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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 6736/2019
All'udienza collegiale del giorno 26/06/2025 ore 11:20
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Avv Federico Caparrotta presente
Appellato/i
Controparte_2 Avv Stefano Marano presente
CP_3
***
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La parte appellante segnala l'irrituale deposito del documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione di controparte, di cui chiede lo stralcio, poiché tardivamente inserito in atti, per la prima volta in appello.
Parte appellata segnala di aver depositato in appello l'atto notarile di cancellazione della società, documento che avrebbe dovuto fornire la controparte per provare la sua legittimazione attiva.
All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza, letta in udienza e depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 26 giugno 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
RG. N. 6736/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 6736/2019, vertente Tra (C.F. ) in proprio, in qualità di ex socia CP_1 CodiceFiscale_1 accomandatari della rappresentata e difesa dall'avv. CO
Federico Caparrotta (C.F. ) presso il cui studio sito in Moricone C.F._2
(RM), Via Benedetto Cairoli, 2 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Appellante E (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Marano e Uliana Palladini, in virtù di procura in atti Appellata
E
CP_3
Appellato contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale del 19.04.2014, la ha proposto opposizione al Controparte_5 decreto ingiuntivo n. 279/2014 (R.G.N. 903/2014) emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Tivoli per la somma di € 22.227,90 , si istanza e in favore di
[...]
(d'ora in poi solo , sulla base di fatture relative alla CO CP_4 prestazione del servizio di pulizia giornaliero operato dalla in favore della CP_4
. CP_5
In corso di causa, dopo l'intervenuta notifica dell'avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dopo l'iscrizione a ruolo del relativo giudizio, la si è volontariamente cancellata dal registro delle imprese in data 12.09.2014, CP_4 come risulta dalla visura camerale in atti. Alla prima udienza di comparizione del giudizio di primo grado, in data 2 ottobre 2014, stante l'intervenuta cancellazione della dal registro delle imprese, si è CP_4 Contr costituita in proprio quale ex socia accomandataria del e quale CP_4 successore, ex art. 110 c.p.c., nel credito dell'estinta società; il giudice di prime cure ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società opposta cancellata, così come richiesto a verbale dalla stessa difesa della , CP_5
e veniva di conseguenza citato anche fratello di ed CP_3 CP_4 erede della defunta SI.ra che era l'altra socia della per come Persona_1 CP_4 risultante dalla visura camerale in atti. Venivano all'uopo depositate alla successiva udienza del 09.04.2015 le copie delle dichiarazioni di successione di e Persona_1 al fine di provare l'inesistenza di altri soci dell'estinta oltre Persona_2 CP_4
CP_3
All'esito della attività istruttoria, e precisate le conclusioni, il giudice con sentenza n. 296/2019, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della attrice (la parte opposta in persona dei soci), richiamando i principi di cui alla sent. C. Cass. 8582 del 6 aprile 2018, motivando che detta sentenza “ ha ribadito che solo i crediti inclusi nel bilancio di liquidazione possono essere oggetto di successione. Ciò sulla scorta del principio che l'inclusione in detto bilancio “… avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale
o extra giudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di Contro ritenere che la società vi abbia rinunciato…” , e rilevando che “né la
[...]
né la SI.ra , poi in proprio, hanno fornito Parte_1 CP_1 elementi che possano certificare la successione. Infatti l'opponente nulla ha prodotto sulla cessazione dell'attività aziendale o sul bilancio di liquidazione. Deve quindi dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice”. Ha quindi statuito il “rigetto della domanda attrice” con condanna della stessa al pagamento delle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello n.q. di cui sopra, notificando CP_4
l'atto anche all'altro socio che non si è costituito, deducendone la CP_3 erroneità nella parte in cui è stata accolta l'eccezione dell'odierna appellata circa la mancata successione dell'addotto credito vantato dalla odierna appellante (unitamente – contumace), per il quale la aveva CP_3 CO ottenuto il decreto ingiuntivo.
L'appellante deduce in via preliminare l'esistenza di errori materiali e ne chiede la correzione. “Nello specifico, si impugna la parte relativa all'intestazione della sentenza in quanto vengono erroneamente indicate come parti del procedimento solo la " rappresentata e difesa dall 'avv. to Stefano Marano e LA CP_5
Uliana, per procura in atti ATTRICE - nei confronti di CO
, rappresentata e difesa dall 'avv. Federico Caparrotta per procura in atti;
CONVENUTA". Il tribunale ha completamento omesso di indicare nell'incipit della sentenza i nominativi della SI.ra e del SI. la prima CP_4 CP_3 regolarmente costituitasi in causa ed il secondo regolarmente citato su ordine del Giudice. Si chiede quindi l'emendazione della sentenza in parte qua. dando atto della partecipazione e della posizione avuta nel giudizio dalla SI.ra ), CP_4 nonché la modifica della sentenza per il tramite dell'esatta individuazione dell'opponente e dell 'opposta, nelle parti in cui esse sono indicate una al posto dell'altra. Si chiede inoltre la correzione della sentenza laddove nel dispositivo è indicato
“rigetta la domanda di parte attrice, per carenza di legittimazione attiva”.
