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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5236/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contrattuale o riduzione prezzo vendita immobile, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Marco Parte_1
Orlandi che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
elettivamente domiciliati in Controparte_1 CP_2 CP_3
Firenze presso lo studio dell'avv. Francesco Barbagallo che li rappresenta e difende come da mandato posto a margine delle comparse di costituzione
CONVENUTI
E
elettivamente domiciliato in Lastra a Signa (FI) presso lo studio degli avv. CP_4
Angelo Sorba e Simona Nencetti, che lo rappresentano sia congiuntamente che disgiuntamente come da procura alle liti allegata
CONVENUTO/CHIAMATO IN CAUSA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 Controparte_6 rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Ghignone e Filippo Busoni come da procura speciale in calce all'atto d'intervento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Empoli;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1 a) previa pronuncia della risoluzione del contratto rogato dal Notaio Parte_1 in Firenze il 20/10/2015 (rep. 47.554, racc. 13.132) avente ad oggetto la Persona_1 compravendita dell'appartamento posto al piano sesto del fabbricato in via Leonardo da Vinci n. 14, Signa per i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione, condannare, in via solidale o pro-quota secondo i rispettivi titoli di responsabilità, , , e CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4
a corrispondere a la complessiva somma di euro 192.187,63, salva diversa
[...] Parte_1 di giustizia, di cui euro 140.000,00 a titolo di restituzione del prezzo corrisposto, euro 22.187,62 a titolo di risarcimento danni patrimoniali, euro 30.000,00 a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali e morali, oltre interessi legali dal 20/10/2015 sino alla domanda e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. su euro 162.187,62 dalla domanda al saldo;
b) in ipotesi, ridurre il prezzo dell' immobile de quo nella misura di euro 40.000,00, salva diversa di giustizia, per i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione, e condannare, in via solidale o pro-quota secondo i rispettivi titoli di responsabilità, , , e a corrispondere a CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4
la complessiva somma di euro 92.187,62, salva diversa di giustizia, di cui euro Parte_1
40.000,00 a titolo di riduzione del prezzo, euro 22.187,62 a titolo di risarcimento danni patrimoniali, euro 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e morali, oltre interessi legali dal 20/10/2015 sino alla domanda e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. su euro
62.187,62 dalla domanda al saldo;
c) in denegata ipotesi, ove fosse accertata la possibilità di sanare i contestati abusi, previa determinazione dell'importo degli oneri, delle sanzioni e comunque di qualsiasi altro costo che l'attrice fosse per essere tenuta a corrispondere al fine dell'ottenimento della sanatoria, condanni, in via solidale o pro-quota secondo i rispettivi titoli di responsabilità
, , e il Geom. a corrispondere tale CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4 somma all'attrice oltre al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 40.000,00, salva diversa di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
accertata e dichiarata Email_1 Email_2 Email_3
l'inesistenza del vizio di conformità urbanistica lamentato dall'attrice e la regolarità e conformità dell'appartamento posto in Comune di Signa, via Leonardo da Vinci n. 14 oggetto dell'atto di vendita per notaio di Firenze del 20.10.2015, rep. 47.554, respingere tutte le domande Per_1 formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti perché assolutamente infondate nell'an per tutti i motivi esposti, nonché sprovviste di prova del quantum richiesto. - in subordinata ipotesi nel merito, qualora venga accolta, in tutto od in parte, una delle domande attoree condannare il Geom. CP_4
a mantenere del tutto indenni i convenuti da ogni e qualunque conseguenza onerosa e
[...] pregiudizievole a qualsiasi titolo o ragione dipendente dall'accoglimento delle domande dell'attrice nel presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre Iva e Cap come per legge.
in via preliminare: accertare il difetto di titolarità passiva e/o di legittimazione CP_4 passiva del Geom. e conseguentemente respingere le domande proposte dall'attrice nei CP_4 confronti dello stesso;
- in tesi: rigettare le domande proposte dalla Sig.ra nei confronti Parte_1 del Geom. in quanto inammissibili, indeterminate, nulle, del tutto infondate in fatto ed in CP_4 diritto e comunque indimostrate;
- in ipotesi di accoglimento delle domande condannare la a rilevare indenne il Geom. da quanto quest'ultimo fosse Controparte_7 CP_4 condannato a pagare a qualsiasi titolo in favore della e/o di terzi, ivi compresi Parte_1 [...]
- comunque: con vittoria di spese, compensi CP_3 Controparte_1 CP_2 professionali e rimborso spese generali.
2 PARTNERRE : Respingere le domande tutte proposte nei e/o Controparte_6 proponende nei confronti del Geom. e, conseguentemente, accertare e dichiarare CP_4
l'inoperatività della garanzia di cui al contratto assicurativo stipulato con Controparte_7 in relazione al caso di specie;
In via subordinata: - Nella denegata ipotesi in cui
[...] venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del Geom. nella vicenda oggetto di causa e CP_4 altresì, nonostante le osservazioni svolte in atti, l'operatività della garanzia assicurativa invocata dal Geom. • Accertare e dichiarare in quale misura percentuale la condotta del Geom. ha CP_4 CP_4 contribuito, rispetto alle condotte tenute dagli altri convenuti, al verificarsi dei pregiudizi lamentati dalla Sig.ra • Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di Parte_1 Controparte_7 nei limiti e termini di polizza, nei limiti del secondo rischio qualora presenti altre polizze a garanzia del medesimo evento, nei limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente del Geom. e con CP_4 esclusione del vincolo di solidarietà con altri eventuali corresponsabili ed in ogni caso entro il massimale di € 250.000,00 e con una franchigia di € 750,00 per ogni sinistro e con esclusione dalle garanzie di polizza della restituzione dei compensi percepiti dall'assicurato per le prestazioni professionali ritenute incongrue e con esclusione del rimborso per le spese di assistenza legale e peritale;
In ogni caso: - Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di aver acquistato in data Parte_1
20/10/2015 da , e l'appartamento posto al piano sesto CP_3 Controparte_1 CP_2 del fabbricato sito in via Leonardo da Vinci n. 14, Signa (FI) per il prezzo di euro 140.000,00, sulla base di relazione tecnica a firma del geom. all'uopo incaricato dai venditori, al fine di CP_4 trasferirvisi, previa ristrutturazione, con il proprio figlio.
