Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
È applicabile la procedura di correzione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di colpa nell’omicidio stradaleMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2013, n. 17326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17326 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 24/01/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 214
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 46598/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP IO N. IL 02/01/1967;
VALLE VERONICA N. IL 26/08/1969;
avverso la sentenza n. 36852/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 25/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che conclude per la correzione dell'errore materiale.
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento per la correzione di errore materiale della sentenza n. 43869/2012 del 25.10.2012 (procedimento penale n. 36852/2012 R.G.).
Letti gli atti processuali ed udita la richiesta del Procuratore generale di correzione dell'errore materiale.
Ritenuto che, come già affermato da questa Corte (Cass. N. 46349/2007 Rv. 238885; n. 6809/2009 Rv. 243922), possa procedersi alla richiesta correzione sulla scorta delle considerazioni di seguito indicate. L'art. 130 c.p.p. espressamente si riferisce anche agli errori o alle omissioni la cui rimozione postula un mutamento non essenziale della decisione. La stessa lettura congiunta dell'art.546 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p. consente di affermare che la correzione possa concernere anche il dispositivo della sentenza nella parte in cui manchi o sia carente di elementi inessenziali, così ammettendo che l'essenza della decisione non necessariamente corrisponde al dispositivo, così come formulato.
È pacifico che la statuizione sulle spese processuali non è essenziale alla decisione, come conferma l'art. 535 c.p., u.c., laddove espressamente prevede la correzione, ex art. 130 c.p.p., in caso di omissione di una statuizione espressa in proposito. Pur essendo obbligatoria, detta statuizione è certamente non essenziale al thema decidendum, che è quello sulla responsabilità e sulla punibilità, sul trattamento sanzionatorio e, eventualmente, sul danno, ed è perciò che la dimenticanza che la concerne è ovviabile mediante rettificazione. La qual cosa consente di affermare che la integrazione è imposta proprio perché si tratta di statuizione obbligatoria e consequenziale all'accertamento del fatto reato e alle pronunzie di proscioglimento (in senso lato) e/o di condanna che ne conseguono, da un lato;
meramente accessoria dall'altro, non coincidendo con l'oggetto della regiudicanda.
I medesimi argomenti sono spendibili con riferimento all'omissione della statuizione sulle spese, cosiddette giudiziali, cioè quelle, che interessano questa pronuncia, sostenute dalla parte civile nel caso di rigetto o, come nel caso in esame, d'inammissibilità del ricorso dell'imputato. Anche in questo caso, infatti, si tratta di statuizione inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo) e per sua natura accessoria. Nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l'impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone, d'altro conto, di verificare sia in astratto sia in concreto la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, dovendosi per quanto è possibile evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile.
Da quanto detto consegue che deve procedersi alla correzione della sentenza n. 43869/2012 del 25.10.2012 di questa Corte apponendo nel dispositivo la seguente frase: "nonché alla rifusione in favore della parte civile MI OR delle spese dalla stessa sostenute liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre Iva e Cpa;
ed in motivazione dopo la parola "inammissibilità" e prima della
P.Q.M.
l'inciso "spese in favore della parte civile liquidate come da dispositivo".
P.Q.M.
Dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 43869/2012 del 25.10.2012 di questa Corte apponendo nel dispositivo la seguente frase: "nonché alla rifusione in favore della parte civile OR MI delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre Iva e Cpa"; ed in motivazione dopo la parola "inammissibilità" e prima del
P.Q.M.
l'inciso "spese in favore della parte civile liquidate come da dispositivo". Manda la cancelleria e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013