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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4834 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 8 aprile 2025 da:
avvocato Luigi del foro di Bologna (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al ricorso, dall'avvocato Federica Repossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 29 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula Controparte_1
n. 70 (C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, P.IVA_1 contumace
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 16 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 8 aprile 2025 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato Luigi DE FATICO del foro di Bologna proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170
DPR 115/2002 avverso il decreto di liquidazione n. 5231/2018 R.G. Dib. emesso in data 3 marzo 2025
(notificato il 10 marzo 2025) mediante il quale il Tribunale penale di Bologna aveva liquidato gli onorari per l'attività professionale dal medesimo svolta quale difensore d'ufficio di Controparte_2 omettendo però la liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito svolte ex art. 116 DPR citato, le cui attività erano state documentate e richieste mediante l'istanza di liquidazione.
Esponeva:
-che il giudizio penale si era concluso con sentenza n. 3967/2021 del 21 settembre 2021;
-di avere vanamente chiesto al il pagamento del compenso maturato;
CP_2
-di avere instaurato avanti al Giudice di Pace di Bologna la causa 1412/2022 R.G. al fine di vedere pronunciata la condanna del al pagamento degli onorari non corrisposti;
CP_2
-che quel giudizio veniva definito con sentenza n. 1354/2022 pubblicata il 23 maggio 2022 con la quale il veniva condannato al pagamento della somma di euro 1.198,00 (al lordo degli oneri) a titolo di CP_2 compenso, e anche al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
-di avere notificato due atti di precetto al senza esito;
CP_2
-di avere attivato pignoramento mobiliare, ad esito negativo;
-di avere presentato istanza di liquidazione del compenso ex art. 116 DPR citato, chiedendo la liquidazione sia degli onorari nella misura accertata come dovuta in sede di giudizio avanti al Giudice di pace (euro 1.198,00), sia delle spese e onorari relativi alle procedure di recupero del credito calcolati ai sensi del D.M. 55/2014 (euro 500,00 come da sentenza del GdP + euro 142,00 per secondo precetto
+ euro 552,00 per spese legali del pignoramento e così complessivi euro 1.428,03 oneri compresi), per un totale di euro 2.626,03.
Si doleva del decreto opposto, laddove nulla aveva statuito in merito alle spese sostenute per il recupero del credito, sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse irreperibile e dunque ex art. CP_2
117 DPR citato anziché ex artt. 116-82 DPR citato.
pagina 2 di 16 In diritto assumeva di avere diritto al riconoscimento del compenso anche per il tentativo di recupero del credito, in quanto per pacifica giurisprudenza di legittimità il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure volte alla riscossione di onorario e spese nei confronti di un soggetto reperibile (quale il ha diritto al rimborso dei relativi importi in sede di liquidazione dei CP_2 compensi da parte del Giudice, ai sensi dell'articolo 116 DPR 115/2002.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l' accogliere la presente opposizione e per l'effetto, in parziale modifica del decreto CP_3 opposto: in via principale: Voglia, previa conferma della liquidazione degli onorari relativi all'attività svolta quale difensore d'ufficio dall'Avv. nel p.p. 5/2014 r.g.n.r. ex art. 116 D.P.R. 115/2002 per Parte_1 euro 1.198,00 (comprensivi di oneri), liquidare anche le spese e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, come specificate nell'istanza di liquidazione del 31.01.2025, per euro 1.428,03, di cui: euro 500,00 come quantificati nella sentenza n. 1354/2022 GdP Bologna, euro 142,00 per il solo secondo precetto del 15.04.2024, ed euro 552,00 per le spese legali del pignoramento, come da nota spese dell'Avv. Repossi redatta in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, nonché gli oneri di legge ovvero rimborso spese 15% e C.P.A.; sulle spese e onorari del presente giudizio: in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c., con vittoria di spese vive anticipate (comprensive di C.U. per euro 98,00 e marca da bollo per euro 27,00) e onorari di difesa nel presente giudizio, da quantificarsi secondo i valori medi dei parametri di riferimento ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto in data 18 aprile 2025 fissava udienza in presenza in data 9 ottobre 2025, assegnando i termini per la notifica e per la costituzione della parte resistente.
