Art. 2.
E' prorogato al 30 giugno 1950, il termine per la presentazione in Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.
E' prorogato al 30 giugno 1950, il termine per la presentazione in Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.