo nell’ottemperanza, pari ad euro 1.000 per mese o frazione di mese, a decorrere dal 26 settembre 2017 (alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza intervenuta in data 26 luglio 2017) e fino all’1 marzo 2018;
Considerato che il Collegio disponeva istruttoria con ordinanza n.927 del 2018, intesa a verificare le circostanze rappresentate dai ricorrenti, cui l’Amministrazione comunale di San RE Magno dava riscontro sostanzialmente deducendo che il ritardo non poteva essere ad essa imputato, posto che era stato tempestivamente richiesto al MEF di dar corso agli incombenti contabili funzionali al dovuto deposito;
Considerato che, giusta quanto sopra esposto, la controversia residua unicamente sulla persistente debenza (o meno) della penale disposta con la Sentenza n. 1202/2017 nella misura di euro 5.000,00 (cioè sino alla data dell’1 marzo 2018, per cinque mesi o frazioni di mese, già detratto l’importo corrisposto per la prima mensilità di ritardo);
Ritenuto, al riguardo, che la penale imposta a carico del Comune risponde all’esigenza di sollecitare le Amministrazioni inadempienti al comando giudiziale, anche rispetto ad adempimenti preordinati che l’Amministrazione avrebbe dovuto porre in essere in epoca ben anteriore all’ordine contenuto nella sentenza di ottemperanza e rispetto ai quali non consta che il Comune abbia sollecitato, a sua volta, e a suo tempo, l’adempimento;
Ritenuto, per quanto precede, che gli eventuali ritardi di altri uffici restano, dunque, agli effetti di quanto ne occupa, comunque imputabili all’Amministrazione inottemperante;
Ritenuto che il Comune sia, quindi, tuttora onerato del pagamento della liquidata penale fino all’effettivo deposito, intervenuto in data 1.3.2018 (cfr. nota Comune San RE Magno depositata in data 6.7.2018);
Ritenuto di rendere, nei termini che precedono, i richiesti chiarimenti sulla ordinata ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di AL (Sezione Seconda), rende i chiarimenti di cui in parte motiva.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
RI Abbruzzese, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Michele Conforti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI Abbruzzese |
IL SEGRETARIO