Ordinanza collegiale 14 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3034 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Romaniello, Luigi Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
AL TO Di ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto del Direttore Generale del MIUR - USR per la Lombardia n. 2997 del 17.09.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A049 -Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado, per la Regione Lombardia, nonché, della graduatoria medesima, nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso, in posizione n. 25, con punteggio 189;
b) del verbale della commissione giudicatrice del predetto concorso, ignoti data e numero, di attribuzione del voto al titolo di accesso per la classe A049 del ricorrente; con gli atti preordinati connessi e consequenziali tra cui, qua tenus opus e nella sola parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i beneficiari, le determinazioni del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia n. 50313 del 23.09.24 e n. 3517 del 12.11.24.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PA LE il 14/3/2025 :
- del Decreto del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia n. 2997 del 17.09.24 di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A049 -Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado, per la Regione Lombardia nonché della graduatoria medesima nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso in posizione n. 25 con punteggio 189;
- del verbale della commissione giudicatrice del predetto concorso, ignoti data e numero, di attribuzione del voto al titolo di accesso per la classe A049 del ricorrente; una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra cui, qua tenus opus e nella sola parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i beneficiari le determinazioni del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia n. 50313 del 23.09.24 e 3517 del 12.11.24;
- dei Decreti del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia prot. n. 3517 del 12.11.24, di integrazione della graduatoria approvata con precedente Decreto n. 2997 del 17.09.24, prot. n. 3544 del 18.11.24 di rettifica della predetta graduatoria e, per quanto possa occorrere, del Decreto del Direttore Generale cit. prot. n. 63411 del 22.11.24
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di AL TO Di ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso principale, parte ricorrente ha impugnato: a) il Decreto del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia n. 2997 del 17.09.24 di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A049 - Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado, per la Regione Lombardia, e la graduatoria medesima nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso; b) il verbale della commissione giudicatrice del predetto concorso, di attribuzione del voto al titolo di accesso per la classe A049 del ricorrente.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è costituita altresì la controinteressata, Dott.ssa AL TO di ET, eccependo in via preliminare la propria estraneità e la non piena configurabilità della propria posizione quale controinteressata in senso proprio, e chiedendo dichiararsi il ricorso infondato.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 12.3.2025, e depositato il 14.3.2025, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il Decreto del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia prot. n. 3517 del 12.11.24, di integrazione della graduatoria approvata con precedente Decreto n. 2997 del 17.9.24, prot. n. 3544 del 18.11.24 di rettifica della predetta graduatoria e il Decreto del Direttore Generale cit. prot. n. 63411 del 22.11.24.
5. Con ordinanza n. 431 del 28 aprile 2025, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha autorizzato la notifica del ricorso per pubblici proclami.
6. In data 19 luglio 2025, il Ministero resistente ha depositato memoria, evidenziando, tra l’altro, che in data 20 marzo 2025 è stato effettuato un ulteriore inserimento di candidati nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A049, con relativa assegnazione di provincia, e che l’ultima candidata inserita vanta un punteggio totale pari a 204.50, dunque superiore al ricorrente.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 22 settembre 2025, con ordinanza n. 2976/2025, la Sezione ha assegnato termine alle parti per dedurre:
“- sulla ricevibilità del ricorso per motivi aggiunti quanto all’impugnazione degli atti del 12.11.2024 e del 22.11.2024, atteso che il gravame è stato notificato in data 12.3.2025, e dunque non appare tempestivamente proposto, come per altro evidenziato dal Collegio a verbale, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.;
- sulla procedibilità del ricorso introduttivo, in quanto, a seguito del passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato, ex articolo 73, comma 3, c.p.a. che - fermo restando il profilo sopra evidenziato - non risulta impugnato l’atto del 20.3.2025 con il quale sarebbe stato effettuato un ulteriore inserimento di candidati nella graduatoria di merito ”.
8. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria, evidenziando che:
- i decreti del 12.11.2024 e del 22.11.2024 , impugnati tuzioristicamente con motivi aggiunti, e quello del 20.3.2025, hanno disposto lo scorrimento della graduatoria per le rinunce dei candidati alla classe di concorso, e non l’inserimento di nuovi candidati o la rivisitazione dei punteggi di coloro che erano stati inseriti in graduatoria;
- la graduatoria del concorso per cui è causa è una sola e unica approvata con Decreto del D.G. del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia n. 2997 del 17.09.24 e mai sostituita;
- solo la pubblicazione di una nuova graduatoria, sostitutiva o novativa di quella del 17.09.24, nella sua interezza, comprensiva delle posizioni di tutti i candidati e redatta sulla base di una rinnovata attività valutativa della Commissione giudicatrice, avrebbe potuto far decorrere un nuovo termine di decadenza.
9. All’udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile per tardività, e il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla stregua delle seguenti considerazioni.
2. Ad avviso del Collegio, i decreti di integrazione e rettifica della graduatoria del 12 novembre 2024, del 22 novembre 2024 e del 20 marzo 2025 costituiscono nuovi atti con valenza provvedimentale, che hanno determinato una nuova lesione dell’interesse del ricorrente.
Infatti, con essi l’Amministrazione ha esercitato nuovamente il proprio potere con nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche facenti capo a soggetti terzi, dal momento che – come pacificamente riconosciuto – per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, alcuni partecipanti al concorso sono stati inseriti per la prima volta nella graduatoria de qua , sia pure in ragione delle rinunce dei candidati vincitori. Giova al riguardo osservare che il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 e il decreto direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023, prevedono (rispettivamente agli artt. 12 e 9) che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori: da ciò consegue che gli idonei possono accedere alla graduatoria in un secondo momento, in virtù dell’integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo, nel limite dei posti banditi.
2.1. Dalle considerazioni esposte si desume l’onere di impugnare tempestivamente anche i decreti di “integrazione” e “rettifica”, anche tenuto conto che una conclusione di segno diverso priverebbe di adeguata tutela i soggetti che, inseriti nella graduatoria per effetto dei suddetti provvedimenti, possano subire pregiudizi dall’eventuale accoglimento del ricorso. Tali soggetti, infatti, in assenza di un preciso onere di impugnazione dei decreti successivi alla prima pubblicazione della graduatoria, non verrebbero messi nelle condizioni di conoscere la pendenza del giudizio.
2.2. Al riguardo, deve rammentarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura (cfr.,ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014; 1937 del 2014). Le affermazioni della giurisprudenza si iscrivono, sul piano sostanziale, nell'ambito della più generale distinzione tra atto meramente confermativo e conferma e sulle conseguenze che tale distinzione comporta, sul piano processuale, in termini di necessità (o meno) di impugnazione dell'atto successivamente emanato. Come questa sezione ha avuto modo di osservare (sez. IV, 15 giugno 2016 n. 2637; in senso conforme Sez. VI, 27 luglio 2015 n. 3667), <<il criterio distintivo tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio riposa nella sussistenza - o meno- di una nuova ponderazione ed una nuova istruttoria>>, di modo che "allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. (..) La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, dunque, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato” . Ed ancora: “Alle medesime conclusioni è pervenuta quella parte della giurisprudenza che ha fatto leva sul rapporto di presupposizione fra atti, secondo cui "Consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito come il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa” . In particolare: “la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso (Cons. Stato, sez. VI, n. 4936 del 2021; sez. IV, n. 3422 del 2019, sez. IV, n. 7122 del 2018)” (così Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935)
2.3. Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il Decreto prot. n. 3517 del 12.11.24 di integrazione della graduatoria, quello prot. n. 3544 del 18.11.24 di rettifica della graduatoria e quello prot. n. 63411 del 22.11.24 unicamente con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12.3.2025, oltre il termine di sessanta giorni stabilito in via generale dall’art. 29 cod. proc. amm., con conseguente tardività del ricorso per motivi aggiunti.
Non risulta invece affatto impugnato il Decreto del 20.03.2025 di ulteriore inserimento di candidati nella graduatoria di merito.
2.4. Le due circostanze appena richiamate determinano – anche singolarmente considerate - l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, in quanto l'eventuale annullamento della prima graduatoria non potrebbe incidere sugli atti di integrazione della stessa, ormai divenuti inoppugnabili, e dunque non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato.
3. Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile per tardività, e il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso per motivi aggiunti irricevibile per tardività, e il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA EL, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
DR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AR | FA EL |
IL SEGRETARIO