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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7085 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere IO MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 979 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi degli art. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 della procuratrice speciale, dott.ssa Parte_2
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, , elettivamente domiciliate in Roma, Via Sardegna Parte_3
n. 50, presso lo studio dell'avv. Giovanni Desideri (cod. fisc.: C.F._1
), che le rappresenta e difende unitamente agli avv. Paola Ranieri (cod.
[...] fisc.: ) e alla CodiceFiscale_2 Controparte_1
(cod. fisc.: ) e, per essa, dall'avv. Antonio Borraccino (cod. P.IVA_3 fisc.: ), che le rappresentano e difendono per pro- CodiceFiscale_3 cure alle liti in calce all'atto di citazione;
-attrici in revocazione- e (cod. fisc.: ) (succeduta a fare data dal CP_2 P.IVA_4
1°.1.2016, in forza Decreto del Commissario ad acta n. U00606 del 30.12.2015 nei rapporti attivi e passivi della Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , CP_4 elettivamente domiciliata in Roma, Via Livorno n. 6, presso lo studio dell'avv. Guido De Santis (cod. fisc.: ), che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in revocazione- e (cod. fisc. ), in persona del Presidente in CP_5 P.IVA_5 carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
2.5.2023 (rep. n. 15266; racc. n. 10744), in atti;
-convenuta in revocazione- OGGETTO: revocazione della sentenza ex artt. 395 e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia Codesta Ecc.ma Parte_1 Controparte_6
Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza, eccezione reiette, così statuire:
- decidendo in sede rescindente disporre la revocazione della sentenza della Prima sezione della Corte d'Ap- pello di Roma n. 3374/2020 (R.G. 4310/2016), per i motivi svolti nel pre- sente atto di citazione;
- decidendo nel merito in sede rescissoria in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 581/2016, ed in accoglimento della domanda proposta da Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: accertato e dichiarato che la è creditrice dell'im- Parte_1 porto di €. 1.784.477,12, condannare la , ovvero la CP_5 CP_5
in solido con la (già , ovvero la
[...] CP_2 CP_7 CP_2
(già , al pagamento in favore della CP_7 Parte_1 dell'importo di €. 1.784.477,12, oltre interessi moratori, nella misura previ- sta dalla direttiva CE/35/2000 ovvero dall'art. 5 D.Lgs. 231/2002 con de- correnza dal 31° giorno dalla presentazione delle singole partite creditorie, ovvero, in subordine, oltre interessi al tasso legale e al maggior danno, rap- presentato dalla svalutazione monetaria e dal costo del denaro.
In via subordinata, condannare la , ovvero la in CP_5 CP_5 solido con la (già ), ovvero la (già CP_2 CP_7 CP_2 CP_7
, al pagamento dell'importo di €. 1.784.477,12, ovvero della diversa
[...] somma che verrà eventualmente accertata in sede di giudizio, a titolo
2 risarcitorio, ovvero in ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchi- mento ex art. 2041 C.C., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con condanna, infine, in ognuna delle ipotesi sopra delineate, della CP_5
, ovvero della in solido con la (già
[...] CP_5 CP_2 CP_7
E), ovvero la (già , al pagamento in favore della
[...] CP_2 CP_7
, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Parte_1
1283 e 1224 C.C, degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ex art. 1283 C.C.
Con vittoria di spese e compensi professionali”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile l'im- CP_2 pugnazione ex art. 395 c.p.c. ex adverso proposta, per i motivi spiegati in narrativa.
Nel merito, rigettare tutte le domande svolte da e Parte_1
per i motivi indicati in narrativa. Parte_2
In ogni caso, vista la riproposizione, da parte della scrivente difesa, dell'ec- cezione di carenza di legittimazione passiva, dichiarare la carenza di legitti- mazione passiva della . CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa”; per : “Voglia l'adito giudice, respinta ogni diversa richiesta ed CP_5 eccezione di parte attrice, dichiarare inammissibile e/o infondata l'impugna- zione ex art. 395 cpc proposta;
Voglia, nella denegata ipotesi in cui dichiari ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. e fondati i suoi motivi, dichiarare nel conse- guente giudizio rescissorio infondate nel merito tute le richieste delle parti impugnanti”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma la e la (ora CP_5 Controparte_3 [...]
), chiedendo, in via principale, di accertare il suo diritto a ricevere da CP_2 parte delle convenute, in solido, il pagamento dell'importo di € 1.558.460,06 portato dalla fattura n. 9/2006 e di € 226.016,21 sul com- plessivo importo di € 2.508.186,65 portato dalla fattura n. 68 del 2006 (in relazione alla quale sono intervenuti pagamenti, che ne hanno ridotto
3 l'importo a quello azionato), l'una recante il credito relativo al saldo per la produzione sanitaria erogata nel 2005 dall'Ospedale Classificato “Cristo Re” al Servizio Sanitario Pubblico e l'altra recante il credito vantato da tale Pt_4
Classificato per prestazioni sanitarie rese nell'agosto 2006; in via su-
[...] bordinata, di condannare le convenute, in solido tra loro, a pagare gli stessi importi a titolo di indebito arricchimento ovvero a titolo di risarcimento del danno, qualora non fosse stata accolta la sua domanda principale;
e che, in ogni caso, sulla sorte capitale le venissero riconosciuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero, in subordine, gli interessi legali, e oltre a ciò che le venisse riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria.
Si sono costituite entrambe le convenute, le quali hanno eccepito, in via pre- liminare, la carenza di legittimazione passiva di ciascuna di esse e, nel merito, l'infondatezza delle richieste di parte attrice in quanto le prestazioni rese erano state remunerazione delle prestazioni nei limiti del budget assegnato alla struttura, visti anche i pagamenti effettuati direttamente al cedente prima della cessione.
Istruita la causa mediante produzione di documentazione e c.t.u. contabile, con sentenza n. 581/2016 depositata in data 13.1.2016 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha ritenuto infondata la domanda di condanna proposta dalla e, quindi, l'ha rigettata. In Parte_1 particolare, il giudice di primo grado, dopo avere individuato nella CP_5
il soggetto legittimato passivo, ha rigettato la domanda attorea nei
[...] confronti di tale ente locale in quanto ha ritenuto l'opponibilità del budget di spesa fissato per l'anno 2005 dalla stessa e dell'avvenuto paga- CP_5 mento al soggetto cedente, prima delle cessioni di credito, di alcune delle prestazioni per cui erano state emesse le fatture azionate.
Contro tale sentenza ha proposto tempestivamente appello innanzi a questa Corte la lamentando - in sostanza - l'inopponibilità Parte_1 dei budget di spesa per l'anno 2005 fissato dalla , nonché CP_5
l'erroneo criterio di imputazione dei pagamenti adottato dal Tribunale di
Roma. Nel giudizio di secondo grado così introdotto si sono costituite en- trambe le originarie convenute, che hanno concluso per il rigetto dell'impu- gnazione.
4 Con sentenza n. 3374/2020 pubblicata il 10.7.2020 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 10.2.2021 hanno chiesto a questa Corte la revocazione ex art. 395 c.p.c. della suddetta sentenza la
[...]
e la Quest'ultima ha preliminarmente alle- Parte_1 Parte_2 gato e documentato che, prima della pubblicazione della sentenza oggetto di revocazione:
- con atto di cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130, stipulato in data 30.7.2018 la ha ceduto alla Parte_1 il credito originariamente vantato dall'Ospedale Classifi- Controparte_8 cato “Cristo Re”, azionato con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U.R.I. – Parte
Seconda n. 90 del 4.8.2018 (v. doc. D del fascicolo di parte attrice);
- con atto di cessione del 24.1.2019 (rep. n. 66697; racc. n. 29360), notifi- cato alla in data 20.2.2019 e alla in data CP_5 CP_2
21.2.2019, la ha ceduto alla il suddetto Controparte_8 CP_9 credito (v. doc. E del fascicolo di parte attrice);
- con atto di cessione del 1°.2.2019 (rep. n. 97374; racc. n. 40093), notifi- cato alla in data 20.2.2019 e alla in data CP_5 CP_2
21.2.2019, la ha ceduto alla il sud- CP_9 Controparte_10 detto credito (v. doc. F del fascicolo di parte attrice);
- con atto di cessione, ai sensi della legge n. 130/1999 del 6.8.2019, au- tenticata nelle firme dal notaio del 6.8.2019 (rep. 1861; Persona_2 racc. 1349), la ha ceduto il credito per cui è causa alla Controparte_10
come da notifica a mezzo p.e.c. alla in data Parte_2 CP_2
7.8.2019, alla quale ha fatto seguito l'avviso di cessione con dettaglio crediti ceduti notificato alla ed alla via p.e.c. in data CP_2 CP_5
4.9.2019 ed a mezzo raccomandata a.r. in data 9.9.2019 e pubblicato sulla G.U.R.I. - Parte Seconda n. 108 del 14.9.2019, (v. doc. G del fascicolo di parte attrice).
Le odierne attrici in revocazione deducono, quindi, che questa Corte, con la sentenza di appello, sarebbe incorsa in due errori revocatori: il primo consi- sterebbe nel non avere ritenuto sussistente il contratto relativo alla remune- razione delle prestazioni sanitarie per l'anno 2005; e il secondo nell'avere 5 desunto l'imputazione dei pagamenti effettuati dalla dichiarazione presente nel mandato che promanava da soggetto non esercente attività gestoria. Così individuato il motivo revocatorio, la e la Controparte_11 CP_6 ritengono che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo
[...] grado, sarebbe fondata la domanda nel merito in ragione dell'equiparazione tra ospedali classificati e pubblici, che renderebbe inapplicabile il tetto di spesa o comunque illegittima la delibera che lo prevede, la quale dovrebbe dunque essere disapplicata. E che, in ogni caso, sarebbe dovuto il medesimo importo a titolo di risarcimento del danno o ingiustificato arricchimento.
2. La revocazione proposta dalla e dalla Parte_1 [...]
è inammissibile. CP_6
2.1. L'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini erme- neutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esi- stere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata di- versa (cfr. Cass. civ., SS.UU., 28.5.2013, n. 13181; Cass. civ., Sez. II, 13.4.2005, n. 7647).
In altri termini, l'errore di fatto rilevante per dare ingresso alla fase rescissoria del giudizio di revocazione consiste in una mera svista di carattere materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, ricadente su un fatto decisivo. Deve trattarsi, in buona sostanza, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa e interpretativa del giudice di si- tuazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
L'errore di fatto revocatorio, consistente - per l'appunto - nell'errore di per- cezione di un inconfutabile dato di fatto, risultante dal contenuto letterale, e comunque semantico, dei documenti e degli atti di causa, che il giudice ha letto male o male ricordato nel momento della maturazione della sua deci- sione, la quale è così risultata sviata. Si tratta, allora, di un errore-svista che attiene alla sfera della percezione e, così, alla sfera sensoriale (della lettura o della memoria di quanto risultante dagli atti e documenti della causa), e
6 non a quella del ragionamento svolto dal giudice (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22.3.2005, n. 6198; Cass. civ., SS.UU, ord. 15.3.2023, n. 7484).
L'errore di fatto, di cui all'art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c., attiene dunque all'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al pro- cesso, mentre non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprez- zamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revoca- zione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio.
2.2. Nel caso in esame, la deduce, in primo luogo, Parte_1 che questa Corte avrebbe supposto l'inesistenza dell'accordo per la remune- razione dovuta per l'anno 2005, laddove la stessa sarebbe rinvenibile nel contratto del 30.7.2004. Di contro, è sufficiente leggere la sentenza n. 3374/2020 emessa il 10.7.2020, oggetto di revocazione, per verificare come questa Corte non abbia affatto supposto “l'inesistenza di un fatto [l'ac- cordo] la cui verità è positivamente stabilita”; e che quello di cui la
[...]
e la si dolgono è, in realtà, l'operazione Parte_1 Controparte_6 interpretativa svolta da questa Corte per pervenire alla decisione di rigetto dell'impugnazione proposta, e non della supposizione di un fatto la cui verità sia invece positivamente stabilita.