Al fine della realizzazione delle opere ed esaminati i titoli abilitativi il tecnico incaricato dall'attrice, geom. a fronte delle dichiarazioni contrattuali di conformità urbanistica e della CP_8 relazione tecnica di supporto, aveva invece riscontrato gravi difformità sia dell'appartamento sia dell'intero ultimo piano del fabbricato, che afferivano quanto all'unità abitativa oggetto della compravendita ad un aumento di superficie utile lorda in violazione dei parametri di tolleranza previsti dalla normativa di settore. In particolare la profondità dell'edificio, di cui l'unità abitativa è porzione, risultava aumentata di circa il 30%; la superficie utile lorda (SUL) ed il volume della unità abitativa risultavano aumentati di circa il 15%, su un'unità abitativa ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Alla luce della normativa vigente le lamentate difformità non risultavano sanabili, con il risultato che l'attrice si era trovata ad aver acquistato un immobile realizzato in difformità dal titolo abilitativo, senza poter effettuare gli interventi che aveva in progetto al momento dell'acquisto risultando, altresì, esposta ad eventuali sanzioni amministrative per la violazione della normativa in materia di vincoli paesaggistici o anche, potenzialmente, al rischio di dover demolire proprie spese la parte dell'immobile costruita in violazione al titolo abilitativo.
Evidenziava, altresì, di ritrovarsi ad essere proprietaria di un immobile di valore notevolmente inferiore rispetto al prezzo pagato, e la cui commerciabilità era quasi nulla, e ad aver subito quindi enormi danni anche di natura esistenziale, in ragione dell'impossibilità di utilizzo come abitazione
3 in ragione delle limitazioni agli interventi di ristrutturazione programmati, oggettivamente incidenti sulle facoltà di godimento del bene.
La responsabilità dei venditori trovava dunque titolo nell'art. 1489 c.c. ed appariva giustificata, data la gravità dell'inadempimento, la richiesta di pronuncia della risoluzione del contratto e di condanna per i venditori al risarcimento del danno ex art. 1480 c.c.. Rilevava in ogni caso anche il profilo di responsabilità contrattuale di cui all'art. 1453 c.c., ricorrendo nella specie un'ipotesi di aliud pro alio date le gravissime limitazioni alla facoltà di godimento, tali da rendere l'immobile inidoneo ad assolvere alla funzione per la quale era stato acquistato.
Era inoltre evidente anche la responsabilità del geom. il quale aveva predisposto una CP_4 relazione non veritiera in violazione di un dovere specifico verso l'attrice, o quanto meno in violazione del precetto generale di cui all'art. 2043 c.c..
Infine, oltre alla restituzione del prezzo, i convenuti sarebbero stati tenuti a risarcire all'attrice anche gli esborsi accessori effettuati in ragione dell'acquisto, pari ad € 22.187,63, oltre ai danni non patrimoniali conseguenti ai disagi organizzativi ed esistenziali patiti, quantificati in euro 30.000,00 con estensione, data la rilevanza penale del fatto, della domanda risarcitoria al danno morale.
Si costituivano e , contestando in primo luogo che Controparte_1 CP_2 CP_3
l'immobile venduto fosse affetto da vizi e/o profili di abusività. Esso, di cui faceva parte l'appartamento venduto, era stato edificato nei primi anni '60 del secolo scorso in forza di licenza edilizia n. 683/1961 rilasciata dal Comune di Signa, basata sul progetto redatto dai costruttori. In coerenza con tale progetto era stato realizzato il muro perimetrale dell'ultimo piano posizionandolo a filo coi muri perimetrali dei piani sottostanti e non arretrato rispetto a quelli. Nessun ulteriore intervento era poi stato effettuato sui muri perimetrali dopo quel momento.
La perizia del geom. sarebbe, invece, erronea nel rilievo della presenza presso il Comune di CP_8
Signa di un progetto a variante nel quale i muri perimetrali dell'ultimo piano erano arretrati rispetto ai piani sottostanti, con la creazione di una sorta di terrazza, e nel considerare tale variante come il progetto posto a base della licenza ed il bene, dunque, difforme rispetto al progetto licenziato.
Infatti la variante citata dal geom. non era mai stata approvata né realizzata ed era, quindi, da CP_8 considerare rinunciata e non utilizzabile. Inoltre, la documentazione allegata alla relazione copriva il periodo da maggio a dicembre 1961, epoca in cui muri perimetrali erano già stati realizzati e posizionati dove ancora si trovavano. La copiosa documentazione successiva, del resto, confermava tale assunto, dimostrando come il avesse preso atto dello stato dell'immobile e lo avesse CP_9 sempre licenziato come conforme. In particolare, il Comune in data 27/08/1962 aveva rilasciato la certificazione di abitabilità e con essa anche l'attestazione di conformità del fabbricato al progetto approvato avendo verificato sui luoghi, redigendo apposito verbale certificativo, la rispondenza dello stato di fatto ai documenti depositati ed approvati. Per di più, lo stesso nel 1970 CP_9 aveva effettuato anche un accertamento sull'edificio, ed aveva rilevato delle difformità rispetto alla licenza riferite solo al pian terreno, al primo piano e alla pavimentazione del cortile interno, senza menzione dell'ultimo piano. In seguito all'accertamento il sindaco aveva disposto l'abbattimento delle opere abusive rilevate, senza alcun intervento all'ultimo piano confermandone indirettamente la regolarità. Regolarità ulteriormente confermata in una missiva del 04/04/1977, in cui si accertava la rispondenza del fabbricato alle previsioni di progetto. 4 Infine, contestavano l'esistenza di danni risarcibili, nonché la totale indeterminatezza della domanda di condanna dei convenuti al ristoro delle somme occorrenti per sanare il bene.
Precisavano, comunque, che tutta la documentazione e le indagini relative all'immobile erano state fornite dal geom. che aveva effettuato i controlli presso il su incarico dei CP_4 CP_9 venditori e redatto, poi, una relazione tecnica trasmessa al notaio per la predisposizione del rogito.
Quindi tutte le dichiarazioni di natura urbanistica e catastale rese dai venditori nel corpo dell'atto notarile erano state diretta conseguenza della relazione tecnica suddetta. In forza di tale rapporto di mandato professionale il geom. sarebbe stato dunque tenuto a rispondere verso i venditori, nel CP_4 caso di accertamento della presenza di vizi o difformità nell'immobile.
Si costituiva il geom. convenuto in giudizio da parte attrice e chiamato in causa dai CP_4 convenuti, richiamando innanzitutto tutte le difese, istanze, domande, conclusioni già formulate dai convenuti e CP_3 CP_2
Sotto altro profilo evidenziava di non essere stato parte del contratto di compravendita, né proprietario dell'immobile, né di aver progettato, diretto, sorvegliato, etc. le opere presuntivamente difformi. Evidenziava, inoltre, che la stessa aveva dichiarato nel contratto di mutuo che Parte_1
l'immobile fosse in regola con le norme urbanistiche, eliminando di fatto ogni nesso eziologico tra l'attività professionale del geom. la concessione del mutuo e la conclusione del successivo CP_4 contratto di compravendita.
Chiedeva, in ogni caso, di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale .. Controparte_10
Tale compagnia non si costituiva, ma interveniva invece in giudizio Controparte_7 affermando di essere la società assicuratrice del dato che la polizza per la responsabilità CP_4 professionale azionata (n° 0000258/P/2018) era stata stipulata con tale società, e non con la
[...] che, invece, era solo un intermediario. Nel merito la compagnia si riportava alle CP_10 argomentazioni e difese svolte dal in punto di difetto di legittimazione passiva rispetto a parte CP_4 delle domande avanzate da parte attrice: in particolare, l'assicurato non avrebbe potuto essere condannato a restituire all'attrice il prezzo di vendita (pari a € 140.000,00) o parte di esso, atteso che detto importo era stato percepito solamente dai venditori, unici soggetti quindi legittimati alla restituzione. Né il avrebbe potuto essere tenuto a risarcire a controparte il costo di eventuali CP_4 sanatorie, e/o lo spese notarili e/o gli interessi passivi del mutuo. Richiamava, in caso di responsabilità dell'assicurato, le condizioni, scoperti e franchigie di polizza, in particolare l'art. 8.2, in virtù del quale la compagnia non era tenuta ad indennizzare l'assicurato per le domande di risarcimento derivanti da circostanze già esistenti alla data di decorrenza della polizza, che lo stesso conosceva o poteva averne ragionevolmente conoscenza, e l'esclusione dal rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato, posto che il aveva deciso di farsi assistere da legale di fiducia CP_4 senza preventivamente darne comunicazione alla compagnia e senza ricevere alcun assenso al riguardo (art.11 delle condizioni particolari di polizza).
Sul punto il precisava che l'erronea citazione della fosse addebitabile alle CP_4 CP_10 omissioni della stessa intermediaria, che non aveva comunicato per tempo il reale assicuratore al cliente. Modificava, dunque, la domanda di garanzia rivolgendola nei confronti di Controparte_7
.
[...]
5 Ammessa ed espletata CTU, successivamente oggetto di integrazione, all'udienza del 19/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Tanto premesso le domande formulate dall'attrice sono solo in parte fondate, e vanno dunque accolte nei limiti di ragione.
Le domande di risoluzione contrattuale o riduzione del prezzo.
domanda in via principale che venga dichiarata la risoluzione del contratto di Parte_1 compravendita e la contestuale condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1489 c.c. ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo, e ciò in ragione delle gravi difformità che afferma gravare sia sull'appartamento acquistato che sull'intero ultimo piano del fabbricato.
Le due domande, alternative l'una rispetto all'altra, possono tuttavia essere proposta l'una in via principale e l'altra in via subordinata (Cass. n. 11757 del 1992), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Occorre dunque, innanzitutto, accertare se gli abusi/difformità lamentati dall'attrice siano effettivamente sussistenti, circostanza ampiamente contestata sia dai venditori, sia dal CP_4
Sul punto, premesso che l'atto stipulato il 20/10/2015, avente ad oggetto la compravendita dell'appartamento posto al piano sesto del fabbricato in via Leonardo da Vinci n. 14, Signa, contiene gli estremi della licenza edilizia dell'immobile (n. 683/1961: v. doc. 1, pag. 2), assume rilevanza dirimente stabilire se l'immobile in oggetto venne edificato o avrebbe dovuto essere edificato in base agli elaborati grafici di cui alle originarie tavole di progetto, oppure in base alle tavole di progetto a variante, come indicato nella esposizione in fatto.
Sul punto, trattandosi di aspetto eminentemente tecnico, è stata disposta CTU.
Il perito ha ampiamente analizzato i due progetti esistenti ed ha evidenziato prima di tutto che il progetto a variante riportava una data antecedente all'altro, nonché la controfirma del Sindaco, mancante nell'altra: “la Tavola di Progetto riporta nel frontespizio le firme dei presentatori, e il doppio timbro del Comune di Signa con la data scritta a mano 20-6-1961; il timbro riporta segni di annullamento a matita. Non risulta visibile la firma del Sindaco. Anche nel Prospetto Principale si presume (dall'ombreggiatura disegnata) che la profondità delle terrazze è simile per tutti i piani del fabbricato”, mentre “la Tavola di Progetto a Variante riporta nel frontespizio le firme dei presentatori, e il doppio timbro del Comune di Signa con la data scritta a mano 20-5-1961
(precedente alla data riportata sulla Tavola di Progetto del 20/06/1961), e la firma del Sindaco.
