Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2282/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 20 ottobre
2021
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Matteo Angelillis e dall'avv. Moreno Del Col e presso il loro studio in Treviso viale Appiani n. 26 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(P.I. e C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 P.IVA_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valerio Scelfo e presso il suo studio in Catania via Ronchi n. 12 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Causa iscritta a ruolo il 21 ottobre 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio 2025.
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Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 21 gennaio 2025:
“Previa declaratoria di operatività della garanzia infortuni prestata dalla convenuta
[...]
, condannarsi la medesima Società a pagare all'attore, proprio assicurato, CP_1
l'importo capitale di €. 7.381,00.=, o quella diversa somma anche maggiore Parte_1 che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'infortunio all'effettivo saldo e alle spese di CTU.
Spese legali interamente rifuse”.
Per la convenuta: non avendo la convenuta depositato il foglio contenente le conclusioni, si riportano le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'adito Tribunale:
- ritenere e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte attrice, in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettarle;
- subordinatamente, senza recesso, rideterminare la quantificazione di un eventuale danno, nella misura che risulterà all'esito del giudizio;
- con vittoria di spese e compensi e spese generali, oltre accessori di legge”.
Si riportano anche le conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale:
“Voglia l'adito Tribunale:
- ritenere e dichiarare l'infondatezza, quanto meno in parte, delle pretese di parte attrice, in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettarle;
- senza recesso, rideterminare la quantificazione di un eventuale danno, nella misura determinata all'esito del giudizio;
- compensare le spese e i compensi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato avanti Parte_1
Pagina 2 di 7 al Tribunale di Pordenone la convenuta al fine di sentir accogliere le Controparte_1
seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO: previa declaratoria di operatività della garanzia infortuni prestata dalla convenuta , condannarsi la stessa a pagare, per le causali in Controparte_1 premesse, al proprio assicurato l'importo capitale di €. 20.921,00.=, o quello Parte_1
diverso, anche maggiore, che dovesse ritenersi dovuto di giustizia.
Con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
1.2 La convenuta si è costituita, insistendo per il rigetto della domanda.
1.3 Autorizzate le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., è stata, quindi, espletata consulenza medico legale, affidata al dr. . Persona_1
1.4 Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 24 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, gli antefatti di causa, la domanda merita accoglimento nei soli limiti di seguito illustrati.
Come emerge, anzitutto, dall'esame della citazione introduttiva e della documentazione ad essa allegata, ha, per quanto qui rileva, dedotto: Parte_1
- di aver contratto con una polizza infortuni, con la previsione di un Controparte_1 massimale di € 180.000,00 per l'invalidità permanente, di una diaria giornaliera di € 100,00 per ricovero e convalescenza e di un rimborso spese mediche fino ad € 10.000,00;
- di essersi infortunato il 16 dicembre 2017 mentre sciava sulle piste di Piancavallo, essendosi procurato, a causa della caduta su una lastra di ghiaccio, le lesioni indicate nel referto del Pronto Soccorso di Portogruaro e nell'ulteriore documentazione medica allegata alla citazione;
- di essersi sottoposto, una volta guarito, a visita medico legale, con la quale il dr. Per_2 di Treviso aveva confermato che egli, a causa dell'infortunio, aveva riportato lesioni sia
Pagina 3 di 7 alla spalla destra (rottura parziale con retrazione del tendine sovraspinoso e del tendine sottospinoso e degenerazione cronica post-traumatica) sia al ginocchio destro
(condropatia post-traumatica, microlesioni e microfessurazioni da impatto, meniscosi post- traumatica) e valutando l'invalidità permanente che ne era derivata, rispettivamente, in misura dell'8-9% e del 3-4%, per una percentuale totale dell'11-13%, provvedendo, altresì, ad indicare i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza, oggetto entrambi di diaria;
- di aver sostenuto spese mediche per € 537,00, oltre alle spese peritali per € 854,00;
- di aver invano cercato di ottenere il pagamento degli indennizzi contrattualmente pattuiti;
- che, a termini di polizza, era creditore dell'importo capitale di € 20.921,00 complessivi
(oltre accessori), di cui € 18.000,00 a titolo di indennizzo per invalidità permanente del
10% (al netto della franchigia del 3%), € 1.530.00 per diaria da ricovero per 11 giorni e convalescenza per 142 giorni, € 537,00 per rimborso spese ed € 854,00 per spese della
Ctp ante causam.
Nel costituirsi ha, di contro, rilevato l'infondatezza della Controparte_1
avversaria domanda, chiedendo in subordine la riduzione del quantum preteso.
Operate delle premesse, l'unico tema su cui si incentra il contendere riguarda il contrasto esistente fra le parti circa l'esistenza del nesso causale fra l'infortunio patito dall'attore e le lesioni dallo stesso lamentate.
Contrasto che è stato, tuttavia, utilmente risolto dalla relazione redatta dal Ctu dr.
, le cui risultanze vanno recepite, in quanto congruamente motivate ed Persona_1
esenti da censure di sorta.
L'esperto di nomina giudiziale ha, difatti, indicato quanto di seguito riportato.
La diagnosi, in una situazione da considerarsi oramai stabilizzata, è, anzitutto, limitata ai postumi funzionali di rilievo di trauma contusivo alla spalla destra con lesione del tendine del sovraspinato, essendo solo questi da porsi in nesso di causa con l'evento dedotto, con esclusione, invece, dell'ulteriore lesione al ginocchio denunciata dall'attore.
Data l'indubbia vis traumatica su preesistenze note e considerati i postumi funzionali rilevati, i postumi permanenti riscontrati alla spalla destra determinano, secondo
Pagina 4 di 7 la quantificazione operata in via definitiva dal Ctu, una invalidità permanente da infortunio del solo 5%, anziché dell'11-13% complessivo come esposto nella Ctp ante causam.
Ed in tali più contenuti termini la domanda attorea risulta, dunque, fondata nell'an.
Sul versante del quantum, l'indennizzo a titolo di invalidità permanente dovuto all'attore, come peraltro da costui esposto in sede di conclusioni definitive, ammonta alla minor somma di € 3.600,00 (€ 1.800,00 al punto per 2 punti percentuali, tenuto conto della franchigia contrattuale del 3%), in luogo del maggior importo di € 18.000,00 richiesto in citazione;
su tale somma, trattandosi di debito di valore, andranno applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì dell'infortunio sino al saldo effettivo.
In ordine alle spese mediche azionate, le stesse sono congrue (secondo il giudizio del dr. ) e rimborsabili (giacché, con la precisazione infra esposta in Persona_1 punto accessori, debitamente documentate) per la sola somma di € 487,00 totali, di cui €
137,00 (come da fatture già quietanzate) da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli esborsi al saldo effettivo, ed € 350,00 (come da mere notule pro forma, che l'attore stesso chiarisce in comparsa conclusionale di non aver ancora onorato) da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalla pronuncia della presente sentenza (che ha operato la pertinente liquidazione) al saldo effettivo. Nulla andrà, invece, riconosciuto a per la ricevuta n. 15/2018 di € 50,00 del dr. Parte_1
, giacché relativa, come accertato anche dal Ctu, a tutt'altra questione, Persona_3
ossia alla richiesta di invalidità civile.
Nei soli termini che precedono, la domanda va, per quanto detto, accolta.
2.2 Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese andranno compensate per un terzo, con condanna della convenuta alla rifusione dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
2.3 Vanno poste a definitivo carico della convenuta le spese di Ctu, nella misura di €
600,00 (oltre accessori) liquidata in corso di causa al dr. . Persona_1
Quanto, infine, alle spese di Ctp richieste dall'attore sia per l'assistenza nella fase ante causam (esposte in € 700,00 oltre IVA e, dunque, in € 854,00 totali) che per quella resa nell'ambito del presente giudizio (esposte in € 2.000,00 oltre IVA e, dunque, in €
Pagina 5 di 7 2.440,00 totali), è noto che tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate dal Giudice, al quale ultimo spetta, tuttavia, valutarne la congruità, anche tenuto conto dell'utilità che alla parte ne è conseguita ai fini di causa.
Quanto allora alla Ctp stragiudiziale, valorizzandosi la circostanza che le allegazioni del dr. hanno trovato solo parziale conferma in sede peritale e dovendosi Per_2
escludere che eventuali accordi interni raggiunti fra il cliente ed il proprio consulente possano vincolare il Magistrato, appare equo liquidarne il costo in soli € 600,00 IVA compresa.
Ed identica somma potrà riconoscersi anche per l'attività di assistenza tecnica resa dal dr. nell'ambito della consulenza d'ufficio svolta nel presente giudizio, non Per_2 essendo stata in alcun modo giustificata l'ingente somma che il Ctp pretende, pari ad oltre il triplo di quanto il Giudice ha liquidato a titolo di compenso al proprio consulente, non trovando, in ogni caso, la somma esposta nella notula pro forma alcuna giustificazione in atti, tale da dimostrare che il perito di parte abbia concretamente fatto un lavoro notevolmente più approfondito del Ctu.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, che per il resto rigetta, condanna la convenuta a corrispondere all'attore € 3.600,00 quale indennizzo a titolo di invalidità permanente, nonché € 487,00 per spese mediche, il tutto oltre interessi e rivalutazione come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese processuali sostenute dall'attore, due terzi che liquida in € 3.384,00 per compenso ed € 176,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, con compensazione del restante terzo;
3) pone a definitivo carico della convenuta le spese di Ctu, nella misura liquidata in corso di causa in favore del dr. , nonché le spese di Ctp ante causam, che Persona_1 liquida in € 600,00 IVA compresa, e quelle di Ctp in corso di causa, che liquida in ulteriori
Pagina 6 di 7 € 600,00 IVA compresa.
Così deciso in Pordenone l'8 giugno 2025.
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Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa