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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47317/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47317/2020
Oggi 18 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv. Maria Luisa Madera che si riporta alle conclusioni di Controparte_1 cui alla memoria difensiva in atti ed a tutte le note depositate per la trattazione scritta, dove si fa riferimento ai precedenti analoghi alla fattispecie in esame favorevoli ad con riguardo alla mancata esposizione dei cartellini con CP_1 l'indicazione delle informazioni obbligatorie sul paese d'origine, qualità e varietà, come previsto dalle norme di commercializzazione violate, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con il favore delle spese di lite;
per i ricorrenti nessuno è comparso;
Il Giudice trattiene la causa in decisione.
Alle ore 13,45, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione
N. R.G. 47317/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47317/2020 promossa da:
elettivamente domiciliato in via dei Castani, Controparte_2 195, presso lo studio dell'avv. Domenico Galati, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante Controparte_3 [...]
elettivamente domiciliata in via dei Castani, 195, presso lo studio CP_2 dell'avv. Domenico Galati, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
RICORRENTE contro in persona dell'Amministratore Unico, legale CP_1 rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, come da CP_4 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Luisa Madera e dall'Avv. Fabio Russo ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Roma, alla Via Giovanni Battista Morgagni n. 30H;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza - ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. n. 150 del
2011.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione I ricorrenti con ricorso depositato il 22/09/2020 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 211 del 26.06.2020, notificata in data 23/07/2020 con cui l' ha ingiunto a Controparte_1 Controparte_2 quale autore della violazione, e alla in quanto Controparte_3 obbligata in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 legge 689/1981, il pagamento della somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 306/2002.
La contestazione è stata formulata a seguito dell'ispezione eseguita dalla polizia di
Roma Capitale in data 24.10.2017 presso i locali della società Controparte_3 in Roma Via dei Castani n. 197, in occasione della quale, alla presenza del
[...] ricorrente, che sottoscriveva il verbale di ispezione n. 81140013175 anche in qualità di legale rappresentante della società la polizia Controparte_3 verificava che presso il detto esercizio erano esposti per la vendita prodotti ortofrutticoli senza esporre cartello indicante origine, denominazione e categoria dei medesimi, in violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1 del Reg. UE n. 543/2011 e nonché degli artt. 75 e 76 del Reg. UE n. 1308 del 2013. A fondamento della richiesta di annullamento dell'ordinanza Controparte_2
anche in qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_3 ha esposto che al momento dell'ispezione stava ancora sistemando la merce che gli era stata consegnata da poco e per tale motivo non aveva esposto i cartellini;
che aveva tentato di spiegare tale circostanza agli agenti ma le sue dichiarazioni non erano state riportate nel verbale;
che gli agenti avrebbero dovuto accertarsi che i cartellini con le indicazioni sull'origine dei prodotti non fossero nel negozio prima di contestargli la violazione;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, ha chiesto, di rideterminare l'entità della sanzione nel minimo edittale di 550,00 euro. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma dell'ordinanza ingiunzione. All'udienza del 18 aprile 2025, ha precisato le conclusioni Controparte_1 riportandosi alla memoria difensiva ed alle note di trattazione scritta, nessuno è comparso per le parti ricorrenti. All'esito, ritiratosi questo giudice in camera di consiglio, la causa viene decisa come di seguito. L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Nella fattispecie in oggetto, appare incontestato che il signor Controparte_2 abbia posto in vendita i prodotti agroalimentari in assenza delle
[...] informazioni previste dall'articolo 6, comma 1 del Reg. UE n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Il ricorrente fonda la sua opposizione sulla circostanza che al momento dell'ispezione era impegnato ad allestire la zona espositiva del negozio con i prodotti appena ricevuti da un grossista e pertanto non aveva avuto ancora modo di apporre i cartellini con le informazioni richieste. Tuttavia, dal verbale di accertamento risulta che l'ispezione è avvenuta alle ore 16,55, pertanto in orario di vendita al pubblico, con conseguente violazione di quanto previsto dall'art. 6 citato: “I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria
e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore”. A ciò si aggiunga che non c'è traccia nel verbale di accertamento, facente fede fino a querela di falso, delle circostanze indicate dal ricorrente a fondamento della sua opposizione, né quest'ultimo si è avvalso della facoltà di presentare scritti difensivi nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione.
Quanto, infine, alle contestazioni relative alla quantificazione della sanzione irrogata, l'art. 11 l. 689/1981 stabilisce che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Nel caso di specie, trattandosi di una attività commerciale molto modesta, unica fonte di sostentamento per il ricorrente e la sua famiglia, appare equa l'irrogazione al ricorrente di una sanzione di euro 1.000,00 in luogo della sanzione di euro 2.200,00 irrogata dall' con il provvedimento impugnato. CP_1
Le spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2 CP_2
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 211 del 26.06.2020 Controparte_3 emessa dall' e ridetermina l'importo dovuto da CP_1 Controparte_2
E dalla in solido, nella somma di euro
[...] Controparte_3
1.000,00;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47317/2020
Oggi 18 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv. Maria Luisa Madera che si riporta alle conclusioni di Controparte_1 cui alla memoria difensiva in atti ed a tutte le note depositate per la trattazione scritta, dove si fa riferimento ai precedenti analoghi alla fattispecie in esame favorevoli ad con riguardo alla mancata esposizione dei cartellini con CP_1 l'indicazione delle informazioni obbligatorie sul paese d'origine, qualità e varietà, come previsto dalle norme di commercializzazione violate, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con il favore delle spese di lite;
per i ricorrenti nessuno è comparso;
Il Giudice trattiene la causa in decisione.
