Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
È emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, se non emergono circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 51169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51169 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
5 1 1 6 9 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2807 Presidente N.- GIULIANA FERRUADott. - - Consigliere - Dott. PAOLO OLDI REGISTRO GENERALE N. 22997/2013 - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE DI AR N. IL 09/05/1960 avverso la sentenza n. 10998/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/11/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /220 che ha concluso per l'amullament call simi's in ordine alla contemne alle spese di fate civile difetto vel resto. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. De BE AR propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli articoli 4 della legge 110-75 e 582, 585 del codice penale, perché cagionava a IO AR lesioni personali colpendola con un bastone di ferro, che senza giustificato motivo portava fuori della propria abitazione.
2. A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi: a. nullità del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello per essere stato notificato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, presso il difensore, piuttosto che al nuovo domicilio dell'imputato, pur non comunicato formalmente, ma conosciuto dall'autorità giudiziaria operante. Sostiene la difesa che l'imputato, originariamente domiciliato in Ercolano, via Rossi numero 110, si era poi trasferito in via Gabriele Der D'Annunzio 33, ove aveva ricevuto l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Sostiene poi la nullità della notifica anche con riferimento al fatto che nell'elezione di domicilio non risultava indicata l'autorità giudiziaria procedente (cita sezione 3, numero 34.893 del 14 luglio 2011). b. Violazione dell'articolo 130 del codice di procedura penale;
lamenta l'imputato che la Corte d'appello abbia provveduto ad emettere ordinanza di correzione del dispositivo della il sentenza, aggiungendo pagamento delle spese di costituzione e di difesa in favore della parte civile, affermando che tale statuizione si traduce in un mutamento della decisione e pertanto è perseguibile solamente attraverso l'impugnazione e non mediante lo strumento della correzione di errore materiale (cita 20.697 del 16 febbraio 2012). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 2 2. 3. 4. La questione sollevata con il primo motivo di ricorso per cassazione non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello e pertanto è inammissibile, in quanto censura di violazione di legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 606 del codice di procedura penale. In ogni caso, il motivo di ricorso è inammissibile perché non autosufficiente, non essendo allegato né l'atto con cui l'imputato aveva eletto domicilio, né avendo egli indicato dove si troverebbe tale atto nel fascicolo processuale (trattasi di atto che non è stato reperito nel fascicolo, non sospettando comunque a questa Corte un'analisi dettagliata degli incartamenti processuali alla ricerca di elementi che spetta al ricorrente indicare con precisione). Inoltre, risulta che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, tanto che pochi giorni dopo la notifica del decreto di citazione al difensore egli rilasciò nuova nomina con specifico riferimento al procedimento di appello. Più precisamente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il primo difensore di fiducia è del 15.05.2012, mentre il 29.05.2012 l'imputato rilasciò nuova nomina quale difensore di fiducia all'avv. Ascione per il procedimento RG 10998/10, che è quello di appello. Dunque, è evidente che non si è verificata alcuna lesione dei diritti difensivi dell'imputato; egli ha avuto piena cognizione dell'esistenza del giudizio di appello non più tardi di due settimane dopo la notifica del d.c. al primo difensore, mentre il secondo difensore di fiducia l'ha ricevuta addirittura più tardi. Infine, si ricorda che "Per prima notificazione, a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello) (Sez. 5, n. 13310 del 14/02/2013, L., Rv. 254982), per cui in ogni caso la notifica al difensore di fiducia doveva ritenersi regolare. Ne consegue che il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento: il contrasto giurisprudenziale in tema di correggibilità ex art. 130 c.p.p. dell'omessa pronuncia sulle spese della parte civile ha visto in 3 5. 6. passato un orientamento favorevole incentrato essenzialmente sulla estensione all'ipotesi in esame della regola di cui all'art. 535, comma quarto, cod. proc. pen., relativa alla mancata condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, sottolineandosi al riguardo che in entrambe le fattispecie l'onere della rifusione delle spese è collegato alla soccombenza e che, "tenuto conto del significato e valore normativo della procedura di cui all'art. 130 c.p.p. tesa ad ovviare all'omissione di una pronuncia - necessariamente conseguente ad una situazione processuale ormai definita e della peculiarità del tutto simile delle due posizioni - disciplinate dagli art. 530 [rectius, 535] e 541 c.p.p.,... la procedura prevista per la correzione di errori materiali è esperibile per analogia anche nell'ipotesi di liquidazione delle spese in favore della parte civile" (in questo senso si sono espresse Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 2644/99, Passamonte;