Dall'esame dei disegni di si evince che...la terrazza sul prospetto principale, CP_11 differentemente da quanto realizzato, è notevolmente più profonda (circa 2.60 m), essendo (sul disegno) la facciata principale arretrata rispetto a quella dei piani inferiori” (v. pag. 31-32). Quindi, evidenziata l'anteriorità del progetto a variante e preso atto del parere rilasciato dalla Commissione edilizia del Comune di Signa in data 20/11/2023 (allegato n. 21 alla relazione peritale) secondo il quale la licenza edilizia n. 683/1961 era stata già oggetto di esame dall'allora Commissione con pareri del 22/03/1961 e 10/05/1961 che avevano portato ad una modifica della soluzione
6 originariamente depositata, dettando alcune condizioni e disponendo, con l'ultimo parere del 10/05/1961, che il fabbricato fosse edificato “...come progettato nella variante richiesta”, ha accertato come legittimo “...lo stato dell'immobile con la parete esterna del piano sesto arretrata rispetto al filo facciata dei piani inferiori, come da Sezione A-B della tavola del Progetto a
Variante” (pag. 28).
Dunque l'immobile avrebbe dovuto essere costruito sulla base degli elaborati tecnici del progetto a variante, che risultava essere stato depositato prima e che riportava la firma del Sindaco, il che non
è tuttavia avvenuto. In base a ciò il perito concludeva che “...l'immobile rilevato è difforme rispetto alla Tav. Progetto a Variante” presentando, in particolare, “difformità lievi (modifiche interne e di prospetto) e difformità rilevanti (incremento di superficie per posizione irregolare della parete esterna)” (pag. 29). Le cause delle difformità lievi vengono individuate nella rimodulazione della suddivisione interna dei locali, avvenuta senza depositare la variante in corso d'opera, mentre “...la causa della difformità rilevante è l'aumento di volume, ottenuto con la realizzazione della tamponatura esterna a filo di facciata dei piani inferiori, anziché arretrata, come richiesto dall'art. 15 del R.E. all'epoca vigente” (pag. 30, si veda anche la Tav.
4 - schema B allegata).
Le citate difformità perduravano e non sono mai state oggetto di intervento in rettifica, in quanto
“...il fabbricato … ha le terrazze meno profonde e le facciate a filo dei piani inferiori, similmente a quanto riportato nella Pianta di Progetto con il timbro cancellato a matita. Benché ci sia stata la richiesta del di arretrare le facciate dell'ultimo piano (all. 12), questo non è stato fatto” CP_9
(pag. 37).
Il Tribunale ritiene di condividere e fare proprie le risultanze dell'accertamento peritale, in quanto congrue ed ampiamente motivate dal CTU, con un percorso logico che appare corretto.
Del resto il perito, in presenza di una situazione complessa e di documentazione contraddittoria presente presso il Comune di Signa (v. pag. 32-37), ha anche richiesto a quest'ultimo un parere preventivo sullo stato legittimo del fabbricato, e l'ente ha certificato e confermato la presenza di difformità, avendo appunto come punto di riferimento il progetto a variante.
Ad ulteriore conferma della presenza di difformità dal progetto di variante, si considerino anche le conclusioni cui è pervenuto il tecnico incaricato dal condominio di via Leonardo da Vinci n. 14, soggetto terzo rispetto alle parti, circa la sussistenza delle condizioni per poter accedere ai benefici superbonus 110%. Anche in questo caso data la non conformità dell'immobile rispetto al progetto depositato - anche in relazione alla diversa dimensione delle terrazze dell'ultimo piano – la pratica non ha avuto riscontro positivo (doc. 32).
Sulla scorta di quanto rilevato il CTU ha dunque individuato le differenze tra quanto rilevato dallo stato dei luoghi e la variante in: “1- Ampliamento della superficie della zona Ingresso;
2-
Realizzazione di Ripostiglio tra le due Camere;
3- Eliminazione del piccolo Disimpegno con ampliamento della superficie di Bagno e Cucina;
4- Ampliamento della superficie del Soggiorno e della Camera frontale;
5- Riduzione sostanziale del numero dei vani dell'Abitazione;
6- Riduzione notevole della profondità sulla Terrazza su Via L. da Vinci;
7- Differente posizione/dimensione delle finestre e porte finestre. In questo caso, si riscontra una differenza della Superficie lorda finale
(rilevata) rispetto a quella di progetto di 10,5%, ed un incremento volumetrico di +12,0%...” (pag. 57). In particolare “la superficie realizzata in difformità per tutto il fabbricato (60 mq) corrisponde 7 al 3,5%, per cui è maggiore di quella compresa nel 2% di tolleranza (34 mq); pertanto l'abuso rientra tra le Varianti essenziali ai sensi dell'Art. 197 LRT 65/2014” (integrazione CTU, pag. 12), e
“...le difformità volumetriche o di superficie sono riferite al dimensionamento previsto dal titolo abilitativo, quindi per l'intero immobile, come da Art. 34 bis DPR 380/2001 comma 1-ter”. Quindi, le tolleranze costruttive possono essere calcolate avendo come riferimento non la singola abitazione, ma l'intero fabbricato di cui alla licenza edilizia 683/1961 (integrazione CTU pag. 13), diversamente da quanto sostenuto dal geom. CP_4
Riscontrata, dunque, la presenza delle citate difformità, certamente rilevanti ai sensi dell'art. 1489 c.c. in quanto non apparenti e non conosciute dall'acquirente, a fronte tra l'altro della dichiarazione da parte dei venditori che l'immobile fosse libero da oneri o pesi, vanno esaminate le conseguenti domande proposte dall'attrice.
