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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50449/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 50449/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Baldassarri
e Luca Monteverde come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , come in atti rappresentato e difeso in Parte_2 C.F._1 giudizio dall'Avv. Eleuterio Zuena;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 11795/2021 in data 20.06.2021, notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11795/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in data 20.06.2021 e notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.159,22, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, asseritamente dovuto a titolo di compenso in forza del contratto di collaborazione professionale stipulato tra le parti in data 01.01.2009, avente durata annuale,
e rinnovatosi sino all'annualità 2021.
Tale contratto prevedeva la corresponsione annuale da parte della Parte_1 della somma di € 10.800,00 oltre accessori di legge, da pagare in favore del professionista per la prestazione annuale di consulenza tributaria ed amministrativa, a 30 giorni dalla data della fattura in numero 12 rate mensili.
A fondamento dell'opposizione sollevava eccezione di prescrizione ex Parte_1
art. 2956, lett. b) c.c. e la nullità della clausola relativa alla indennità di disdetta del contratto per violazione dell'art. 2237 c.c. .
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione degli importi eventualmente dovuti.
Si costituiva l'opposto che contestava i motivi di opposizione e chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti;
precisate le conclusioni dalle parti, all'udienza del 1° luglio 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Alla luce dell'istruttoria svolta, delle allegazioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi e delle circostanze non contestate l'opposizione deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Con contratto dell'1.1.2009, , commercialista e revisore contabile, si Parte_2
obbligava ad una prestazione annuale, rinnovabile automaticamente in mancanza di disdetta, di consulenza amministrativa e tributaria, in via continuativa, in favore della
[...]
(doc.1 fasc. monitorio, artt. 1 e 3.1 del contratto); la , da Parte_1 Parte_1
parte sua, si impegnava al pagamento in favore del professionista di un compenso annuo di
€. 10.800,00, da pagare a 30 giorni dalla data fattura, in numero dodici (cfr. art.
4.1 del contratto, cit.).
Il rapporto si rinnovava di anno in anno fino al 22.3.2021, data in cui la Parte_1
comunicava la disdetta con effetto immediato del contratto in questione e restituzione
[...]
della documentazione (cfr. doc. n. 2 fasc. monitorio).
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi la sollevata eccezione di prescrizione formulata: si rammenta che la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., a differenza dalla prescrizione estintiva, che è correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge ed opera sul piano sostanziale (art. 2932 c.c.), è fondata sulla mera presunzione, operante sul piano probatorio processuale, che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini (6 mesi, 1
e 3 anni) indicati dalla legge.
Inoltre, «la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto»
(Cass. Ord. 15303/2019; Cass. Ord. 30058/2017); per tale ragione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa ed altresì qualora il debitore abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente si è limitato ad eccepire il decorso del termine prescrizionale e la conseguente estinzione dell'obbligazione ma non ha in alcun modo contestato il mancato pagamento, rimanendo pertanto provato ex art. 115 c.p.c. che i compensi non sono stati corrisposti.
Ne consegue che l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento vanifica l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale che, quindi, deve essere rigettata.
Sono pertanto dovuti gli importi contrattualmente previsti a titolo di compenso per le annualità richieste, per un importo complessivo pari ad € 15.279,22.
Quanto poi alla lamentata nullità della clausola relativa alla previsione del diritto di recesso, si rileva dall'esame del contratto in atti che la clausola 3.2 prevede che nel caso di disdetta da parte della società in corso di annualità, la stessa “dovrà comunque corrispondere al professionista, a titolo di mancato preavviso, un importo pari al compenso annuale … oltre i compensi maturati fino alla ricezione della disdetta”.
Le parti hanno dunque convenuto anticipatamente e concordemente di prevedere un importo da corrispondere al professionista in caso di esercizio, legittimo, del diritto di recesso del committente ex art. 1373 e 1386 c.c..
Per tale profilo, pertanto, la clausola è pienamente legittima, salvo l'esame della richiesta di riduzione dell'importo.
Al riguardo, deve rilevarsi che lo stesso accordo contrattuale prevede che l'importo è previsto “a titolo di mancato preavviso”, laddove lo stesso contratto prevede la necessità di disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza;
dovendo essere corrisposto il compenso contrattualmente previsto per i primi tre mesi dell'anno 2021, e venendo il contratto a scadenza il 31 dicembre 2021, appare equo ridurre la indennità detraendo dall'annualità 2021 i tre mesi già corrisposti, determinandosi in caso contrario una ingiusta, eccessiva locupletazione a favore del professionista.
Si rileva, infatti, che se, per un verso, il recesso (anche legittimo) può determinare un sacrificio patrimoniale per chi lo subisce e, conseguentemente, far sorgere un obbligo di reintegrazione del patrimonio medesimo da parte di chi, sia pure legittimamente, esercita la facoltà di recesso, per altro verso, il previsto corrispettivo assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio dello ius poenitendi (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 18 marzo 2018 n. 6558), e non ha funzione pienamente risarcitoria anche del mancato guadagno, sicchè deve ritenersi applicabile alla caparra ed alla multa penitenziale la disciplina della riduzione di cui all'art. 1384 c.c., che presuppone la proporzionalità della somma dovuta dal recedente alla decurtazione patrimoniale effettivamente subita dalla controparte.
Nel caso in esame, la previsione della corresponsione del corrispettivo per l'attività già svolta nell'annualità a cui si riferisce la disdetta, sommata all'intero corrispettivo contrattualmente previsto per l'intera annualità, determinerebbe un ingiusto arricchimento da parte del professionista, cui verrebbe attribuito un corrispettivo maggiore di quello contrattualmente previsto a fronte, comunque, della cessazione dell'attività professionale.
Appare pertanto corretto ricondurre ad equità la penale, riducendola da € 10.800,00 ad €
8.100,00, in misura pari al corrispettivo comunque dovuto per i primi tre mesi dell'anno.
E' dovuto pertanto l'importo complessivo di € 23.379,22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, considerando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per tutte le fasi del giudizio ed il minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie.
Inoltre, il comportamento processuale dell'opponente è rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3 c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sul punto, giova ricordare che la misura suddetta, a differenza delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciali (già) contemplate dai primi due commi della norma in esame, è stata introdotta nel 2009 (L. 69/2009) con il dichiarato intento di individuare un vero e proprio strumento punitivo che, oltre a rappresentare un indennizzo per la parte vittoriosa rispetto all'illecito processuale patito a seguito del contegno scorretto assunto dalla controparte, mira altresì a salvaguardare l'interesse pubblico all'impiego corretto e non distorto del procedi-mento civile.
In altre parole, si tratta di un istituto a funzione mista, pensato (anche) per stigmatizzare tutte le condotte che integrino un abuso dello strumento processuale, poiché palesemente infondate, irragionevoli o meramente dilatorie (ex multis Corte Costituzionale n. 139/2019).
L'eccentricità della fattispecie in parola rispetto alle due ipotesi risarcitorie già previste dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., peraltro, giustifica il differente regime normativamente previsto. Segnatamente, tale forma di condanna non richiede né la domanda di parte - peraltro presente nel caso in esame- né la prova del danno, essendo necessaria, piuttosto, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza concreta della parte, ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090).
Nel caso di specie, si ritengono integrati entrambi i requisiti illustrati. In particolare, sul versante oggettivo, ricorre la sostanziale soccombenza dell'opponente rispetto alla quasi totalità della pretesa creditoria del professionista;
su quello soggettivo, parimenti, si riscontra la piena consapevolezza da parte della medesima della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria assunta che, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito proprio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta finalizzata esclusivamente a dilazionare gli effetti del titolo esecutivo impugnato (ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487).
In particolare, la società ha incentrato la propria iniziativa giudiziaria sulla mera Pt_1
eccezione della prescrizione presuntiva, risultata palesemente infondata;
inoltre, l'abuso dello strumento processuale imputabile alla opponente, si è protratta per tutto il giudizio: a fronte della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., senz'altro favorevole per l'opponente prevedendo una significativa riduzione del debito e cui, peraltro, l'opposto aveva manifestato adesione, la società opponente non ha preso alcuna espressa posizione, limitandosi a richiedere i termini istruttori, con conseguente protrazione del processo ed esplicazione di ulteriori attività difensive, quali la redazione delle memorie istruttorie e delle comparse conclusionali, che si sarebbero potute e dovute evitare proprio a fronte dell'evidenziata inconsistenza delle argomentazioni dell'opponente.