Nell'accordo del 30.7.2004 si legge che “la remunerazione per l'anno 2004, considerato il processo di riconversione in atto approvato dalla DGR Lazio
167/2004, sarà valutata e concordata a consuntivo. (…) La fatturazione per lo stesso anno avverrà in dodicesimi del riconosciuto per l'anno 2003 e pro- seguirà nello stesso modo nell'anno 2005 sino alla definizione a consuntivo della remunerazione per l'anno 2004”. Nell'accordo in questione è stato sta- bilito che per l'anno 2005 si sarebbe adottato lo stesso criterio di paga- mento e fatturazione adottato precedentemente, senza che però venisse sta- bilito con l'accordo suddetto alcunché in punto di qualità e quantità di pre- stazioni sanitarie erogate ed erogabili (produzione che, si ricorda “sarà va- lutata e concordata a consuntivo”).
In ogni caso, anche qualora il giudice di secondo grado avesse ritenuto l'esi- stenza di un accordo in ordine al pagamento del compenso per l'anno 2005 non avrebbe determinato sic et simpliciter l'accoglimento della domanda
7 dell'originaria parte attrice, in quanto sarebbe stata necessaria una delicata operazione esegetica ed ermeneutica volta a stabilire la portata di tale con- tratto.
Secondo le odierne attrici in revocazione, qualora questa Corte d'Appello avesse rilevato l'esistenza dell'accordo per l'anno 2005, avrebbe certamente accertato che lo stesso riguardava il pagamento in acconto delle prestazioni rese nell'anno 2005, da integrare a consuntivo in misura pari alla produzione dell riconoscendo conseguentemente la remunerabilità Parte_5 dell'intera produzione stante l'equiparazione tra l'ospedale classificato e quello pubblico. Di contro, non solo il giudice di secondo grado non è incorso in alcuna omissione, posto che l'accordo del 30.7.2004 non ha disciplinato la misura della remunerazione per l'anno 2005, ma soprattutto – e per quanto rilevante ai fini della decisione della revocazione proposta – ritenere che, diversamente, lo stesso contenga un tale accordo sarebbe frutto di un'attività valutativa che si deduce il giudice di appello avrebbe dovuto svol- gere, e non dunque di una svista.
Per ciò che concerne, invece, il secondo errore revocatorio denunciato da relativo al criterio di imputazione dei pagamenti, la Parte_1 revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. è inammissibile in quanto la questione afferente i mandati di pagamento e l'imputazione dei pagamenti effettuati con gli stessi ha costituito un punto controverso, su cui la sentenza di appello ha pronunciato. In particolare, la sentenza n. 3374/2020 in data 10.7.2020 di questa Corte ha ritenuto, “nel richiamare al riguardo la sentenza del tribu- nale”, che “non può che ribadirsi che laddove l'imputazione sia fatta dal de- bitore, come nel caso di specie, a norma dell'art. 1993 I co. c.c. il creditore non avrebbe potuto dare una diversa imputazione”.
Come ha più volte affermato la Suprema Corte, è inammissibile la revoca- zione delle decisioni ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della deci- sione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi
8 come tale al rimedio revocatorio (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. II, 29.10.2024, n. 27897; Cass. civ., Sez. V, ord. 30.10.2018, n. 27622).
3. In conclusione, la revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4) c.p.c. proposta dalla e dalla avverso la sentenza Parte_1 Controparte_6
n. 3374/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 10.7.2020 deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del presente di giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano nella parte indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. proposta dalla e dalla avverso la sentenza Parte_1 Controparte_6
n. 3374/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 10.7.2020; condanna la e la in solido Parte_1 Controparte_6 tra loro, a rimborsare alla le spese del presente giudizio di CP_2 revocazione, che liquida in € 27.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la e la in solido Parte_1 Controparte_6 tra loro, a rimborsare alla le spese del presente giudizio di CP_5 revocazione, che liquida in € 27.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55) ed accessori di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
9 IL GIUDICE EST.
IO AR
IL PRESIDENTE
NE Thellung de Courtelary
10
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, , elettivamente domiciliate in Roma, Via Sardegna Parte_3
n. 50, presso lo studio dell'avv. Giovanni Desideri (cod. fisc.: C.F._1
), che le rappresenta e difende unitamente agli avv. Paola Ranieri (cod.