Parte opponente in data 8 ottobre 2025 depositava certificazione di avvenuta notifica al CP_1 resistente.
All'udienza del 9 ottobre 2025:
-la parte opponente concludeva come a verbale;
-la causa era trattenuta in riserva, in attesa del deposito della pec di notifica in originale.
pagina 3 di 16 In data 9 ottobre 2025 all'esito dell'udienza la parte opponente depositava quanto richiesto.
Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025:
-veniva dichiarata la contumacia del resistente, nei cui confronti la notifica eseguita a CP_1 mezzo PEC si era perfezionata in data 13 maggio 2025, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
-la causa era trattenuta in decisione.
B)
1.
1.a.
L'articolo 116 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), disciplinante la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio nominato in sede penale, è del seguente tenore:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Gli articoli 82 e 84, richiamati dall'articolo 116, sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
pagina 4 di 16 “
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_4
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016); pagina 5 di 16 -che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto pagina 6 di 16 di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <>.
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <>), composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda- Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702- quater (Appello).
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <>.
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni pagina 7 di 16 stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di provvedimento notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 10 marzo 2025 (doc. 2 opp.)- è stata proposta mediante Parte_1 ricorso depositato in data 8 aprile 2025, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30 (21 gg marzo + 8 gg aprile = 29 gg).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
1.c.
Giova ricordare che, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto legittimato passivo nei giudizi di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 aventi ad oggetto la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio di un imputato in sede penale è il MINISTERO della
Giustizia, in quanto titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento.
Si vedano anche Cass. Sez. U. n. 8516/2012 e Cass. Sez. 6 n. 5314/2018.
pagina 8 di 16 2.
2.a.
La parte opponente nelle conclusioni rassegnate ha innanzitutto chiesto la “previa conferma della liquidazione degli onorari relativi all'attività svolta quale difensore d'ufficio dall'Avv. nel Parte_1
p.p. 5/2014 r.g.n.r. ex art. 116 D.P.R. 115/2002 per euro 1.198,00 (comprensivi di oneri), …”.
Orbene, il decreto di liquidazione non va “confermato” nella parte che non è oggetto di opposizione, cioè laddove il Tribunale penale di Bologna come da istanza ha liquidato in favore dell'avvocato
[...]
la somma di euro 1.150,00 per compenso maturato quale difensore d'ufficio dell'imputato Pt_1
(giudizio dibattimentale n. 5231/2018 R.G. Dib. Trib. Bologna). CP_2
Infatti, rispetto alla parte non impugnata si è formato il giudicato, immodificabile.
2.b.
Il decreto opposto va riformato laddove non ha riconosciuto in favore dell'avvocato i Parte_1 costi dal medesimo sostenuti al fine di tentare il recupero del credito nei confronti del che non è CP_2 soggetto irreperibile.
2.b.1.
Che il non sia mai stato un soggetto irreperibile, lo si desume dai seguenti documenti: CP_2
-il era presente all'udienza dibattimentale del 29 settembre 2021 (doc. 5 opp.); CP_2
-il a seguito della pronuncia della sentenza penale riceveva in data 5 novembre 2021 CP_2
(all'indirizzo di residenza: Valsamoggia – Frazione Bazzano, Via della Resistenza n. 13) la raccomandata a.r. inviatagli dall'avvocato al fine di conseguire il pagamento del Parte_1 compenso maturato per la difesa d'ufficio in sede penale (docc.
7-8 opp.);
-il in data 27 dicembre 2021 riceveva regolare notifica dell'atto di citazione avanti al Giudice di CP_2
Pace, al citato indirizzo (doc. 9 opp.);
-il riceveva la notifica del primo atto di precetto al citato indirizzo, in data 4 gennaio 2023 (doc. CP_2
10 opp.); pagina 9 di 16 -il secondo atto di precetto veniva regolarmente notificato al al medesimo indirizzo a mezzo CP_2 posta ex art. 140 c.p.c. in data 17 aprile 2024, con formarsi della compiuta giacenza (doc. 10 opp.);
-anche in sede di pignoramento mobiliare (accessi del 4 giugno 2024 e del 25 luglio 2024) il CP_2 risultava residente a tutti gli effetti al citato indirizzo (doc. 11 opp.).