Alla luce delle circostanze fattuali illustrate, rilevanti anche ai sensi dell'art. 91, co. 1
c.p.c., che attribuisce espressa rilevanza al rifiuto della proposta conciliativa, con la possibilità, in deroga al principio di soccombenza, di condannare anche la parte - parzialmente- vincitrice al pagamento delle spese della parte soccombente per la fase successiva alla proposta stessa nel caso di rifiuto ingiustificato, non è revocabile in dubbio che la società opponente abbia formulato la presente istanza di revoca consapevole della sussistenza della pretesa creditoria.
Quanto sopra illustrato, come già rilevato, si considera sufficiente per disporre in conformi-tà all'art. 96, co. 3 c.p.c..
Per quanto concerne la determinazione della somma equitativamente dovuta per l'abuso processuale perpetrato in danno dell'opposta, poi, giova ricordare che, come confermato anche dall'orientamento pretorio prevalente, siccome la norma non fornisce alcun criterio per la sua liquidazione, il giudice, nel rispetto del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali, ovvero di un loro multiplo o di una loro frazione, o anche tenuto conto del valore della controversia (in questo senso, cfr. Cass., III sez. civ., n. 26435/2020 e Cass., III sez. civ., n. 17902/2019).
Pertanto, in conformità all'indirizzo predetto, si ritiene congruo stabilire che il risarcimento dei danni in parola sia correttamente individuato in 1/2 delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- In parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
11795/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 20.06.2021;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 23.379,22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 286,00 di spese ed € 4.237,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali al 15%;
- visto l'art. 96, co. III c.p.c., condanna l'opponente al versamento, in favore dell'opposta, della somma di € 2.118,50.
Così deciso in Roma, 16 febbraio 2025.
Il Giudice W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 50449/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Baldassarri
e Luca Monteverde come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , come in atti rappresentato e difeso in Parte_2 C.F._1 giudizio dall'Avv. Eleuterio Zuena;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 11795/2021 in data 20.06.2021, notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11795/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in data 20.06.2021 e notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.159,22, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, asseritamente dovuto a titolo di compenso in forza del contratto di collaborazione professionale stipulato tra le parti in data 01.01.2009, avente durata annuale,
e rinnovatosi sino all'annualità 2021.
Tale contratto prevedeva la corresponsione annuale da parte della Parte_1 della somma di € 10.800,00 oltre accessori di legge, da pagare in favore del professionista per la prestazione annuale di consulenza tributaria ed amministrativa, a 30 giorni dalla data della fattura in numero 12 rate mensili.
A fondamento dell'opposizione sollevava eccezione di prescrizione ex Parte_1
art. 2956, lett. b) c.c. e la nullità della clausola relativa alla indennità di disdetta del contratto per violazione dell'art. 2237 c.c. .
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione degli importi eventualmente dovuti.
Si costituiva l'opposto che contestava i motivi di opposizione e chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti;
precisate le conclusioni dalle parti, all'udienza del 1° luglio 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Alla luce dell'istruttoria svolta, delle allegazioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi e delle circostanze non contestate l'opposizione deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Con contratto dell'1.1.2009, , commercialista e revisore contabile, si Parte_2
obbligava ad una prestazione annuale, rinnovabile automaticamente in mancanza di disdetta, di consulenza amministrativa e tributaria, in via continuativa, in favore della
[...]
(doc.1 fasc. monitorio, artt. 1 e 3.1 del contratto); la , da Parte_1 Parte_1
parte sua, si impegnava al pagamento in favore del professionista di un compenso annuo di
€. 10.800,00, da pagare a 30 giorni dalla data fattura, in numero dodici (cfr. art.
4.1 del contratto, cit.).
Il rapporto si rinnovava di anno in anno fino al 22.3.2021, data in cui la Parte_1
comunicava la disdetta con effetto immediato del contratto in questione e restituzione
[...]
della documentazione (cfr. doc. n. 2 fasc. monitorio).
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi la sollevata eccezione di prescrizione formulata: si rammenta che la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., a differenza dalla prescrizione estintiva, che è correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge ed opera sul piano sostanziale (art. 2932 c.c.), è fondata sulla mera presunzione, operante sul piano probatorio processuale, che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini (6 mesi, 1
e 3 anni) indicati dalla legge.
Inoltre, «la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto»
(Cass. Ord. 15303/2019; Cass. Ord. 30058/2017); per tale ragione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa ed altresì qualora il debitore abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente si è limitato ad eccepire il decorso del termine prescrizionale e la conseguente estinzione dell'obbligazione ma non ha in alcun modo contestato il mancato pagamento, rimanendo pertanto provato ex art. 115 c.p.c. che i compensi non sono stati corrisposti.
Ne consegue che l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento vanifica l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale che, quindi, deve essere rigettata.
Sono pertanto dovuti gli importi contrattualmente previsti a titolo di compenso per le annualità richieste, per un importo complessivo pari ad € 15.279,22.
Quanto poi alla lamentata nullità della clausola relativa alla previsione del diritto di recesso, si rileva dall'esame del contratto in atti che la clausola 3.2 prevede che nel caso di disdetta da parte della società in corso di annualità, la stessa “dovrà comunque corrispondere al professionista, a titolo di mancato preavviso, un importo pari al compenso annuale … oltre i compensi maturati fino alla ricezione della disdetta”.
Le parti hanno dunque convenuto anticipatamente e concordemente di prevedere un importo da corrispondere al professionista in caso di esercizio, legittimo, del diritto di recesso del committente ex art. 1373 e 1386 c.c..
Per tale profilo, pertanto, la clausola è pienamente legittima, salvo l'esame della richiesta di riduzione dell'importo.
Al riguardo, deve rilevarsi che lo stesso accordo contrattuale prevede che l'importo è previsto “a titolo di mancato preavviso”, laddove lo stesso contratto prevede la necessità di disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza;
dovendo essere corrisposto il compenso contrattualmente previsto per i primi tre mesi dell'anno 2021, e venendo il contratto a scadenza il 31 dicembre 2021, appare equo ridurre la indennità detraendo dall'annualità 2021 i tre mesi già corrisposti, determinandosi in caso contrario una ingiusta, eccessiva locupletazione a favore del professionista.
Si rileva, infatti, che se, per un verso, il recesso (anche legittimo) può determinare un sacrificio patrimoniale per chi lo subisce e, conseguentemente, far sorgere un obbligo di reintegrazione del patrimonio medesimo da parte di chi, sia pure legittimamente, esercita la facoltà di recesso, per altro verso, il previsto corrispettivo assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio dello ius poenitendi (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 18 marzo 2018 n. 6558), e non ha funzione pienamente risarcitoria anche del mancato guadagno, sicchè deve ritenersi applicabile alla caparra ed alla multa penitenziale la disciplina della riduzione di cui all'art. 1384 c.c., che presuppone la proporzionalità della somma dovuta dal recedente alla decurtazione patrimoniale effettivamente subita dalla controparte.
Nel caso in esame, la previsione della corresponsione del corrispettivo per l'attività già svolta nell'annualità a cui si riferisce la disdetta, sommata all'intero corrispettivo contrattualmente previsto per l'intera annualità, determinerebbe un ingiusto arricchimento da parte del professionista, cui verrebbe attribuito un corrispettivo maggiore di quello contrattualmente previsto a fronte, comunque, della cessazione dell'attività professionale.
Appare pertanto corretto ricondurre ad equità la penale, riducendola da € 10.800,00 ad €
8.100,00, in misura pari al corrispettivo comunque dovuto per i primi tre mesi dell'anno.
E' dovuto pertanto l'importo complessivo di € 23.379,22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, considerando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per tutte le fasi del giudizio ed il minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie.