[...] fisc.: ) e alla CodiceFiscale_2 Controparte_1
(cod. fisc.: ) e, per essa, dall'avv. Antonio Borraccino (cod. P.IVA_3 fisc.: ), che le rappresentano e difendono per pro- CodiceFiscale_3 cure alle liti in calce all'atto di citazione;
-attrici in revocazione- e (cod. fisc.: ) (succeduta a fare data dal CP_2 P.IVA_4
1°.1.2016, in forza Decreto del Commissario ad acta n. U00606 del 30.12.2015 nei rapporti attivi e passivi della Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , CP_4 elettivamente domiciliata in Roma, Via Livorno n. 6, presso lo studio dell'avv. Guido De Santis (cod. fisc.: ), che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in revocazione- e (cod. fisc. ), in persona del Presidente in CP_5 P.IVA_5 carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
2.5.2023 (rep. n. 15266; racc. n. 10744), in atti;
-convenuta in revocazione- OGGETTO: revocazione della sentenza ex artt. 395 e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia Codesta Ecc.ma Parte_1 Controparte_6
Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza, eccezione reiette, così statuire:
- decidendo in sede rescindente disporre la revocazione della sentenza della Prima sezione della Corte d'Ap- pello di Roma n. 3374/2020 (R.G. 4310/2016), per i motivi svolti nel pre- sente atto di citazione;
- decidendo nel merito in sede rescissoria in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 581/2016, ed in accoglimento della domanda proposta da Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: accertato e dichiarato che la è creditrice dell'im- Parte_1 porto di €. 1.784.477,12, condannare la , ovvero la CP_5 CP_5
in solido con la (già , ovvero la
[...] CP_2 CP_7 CP_2
(già , al pagamento in favore della CP_7 Parte_1 dell'importo di €. 1.784.477,12, oltre interessi moratori, nella misura previ- sta dalla direttiva CE/35/2000 ovvero dall'art. 5 D.Lgs. 231/2002 con de- correnza dal 31° giorno dalla presentazione delle singole partite creditorie, ovvero, in subordine, oltre interessi al tasso legale e al maggior danno, rap- presentato dalla svalutazione monetaria e dal costo del denaro.
In via subordinata, condannare la , ovvero la in CP_5 CP_5 solido con la (già ), ovvero la (già CP_2 CP_7 CP_2 CP_7
, al pagamento dell'importo di €. 1.784.477,12, ovvero della diversa
[...] somma che verrà eventualmente accertata in sede di giudizio, a titolo
2 risarcitorio, ovvero in ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchi- mento ex art. 2041 C.C., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con condanna, infine, in ognuna delle ipotesi sopra delineate, della CP_5
, ovvero della in solido con la (già
[...] CP_5 CP_2 CP_7
E), ovvero la (già , al pagamento in favore della
[...] CP_2 CP_7
, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Parte_1
1283 e 1224 C.C, degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ex art. 1283 C.C.
Con vittoria di spese e compensi professionali”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile l'im- CP_2 pugnazione ex art. 395 c.p.c. ex adverso proposta, per i motivi spiegati in narrativa.
Nel merito, rigettare tutte le domande svolte da e Parte_1
per i motivi indicati in narrativa. Parte_2
In ogni caso, vista la riproposizione, da parte della scrivente difesa, dell'ec- cezione di carenza di legittimazione passiva, dichiarare la carenza di legitti- mazione passiva della . CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa”; per : “Voglia l'adito giudice, respinta ogni diversa richiesta ed CP_5 eccezione di parte attrice, dichiarare inammissibile e/o infondata l'impugna- zione ex art. 395 cpc proposta;
Voglia, nella denegata ipotesi in cui dichiari ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. e fondati i suoi motivi, dichiarare nel conse- guente giudizio rescissorio infondate nel merito tute le richieste delle parti impugnanti”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma la e la (ora CP_5 Controparte_3 [...]