Sez. VI, 9 ottobre 2002, n. 71/03, Martinelli). Argomenti anche di carattere equitativo si rinvengono in Sez. V, 23 settembre 2002, n. 35128, Azzolini, che, nell'aderire, in una fattispecie di omessa statuizione sulle spese della parte civile in pronuncia di annullamento senza rinvio per maturata prescrizione dei reati, all'orientamento favorevole in ragione della obbligatorietà della pronuncia sulle spese (e, nella fattispecie esaminata, consequenziale alla conferma delle statuizioni civili), aggiunge che l'orientamento contrario, pur altrettanto plausibile, lascia senza rimedio un errore omissivo che certamente non presuppone una decisione negativa del diritto della parte civile a ripetere le spese. Sicché, in un contesto normativo che evolve verso un ampliamento degli interventi correttivi del giudicato erroneo, appare preferibile la tesi favorevole alla possibilità di correggere l'omessa pronuncia sulle spese. Su un piano più pragmatico si muove la sentenza Sez. V, 10 maggio 1993, n. 6524, Vicinanza, secondo cui la legittimità del ricorso, da parte della stessa Corte di Cassazione, allo strumento della correzione ex art. 130 cod. proc. pen. al fine di colmare l'omissione rappresentata dalla mancata condanna in sede di merito al pagamento delle spese sopportate dalla parte civile, si giustifica per la necessità di non spendere inutilmente una maggiore attività processuale, quale sarebbe quella dell'annullamento con rinvio rispetto a quella della mera correzione, e ciò in ossequio al generale 4 7. 8. 9. principio di economia processuale, posto a governo di ogni attività del giudice. Sez. V, 15 novembre 2007, n. 46349, Maiolo, ha ritenuto esperibile la procedura correttiva (in una ipotesi di omissione verificatasi in sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato) valorizzando la previsione sull'inessenzialità della modificazione ammessa dall'art. 130 c.p.p. e facendo leva, da un lato, sul carattere accessorio della statuizione in tema di spese sostenute dalla parte civile e, dall'altro, sul carattere necessitato di essa e sulla assenza concreta, nella fattispecie, di apprezzabili margini di discrezionalità in punto compensabilità e criteri di liquidazione delle spese. L'orientamento contrario all'utilizzo dello strumento della correzione ex art. 130 cod. proc. pen., in relazione alle lacune decisionali in materia di spese in favore della parte civile, si fonda, da un lato, sulla estraneità dell'omissione di pronuncia sulle spese alla nozione dell'errore materiale e, dall'altro, sull'impossibilità di argomentare per analogia rispetto alla previsione dell'art. 535, comma quarto, cod. proc. pen. (v. Sez. II, 2 maggio 1961, Ardizzone;
Sez. II, 6 maggio 1959, Calzolaio); la correzione deve consistere sempre in un'operazione meccanica limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente far parte del provvedimento, sul presupposto che l'omissione rappresenti una difformità puramente esteriore tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua letterale formulazione (Sez. V, 10 novembre 1983, n. 3147/84, Maraschiello). Da allora si è ulteriormente specificato, da un lato, che non appare casuale che in un codice impostato su un ricorrente tecnicismo si sia menzionato lo speciale procedimento di correzione in una norma (art. 535) e non nell'altra (541) e, dall'altro, e soprattutto, che l'argomento della eadem ratio, qual è sostanzialmente quello della sentenza Passamonte, non risulta affatto utilizzabile, non essendo esatto, in sostanza, che la condanna alle spese ex art. 541 c.p.p. segua ineluttabilmente alla sentenza di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la compensazione totale o parziale delle spese stesse, come non sarebbe esatto sostenere che anche quando non ricorrono motivi giustificativi di compensazione il giudice non debba compiere valutazioni di carattere discrezionale, perché tale valutazione va fatta 5 quanto meno ai fini della liquidazione degli onorari (ben diversa risulta intuitivamente la pronuncia sulle spese processuali ex art. 535 c.p.p. che può essere ed è generica proprio perché la - determinazione della somma a debito viene poi operata ex post sulla base di semplici operazioni matematiche) (Sez. VI, 12 luglio 2001, n. 33215, LA;