Alle ore 13,45, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione
N. R.G. 47317/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47317/2020 promossa da:
elettivamente domiciliato in via dei Castani, Controparte_2 195, presso lo studio dell'avv. Domenico Galati, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante Controparte_3 [...]
elettivamente domiciliata in via dei Castani, 195, presso lo studio CP_2 dell'avv. Domenico Galati, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
RICORRENTE contro in persona dell'Amministratore Unico, legale CP_1 rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, come da CP_4 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Luisa Madera e dall'Avv. Fabio Russo ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Roma, alla Via Giovanni Battista Morgagni n. 30H;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza - ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. n. 150 del
2011.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione I ricorrenti con ricorso depositato il 22/09/2020 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 211 del 26.06.2020, notificata in data 23/07/2020 con cui l' ha ingiunto a Controparte_1 Controparte_2 quale autore della violazione, e alla in quanto Controparte_3 obbligata in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 legge 689/1981, il pagamento della somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 306/2002.
La contestazione è stata formulata a seguito dell'ispezione eseguita dalla polizia di
Roma Capitale in data 24.10.2017 presso i locali della società Controparte_3 in Roma Via dei Castani n. 197, in occasione della quale, alla presenza del
[...] ricorrente, che sottoscriveva il verbale di ispezione n. 81140013175 anche in qualità di legale rappresentante della società la polizia Controparte_3 verificava che presso il detto esercizio erano esposti per la vendita prodotti ortofrutticoli senza esporre cartello indicante origine, denominazione e categoria dei medesimi, in violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1 del Reg. UE n. 543/2011 e nonché degli artt. 75 e 76 del Reg. UE n. 1308 del 2013. A fondamento della richiesta di annullamento dell'ordinanza Controparte_2
anche in qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_3 ha esposto che al momento dell'ispezione stava ancora sistemando la merce che gli era stata consegnata da poco e per tale motivo non aveva esposto i cartellini;
che aveva tentato di spiegare tale circostanza agli agenti ma le sue dichiarazioni non erano state riportate nel verbale;
che gli agenti avrebbero dovuto accertarsi che i cartellini con le indicazioni sull'origine dei prodotti non fossero nel negozio prima di contestargli la violazione;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, ha chiesto, di rideterminare l'entità della sanzione nel minimo edittale di 550,00 euro. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma dell'ordinanza ingiunzione. All'udienza del 18 aprile 2025, ha precisato le conclusioni Controparte_1 riportandosi alla memoria difensiva ed alle note di trattazione scritta, nessuno è comparso per le parti ricorrenti. All'esito, ritiratosi questo giudice in camera di consiglio, la causa viene decisa come di seguito. L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Nella fattispecie in oggetto, appare incontestato che il signor Controparte_2 abbia posto in vendita i prodotti agroalimentari in assenza delle
[...] informazioni previste dall'articolo 6, comma 1 del Reg. UE n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Il ricorrente fonda la sua opposizione sulla circostanza che al momento dell'ispezione era impegnato ad allestire la zona espositiva del negozio con i prodotti appena ricevuti da un grossista e pertanto non aveva avuto ancora modo di apporre i cartellini con le informazioni richieste. Tuttavia, dal verbale di accertamento risulta che l'ispezione è avvenuta alle ore 16,55, pertanto in orario di vendita al pubblico, con conseguente violazione di quanto previsto dall'art. 6 citato: “I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria
e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore”. A ciò si aggiunga che non c'è traccia nel verbale di accertamento, facente fede fino a querela di falso, delle circostanze indicate dal ricorrente a fondamento della sua opposizione, né quest'ultimo si è avvalso della facoltà di presentare scritti difensivi nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione.
Quanto, infine, alle contestazioni relative alla quantificazione della sanzione irrogata, l'art. 11 l. 689/1981 stabilisce che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Nel caso di specie, trattandosi di una attività commerciale molto modesta, unica fonte di sostentamento per il ricorrente e la sua famiglia, appare equa l'irrogazione al ricorrente di una sanzione di euro 1.000,00 in luogo della sanzione di euro 2.200,00 irrogata dall' con il provvedimento impugnato. CP_1
Le spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2 CP_2
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 211 del 26.06.2020 Controparte_3 emessa dall' e ridetermina l'importo dovuto da CP_1 Controparte_2
E dalla in solido, nella somma di euro
[...] Controparte_3
1.000,00;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia