Sentenza 14 luglio 2011
Massime • 1
È nulla la notifica eseguita mediante consegna al difensore a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto, laddove il verbale di elezione a suo tempo redatto non contenga l'indicazione dell'autorità procedente, dal momento che tale requisito é necessario per consentire all'imputato di effettuare la comunicazione di ogni eventuale mutamento del domicilio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2011, n. 34893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34893 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 14/07/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luca - Consigliere - N. 1669
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 46711/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.E. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2949/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 09/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 9 luglio 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 22 febbraio 2007, ha rideterminato nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione la pena a carico di P.E. condannato per i reati di cui agli artt.609 bis e 605 c.p., commessi in danno di D.F. , in XXXXXXX dal (omesso) .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il seguente motivo:
1. Mancanza della motivazione. Con il primo motivo di appello era stata eccepita la nullità assoluta della citazione in quanto il P. aveva effettuato elezione di domicilio, quando si trovava ristretto nel carcere di Arezzo, presso il cugino P.A. , il quale aveva mutato residenza rendendosi irreperibile e senza dargli avviso, per cui tutte le successive notifiche, effettuate presso il difensore ex art. 161 c.p.p. erano nulle. La Corte di appello aveva disatteso il motivo evidenziando come fosse onere dell'imputato comunicare il mutamento del domicilio, non rispondendo al nucleo centrale dell'eccezione, rappresentato dalla inidoneità dell'atto di elezione di domicilio: stante la mancanza di indicazione dell'autorità giudiziaria procedente, l'imputato, quand'anche avesse saputo della irreperibilità del cugino, non avrebbe saputo a quale autorità dare comunicazione. Tale elemento risultava evidente dal fatto che la stessa Corte di appello aveva rimesso nel termine per proporre appello il ricorrente proprio per tali ragioni, con ordinanza del 3 marzo 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Come si evince dal verbale di elezione di domicilio del 14 giugno 2000, effettuato presso la Casa circondariale di Arezzo, non risultava ivi indicata l'Autorità giudiziaria procedente, per cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente una regolare elezione di domicilio, quando risultava invece evidente che tale elezione non poteva avere validità e che l'imputato non avrebbe potuto comunicare altro domicilio all'autorità procedente, a lui non formalmente indicata.
D'altra parte la giurisprudenza ha stabilito che "sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4." (in tal senso, Sez. 4, n. 38557 del 16/9/2008, Angora, Rv. 240968). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011