), chiedendo, in via principale, di accertare il suo diritto a ricevere da CP_2 parte delle convenute, in solido, il pagamento dell'importo di € 1.558.460,06 portato dalla fattura n. 9/2006 e di € 226.016,21 sul com- plessivo importo di € 2.508.186,65 portato dalla fattura n. 68 del 2006 (in relazione alla quale sono intervenuti pagamenti, che ne hanno ridotto
3 l'importo a quello azionato), l'una recante il credito relativo al saldo per la produzione sanitaria erogata nel 2005 dall'Ospedale Classificato “Cristo Re” al Servizio Sanitario Pubblico e l'altra recante il credito vantato da tale Pt_4
Classificato per prestazioni sanitarie rese nell'agosto 2006; in via su-
[...] bordinata, di condannare le convenute, in solido tra loro, a pagare gli stessi importi a titolo di indebito arricchimento ovvero a titolo di risarcimento del danno, qualora non fosse stata accolta la sua domanda principale;
e che, in ogni caso, sulla sorte capitale le venissero riconosciuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero, in subordine, gli interessi legali, e oltre a ciò che le venisse riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria.
Si sono costituite entrambe le convenute, le quali hanno eccepito, in via pre- liminare, la carenza di legittimazione passiva di ciascuna di esse e, nel merito, l'infondatezza delle richieste di parte attrice in quanto le prestazioni rese erano state remunerazione delle prestazioni nei limiti del budget assegnato alla struttura, visti anche i pagamenti effettuati direttamente al cedente prima della cessione.
Istruita la causa mediante produzione di documentazione e c.t.u. contabile, con sentenza n. 581/2016 depositata in data 13.1.2016 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha ritenuto infondata la domanda di condanna proposta dalla e, quindi, l'ha rigettata. In Parte_1 particolare, il giudice di primo grado, dopo avere individuato nella CP_5
il soggetto legittimato passivo, ha rigettato la domanda attorea nei
[...] confronti di tale ente locale in quanto ha ritenuto l'opponibilità del budget di spesa fissato per l'anno 2005 dalla stessa e dell'avvenuto paga- CP_5 mento al soggetto cedente, prima delle cessioni di credito, di alcune delle prestazioni per cui erano state emesse le fatture azionate.
Contro tale sentenza ha proposto tempestivamente appello innanzi a questa Corte la lamentando - in sostanza - l'inopponibilità Parte_1 dei budget di spesa per l'anno 2005 fissato dalla , nonché CP_5
l'erroneo criterio di imputazione dei pagamenti adottato dal Tribunale di
Roma. Nel giudizio di secondo grado così introdotto si sono costituite en- trambe le originarie convenute, che hanno concluso per il rigetto dell'impu- gnazione.
4 Con sentenza n. 3374/2020 pubblicata il 10.7.2020 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 10.2.2021 hanno chiesto a questa Corte la revocazione ex art. 395 c.p.c. della suddetta sentenza la
[...]
e la Quest'ultima ha preliminarmente alle- Parte_1 Parte_2 gato e documentato che, prima della pubblicazione della sentenza oggetto di revocazione:
- con atto di cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130, stipulato in data 30.7.2018 la ha ceduto alla Parte_1 il credito originariamente vantato dall'Ospedale Classifi- Controparte_8 cato “Cristo Re”, azionato con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U.R.I. – Parte
Seconda n. 90 del 4.8.2018 (v. doc. D del fascicolo di parte attrice);
- con atto di cessione del 24.1.2019 (rep. n. 66697; racc. n. 29360), notifi- cato alla in data 20.2.2019 e alla in data CP_5 CP_2
21.2.2019, la ha ceduto alla il suddetto Controparte_8 CP_9 credito (v. doc. E del fascicolo di parte attrice);
- con atto di cessione del 1°.2.2019 (rep. n. 97374; racc. n. 40093), notifi- cato alla in data 20.2.2019 e alla in data CP_5 CP_2
21.2.2019, la ha ceduto alla il sud- CP_9 Controparte_10 detto credito (v. doc. F del fascicolo di parte attrice);
- con atto di cessione, ai sensi della legge n. 130/1999 del 6.8.2019, au- tenticata nelle firme dal notaio del 6.8.2019 (rep. 1861; Persona_2 racc. 1349), la ha ceduto il credito per cui è causa alla Controparte_10
come da notifica a mezzo p.e.c. alla in data Parte_2 CP_2
7.8.2019, alla quale ha fatto seguito l'avviso di cessione con dettaglio crediti ceduti notificato alla ed alla via p.e.c. in data CP_2 CP_5
4.9.2019 ed a mezzo raccomandata a.r. in data 9.9.2019 e pubblicato sulla G.U.R.I. - Parte Seconda n. 108 del 14.9.2019, (v. doc. G del fascicolo di parte attrice).