La prima precisazione da effettuare al riguardo è che la parte non può ritenersi decaduta dalla facoltà di proporre la relativa zione in virtù dell'art. 134 D.P.R. 380/2001 (“qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario”), come eccepito dal geom. nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. CP_4
(eccezione a cui si è associata poi la parte venditrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.).
Anche a prescindere dalla verosimile tardività dell'eccezione (infatti ai sensi dell'art. 2696 c.c. l'eccezione di decadenza non è, di regola, rilevabile d'ufficio e va dunque sollevata con la comparsa di riposta tempestivamente depositata), la citata disposizione è in ogni caso ininfluente in relazione al presente giudizio. Non vi è dubbio infatti che, introducendo essa un'ipotesi di decadenza dalla facoltà di agire in giudizio, sia da considerare di stretta interpretazione. Orbene la norma si riferisce specificamente alla sola azione di risarcimento del danno proposta nei confronti del committente o del proprietario. Essa, dunque, non può innanzitutto riguardare la domanda risarcitoria proposta nei confronti del geom. mentre, con riferimento ai venditori, potrebbe riguardare al più la CP_4 domanda di risarcimento del danno ma non anche quelle di risoluzione contrattuale o riduzione del corrispettivo della vendita. Essendo, tuttavia, la domanda di risarcimento (pure) proposta dall'attrice infondata nel merito, come si specificherà di seguito, la citata decadenza è dunque e comunque del tutto ininfluente nel caso di specie.
Ai fini della domanda principale di risoluzione contrattuale occorre (in linea con la previsione generale di cui all'art. 1455 c.c., trattandosi pur sempre di un'ipotesi di risoluzione per inadempimento) che si tratti di un inadempimento di grave entità, in relazione all'interesse della parte. In questo caso la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata alla luce dello specifico criterio indicato dall'art. 1489 c.c., e cioè in relazione all'entità della compromissione del
“libero godimento” dell'immobile.
Occorre, in altre parole, che vi siano dei pesi/difformità in grado di incidere in modo rilevante sulla destinazione del bene e di impedirne l'uso che si voleva conseguire, come ad es. per difetto di abitabilità o di agibilità dell'immobile, o nel caso di abusività di una costruzione che ne impedisca, in radice la possibilità di godimento, attesa la mancanza di un titolo legittimante. Analogamente, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ammesso la risoluzione ai sensi dell'art. 1489 c.c. in
8 ipotesi di esistenza sull'immobile venduto di pesi di natura reale come un diritto di usufrutto o di abitazione, o di natura obbligatoria quale l'insistenza di un contratto di locazione, i quali oggettivamente impediscono il godimento del bene e la realizzazione degli scopi voluti dal compratore (Cass. civ. n. 26627/2019; Cass. civ. n. 5336/2019; Cass. civ. n. 22363/2017).
Nel caso di specie sono state riscontrate delle difformità rispetto alla licenza edilizia e successiva variante, ma di non grave entità. In particolare alcune di esse sono da considerare delle irregolarità, comunque sanabili o fiscalizzabili con il pagamento di sanzioni amministrative (“dalla consultazione della normativa vigente e dei tecnici comunali, si può affermare che le lievi difformità di distribuzione interna e di prospetto sono sanabili, essendo state realizzate le opere in parziale difformità rispetto alla Licenza Edilizia prima dell'entrata in vigore del Vincolo Paesaggistico, e che comunque dovrà essere richiesta un'Autorizzazione Paesaggistica Postuma...”, quest'ultima senza la previsione di sanzioni (v. pagg. 54 e 94 relazione peritale).
Quanto invece alla difformità più rilevante (aumento volumetrico per allineamento della parete esterna del piano sesto alla facciata dei piani inferiori), nonostante la non sanabilità mediante riduzione in pristino data l'impossibilità tecnica della demolizione, tuttavia essa potrà essere
“...sanzionata in alternativa al ripristino, consentendo la possibilità di eseguire lavori di ristrutturazione nella superficie regolare dell'abitazione in oggetto” (pag. 54). Sebbene il perito abbia precisato che “...la fiscalizzazione di un abuso non demolibile non costituisce un titolo abilitativo...” (pag. 9 integrazione), tuttavia la stessa “...concorre a definire lo Stato Legittimo, affiancandosi a quanto realizzato con i titoli abilitativi, ma non si sostituisce ad essi...”, con ciò lasciando intendere che la fiscalizzazione nel caso di specie sia di sicura applicazione, anche se ovviamente previa verifica dell'ente pubblico interessato (pag. 10 integrazione). Inoltre, il rimedio sanzionatorio sostitutivo risulterebbe anche agevolato dalla “...doppia conformità dell'immobile in questione rispetto ai regolamenti comunali attuali e dell'epoca della costruzione che, come si evidenzia dagli allegati, è stata più volte accertata dal Sindaco, dopo diversi sopralluoghi svolti dall'Ufficio Tecnico Comunale, dall'Ufficiale Sanitario, dal Collaudatore” (pag. 40).
Del resto la Corte di Cassazione (9 aprile 2024 n. 14645) ha chiarito l'ambito di applicabilità della fiscalizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, precisando che essa si applica agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa limitatamente alle sole ipotesi di parziale divario fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, con esclusione quindi del caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario titolo amministrativo.
