Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
È legittimo il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali nel caso di condanna alla rifusione delle spese a favore della parte civile in relazione ad un reato per il quale l'imputato sia assolto, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione, ma su una pronuncia accessoria, non implicante alcuna valutazione discrezionale sull'"an debeatur" da parte del giudice. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha provveduto all'eliminazione dell'erronea statuizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1843
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 46292/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CI, nato il [...];
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Ariano Irpino;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
lette le Requisitorie del PG. che ha concluso con requisitoria scritta del 26.7.2010 per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO
CI AS ricorre avverso l'Ordinanza del Tribunale di Ariano Irpino (Giudice dell'esecuzione), emessa il 17.9.2009, che dichiarava inammissibile l'istanza di errore materiale riscontrabile nel dispositivo della Sentenza 18.12.2003 (relativa a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, usura ed altro), resa nei suoi confronti dal medesimo Tribunale, per avere liquidato le spese di costituzione in favore della Parte Civile, IE NT MI, che si era costituito nel processo in relazione al reato di truffa aggravata, fatto per il quale vi era stato proscioglimento dell'imputato. Infatti, tra i numerosi reati ascritti al AS, il Tribunale escludeva - con assoluzione (perché il fatto non sussiste, cfr. Sent. pag. 9) - la responsabilità dell'addebito, di cui al capo 6 dell'epigrafe (mentre, con separata pronuncia, resa in data 18.12.2003, accoglieva per restanti imputazioni, la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.). Il Tribunale ha rigettato l'istanza non ravvisando nell'errore (incontestato) un errore di giudizio, non già errore materiale assoggettabile alla disciplina dell'art. 530 c.p.p.. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, poiché evidente è l'errore materiale nella condanna alla rifusione delle spese a favore di persona che non è costituita parte civile, in relazione ad un reato per cui l'imputato è assolto.
Non dissimilmente, pur in fattispecie non sovrapponibile, ma incidente su situazione assai prossima alla presente, è quella giudicata da Cass. Sez. Un., n. 5 del 2000, Radulovic, RV 216705. La pronuncia legittimò la correzione di sentenza, la quale erroneamente aveva statuito, in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, soprattutto con richiamo al rilievo che si tratta di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione, ma su di una pronuncia accessoria a essa, non implicante alcuna effettiva valutazione discrezionale sull'an debeatur da parte del giudice. La Corte, pertanto condividendo l'assunto reso dal precedente giudiziale, annulla senza rinvio l'Ordinanza impugnata e provvede alla eliminazione della erronea statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'Ordinanza impugnata e corregge la sentenza emessa nei confronti di ST CI dal Tribunale di Ariano Irpino, in data 18.12.2003, eliminando nella motivazione e nel dispositivo la condanna del AS alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte Civile MI IE NT.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011