Nel merito, deduce la erroneità della sentenza laddove ha statuito il difetto di legittimazione attiva della opposta, chiedendone “ la modifica della sentenza in parte qua con il riconoscimento della SI.ra quale successore della CP_4 CP_4 con conseguente affermazione della sua legittimazione ad causam e con una pronuncia che riconosca l'esistenza e la sussistenza del credito azionato in giudizio dalla
[...]
e dalla SI.ra in proprio poi”. CP_6 CP_4
Si è costituita la parte appellata, chiedendo in primo luogo la correzione di errori materiali e nel dettaglio:
“Nell'incipit della sentenza impugnata dovrebbero essere riportati in luogo della
[...]
i nominativi delle parti ( e CO CP_1 CP_3
), i quali, fermo il loro difetto di legittimazione, sono intervenuti nel giudizio di
[...]
Parte_2
- Nel corpo del testo (pag. 2 penultima riga e pag. 3 riga 8) vengono invertiti i termini parte opposta e parte opponente;
- Nel dispositivo viene usato il termine attrice, pur intendendo, il Giudice di Prime Cure, riferirsi alla la quale, invero, ricopriva la CO parte di convenuta - opposta “;
nel merito deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'udienza odierna la causa è stata discussa e assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le istanze di correzione sono fondate quanto alla mancata indicazione di talune parti nella intestazione e quanto alla errata indicazione della parte opposta in luogo di opponente e viceversa, e si provvede alla correzione come nel dispositivo che segue, Esse vanno respinte quanto alla richiesta correzione del “ rigetto della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva”, non essendo in dubbio dalla motivazione che la statuizione è riferita alla parte attrice in senso sostanziale (odierna opponente).
Nel merito, l'appello è infondato. L'appellante rileva che il giudice di prime cure, ritenendo come implicitamente rinunciato da parte della il suo credito vantato nei confronti della CP_4 [...]
, descritto nel decreto ingiuntivo opposto, per non essere stato lo stesso riportato CP_5 nel bilancio di liquidazione della cancellata società opposta, ha in realtà erroneamente interpretato la sentenza della S.C. richiamata, la quale invece nel corpo della motivazione ha invero statuito che "l'estinzione della società per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva i soci dell'interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito sociale coltivato dal liquidatore prima di detta cancellazione, stante la qualificazione di tale iniziativa come attività ulteriore escludente una rinuncia alla pretesa azionata e stante l'interesse dei soci anzidetti a determinare l'entità del rapporto giuridico facente capo all'ente estinto" (Cass. 8582/2018), che sarebbe proprio quanto avvenuto nel caso in esame.
La censura è infondata. E' principio acquisito anche alla più recente giurisprudenza di legittimità quello , già indicato dal primo giudice, per cui in caso di cancellazione della società, anche di persone, si determina un fenomeno di tipo successorio dei soci nei rapporti giuridici della società estinta, che comporta, tra l'altro, che i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale). In altri termini, le mere pretese “ ancorchè azionate o azionabili in giudizio” non si trasferiscono ai soci se non incluse nel bilancio di liquidazione o (già) azionate dal liquidatore. Laddove, come deduce l'appellante nel caso in esame, non vi sia stata la fase di liquidazione (non necessaria, appunto, quando non sussistano passività o attività della società o beni da liquidare) deve ritenersi che le “mere pretese” siano state rinunciate, come appunto statuito dal primo giudice. Tale principio è statuito, oltre che dalla sentenza citata dal primo giudice ( e anche nella motivazione richiamata dall'appellante), dalla più recente più recente: cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24246 del 09/08/2023: L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio); così anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024, che ha ribadito lo stesso principio, in una fattispecie relativa a una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, chiarendo in motivazione che “se è da ritenere corretto che le odierne ricorrenti [le ex socie] non potessero più dolersi del mancato riconoscimento di un presunto credito della disciolta società, è altrettanto vero che ai soci doveva essere riconosciuto il diritto ad impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, che si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva, altrimenti sarebbe “annullato il diritto di difesa delle attuali ricorrenti” (condannate al pagamento del debito), così confermando che i crediti invece non si trasferiscono se la società è stata cancellata senza passare dalla fase di liquidazione (cfr. anche Cass. 8521/2021, Cass. S.U. 29109/2020).
