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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5403/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5403/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
BASSA SILVIA elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 88
41121 MODENA presso il difensore avv. DE BASSA SILVIA
ATTORE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., proprietario di un immobile in Parte_1
Modena, accertato il grave inadempimento di , chiedeva di dichiararsi CP_1
la risoluzione del contratto di locazione concluso con il medesimo, atteso in particolare il mancato pagamento dei canoni di locazione e il mancato rimborso delle spese condominiali, oltre per la violazione, di fatto, del divieto di sublocazione dell'immobile a terzi, come risultante da certificati anagrafici, ove risultava la residenza di numerosi soggetti, mai autorizzata da parte del proprietario.
Parte resistente, pur in presenza di regolare notifica, rimaneva contumace.
pagina 1 di 2 La causa, di natura documentale, veniva rimessa per la decisione all'udienza del
4.6.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
Risulta, infatti, provato il grave inadempimento da parte del conduttore, attesa la mancata prova del pagamento dei canoni di locazione convenuti e il mancato rimborso delle spese condominiali, per i rispettivi importi di € 2.750,00 (canoni) e €
5.842,85 (spese condominiali, di cui è documentato il pagamento da parte del proprietario cfr doc. 8).
Parte resistente nemmeno compariva nel procedimento di mediazione (art. 116
c.p.c.).
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione (concluso il
20.9.2023 e registrato il 21.9.2023, doc. 1), con condanna alla immediata restituzione dell'immobile, oltre al pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1.
2. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Via Scanaroli n. 50, Modena (FG 145, Mapp. 287, Sub. 18, Cat. a/2,
R.C. 668,81).
3. Condanna al rilascio immediato dell'immobile nonché al CP_1 pagamento della somma di € 2.750,00 a titolo di canoni, oltre interessi legali dalle singole scadenze e di € 5.842,85 a titolo di spese condominiali, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo.
4. Condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 237,00 + 19,66 per spese, € 1.293,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 2 di 2
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5403/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
BASSA SILVIA elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 88
41121 MODENA presso il difensore avv. DE BASSA SILVIA
ATTORE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., proprietario di un immobile in Parte_1
Modena, accertato il grave inadempimento di , chiedeva di dichiararsi CP_1
la risoluzione del contratto di locazione concluso con il medesimo, atteso in particolare il mancato pagamento dei canoni di locazione e il mancato rimborso delle spese condominiali, oltre per la violazione, di fatto, del divieto di sublocazione dell'immobile a terzi, come risultante da certificati anagrafici, ove risultava la residenza di numerosi soggetti, mai autorizzata da parte del proprietario.
Parte resistente, pur in presenza di regolare notifica, rimaneva contumace.
pagina 1 di 2 La causa, di natura documentale, veniva rimessa per la decisione all'udienza del
4.6.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
Risulta, infatti, provato il grave inadempimento da parte del conduttore, attesa la mancata prova del pagamento dei canoni di locazione convenuti e il mancato rimborso delle spese condominiali, per i rispettivi importi di € 2.750,00 (canoni) e €
5.842,85 (spese condominiali, di cui è documentato il pagamento da parte del proprietario cfr doc. 8).
Parte resistente nemmeno compariva nel procedimento di mediazione (art. 116
c.p.c.).
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione (concluso il
20.9.2023 e registrato il 21.9.2023, doc. 1), con condanna alla immediata restituzione dell'immobile, oltre al pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1.
2. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Via Scanaroli n. 50, Modena (FG 145, Mapp. 287, Sub. 18, Cat. a/2,
R.C. 668,81).
3. Condanna al rilascio immediato dell'immobile nonché al CP_1 pagamento della somma di € 2.750,00 a titolo di canoni, oltre interessi legali dalle singole scadenze e di € 5.842,85 a titolo di spese condominiali, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo.
4. Condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 237,00 + 19,66 per spese, € 1.293,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 2 di 2