L'immobile di cui si discute, edificato solo in parziale difformità dal titolo edilizio, rientra dunque nel novero dei casi che consentono la fiscalizzazione degli abusi non sanabili il che, unitamente alla sanabilità delle difformità più lievi, comporta l'insussistenza di una limitazione di grave entità del godimento del bene. Contrariamente, infatti, a quanto lamentato dalla parte attrice (la quale ha parlato di “gravissime limitazioni alla facoltà di godimento dell'acquirente, che sono tali da rendere l'immobile inservibile”, l'immobile può infatti ben essere utilizzato come civile abitazione e soddisfare le esigenze di vita del compratore, lasciando in ogni caso ampie possibilità anche di una sua ristrutturazione nelle superfici regolari dell'appartamento. Ciò è stato del resto ulteriormente ribadito dal perito in sede di determinazione dei costi di sanatoria, laddove ha precisato che “...il
9 pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva della rimessa in pristino non equivale al rilascio della sanatoria né al riconoscimento della legittimità dell'intervento per la superficie incrementata dell'abitazione; ma consentirà di poter effettuare lavori di manutenzione Straordinaria all'interno dell'abitazione” (pag. 69).
Ritenuta, dunque, l'insussistenza dei presupposti ai fini della pronuncia della risoluzione contrattuale, va invece senza dubbio accolta la domanda subordinata di riduzione del prezzo di vendita in misura corrispondente alla limitazione di godimento dell'immobile che, seppure si è detto essere di non grave entità, comunque sussiste.
Il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il prezzo di vendita vada ridotto in misura corrispondente alla somma delle sanzioni verosimilmente applicabili al caso di specie, ai fini della regolarizzazione dell'immobile e dunque del ripristino del suo pieno godimento.
Il perito d'ufficio nominato in corso di causa, dopo aver riportato in modo esauriente la normativa applicabile, ed attraverso un percorso completo e privo di vizi logici, raggruppa in tre tipologie le difformità accertate ed i relativi rimedi, dato che richiedono valutazioni e calcoli diversi (pag. 64).
Dapprima viene in considerazione l'abuso più grave relativo all'ampliamento dell'edificio, con adeguamento degli importi della sanzione alla luce della legge n. 105/2024, che ha modificato l'importo di cui all'articolo 34 e 37 del DPR 380 che passa dal doppio al triplo del costo di produzione stabilito in base alla Legge n. 392 del 27/07/1978, per cui applicando i nuovi parametri e i coefficienti di legge l'entità della sanzione è stata stimata in € 5.516,61 (pag. 21 integrazione).
In merito alla nuova terrazza fronte via L. da Vinci, abuso calcolato ai sensi dell'art. 209 LRT
65/2014, ritenuto sanabile, è stato preso in considerazione il costo di costruzione e di sanzione amministrativa ipotizzando che l'opera della terrazza rientri in un computo minore di € 10.000,00, per cui si applicherà una sanzione minima di 1.000,00 € a cui aggiungere il costo di costruzione che, aggiornato a tutto il 2024, come da allegato tab. 6, è di € 731,38 per un totale di € 1.731,38 (pag. 21 integrazione).
Per quanto attiene infine alle modifiche interne ed esterne sui prospetti, calcolate ai sensi dell'art. 209 LRT 65/2014, anch'esse sono state ritenute sanabili previo pagamento di sanzione amministrativa calcolata “...sulla base di un computo metrico che, ipotizzando lo scaglione superiore da 10.000,00 € a 15.000,00 € delle opere, corrisponde ad una sanzione di € 1.463,00...”.
Il totale delle sanzioni applicabili è dunque pari ad € 8.710,99 (pag. 22 integrazione).
Nell'ambito dei costi necessari alla sanatoria degli abusi rientrano tuttavia anche i compensi dei professionisti che saranno chiamati a redigere la documentazione volta ad ottenere i permessi e le autorizzazioni richiesti da in particolare le “...Certificazioni necessarie...a firma di un CP_9 professionista competente in campo strutturale (per dimostrare la razionale impossibilità della demolizione e ricostruzione in posizione arretrata della parete esterna del sesto piano)...” (pag. 67 CTU), con un presumibile costo da sostenere di € 7.000,00 oltre cap ed IVA, e dunque circa €
8.820,00 accessori inclusi.
Le regolarizzazioni di cui sopra non escludono, inoltre, che l'immobile abbia subito una perdita di valore in conseguenza degli abusi edilizi. Il CTU nominato ha in particolare accertato, al riguardo,
10 che “...nel caso in oggetto, l'immobile ha subito una perdita di valore, derivante da due elementi, entrambi legati allo Stato Legittimo del fabbricato: uno dovuto a fattori intrinseci, e l'altro correlato alla regolarizzazione edilizia – urbanistica e paesaggistica”. Quello che rileva è il primo profilo indicato, cioè la superficie regolarizzata dell'immobile ossia la superficie minore che, al netto dell'ampliamento della volumetria, questo dovrebbe avere rispetto a quella considerata nell'atto di compravendita. Infatti, considerando l'arretramento ipotetico della parete esterna del sesto piano, la superficie della camera interessata risulterebbe ridotta, mentre quella della terrazza ampliata. Una volta determinato il valore unitario €/mq dell'immobile dividendo il prezzo d'acquisto per la superficie realmente venduta, lo stesso è stato moltiplicato per la superficie interna legittimamente commerciabile e, per l'incremento della metratura della terrazza al 30%, come da direttive dell'Agenzia del Territorio, ottenendo il valore di € 10.312,00 quale differenza tra il prezzo di acquisto e il valore ricalcolato dell'immobile regolarizzato, che costituisce la riduzione di valore dell'immobile (pag. 70-71).
Non si tratta dunque di una duplicazione di voci, come asserito dai convenuti, in quanto è
l'immobile (una volta) regolarizzato ad avere comunque un valore inferiore, come indicato,
Conseguentemente, sommando le varie voci ed aggiungendo € 150,00 per diritti di segreteria, si giunge ad un totale di € 27.453,00, per cui il prezzo di vendita dell'immobile va ridotto in misura corrispondente, e i convenuti vanno condannati alle relative restituzioni.
Si è già accennato al fatto che la (ulteriore) domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice è, anche a prescindere dalla decadenza di cui all'art. 134 D.P.R. 380/2001, infondata e non provata.
I danni patrimoniali lamentati quali il pagamento degli interessi sul mutuo, le spese condominiali e relative alla compravendita, comprese quelle notarili, sono infatti strettamente connessi e dipendenti dalla richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale, domanda che è stata respinta.
Quanto agli oneri relativi alla mediazione non si tratta in realtà di un danno subito ma di un profilo relativo alle spese di lite, di cui si tratterà dunque nella pertinente sede.
I danni non patrimoniali sono stati allegati del tutto genericamente (“enormi disagi organizzativi ed esistenziali patiti dalla stessa attrice in ragione della vicenda controversa”), e non appaiono supportati da alcuna prova della loro esistenza, in particolare a fronte di un immobile regolarmente utilizzabile (ed effettivamente utilizzato, per quanto risulta) dall'attrice a fini di civile abitazione, ed anche suscettibile di ristrutturazione.
Le domande proposte nei confronti del geometra CP_4
Il geom. è stato evocato in giudizio sia in qualità di convenuto da parte attrice, in quanto CP_4 ritenuto coobbligato con i venditori a titolo risarcitorio, sia come chiamato in causa da parte degli altri convenuti, che lo ritengono il reale responsabile di quanto loro addebitato dalla parte attrice.
La domanda proposta dalla parte attrice risulta laconica essendosi limitata ad affermare, al riguardo:
“si ritiene che l'aver predisposto una relazione inveritiera nella consapevolezza della sua destinazione all'acquisto da parte dell'attrice costituisca violazione di un dovere specifico assunto dal professionista nei confronti dell'attrice medesima, e in ogni caso integra all'evidenza la violazione del precetto neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.”.
11 Nella prima parte la parrebbe aver fatto riferimento, sia pure in modo mal esplicitato, ad Parte_1 una sorta di responsabilità diretta che il geometra avrebbe assunto nei suoi confronti con la redazione della relazione, che sapeva essere destinata alla vendita. Si tratterebbe dunque di una responsabilità (di natura contrattuale) cd. da “contatto sociale”. La possibilità di configurare una simile responsabilità esiste tuttavia, in capo ai professionisti non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma quando il danno sia derivato dalla violazione di una o più precise regole di condotta imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante (Cass. 2024 n. 19849 sulla responsabilità da contatto del notaio inadempiente), A tal fine è inoltre comunque necessario che un qualche contatto ci sia, anche se il professionista non ha fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo contrattuale con un soggetto diverso dal danneggiato, in quanto detta professionalità specifica si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su essa abbia fatto affidamento, entrando appunto in
“contatto” con lui. È il contatto che genera l'obbligazione, se incastonato in una specificità discendente dalla professionalità, sancita da pubblica norma, dell'operatore e tale obbligazione riceve il trattamento delle regole dell'obbligazione contrattuale, anche se ne dissocia quanto alla fonte (cfr. Cassazione, n. 19043/2023).
Non risulta, tuttavia, che il geometra abbia avuto nel caso di specie alcun ruolo nella CP_4 negoziazione nè contatti e/o rapporti di alcun tipo con il compratore, e del resto la stessa parte attrice nulla ha allegato al riguardo, avendo anzi all'opposto fatto riferimento ad un mero stato soggettivo interno del professionista, che nel predisporre la relazione avrebbe agito “nella consapevolezza della sua destinazione all'acquisto da parte dell'attrice”.
Quanto, invece, alla domanda formulata ex art. 2043 c.c., essa appare all'evidenza generica, nulla la parte avendo compiutamente allegato in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma. In particolare, difetterebbe quanto meno l'esistenza di un nesso causale diretto ed immediato tra la condotta e l'evento e, poi, le lamentate conseguenze dannose. Infatti la predisposizione di una relazione errata non costituisce la causa immediata e diretta di quanto lamentato dall'attrice, bensì soltanto delle dichiarazioni effettuate dai venditori in sede di vendita, sulle quali poi l'attrice ha fatto affidamento ai fini della stipulazione.
Come accennato, il geom. è stato anche chiamato in causa dai venditori al CP_4 Parte_2 fine di essere condannato a mantenere indenni i venditori da ogni conseguenza onerosa che dovesse dipendere da tale stato di difformità dell'immobile, visto che nell'atto notarile erano stati inseriti i dati risultanti dalla sua relazione tecnica.
Non vi è dubbio che, quanto, all'an, sussista una responsabilità contrattuale del geometra nei confronti dei propri committenti, essendo egli come visto rimasto inadempiente all'obbligazione di redigere una relazione veritiera per la vendita, avendo predisposto una relazione errata.
Tuttavia la domanda risarcitoria va in ogni caso respinta per due ordini di ragioni.
Da un lato viene innanzitutto in considerazione la previsione dell'art. 2236 c.c. la quale limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave, in presenza di prestazioni che presentano speciali difficoltà tecniche.
12 Il CTU nominato, specificamente richiesto anche sul punto, si è espresso chiaramente nel senso che la questione fosse “di particolare complessità...proprio perché la documentazione presente nella busta della Pratica Edilizia 683/1961 è ricca di comunicazioni controverse, se le raffrontiamo con il progetto depositato e con il fabbricato effettivamente realizzato;
a rendere ancora più complessa e meno chiara la disamina degli atti depositati, è il fatto che lo stesso numero di pratica, ma nell'anno 1968, è stato utilizzato per la costruzione dell'immobile adiacente sempre di stessa proprietà, ma che non fa parte del contenzioso.” (pag. 39)... ha evidenziato che “le comunicazioni del Sindaco e dei responsabili dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficiale Sanitari e del Collaudatore certificano che il fabbricato è stato realizzato rispettando la normativa e in conformità con il Progetto depositato” ed, infine, “...una scarsa chiarezza nella documentazione, ed una mancata corrispondenza tra comunicazioni, certificazioni, Progetto depositato e fabbricato realizzato” (pag. 37-38).
