Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione la frequentazione con soggetti gravati da specifici precedenti penali, tali da ingenerare il convincimento che il ricorrente fosse partecipe di un'associazione malavitosa strutturata sul modello mafioso e avesse preso parte a singoli episodi delittuosi contro il patrimonio, integra il comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 51722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51722 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1422
Dott. GRASSO GI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 32152/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET GI N. IL 14/12/1976;
avverso l'ordinanza n. 6/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GI GRASSO;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina la quale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.
FATTO E DIRITTO
1. IE GI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Ancona, depositata il 27/4/2011, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, in regime di custodia cautelare, dal 20/5/2002 al 14/6/2002, per i delitti di partecipazione ad associazione ad delinquere di tipo mafioso e plurime rapine aggravate tentate e consumate, dai quali era stato successivamente assolto.
2. La Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza dell'invocato istituto reputando che l'irrogazione della misura aveva trovato significativa causa nella condotta gravemente colposa del richiedente sulla base delle seguenti considerazioni: a) il IE in sede d'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, così omettendo di fornire quegli elementi che sarebbero stati indispensabili a chiarire immediatamente la di lui posizione;
b) trovavasi di già sottoposto a misura cautelare per la tentata rapina aggravata perpetrata ai danni di agenzia bancaria di Pedaso in data 22/2/2000, in relazione alla quale e ad altra consumata in Grottammare, nonché per porto illegale d'arma, era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 15/1/2004, con la conseguenza che per i delitti consumati a Pedaso e Grottammare la sentenza liberatoria enunciata dal richiedente si era limitata a constatare il bis in idem;
c) all'epoca dei fatti il ricorrente intratteneva stretti rapporti, anche a fini illeciti, con soggetti riconosciuti autori di gravi reati e, in special modo, in orari e luoghi compatibili con gli episodi delittuosi contestati.
3. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata criticando il ragionamento della Corte territoriale, anche sotto il profilo della violazione di legge.
Assume il IE che la condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell'indennità, deve avere avuto effetto causale del provvedimento restrittivo, secondo un giudizio ipotetico ex ante. Tale non poteva qualificarsi la inopportuna frequentazione di soggetti malavitosi, che, al più, avrebbe potuto dar luogo ad un indizio, ma non ad un addebito colposo, non essendo prescritto dall'ordinamento il dovere di astenersi dal mantenere condotte moralmente censurabili. Nè l'esercizio del diritto al silenzio poteva giammai dar vita ad ipotesi di colpa grave.
4. Con memoria del pervenuta il 25/7/2013 l'Avvocatura generale dello Stato si costituiva per l'Amministrazione finanziaria chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.
5. Il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
5.1. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. È quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dallo istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile concorso nell'illecita detenzione di stupefacente.
5.2. La Corte territoriale, nel caso di specie, ha puntualmente individuato in cosa sia consistita la colpa grave del ricorrente. Il IE, già condannato in via definitiva per rapina e detenuto all'epoca dell'applicazione della misura di cui qui si discute sulla base del diverso titolo cautelare, sfociato, poi, in statuizione definitiva (e, ciò solo, è appena il caso di soggiungere impediva il riconoscimento del preteso diritto all'indennizzo), manteneva intense frequentazioni con soggetti malavitosi, anche a fini illeciti (punto non contestato). Sul piano soggettivo, poi, non poteva sfuggire al IE, segnato, come si è detto da gravi e specifici precedenti penali, che una simile condotta era idonea a indurre negli inquirenti il convincimento di penale responsabilità: in definitiva non si addebita al ricorrente, siccome lui prospetta, la mera circostanza di condurre vita in comune con soggetti segnati da gravi e specifici precedenti penali, ma dell'avere ingenerato, attraverso le predette frequentazioni, tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, il convincimento che il medesimo fosse integrato all'interno di un'associazione malavitosa strutturata sul modello mafioso e avesse preso parte a singoli episodi delittuosi contro il patrimonio. Argomenti, questi, che correttamente hanno indotto la Corte territoriale a reputare sussistente la colpa grave in capo all'istante.
Come a suo tempo chiarito, non potendo l'Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056 cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n. 43). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (in puntuali termini, Sez. 4, 16/10/2007, n. 42729). Peraltro, intangibile il diritto al silenzio e anche al mendacio, è evidente che in presenza di una situazione fattuale che integri gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ove costui sia portatore di conoscenza capace di pienamente ripristinare la verità dei fatti, non può pretendere di avvantaggiarsi dell'indennizzo di legge, ove non abbia fornito quel minimo di collaborazione che sarebbe stata idonea a fare piena luce.
Deve, sul detto ultimo punto, contestarsi l'assunto impugnatorio: la sussistenza di frequentazioni che inducevano a ritenere sussistere la partecipazione alla societas sceleris e agli episodi di reati contro il patrimonio contestati e, financo dei precedenti specifici, poi divenuti oggetto di rilievo del bis in idem, ben avrebbero imposto tempestivo chiarimento da parte dello stesso indagato.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che si stima congrua nella misura di cui in dispositivo. Deve, inoltre, essere disposto rimborso delle spese legali in favore del Ministero costituito, che vista la notula, si liquidano siccome in dispositivo nella misura reputata di giustizia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Lo condanna inoltre al pagamento delle spese in favore del Ministero dell'Economia e della Finanze che liquida in Euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013