negli stessi termini, Sez. V, 10 marzo 2004, n. 22446, Torresi). 10. In altre pronunce si è detto che la omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale, che non può essere ovviata con un provvedimento di correzione (Sez. I, 7 maggio 1993, n. 2094, Ruggiero;
in senso analogo, Sez. II, 16 giugno 2003, n. 29749, Donzella). 11. Il concetto della possibilità di compensazione delle spese quale elemento ostativo all'estensione della correggibilità della omissione alla fattispecie dell'art. 541 cod. proc. pen. appare ripreso poi da ulteriori pronunce, tutte sostanzialmente ripropositive, sempre sul punto della condanna alle spese di parte civile, di quanto già affermato dalla sentenza LA (v. ad esempio, Sez. VI, 28 novembre 2005, n. 3441/06, Piacentino). 12. Con riferimento alla pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. si è altresì precisato che in essa manca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, e, pertanto, simmetricamente non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute, con conseguente impossibilità, tra l'altro, di liquidare le spese stesse in assenza di una domanda dell'interessato in tal senso (Sez. Un. 27 ottobre 1999, n. 20, Fraccari;
nello stesso senso, Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 45130, P.G. in proc. Acerboni;
Sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931, P.G. in proc. Saoner). 13. La questione è stata affrontata nel 2008 dalle sezioni unite di questa Corte, con riferimento al caso specifico della sentenza di patteggiamento: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della 6 facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426). E pur tuttavia il contrasto non è stato eliminato, dal momento che alcune pronunce successive - proprio in virtù del caso specifico esaminato dalla Corte - non si sono allineate (Sez. 1, n. 41571 del 01/10/2009, Saraceni, Rv. 245053; Sez. 3, n. 37194 del 02/07/2010, Vignali, Rv. 248562 e Sez. 4, n. 46840 del 02/11/2011, Issidori, Rv. 252145, ove si legge, con riferimento al precedente delle sezioni unite, che "...non si ritiene tuttavia che il principio di diritto, fissato in tale ultima sentenza con riferimento ad una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., possa applicarsi anche alla specie in esame, atteso la radicale diversità procedimentale riscontrabile fra l'applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinata dagli artt. 444 e segg. c.p.p., ed il giudizio dibattimentale, nell'ambito del quale gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali"). 14. Risultano, invece, in linea con quanto affermato dalle sezioni unite, Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, Ciarrapico, Rv. 255534 e Sez. 5, n. 4597 del 02/12/2010, Nasti, Rv. 249243. 15. Or bene, è proprio la motivazione delle sentenze che si pongono in contrasto con la pronuncia delle sezioni unite, considerando le peculiarità del rito previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale, che inducono questo collegio ad uniformarsi al dictum del massimo collegio, anche con riferimento al procedimento ordinario. Ed invero, Sez. 4, n. 46840 del 02/11/2011, Issidori, Rv. 252145 fa leva sulla asserita radicale diversità procedimentale riscontrabile fra l'applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinata dagli artt. 444 e segg. c.p.p., ed il giudizio dibattimentale, senza spiegarne tuttavia il motivo. È evidente, sotto un profilo generale, che i due procedimenti (dibattimento e patteggiamento) presentino strutturalmente rilevanti difformità, ma l'analisi andava condotta con riferimento al profilo specifico delle spese processuali sostenute dalla parte civile;
ebbene, sotto tale profilo, non si rinvengono differenze di sorta tra i due procedimenti, dal momento che in entrambi i casi è prevista la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, con la salvezza, comune ad entrambe le norme (articoli 444 e 541 cod. proc. pen.) della ricorrenza di giusti motivi per la compensazione. Non è, dunque, 7 utilizzabile per contrastare il principio di diritto espresso dalle sezioni unite, l'affermazione relativa alla discrezionalità del giudice sia nella quantificazione delle spese, sia nella possibilità di disporre la compensazione. 16. Le sezioni unite hanno, invero, affermato che dal tenore dell'art. 130 c.p.p. non si evince alcun vincolo nel senso che il risultato dell'operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice. Quello che si richiede è solo che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il carattere materiale e ricognitivo dell'operazione non può mai legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non per questo debbono considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall'ordinamento (e non sia stato deliberatamente disatteso dal giudice). L'unica verifica da compiere è quella relativa all'insussistenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 130 c.p.p.; e la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni di cui conferma così sistematicamente la compatibilità con la procedura in esame-che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dallo stesso atto. free 17. Sulla base delle predette considerazioni e sull'analisi delle ipotesi di cui all'art. 535, comma 4, c.p.p., e al coordinato disposto degli artt. 536, comma 3, e 547 c.p.p., le sezioni unite hanno poi ritenuto la sussistenza, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e comparativa, di un principio minimo per il quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determini nullità e non attenga a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.. 18. Ciò premesso, le sezioni unite hanno affermato la possibilità di ricorrere alla procedura di correzione di cui all'articolo 130 del codice di procedura penale in caso di omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che ne abbia fatto richiesta, in forza delle seguenti considerazioni: 1) la condanna alle 80 spese in favore della parte civile è prevista, dal penultimo periodo del comma 2 dell'art. 444 c.p.p., come una conseguenza della sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, che prescinde da qualsivoglia vaglio di merito della domanda;
2) quanto alla subordinazione di tale condanna all'esclusione dei presupposti per la compensazione (totale o parziale) delle spese, si è detto che nella ipotesi in esame non potevano rinvenirsi i tipici e più diffusi motivi per l'esercizio di tale facoltà (soccombenza reciproca, accoglimento parziale della domanda, novità o complessità delle questioni da essa implicate et similia), e che pertanto, in tali casi, la pronuncia di condanna in esame segue doverosamente alla sentenza di applicazione della pena concordata;
3) quanto alla questione della 'liquidazione' delle spese, la Corte ha ritenuto che tale compito si risolvesse in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi (che non privava, quindi, la statuizione de qua del requisito del contenuto predeterminato). 19. Sulla base di tali considerazioni, le sezioni unite hanno ritenuto che alla omissione della condanna alle spese in favore della parte civile - in caso di patteggiamento potessa porsi rimedio mediante la procedura della correzione di cui all'art. 130 c.p.p.. 20. Or bene, ritiene questo collegio che nel caso in esame ricorrano tutti i presupposti utilizzati dalle sezioni unite per affermare il richiamato principio di diritto. È del tutto evidente la perfetta sovrapponibilità, alla sentenza dibattimentale, dei parametri di cui ai punti 2 e 3/ (l'assenza di motivi per operare la compensazione risulta dallo stesso contenuto della ordinanza di correzione, oltre che dal dispositivo e dalle motivazioni della sentenza di appello); quanto alla strumentalità della decisione sulle spese ed alla sua conseguenzialità rispetto alla sentenza di condanna, l'unica differenza con la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti è che in quest'ultimo caso la condanna alle spese prescinde totalmente da ogni accertamento di merito (così, almeno, dicono le sezioni unite), mentre nel caso di sentenza dibattimentale, la condanna alle spese è ricollegata ad una affermazione di responsabilità, cui consegue la condanna al risarcimento del danno. Trattasi, invero, di differenza che non incide sui presupposti per l'utilizzabilità del procedimento di correzione, dal momento che, una volta emessa la sentenza di condanna (o di conferma in appello della condanna emessa in primo 9 grado) consegue la necessità di liquidare le spese a favore della parte civile con lo stesso automatismo con cui vanno liquidate le predette spese in caso di sentenza di patteggiamento. 21. Questo collegio, in conclusione, ritiene di doversi uniformare al precedente delle sezioni unite non ravvisando, sotto il profilo della condanna alle spese processuali sostenute dalla parte civile, alcuna significativa differenza tra il procedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e il giudizio dibattimentale che sfocia in una sentenza di condanna. Occorre, dunque, affermare il seguente principio di diritto: "In caso di sentenza dibattimentale, qualora il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse". 22.
Per questi motivi
il ricorso deve essere respinto;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/10/2013 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuliana Ferrua Paolo Giovanni Demarchi Albengo POSITATA IN CANCELLERIA addi 18 DIC 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 10