Ergo, al momento del deposito dell'istanza di liquidazione cioè in data 31 gennaio 2025 il non CP_2 poteva assolutamente considerarsi irreperibile (doc. 3 opp.).
Oltretutto, il a tutto il 7 aprile 2025 risulta residente nel Comune di Valsamoggia – Frazione CP_2
Bazzano, Via della Resistenza n. 13 (doc. 16 opp.).
A ciò consegue che la disciplina applicabile al caso in esame deriva dal combinato disposto degli articoli 116 e 82 DPR 115/2002.
E' dunque inconferente il richiamo, rinvenibile nel decreto opposto, della diversa fattispecie di cui all'articolo 117 DPR citato, disciplinante l'ipotesi in cui si debba liquidare il compenso a favore del difensore d'ufficio di soggetto irreperibile (anche solo di fatto).
Proprio il travisamento della norma applicabile al caso di specie ha indotto il Giudice a quo ad affermare (inesattamente) che l'avvocato non avrebbe diritto al rimborso dei costi di Parte_1 recupero del credito, poiché si tratterebbe di attività “inutile” a fronte di soggetto (suppostamente) irreperibile (si legge nel decreto opposto che nei casi di irreperibilità di fatto “non avrebbe alcun senso incardinare l'azione di recupero da parte del difensore”).
2.b.2.
Come già evidenziato sub 1, l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 prevede quanto segue:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82[,] ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
pagina 10 di 16 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito; nella prospettiva anticipatoria, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359/2020).
Si veda anche Cass. 3673/2019, in forza della quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario ha diritto (altresì) al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 116 del DPR citato.
In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che, siccome il procedimento monitorio (ma la regola vale per qualsivoglia procedimento o causa instaurata dal difensore d'ufficio per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dei citati articoli, “i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario
è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
… proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali …. i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento”.
La Suprema Corte con la citata ordinanza ha altresì opportunamente sottolineato:
-che “nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso” di attività eccedenti quelle strettamente necessarie ai fini di legge;
-che il meccanismo di cui all'articolo 116 citato “non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sia insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito”.
Di recente, Cass. civ. ordinanza 5041/2024 ha condivisibilmente chiarito che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per il recupero del credito
“in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi pagina 11 di 16 strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”.
In motivazione, la Suprema Corte ha altresì condivisibilmente chiarito che il diritto al riconoscimento delle spese di recupero attiene anche ai costi di difesa sostenuti dal difensore d'ufficio per il recupero del credito: infatti, se anche il difensore d'ufficio si difendesse in proprio, avrebbe comunque diritto ai compensi stabiliti per la prestazione resa (Cass. Sez. 6 n. 4698/2019; Cass. Sez. 2 n. 2193/2008).
Calando tali principi nel caso di specie, si osserva quanto segue.
L'avvocato ha provato per tabulas di avere diligentemente esperito ogni procedura Parte_1 necessaria al recupero del credito nei confronti del proprio assistito.
In particolare, l'opponente, come già detto, ha sollecitato il a corrispondergli il compenso;
poi, CP_2 nel silenzio del ha instaurato causa civile avanti al Giudice di pace, conseguendo la condanna CP_2 del al pagamento del compenso per l'attività svolta;
poi, ha notificato due atti di precetto;
e CP_2 ancora, ha tentato la strada del pignoramento mobiliare, con esito negativo;
infine, ha svolto le ricerche attestate dai documenti da 12 a 14 opponente, per comprendere se vi fossero ulteriori strade che consentissero il recupero del credito (il tutto, con esito negativo).
Quindi l'opponente ha diritto al compenso e alle spese qui richieste, poiché obbligatoriamente affrontate in vista della liquidazione.
2.b.3.
Occorre a questo punto procedere alla quantificazione delle somme di spettanza dell'avvocato
[...]
, con riguardo alle attività di recupero svolte. Pt_1
Osserva la scrivente Giudicante che le voci di costo per il recupero del credito, esposte nella istanza di liquidazione di cui al doc. 3 opponente -sottoposta al Tribunale penale-, spettano interamente all'opponente.
Precisamente spettano (con la precisazione che si tratta di prestazioni esenti da IVA e ritenuta d'acconto, come precisato nell'istanza):
pagina 12 di 16 § per la causa civile n. 1412/2022 R.G. instaurata dall'avvocato (assistito dall'avvocato Parte_1
Pandora Poppi) nei confronti del avanti al Giudice di pace: CP_2 euro 500,00 per spese legali come liquidate in sentenza + spese generali 15% euro 75,00 + CPA 4% euro 23,00 = euro 598,00
§ per il secondo atto di precetto 15 aprile 2024 (notificato al con l'assistenza dell'avvocato CP_2
Federica Repossi):
euro 142,00 per compenso + euro 21,30 per spese generali 15% + euro 6,53 per CPA 4% (importi già indicati in precetto;
l'importo di euro 142,00 a titolo di compenso è giustificato in quanto corrisponde ai valori medi della Tabella 6 del D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, scaglione da euro 0 a euro 5.200,00) = euro 169,83
§ per la procedura esecutiva mobiliare svoltasi nel 2024 (con l'assistenza dell'avvocato Francesca
Repossi): euro 552,00 per compenso + euro 82,80 per spese generali 15% + euro 25,40 per CPA 4% (l'importo di euro 552,00 a titolo di compenso corrisponde a quello esposto nella nota spese redatta dall'avvocato
Repossi in data 31 gennaio 2025, allegata all'istanza di liquidazione;
l'importo richiesto è giustificato in quanto corrisponde alla somma dei valori medi delle fasi di studio e istruttoria/trattazione per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 come da Tabella 16 del D.M. 147/2022) = euro 660,20.
La somma complessivamente dovuta ammonta quindi a euro 1.428,03 (598 + 169,83 + 660,20), corrispondente alla somma domandata.
2.b.4.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'avvocato CP_1 Parte_1 dei predetti importi per un totale di euro 1.428,03.
2.b.5.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione pagina 13 di 16 forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso introduttivo che è quella dell'8 aprile 2025 (Cass. 13145/2021:
“Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore”).
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del convenuto, su cui grava la CP_1 soccombenza.
La circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del principio CP_1 di soccombenza.
In tal senso vedasi Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS
(“Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del intimato”); il principio di diritto Controparte_1
è applicabile in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002.
pagina 14 di 16 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le prime 2 fasi e così euro 425 + 425; valori minimi per la III e IV fase e così euro 425,50 + 425,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 125,00 (euro 98,00 per contributo unificato ed euro
27,00 per marca).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione n. 5231/2018
R.G. Dib. (n. 182/25 R. Liq.) emesso dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica in data 3 marzo 2025 (depositato il 7 marzo 2025; notificato a mezzo pec il 10 marzo 2025), liquida in favore dell'opponente avvocato Luigi DE FATICO (quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 4/2015 R.G.N.R., n. 5231/2018 R.G. DIB.), per Controparte_2
l'attività finalizzata al recupero del credito professionale maturato nei confronti del predetto un compenso pari complessivi euro 1.428,03 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e CP_2
IVA se e in quanto dovuta come per legge (ferma la restante somma già liquidata dal Tribunale penale di Bologna in euro 1.150,00 per compenso della difesa d'ufficio, rispetto alla quale l'avvocato non ha proposto opposizione), oltre interessi legali dalla domanda (8 Parte_1 aprile 2025) sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento Controparte_1 di detti importi a favore dell'avvocato Luigi DE FATICO. pagina 15 di 16 • Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Luigi DE Controparte_1
FATICO delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 8 aprile 2025 da:
avvocato Luigi del foro di Bologna (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al ricorso, dall'avvocato Federica Repossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 29 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula Controparte_1
n. 70 (C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, P.IVA_1 contumace
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 16 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 8 aprile 2025 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato Luigi DE FATICO del foro di Bologna proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170
DPR 115/2002 avverso il decreto di liquidazione n. 5231/2018 R.G. Dib. emesso in data 3 marzo 2025
(notificato il 10 marzo 2025) mediante il quale il Tribunale penale di Bologna aveva liquidato gli onorari per l'attività professionale dal medesimo svolta quale difensore d'ufficio di Controparte_2 omettendo però la liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito svolte ex art. 116 DPR citato, le cui attività erano state documentate e richieste mediante l'istanza di liquidazione.
Esponeva:
-che il giudizio penale si era concluso con sentenza n. 3967/2021 del 21 settembre 2021;
-di avere vanamente chiesto al il pagamento del compenso maturato;
CP_2
-di avere instaurato avanti al Giudice di Pace di Bologna la causa 1412/2022 R.G. al fine di vedere pronunciata la condanna del al pagamento degli onorari non corrisposti;
CP_2
-che quel giudizio veniva definito con sentenza n. 1354/2022 pubblicata il 23 maggio 2022 con la quale il veniva condannato al pagamento della somma di euro 1.198,00 (al lordo degli oneri) a titolo di CP_2 compenso, e anche al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
-di avere notificato due atti di precetto al senza esito;
CP_2
-di avere attivato pignoramento mobiliare, ad esito negativo;
-di avere presentato istanza di liquidazione del compenso ex art. 116 DPR citato, chiedendo la liquidazione sia degli onorari nella misura accertata come dovuta in sede di giudizio avanti al Giudice di pace (euro 1.198,00), sia delle spese e onorari relativi alle procedure di recupero del credito calcolati ai sensi del D.M. 55/2014 (euro 500,00 come da sentenza del GdP + euro 142,00 per secondo precetto
+ euro 552,00 per spese legali del pignoramento e così complessivi euro 1.428,03 oneri compresi), per un totale di euro 2.626,03.
Si doleva del decreto opposto, laddove nulla aveva statuito in merito alle spese sostenute per il recupero del credito, sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse irreperibile e dunque ex art. CP_2
117 DPR citato anziché ex artt. 116-82 DPR citato.
pagina 2 di 16 In diritto assumeva di avere diritto al riconoscimento del compenso anche per il tentativo di recupero del credito, in quanto per pacifica giurisprudenza di legittimità il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure volte alla riscossione di onorario e spese nei confronti di un soggetto reperibile (quale il ha diritto al rimborso dei relativi importi in sede di liquidazione dei CP_2 compensi da parte del Giudice, ai sensi dell'articolo 116 DPR 115/2002.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l' accogliere la presente opposizione e per l'effetto, in parziale modifica del decreto CP_3 opposto: in via principale: Voglia, previa conferma della liquidazione degli onorari relativi all'attività svolta quale difensore d'ufficio dall'Avv. nel p.p. 5/2014 r.g.n.r. ex art. 116 D.P.R. 115/2002 per Parte_1 euro 1.198,00 (comprensivi di oneri), liquidare anche le spese e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, come specificate nell'istanza di liquidazione del 31.01.2025, per euro 1.428,03, di cui: euro 500,00 come quantificati nella sentenza n. 1354/2022 GdP Bologna, euro 142,00 per il solo secondo precetto del 15.04.2024, ed euro 552,00 per le spese legali del pignoramento, come da nota spese dell'Avv. Repossi redatta in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, nonché gli oneri di legge ovvero rimborso spese 15% e C.P.A.; sulle spese e onorari del presente giudizio: in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c., con vittoria di spese vive anticipate (comprensive di C.U. per euro 98,00 e marca da bollo per euro 27,00) e onorari di difesa nel presente giudizio, da quantificarsi secondo i valori medi dei parametri di riferimento ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto in data 18 aprile 2025 fissava udienza in presenza in data 9 ottobre 2025, assegnando i termini per la notifica e per la costituzione della parte resistente.
Parte opponente in data 8 ottobre 2025 depositava certificazione di avvenuta notifica al CP_1 resistente.
All'udienza del 9 ottobre 2025:
-la parte opponente concludeva come a verbale;
-la causa era trattenuta in riserva, in attesa del deposito della pec di notifica in originale.
pagina 3 di 16 In data 9 ottobre 2025 all'esito dell'udienza la parte opponente depositava quanto richiesto.
Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025:
-veniva dichiarata la contumacia del resistente, nei cui confronti la notifica eseguita a CP_1 mezzo PEC si era perfezionata in data 13 maggio 2025, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
-la causa era trattenuta in decisione.
B)
1.
1.a.
L'articolo 116 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), disciplinante la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio nominato in sede penale, è del seguente tenore:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Gli articoli 82 e 84, richiamati dall'articolo 116, sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
pagina 4 di 16 “
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_4
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016); pagina 5 di 16 -che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto pagina 6 di 16 di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni pagina 7 di 16 stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di provvedimento notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 10 marzo 2025 (doc. 2 opp.)- è stata proposta mediante Parte_1 ricorso depositato in data 8 aprile 2025, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30 (21 gg marzo + 8 gg aprile = 29 gg).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
1.c.
Giova ricordare che, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto legittimato passivo nei giudizi di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 aventi ad oggetto la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio di un imputato in sede penale è il MINISTERO della
Giustizia, in quanto titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento.
Si vedano anche Cass. Sez. U. n. 8516/2012 e Cass. Sez. 6 n. 5314/2018.
pagina 8 di 16 2.
2.a.
La parte opponente nelle conclusioni rassegnate ha innanzitutto chiesto la “previa conferma della liquidazione degli onorari relativi all'attività svolta quale difensore d'ufficio dall'Avv. nel Parte_1
p.p. 5/2014 r.g.n.r. ex art. 116 D.P.R. 115/2002 per euro 1.198,00 (comprensivi di oneri), …”.
Orbene, il decreto di liquidazione non va “confermato” nella parte che non è oggetto di opposizione, cioè laddove il Tribunale penale di Bologna come da istanza ha liquidato in favore dell'avvocato
[...]
la somma di euro 1.150,00 per compenso maturato quale difensore d'ufficio dell'imputato Pt_1
(giudizio dibattimentale n. 5231/2018 R.G. Dib. Trib. Bologna). CP_2
Infatti, rispetto alla parte non impugnata si è formato il giudicato, immodificabile.
2.b.
Il decreto opposto va riformato laddove non ha riconosciuto in favore dell'avvocato i Parte_1 costi dal medesimo sostenuti al fine di tentare il recupero del credito nei confronti del che non è CP_2 soggetto irreperibile.
2.b.1.
Che il non sia mai stato un soggetto irreperibile, lo si desume dai seguenti documenti: CP_2
-il era presente all'udienza dibattimentale del 29 settembre 2021 (doc. 5 opp.); CP_2
-il a seguito della pronuncia della sentenza penale riceveva in data 5 novembre 2021 CP_2
(all'indirizzo di residenza: Valsamoggia – Frazione Bazzano, Via della Resistenza n. 13) la raccomandata a.r. inviatagli dall'avvocato al fine di conseguire il pagamento del Parte_1 compenso maturato per la difesa d'ufficio in sede penale (docc.
7-8 opp.);
-il in data 27 dicembre 2021 riceveva regolare notifica dell'atto di citazione avanti al Giudice di CP_2
Pace, al citato indirizzo (doc. 9 opp.);
-il riceveva la notifica del primo atto di precetto al citato indirizzo, in data 4 gennaio 2023 (doc. CP_2
10 opp.); pagina 9 di 16 -il secondo atto di precetto veniva regolarmente notificato al al medesimo indirizzo a mezzo CP_2 posta ex art. 140 c.p.c. in data 17 aprile 2024, con formarsi della compiuta giacenza (doc. 10 opp.);
-anche in sede di pignoramento mobiliare (accessi del 4 giugno 2024 e del 25 luglio 2024) il CP_2 risultava residente a tutti gli effetti al citato indirizzo (doc. 11 opp.).
Ergo, al momento del deposito dell'istanza di liquidazione cioè in data 31 gennaio 2025 il non CP_2 poteva assolutamente considerarsi irreperibile (doc. 3 opp.).
Oltretutto, il a tutto il 7 aprile 2025 risulta residente nel Comune di Valsamoggia – Frazione CP_2
Bazzano, Via della Resistenza n. 13 (doc. 16 opp.).
A ciò consegue che la disciplina applicabile al caso in esame deriva dal combinato disposto degli articoli 116 e 82 DPR 115/2002.
E' dunque inconferente il richiamo, rinvenibile nel decreto opposto, della diversa fattispecie di cui all'articolo 117 DPR citato, disciplinante l'ipotesi in cui si debba liquidare il compenso a favore del difensore d'ufficio di soggetto irreperibile (anche solo di fatto).
Proprio il travisamento della norma applicabile al caso di specie ha indotto il Giudice a quo ad affermare (inesattamente) che l'avvocato non avrebbe diritto al rimborso dei costi di Parte_1 recupero del credito, poiché si tratterebbe di attività “inutile” a fronte di soggetto (suppostamente) irreperibile (si legge nel decreto opposto che nei casi di irreperibilità di fatto “non avrebbe alcun senso incardinare l'azione di recupero da parte del difensore”).
2.b.2.
Come già evidenziato sub 1, l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 prevede quanto segue:
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82[,] ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
pagina 10 di 16 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito; nella prospettiva anticipatoria, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359/2020).
Si veda anche Cass. 3673/2019, in forza della quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario ha diritto (altresì) al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 116 del DPR citato.
In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che, siccome il procedimento monitorio (ma la regola vale per qualsivoglia procedimento o causa instaurata dal difensore d'ufficio per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dei citati articoli, “i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario
è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
… proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali …. i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento”.
La Suprema Corte con la citata ordinanza ha altresì opportunamente sottolineato:
-che “nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso” di attività eccedenti quelle strettamente necessarie ai fini di legge;
-che il meccanismo di cui all'articolo 116 citato “non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sia insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito”.
Di recente, Cass. civ. ordinanza 5041/2024 ha condivisibilmente chiarito che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per il recupero del credito
“in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi pagina 11 di 16 strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”.
In motivazione, la Suprema Corte ha altresì condivisibilmente chiarito che il diritto al riconoscimento delle spese di recupero attiene anche ai costi di difesa sostenuti dal difensore d'ufficio per il recupero del credito: infatti, se anche il difensore d'ufficio si difendesse in proprio, avrebbe comunque diritto ai compensi stabiliti per la prestazione resa (Cass. Sez. 6 n. 4698/2019; Cass. Sez. 2 n. 2193/2008).
Calando tali principi nel caso di specie, si osserva quanto segue.
L'avvocato ha provato per tabulas di avere diligentemente esperito ogni procedura Parte_1 necessaria al recupero del credito nei confronti del proprio assistito.
In particolare, l'opponente, come già detto, ha sollecitato il a corrispondergli il compenso;
poi, CP_2 nel silenzio del ha instaurato causa civile avanti al Giudice di pace, conseguendo la condanna CP_2 del al pagamento del compenso per l'attività svolta;
poi, ha notificato due atti di precetto;
e CP_2 ancora, ha tentato la strada del pignoramento mobiliare, con esito negativo;
infine, ha svolto le ricerche attestate dai documenti da 12 a 14 opponente, per comprendere se vi fossero ulteriori strade che consentissero il recupero del credito (il tutto, con esito negativo).
Quindi l'opponente ha diritto al compenso e alle spese qui richieste, poiché obbligatoriamente affrontate in vista della liquidazione.