Le odierne attrici in revocazione deducono, quindi, che questa Corte, con la sentenza di appello, sarebbe incorsa in due errori revocatori: il primo consi- sterebbe nel non avere ritenuto sussistente il contratto relativo alla remune- razione delle prestazioni sanitarie per l'anno 2005; e il secondo nell'avere 5 desunto l'imputazione dei pagamenti effettuati dalla dichiarazione presente nel mandato che promanava da soggetto non esercente attività gestoria. Così individuato il motivo revocatorio, la e la Controparte_11 CP_6 ritengono che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo
[...] grado, sarebbe fondata la domanda nel merito in ragione dell'equiparazione tra ospedali classificati e pubblici, che renderebbe inapplicabile il tetto di spesa o comunque illegittima la delibera che lo prevede, la quale dovrebbe dunque essere disapplicata. E che, in ogni caso, sarebbe dovuto il medesimo importo a titolo di risarcimento del danno o ingiustificato arricchimento.
2. La revocazione proposta dalla e dalla Parte_1 [...]
è inammissibile. CP_6
2.1. L'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini erme- neutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esi- stere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata di- versa (cfr. Cass. civ., SS.UU., 28.5.2013, n. 13181; Cass. civ., Sez. II, 13.4.2005, n. 7647).
In altri termini, l'errore di fatto rilevante per dare ingresso alla fase rescissoria del giudizio di revocazione consiste in una mera svista di carattere materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, ricadente su un fatto decisivo. Deve trattarsi, in buona sostanza, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa e interpretativa del giudice di si- tuazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
L'errore di fatto revocatorio, consistente - per l'appunto - nell'errore di per- cezione di un inconfutabile dato di fatto, risultante dal contenuto letterale, e comunque semantico, dei documenti e degli atti di causa, che il giudice ha letto male o male ricordato nel momento della maturazione della sua deci- sione, la quale è così risultata sviata. Si tratta, allora, di un errore-svista che attiene alla sfera della percezione e, così, alla sfera sensoriale (della lettura o della memoria di quanto risultante dagli atti e documenti della causa), e
6 non a quella del ragionamento svolto dal giudice (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22.3.2005, n. 6198; Cass. civ., SS.UU, ord. 15.3.2023, n. 7484).
L'errore di fatto, di cui all'art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c., attiene dunque all'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al pro- cesso, mentre non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprez- zamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revoca- zione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio.
2.2. Nel caso in esame, la deduce, in primo luogo, Parte_1 che questa Corte avrebbe supposto l'inesistenza dell'accordo per la remune- razione dovuta per l'anno 2005, laddove la stessa sarebbe rinvenibile nel contratto del 30.7.2004. Di contro, è sufficiente leggere la sentenza n. 3374/2020 emessa il 10.7.2020, oggetto di revocazione, per verificare come questa Corte non abbia affatto supposto “l'inesistenza di un fatto [l'ac- cordo] la cui verità è positivamente stabilita”; e che quello di cui la
[...]
e la si dolgono è, in realtà, l'operazione Parte_1 Controparte_6 interpretativa svolta da questa Corte per pervenire alla decisione di rigetto dell'impugnazione proposta, e non della supposizione di un fatto la cui verità sia invece positivamente stabilita.
