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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27523/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27523/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 luglio 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi, mediante collegamento telematico:
Per 'avv. DI GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Gianmaria Scognamiglio Parte_1
Per 'avv. NACCA GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori DEle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27523/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. DI GIOVANNI ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI, 30 84014 NOCERA INFERIORE presso lo studio DE difensore
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. NACCA GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO N. 6 81040 CURTI presso lo studio DE difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato all'udienza le conclusioni come da note conclusive da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione DEla sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti DEla causa e DEle ragioni giuridiche DEla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma DEl'art.16 bis, comma 9 octies DE D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto DEle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 DE Primo Presidente DEla Corte di Cassazione e DEle considerazioni contenute nella circolare DE CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio DEla durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione DEla cd. amministrazione DEla giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame DEle questioni seguirà il criterio DEla ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
pagina 2 di 6 Con atto di citazione chiamava in giudizio per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare alla restituzione DEla somma di Euro 29.609,98, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche eventualmente a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi legali già scaduti e maturandi fino al saldo dall'esecuzione dei singoli pagamenti;
b) condannare la società convenuta al pagamento DEle spese – anche forfettarie
– e dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato, antistatario. Le parti sottoscrivevano in data 19.05.2021 ( doc.1) un contratto che stabiliva che la convenuta provvedesse ad individuare aree sia industriali che agricole, idonee per l'edificazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e a stipulare a suo nome, ma per conto di essa mandante, e con provvista che quest'ultima le attribuirà e previa preventiva conferma di gradimento da parte DEla mandante in contratti ivi indicati (premesse contratto ed articolo 2).
Individuato quale area idonea a tale scopo l'apprezzamento di terreno sito in SA UL DE SAnio (CB) DEl'estensione complessiva di mq. 19.530, riportato nel catasto terreni DE predetto comune al foglio 23, particelle 167, 404, 405 e 420, di proprietà di ed effettuati Parte_2 tutti gli adempimenti necessari per l'utilizzabilità DEl'area allo scopo pattuito, da ultimo il
[...]
Controparte_2
con nota prot n. MIC_SABAP-
[...] MOL/30/10/2023/0012149_P DE 30.10.2023(doc. n. 16) - ha comunicato e confermato, il proprio parere negativo motivato, e senz'altro vincolante ai sensi DEl'art. 146, comma 5 DE D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in merito al progetto.
Conseguentemente, nel caso di specie, la convenuta maturava il diritto a vedersi restituiti gli importi via via versati, in conformità all' art. 5 DE contratto sottoscritto dove è stato espressamente previsto che il diritto al pagamento DE corrispettivo come ivi disciplinato sarebbe maturato in favore DEla mandataria “…solo a condizione che si esaurisca positivamente tutto l'iter autorizzativo e che venga acquisita la piena disponibilità dei suoli con atti pubblici o con scritture private con autentica DEle firme, con i negozi accennati nel precedente art.
3. Pertanto, la società mandataria assumerà il rischio DEla possibilità che l'iniziativa non dovesse essere autorizzata, con rinuncia espressa oltre naturalmente al corrispettivo, al rimborso DEle eventuali spese sostenute. Il temine DE pagamento coinciderà con il giorno in cui potrà darsi inizio alla realizzazione DEl'opera, in conformità DEle leggi e regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi autorizzativi e nell'assolvimento di condizioni imposte da eventuali altre autorità competenti preposte a esprimere pareri obbligatori (Ministeri o Sovranitendenza competente per il territorio)…….”.