2.b.3.
Occorre a questo punto procedere alla quantificazione delle somme di spettanza dell'avvocato
[...]
, con riguardo alle attività di recupero svolte. Pt_1
Osserva la scrivente Giudicante che le voci di costo per il recupero del credito, esposte nella istanza di liquidazione di cui al doc. 3 opponente -sottoposta al Tribunale penale-, spettano interamente all'opponente.
Precisamente spettano (con la precisazione che si tratta di prestazioni esenti da IVA e ritenuta d'acconto, come precisato nell'istanza):
pagina 12 di 16 § per la causa civile n. 1412/2022 R.G. instaurata dall'avvocato (assistito dall'avvocato Parte_1
Pandora Poppi) nei confronti del avanti al Giudice di pace: CP_2 euro 500,00 per spese legali come liquidate in sentenza + spese generali 15% euro 75,00 + CPA 4% euro 23,00 = euro 598,00
§ per il secondo atto di precetto 15 aprile 2024 (notificato al con l'assistenza dell'avvocato CP_2
Federica Repossi):
euro 142,00 per compenso + euro 21,30 per spese generali 15% + euro 6,53 per CPA 4% (importi già indicati in precetto;
l'importo di euro 142,00 a titolo di compenso è giustificato in quanto corrisponde ai valori medi della Tabella 6 del D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, scaglione da euro 0 a euro 5.200,00) = euro 169,83
§ per la procedura esecutiva mobiliare svoltasi nel 2024 (con l'assistenza dell'avvocato Francesca
Repossi): euro 552,00 per compenso + euro 82,80 per spese generali 15% + euro 25,40 per CPA 4% (l'importo di euro 552,00 a titolo di compenso corrisponde a quello esposto nella nota spese redatta dall'avvocato
Repossi in data 31 gennaio 2025, allegata all'istanza di liquidazione;
l'importo richiesto è giustificato in quanto corrisponde alla somma dei valori medi delle fasi di studio e istruttoria/trattazione per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 come da Tabella 16 del D.M. 147/2022) = euro 660,20.
La somma complessivamente dovuta ammonta quindi a euro 1.428,03 (598 + 169,83 + 660,20), corrispondente alla somma domandata.
2.b.4.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'avvocato CP_1 Parte_1 dei predetti importi per un totale di euro 1.428,03.
2.b.5.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione pagina 13 di 16 forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso introduttivo che è quella dell'8 aprile 2025 (Cass. 13145/2021:
“Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore”).
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del convenuto, su cui grava la CP_1 soccombenza.
La circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del principio CP_1 di soccombenza.
In tal senso vedasi Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS
(“Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del intimato”); il principio di diritto Controparte_1
è applicabile in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002.
pagina 14 di 16 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le prime 2 fasi e così euro 425 + 425; valori minimi per la III e IV fase e così euro 425,50 + 425,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 125,00 (euro 98,00 per contributo unificato ed euro
27,00 per marca).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione n. 5231/2018
R.G. Dib. (n. 182/25 R. Liq.) emesso dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica in data 3 marzo 2025 (depositato il 7 marzo 2025; notificato a mezzo pec il 10 marzo 2025), liquida in favore dell'opponente avvocato Luigi DE FATICO (quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 4/2015 R.G.N.R., n. 5231/2018 R.G. DIB.), per Controparte_2
l'attività finalizzata al recupero del credito professionale maturato nei confronti del predetto un compenso pari complessivi euro 1.428,03 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e CP_2
IVA se e in quanto dovuta come per legge (ferma la restante somma già liquidata dal Tribunale penale di Bologna in euro 1.150,00 per compenso della difesa d'ufficio, rispetto alla quale l'avvocato non ha proposto opposizione), oltre interessi legali dalla domanda (8 Parte_1 aprile 2025) sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento Controparte_1 di detti importi a favore dell'avvocato Luigi DE FATICO. pagina 15 di 16 • Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Luigi DE Controparte_1
FATICO delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
pagina 16 di 16