Tale confusione, sia documentale che delle comunicazioni, risulta aver indotto in errore più di un professionista (v. pag. 30 reazione peritale) e dunque, sulla scorta della valutazione della condotta con riferimento alla diligenza professionale qualificata, ex art. 1176 comma 2 c.p.c., da commisurare a quella svolta da un professionista di preparazione e attenzione medie, non potrebbe parlarsi nel caso di specie di imperizia grave, con conseguente operatività della citata esimente.
Sotto altro profilo la domanda andrebbe comunque respinta in quanto il nocumento patrimoniale subito dai venditori non è stato causato dalla sua condotta negligente. La responsabilità del professionista non deriva infatti dalla sola sussistenza dei pregiudizi lamentati dal committente, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe evitato i danni subiti dal cliente (Cass. 10526/2015). Occorre in pratica accertare se la condotta e il danno siano legati dal nesso di causalità, inteso quale giudizio di prognosi postuma a carattere ipotetico, ossia ponendosi mentalmente quale osservatore ex ante del fatto per come poi verificatosi in concreto, nel senso che se il professionista avesse tenuto la condotta diligente, il cliente non sarebbe incorso nelle conseguenze negative poi verificatesi.
Orbene è evidente che la redazione dell'errata relazione non ha avuto alcuna efficacia causale nella verificazione degli abusi/difformità evidenziati, e quindi con riferimento alla conseguente riduzione di valore o di prezzo dell'immobile compravenduto. Infatti anche nel caso in cui la perizia avesse accertato gli abusi/difformità prima dell'atto di vendita, come avrebbe dovuto fare, si sarebbe determinata per i venditori la medesima situazione in cui essi si trovano oggi, cioè essi si sarebbero ritrovati ad avere la consapevolezza di avere un immobile di minor valore, avrebbero dovuto regolarizzarlo a proprie spese prima di alienarlo, oppure in ipotesi venderlo ad un prezzo inferiore.
In realtà i venditori hanno lamentato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., che il geometra sarebbe responsabile per non aver dato loro le necessarie informazioni “che li avrebbero indotti a scegliere una modalità di gestione della vendita che non li esponesse alle richieste risarcitorie dell'acquirente”. Tale allegazione è però del tutto generica, non avendo mai la parte neppure indicato quali sarebbero tali presunte – ed invero ben difficilmente ipotizzabili - modalità di gestione della vendita che le avrebbero consentito di evitare i pregiudizi cui risulta oggi esposta.
Le spese di giudizio.
Dato il mancato accoglimento della domanda principale, ma l'accoglimento di quella subordinata, sia pure in modo parziale e con esclusione della domanda di risarcimento del danno, le spese di lite 13 vanno compensate nella misura della metà tra le parti principali, e poste per la restante parte a carico dei convenuti soccombenti.
Le spese si liquidano come da dispositivo, senza tuttavia l'inclusione dei compensi di avvocato richiesti in relazione alla fase di mediazione svolta ante causam. Al fine di un simile rimborso, infatti, non rileva tanto l'esito del successivo giudizio, e dunque il principio di soccombenza, quanto piuttosto la ragione dell'esito negativo della mediazione, che non deve in particolare essere imputabile alla parte attrice, in quanto ad es. abbia in quella sede formulato richieste eccessive, non accettate dalla controparte e che poi non abbiano trovato accoglimento nell'ambito del successivo giudizio. Pertanto, nulla avendo la parte specificato né documentato in merito alle ragioni del fallimento della mediazione, la corrispondente richiesta di accollare le relative spese alla controparte, sia pure pro quota stante la parziale compensazione, non può essere accolta.
Stante, inoltre, la riscontrata sussistenza di un errato svolgimento dell'incarico professionale imputabile al le spese di lite nei confronti di tale parte vanno compensate per la metà. Per la CP_4 restante parte esse vanno poste, e divise al 50%, tra l'attrice ed i convenuti, i quali hanno entrambi proposto domande nei confronti del geometra, risultate infondate.
Quanto, infine, alle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa chiamata in garanzia, esse vanno poste a carico dei convenuti sulla base dei principi di soccombenza e Parte_2 causalità. Infatti “in forza del principio di causazione – che unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – anche il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore” (cfr. Cass. n.
31889/2019), le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 23123/2019). Di conseguenza, essendo l'iniziativa della chiamata in causa della compagnia sorta – e giustificata - dalla domanda proposta dai convenuti nei suoi confronti, poi rivelatasi infondata, le spese di lite dovranno essere poste a carico dei convenuti i quali tale chiamata hanno provocato.
I costi della CTU espletata in corso di causa vanno infine posti in via definitiva, sulla scorta dei medesimi criteri ora esposti in punto di spese di giudizio, a carico della parte attrice nella misura di
1/3, e dei convenuti per i restanti 2/3.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda formulata in via subordinata riduce il prezzo di vendita dell'immobile oggetto di causa nella misura di € 27.453,00, e per l'effetto condanna i convenuti alla restituzione del predetto importo, maggiorato di interessi legali dalla conclusione della vendita al saldo;
- rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno;
- rigetta le domande proposte dalle parti nei confronti del geom. CP_4
14 - compensa tra le parti principali le spese di giudizio nella misura della metà e condanna i convenuti al pagamento della restante parte, che liquida in € 4.800,00 (di cui € 400,00 per esborsi ed € 600,00 per quota parte spese CTP), oltre RSG, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di giudizio nella misura della metà tra l'attrice ed la parte convenuta da un lato, ed il geom. dall'altro, e condanna i primi, in solido tra di loro nei Controparte_12 CP_4 confronti del e nella misura del 50% nei loro rapporti interni, al pagamento in favore del CP_4 della restante parte, che liquida in € 4.200,00 oltre RSG, IVA e CPA se per legge dovuti;
CP_4
- condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 CP_2 CP_3 sostenute dalla , che liquida in € 6.000,00 oltre RSG, IVA e CPA se Controparte_7 per legge dovuti.
Firenze, 19/05/2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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