Si costituiva la convenuta chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta dalla e/o Parte_1 comunque, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi DE giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Rilevava che tra le tante proposte, l'attrice aveva ritenuto di coltivare la sola iniziativa sul di CP_3 SA UL DE SAnio e, dopo aver formalizzato l'acquisizione DEla disponibilità DE terreno Cont proposto dalla ha presentato presso il Comune di SA UL DE SAnio il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica sapendo che l'area di intervento era assoggettata a vincolo paesaggistico. Aggiungeva che la rinuncia al rimborso DEle spese sostenute ex art. 5 comma 4 DE contratto si riferiva a quelle per collaborazioni e consulenze indicate all'art. 3 comma 1 ma non agli ulteriori costi per trasferte, diritti amministrativi e quanto altro necessario, diversamente tale art. 5, oltrechè contrario alla volontà DEle parti, assumerebbe una valenza vessatoria che ne determinerebbe la nullità e/o la sua disapplicazione. Inoltre rilevava che con la notifica DEl'atto di citazione, ricorreva implicita ed ingiustificata rottura DE rapporto contrattuale, pagina 3 di 6 con la conseguenza che l'attrice ha determinato il sorgere DEle condizioni di cui all'art. 6 (condizione Cont risolutiva) che legittimano il ricorso DEla alla risoluzione DE contratto per violazione DEle clausole ivi contenute. Evidenziava che la , pertanto, risultava obbligata al rimborso DEle spese, Pt_1 al pagamento, DE compenso, nonché al risarcimento DE danno da commisurarsi alla lesione DEl'interesse DE mandatario alla conservazione DE rapporto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1223 e da liquidarsi in via equitativa.
Rimarcava il fatto che, fra le molte iniziative proposte, l'unica coltivata (quella di SA UL DE SAnio ) è poi stata abbandonata dalla la quale, peraltro, riteneva erroneamente l'iter Pt_1 autorizzativo non concluso a seguito DE parere negativo espresso dalla ,Soprintendenza archeologica DE Molise, pur tuttavia non avendo proposto alcuna azione avanti il Tar DE Molise per il suo Cont annullamento dove avrebbe trovato accoglimento. Confermava che alla non possono essere addebitati i costi di iniziative che la non ha più voluto coltivare non avendo la stessa corrisposto Pt_1 Cont alcun compenso a favore DEla ma, sostenuto una parte dei costi DEle iniziative proposte.
Il Giudice designato, Dott. ssa Margherita Monte, DEegava sino alla decisione lo scrivente Giudice che, trattandosi di causa documentale, non essendoci richiesta di attività istruttoria, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve accolta per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Circostanze pacifiche ed incontestate sono che :
- in data 19.05.2021 le parti sottoscrivevano un contratto di mandato con il quale la Parte_1 incaricava la di individuare aree idonee per l'edificazione di impianti di Controparte_1 produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed a stipulare a suo nome, ma per conto DEla mandante con provvista che quest'ultima le avrebbe attribuito e previa preventiva conferma di gradimento da parte DEla stessa mandante dei contratti per l'acquisizione di aree e con (premesse DE contratto ed articolo 2) comprese tutte quelle “necessarie e utili per l'esaurimento positivo DEl'iter autorizzativo per l'edificazione degli impianti e per l'entrata in esercizio degli stessi nella piena osservanza DEle norme sia di fonte primaria (leggi e decreti legislativi), che secondaria (regolamenti), nonché dei provvedimenti amministrativi”;
- ha corrisposto a acconti per un importo complessivo di Euro Parte_1 Controparte_1 29.609,98;
- fra le aree individuate idonee alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poi scelta dall'attrice, vi era il terreno sito in SA UL DE SAnio (CB) DEl'estensione complessiva di mq. 19.530, riportato nel catasto terreni DE predetto comune al foglio 23, particelle 167, 404, 405 e 420, di proprietà di;
Parte_2
- il Controparte_2
con nota prot n.
[...]
DE 30.10.2023 esprimeva parere negativo al CodiceFiscale_1 progetto.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie deve essere valutato se le parti hanno assolto all'onere probatorio in capo a ciascuna, secondo il generale principio DEl'art.2697 c.c., considerando che entrambe hanno ritenuto la controversia documentale.
Orbene parte attrice, con la produzione documentale, ha assolto al proprio onere probatorio.
In particolare dal contratto emerge chiaramente all'art. 5, che il diritto al pagamento DE corrispettivo sarebbe maturato in favore DEla mandataria “…solo a condizione che si esaurisca positivamente tutto l'iter autorizzativo e che venga acquisita la piena disponibilità dei suoli con atti pubblici o con scritture private con autentica DEle firme, con i negozi accennati nel precedente art.
3. Pertanto, la società mandataria assumerà il rischio DEla possibilità che l'iniziativa non dovesse essere autorizzata, con rinuncia espressa oltre naturalmente al corrispettivo, al rimborso DEle eventuali spese sostenute. Il temine DE pagamento coinciderà con il giorno in cui potrà darsi inizio alla realizzazione DEl'opera, in conformità DEle leggi e regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi autorizzativi e nell'assolvimento di condizioni imposte da eventuali altre autorità competenti preposte a esprimere pareri obbligatori (Ministeri o Sovranitendenza competente per il territorio)…….”.
E' agli atti il parere negativo DEla
[...]
, vincolante ai sensi Controparte_2 DEl'art. 146, comma 5 DE D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. interdicente la realizzazione DE progetto.
La si è fatta parte diligente per cercare di superare il diniego e con nota DE 6.10.2023, ha Parte_1 formulato le proprie osservazioni, modificando il proprio progetto, avverso il preavviso di diniego così espresso dall'ente. Fatti non contestati e pertanto da valutarsi ex art. 115 cpc.
Il paventato ricorso al TAR che parte convenuta sostiene avrebbe risolto positivamente la situazione, non può ritenersi necessario e sufficiente per dire che ne sarebbe conseguito l'accoglimento attesa l'alea insita in ogni giudizio, senza trascurare i tempi ed i costi correlati atteso che nessun obbligo contrattuale è rinvenibile a carico DEla attrice.
Conseguentemente la domanda di merita accoglimento e la convenuta è tenuta a restituire Parte_1
€ 29.609,98.
Le spese seguono la soccombenza soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto DE valore DEla controversia e DEl'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda di parte attrice e condanna a restituire a Controparte_1
l'importo di € 29.609,98, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Parte_1
B) Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 545,00 per spese, € 5.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore DE legale antistatario.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27523/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 luglio 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi, mediante collegamento telematico:
Per 'avv. DI GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Gianmaria Scognamiglio Parte_1
Per 'avv. NACCA GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori DEle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27523/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. DI GIOVANNI ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI, 30 84014 NOCERA INFERIORE presso lo studio DE difensore
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. NACCA GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO N. 6 81040 CURTI presso lo studio DE difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato all'udienza le conclusioni come da note conclusive da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione DEla sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti DEla causa e DEle ragioni giuridiche DEla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma DEl'art.16 bis, comma 9 octies DE D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto DEle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 DE Primo Presidente DEla Corte di Cassazione e DEle considerazioni contenute nella circolare DE CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio DEla durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione DEla cd. amministrazione DEla giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame DEle questioni seguirà il criterio DEla ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
pagina 2 di 6 Con atto di citazione chiamava in giudizio per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare alla restituzione DEla somma di Euro 29.609,98, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche eventualmente a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi legali già scaduti e maturandi fino al saldo dall'esecuzione dei singoli pagamenti;
b) condannare la società convenuta al pagamento DEle spese – anche forfettarie
– e dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato, antistatario. Le parti sottoscrivevano in data 19.05.2021 ( doc.1) un contratto che stabiliva che la convenuta provvedesse ad individuare aree sia industriali che agricole, idonee per l'edificazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e a stipulare a suo nome, ma per conto di essa mandante, e con provvista che quest'ultima le attribuirà e previa preventiva conferma di gradimento da parte DEla mandante in contratti ivi indicati (premesse contratto ed articolo 2).
Individuato quale area idonea a tale scopo l'apprezzamento di terreno sito in SA UL DE SAnio (CB) DEl'estensione complessiva di mq. 19.530, riportato nel catasto terreni DE predetto comune al foglio 23, particelle 167, 404, 405 e 420, di proprietà di ed effettuati Parte_2 tutti gli adempimenti necessari per l'utilizzabilità DEl'area allo scopo pattuito, da ultimo il
[...]