Inoltre, il comportamento processuale dell'opponente è rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3 c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sul punto, giova ricordare che la misura suddetta, a differenza delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciali (già) contemplate dai primi due commi della norma in esame, è stata introdotta nel 2009 (L. 69/2009) con il dichiarato intento di individuare un vero e proprio strumento punitivo che, oltre a rappresentare un indennizzo per la parte vittoriosa rispetto all'illecito processuale patito a seguito del contegno scorretto assunto dalla controparte, mira altresì a salvaguardare l'interesse pubblico all'impiego corretto e non distorto del procedi-mento civile.
In altre parole, si tratta di un istituto a funzione mista, pensato (anche) per stigmatizzare tutte le condotte che integrino un abuso dello strumento processuale, poiché palesemente infondate, irragionevoli o meramente dilatorie (ex multis Corte Costituzionale n. 139/2019).
L'eccentricità della fattispecie in parola rispetto alle due ipotesi risarcitorie già previste dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., peraltro, giustifica il differente regime normativamente previsto. Segnatamente, tale forma di condanna non richiede né la domanda di parte - peraltro presente nel caso in esame- né la prova del danno, essendo necessaria, piuttosto, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza concreta della parte, ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090).
Nel caso di specie, si ritengono integrati entrambi i requisiti illustrati. In particolare, sul versante oggettivo, ricorre la sostanziale soccombenza dell'opponente rispetto alla quasi totalità della pretesa creditoria del professionista;
su quello soggettivo, parimenti, si riscontra la piena consapevolezza da parte della medesima della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria assunta che, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito proprio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta finalizzata esclusivamente a dilazionare gli effetti del titolo esecutivo impugnato (ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487).
In particolare, la società ha incentrato la propria iniziativa giudiziaria sulla mera Pt_1
eccezione della prescrizione presuntiva, risultata palesemente infondata;
inoltre, l'abuso dello strumento processuale imputabile alla opponente, si è protratta per tutto il giudizio: a fronte della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., senz'altro favorevole per l'opponente prevedendo una significativa riduzione del debito e cui, peraltro, l'opposto aveva manifestato adesione, la società opponente non ha preso alcuna espressa posizione, limitandosi a richiedere i termini istruttori, con conseguente protrazione del processo ed esplicazione di ulteriori attività difensive, quali la redazione delle memorie istruttorie e delle comparse conclusionali, che si sarebbero potute e dovute evitare proprio a fronte dell'evidenziata inconsistenza delle argomentazioni dell'opponente.
Alla luce delle circostanze fattuali illustrate, rilevanti anche ai sensi dell'art. 91, co. 1
c.p.c., che attribuisce espressa rilevanza al rifiuto della proposta conciliativa, con la possibilità, in deroga al principio di soccombenza, di condannare anche la parte - parzialmente- vincitrice al pagamento delle spese della parte soccombente per la fase successiva alla proposta stessa nel caso di rifiuto ingiustificato, non è revocabile in dubbio che la società opponente abbia formulato la presente istanza di revoca consapevole della sussistenza della pretesa creditoria.
Quanto sopra illustrato, come già rilevato, si considera sufficiente per disporre in conformi-tà all'art. 96, co. 3 c.p.c..
Per quanto concerne la determinazione della somma equitativamente dovuta per l'abuso processuale perpetrato in danno dell'opposta, poi, giova ricordare che, come confermato anche dall'orientamento pretorio prevalente, siccome la norma non fornisce alcun criterio per la sua liquidazione, il giudice, nel rispetto del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali, ovvero di un loro multiplo o di una loro frazione, o anche tenuto conto del valore della controversia (in questo senso, cfr. Cass., III sez. civ., n. 26435/2020 e Cass., III sez. civ., n. 17902/2019).
Pertanto, in conformità all'indirizzo predetto, si ritiene congruo stabilire che il risarcimento dei danni in parola sia correttamente individuato in 1/2 delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- In parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
11795/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 20.06.2021;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 23.379,22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 286,00 di spese ed € 4.237,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali al 15%;
- visto l'art. 96, co. III c.p.c., condanna l'opponente al versamento, in favore dell'opposta, della somma di € 2.118,50.
Così deciso in Roma, 16 febbraio 2025.
Il Giudice W. Verusio