Nell'accordo del 30.7.2004 si legge che “la remunerazione per l'anno 2004, considerato il processo di riconversione in atto approvato dalla DGR Lazio
167/2004, sarà valutata e concordata a consuntivo. (…) La fatturazione per lo stesso anno avverrà in dodicesimi del riconosciuto per l'anno 2003 e pro- seguirà nello stesso modo nell'anno 2005 sino alla definizione a consuntivo della remunerazione per l'anno 2004”. Nell'accordo in questione è stato sta- bilito che per l'anno 2005 si sarebbe adottato lo stesso criterio di paga- mento e fatturazione adottato precedentemente, senza che però venisse sta- bilito con l'accordo suddetto alcunché in punto di qualità e quantità di pre- stazioni sanitarie erogate ed erogabili (produzione che, si ricorda “sarà va- lutata e concordata a consuntivo”).
In ogni caso, anche qualora il giudice di secondo grado avesse ritenuto l'esi- stenza di un accordo in ordine al pagamento del compenso per l'anno 2005 non avrebbe determinato sic et simpliciter l'accoglimento della domanda
7 dell'originaria parte attrice, in quanto sarebbe stata necessaria una delicata operazione esegetica ed ermeneutica volta a stabilire la portata di tale con- tratto.
Secondo le odierne attrici in revocazione, qualora questa Corte d'Appello avesse rilevato l'esistenza dell'accordo per l'anno 2005, avrebbe certamente accertato che lo stesso riguardava il pagamento in acconto delle prestazioni rese nell'anno 2005, da integrare a consuntivo in misura pari alla produzione dell riconoscendo conseguentemente la remunerabilità Parte_5 dell'intera produzione stante l'equiparazione tra l'ospedale classificato e quello pubblico. Di contro, non solo il giudice di secondo grado non è incorso in alcuna omissione, posto che l'accordo del 30.7.2004 non ha disciplinato la misura della remunerazione per l'anno 2005, ma soprattutto – e per quanto rilevante ai fini della decisione della revocazione proposta – ritenere che, diversamente, lo stesso contenga un tale accordo sarebbe frutto di un'attività valutativa che si deduce il giudice di appello avrebbe dovuto svol- gere, e non dunque di una svista.
Per ciò che concerne, invece, il secondo errore revocatorio denunciato da relativo al criterio di imputazione dei pagamenti, la Parte_1 revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. è inammissibile in quanto la questione afferente i mandati di pagamento e l'imputazione dei pagamenti effettuati con gli stessi ha costituito un punto controverso, su cui la sentenza di appello ha pronunciato. In particolare, la sentenza n. 3374/2020 in data 10.7.2020 di questa Corte ha ritenuto, “nel richiamare al riguardo la sentenza del tribu- nale”, che “non può che ribadirsi che laddove l'imputazione sia fatta dal de- bitore, come nel caso di specie, a norma dell'art. 1993 I co. c.c. il creditore non avrebbe potuto dare una diversa imputazione”.
Come ha più volte affermato la Suprema Corte, è inammissibile la revoca- zione delle decisioni ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della deci- sione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi
8 come tale al rimedio revocatorio (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. II, 29.10.2024, n. 27897; Cass. civ., Sez. V, ord. 30.10.2018, n. 27622).
3. In conclusione, la revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4) c.p.c. proposta dalla e dalla avverso la sentenza Parte_1 Controparte_6
n. 3374/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 10.7.2020 deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del presente di giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano nella parte indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. proposta dalla e dalla avverso la sentenza Parte_1 Controparte_6
n. 3374/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 10.7.2020; condanna la e la in solido Parte_1 Controparte_6 tra loro, a rimborsare alla le spese del presente giudizio di CP_2 revocazione, che liquida in € 27.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la e la in solido Parte_1 Controparte_6 tra loro, a rimborsare alla le spese del presente giudizio di CP_5 revocazione, che liquida in € 27.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55) ed accessori di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
9 IL GIUDICE EST.
IO AR
IL PRESIDENTE
NE Thellung de Courtelary
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