Controparte_2
con nota prot n. MIC_SABAP-
[...] MOL/30/10/2023/0012149_P DE 30.10.2023(doc. n. 16) - ha comunicato e confermato, il proprio parere negativo motivato, e senz'altro vincolante ai sensi DEl'art. 146, comma 5 DE D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in merito al progetto.
Conseguentemente, nel caso di specie, la convenuta maturava il diritto a vedersi restituiti gli importi via via versati, in conformità all' art. 5 DE contratto sottoscritto dove è stato espressamente previsto che il diritto al pagamento DE corrispettivo come ivi disciplinato sarebbe maturato in favore DEla mandataria “…solo a condizione che si esaurisca positivamente tutto l'iter autorizzativo e che venga acquisita la piena disponibilità dei suoli con atti pubblici o con scritture private con autentica DEle firme, con i negozi accennati nel precedente art.
3. Pertanto, la società mandataria assumerà il rischio DEla possibilità che l'iniziativa non dovesse essere autorizzata, con rinuncia espressa oltre naturalmente al corrispettivo, al rimborso DEle eventuali spese sostenute. Il temine DE pagamento coinciderà con il giorno in cui potrà darsi inizio alla realizzazione DEl'opera, in conformità DEle leggi e regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi autorizzativi e nell'assolvimento di condizioni imposte da eventuali altre autorità competenti preposte a esprimere pareri obbligatori (Ministeri o Sovranitendenza competente per il territorio)…….”.
Si costituiva la convenuta chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta dalla e/o Parte_1 comunque, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi DE giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Rilevava che tra le tante proposte, l'attrice aveva ritenuto di coltivare la sola iniziativa sul di CP_3 SA UL DE SAnio e, dopo aver formalizzato l'acquisizione DEla disponibilità DE terreno Cont proposto dalla ha presentato presso il Comune di SA UL DE SAnio il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica sapendo che l'area di intervento era assoggettata a vincolo paesaggistico. Aggiungeva che la rinuncia al rimborso DEle spese sostenute ex art. 5 comma 4 DE contratto si riferiva a quelle per collaborazioni e consulenze indicate all'art. 3 comma 1 ma non agli ulteriori costi per trasferte, diritti amministrativi e quanto altro necessario, diversamente tale art. 5, oltrechè contrario alla volontà DEle parti, assumerebbe una valenza vessatoria che ne determinerebbe la nullità e/o la sua disapplicazione. Inoltre rilevava che con la notifica DEl'atto di citazione, ricorreva implicita ed ingiustificata rottura DE rapporto contrattuale, pagina 3 di 6 con la conseguenza che l'attrice ha determinato il sorgere DEle condizioni di cui all'art. 6 (condizione Cont risolutiva) che legittimano il ricorso DEla alla risoluzione DE contratto per violazione DEle clausole ivi contenute. Evidenziava che la , pertanto, risultava obbligata al rimborso DEle spese, Pt_1 al pagamento, DE compenso, nonché al risarcimento DE danno da commisurarsi alla lesione DEl'interesse DE mandatario alla conservazione DE rapporto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1223 e da liquidarsi in via equitativa.
Rimarcava il fatto che, fra le molte iniziative proposte, l'unica coltivata (quella di SA UL DE SAnio ) è poi stata abbandonata dalla la quale, peraltro, riteneva erroneamente l'iter Pt_1 autorizzativo non concluso a seguito DE parere negativo espresso dalla ,Soprintendenza archeologica DE Molise, pur tuttavia non avendo proposto alcuna azione avanti il Tar DE Molise per il suo Cont annullamento dove avrebbe trovato accoglimento. Confermava che alla non possono essere addebitati i costi di iniziative che la non ha più voluto coltivare non avendo la stessa corrisposto Pt_1 Cont alcun compenso a favore DEla ma, sostenuto una parte dei costi DEle iniziative proposte.
Il Giudice designato, Dott. ssa Margherita Monte, DEegava sino alla decisione lo scrivente Giudice che, trattandosi di causa documentale, non essendoci richiesta di attività istruttoria, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve accolta per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Circostanze pacifiche ed incontestate sono che :
- in data 19.05.2021 le parti sottoscrivevano un contratto di mandato con il quale la Parte_1 incaricava la di individuare aree idonee per l'edificazione di impianti di Controparte_1 produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed a stipulare a suo nome, ma per conto DEla mandante con provvista che quest'ultima le avrebbe attribuito e previa preventiva conferma di gradimento da parte DEla stessa mandante dei contratti per l'acquisizione di aree e con (premesse DE contratto ed articolo 2) comprese tutte quelle “necessarie e utili per l'esaurimento positivo DEl'iter autorizzativo per l'edificazione degli impianti e per l'entrata in esercizio degli stessi nella piena osservanza DEle norme sia di fonte primaria (leggi e decreti legislativi), che secondaria (regolamenti), nonché dei provvedimenti amministrativi”;
- ha corrisposto a acconti per un importo complessivo di Euro Parte_1 Controparte_1 29.609,98;
- fra le aree individuate idonee alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poi scelta dall'attrice, vi era il terreno sito in SA UL DE SAnio (CB) DEl'estensione complessiva di mq. 19.530, riportato nel catasto terreni DE predetto comune al foglio 23, particelle 167, 404, 405 e 420, di proprietà di;
Parte_2
- il Controparte_2
con nota prot n.
[...]
DE 30.10.2023 esprimeva parere negativo al CodiceFiscale_1 progetto.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie deve essere valutato se le parti hanno assolto all'onere probatorio in capo a ciascuna, secondo il generale principio DEl'art.2697 c.c., considerando che entrambe hanno ritenuto la controversia documentale.
Orbene parte attrice, con la produzione documentale, ha assolto al proprio onere probatorio.
In particolare dal contratto emerge chiaramente all'art. 5, che il diritto al pagamento DE corrispettivo sarebbe maturato in favore DEla mandataria “…solo a condizione che si esaurisca positivamente tutto l'iter autorizzativo e che venga acquisita la piena disponibilità dei suoli con atti pubblici o con scritture private con autentica DEle firme, con i negozi accennati nel precedente art.
3. Pertanto, la società mandataria assumerà il rischio DEla possibilità che l'iniziativa non dovesse essere autorizzata, con rinuncia espressa oltre naturalmente al corrispettivo, al rimborso DEle eventuali spese sostenute. Il temine DE pagamento coinciderà con il giorno in cui potrà darsi inizio alla realizzazione DEl'opera, in conformità DEle leggi e regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi autorizzativi e nell'assolvimento di condizioni imposte da eventuali altre autorità competenti preposte a esprimere pareri obbligatori (Ministeri o Sovranitendenza competente per il territorio)…….”.
E' agli atti il parere negativo DEla
[...]
, vincolante ai sensi Controparte_2 DEl'art. 146, comma 5 DE D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. interdicente la realizzazione DE progetto.
La si è fatta parte diligente per cercare di superare il diniego e con nota DE 6.10.2023, ha Parte_1 formulato le proprie osservazioni, modificando il proprio progetto, avverso il preavviso di diniego così espresso dall'ente. Fatti non contestati e pertanto da valutarsi ex art. 115 cpc.
Il paventato ricorso al TAR che parte convenuta sostiene avrebbe risolto positivamente la situazione, non può ritenersi necessario e sufficiente per dire che ne sarebbe conseguito l'accoglimento attesa l'alea insita in ogni giudizio, senza trascurare i tempi ed i costi correlati atteso che nessun obbligo contrattuale è rinvenibile a carico DEla attrice.
Conseguentemente la domanda di merita accoglimento e la convenuta è tenuta a restituire Parte_1
€ 29.609,98.
Le spese seguono la soccombenza soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto DE valore DEla controversia e DEl'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda di parte attrice e condanna a restituire a Controparte_1
l'importo di € 29.609,98, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Parte_1
B) Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 545,00 per spese, € 5.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore DE legale antistatario.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6