Con ulteriore motivo, la parte appellante ha censurato la sentenza sulla liquidazione delle spese, chiedendone la compensazione: la Corte reputa che la sopravvenienza in corso di causa della giurisprudenza citata da ultimo giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in tal senso parzialmente modificata la sentenza appellata, previa correzione degli errori materiali.
p.q.m.
la Corte , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dispone la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che:
1) nella intestazione, si aggiungano, dopo la parola “CONVENUTA” , le parti
“ in proprio, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Caparrotta” CP_4
Intervenuta E
chiamato in causa – contumace”; CP_3
2) a pag. 2, ultime due righe, laddove è indicato “opposta” si sostituisca
“opponente” , e laddove è indicato “opponente “ si sostituisca “opposta”;
B) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto compensa le spese del primo grado, e conferma nel resto la sentenza,
C) compensa le spese del grado. Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 6736/2019
All'udienza collegiale del giorno 26/06/2025 ore 11:20
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Avv Federico Caparrotta presente
Appellato/i
Controparte_2 Avv Stefano Marano presente
CP_3
***
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La parte appellante segnala l'irrituale deposito del documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione di controparte, di cui chiede lo stralcio, poiché tardivamente inserito in atti, per la prima volta in appello.
Parte appellata segnala di aver depositato in appello l'atto notarile di cancellazione della società, documento che avrebbe dovuto fornire la controparte per provare la sua legittimazione attiva.
All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza, letta in udienza e depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 26 giugno 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
RG. N. 6736/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 6736/2019, vertente Tra (C.F. ) in proprio, in qualità di ex socia CP_1 CodiceFiscale_1 accomandatari della rappresentata e difesa dall'avv. CO
Federico Caparrotta (C.F. ) presso il cui studio sito in Moricone C.F._2
(RM), Via Benedetto Cairoli, 2 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Appellante E (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Marano e Uliana Palladini, in virtù di procura in atti Appellata
E
CP_3
Appellato contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale del 19.04.2014, la ha proposto opposizione al Controparte_5 decreto ingiuntivo n. 279/2014 (R.G.N. 903/2014) emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Tivoli per la somma di € 22.227,90 , si istanza e in favore di
[...]
(d'ora in poi solo , sulla base di fatture relative alla CO CP_4 prestazione del servizio di pulizia giornaliero operato dalla in favore della CP_4
. CP_5
In corso di causa, dopo l'intervenuta notifica dell'avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dopo l'iscrizione a ruolo del relativo giudizio, la si è volontariamente cancellata dal registro delle imprese in data 12.09.2014, CP_4 come risulta dalla visura camerale in atti. Alla prima udienza di comparizione del giudizio di primo grado, in data 2 ottobre 2014, stante l'intervenuta cancellazione della dal registro delle imprese, si è CP_4 Contr costituita in proprio quale ex socia accomandataria del e quale CP_4 successore, ex art. 110 c.p.c., nel credito dell'estinta società; il giudice di prime cure ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società opposta cancellata, così come richiesto a verbale dalla stessa difesa della , CP_5
e veniva di conseguenza citato anche fratello di ed CP_3 CP_4 erede della defunta SI.ra che era l'altra socia della per come Persona_1 CP_4 risultante dalla visura camerale in atti. Venivano all'uopo depositate alla successiva udienza del 09.04.2015 le copie delle dichiarazioni di successione di e Persona_1 al fine di provare l'inesistenza di altri soci dell'estinta oltre Persona_2 CP_4
CP_3
All'esito della attività istruttoria, e precisate le conclusioni, il giudice con sentenza n. 296/2019, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della attrice (la parte opposta in persona dei soci), richiamando i principi di cui alla sent. C. Cass. 8582 del 6 aprile 2018, motivando che detta sentenza “ ha ribadito che solo i crediti inclusi nel bilancio di liquidazione possono essere oggetto di successione. Ciò sulla scorta del principio che l'inclusione in detto bilancio “… avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale
o extra giudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di Contro ritenere che la società vi abbia rinunciato…” , e rilevando che “né la
[...]
né la SI.ra , poi in proprio, hanno fornito Parte_1 CP_1 elementi che possano certificare la successione. Infatti l'opponente nulla ha prodotto sulla cessazione dell'attività aziendale o sul bilancio di liquidazione. Deve quindi dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice”. Ha quindi statuito il “rigetto della domanda attrice” con condanna della stessa al pagamento delle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello n.q. di cui sopra, notificando CP_4
l'atto anche all'altro socio che non si è costituito, deducendone la CP_3 erroneità nella parte in cui è stata accolta l'eccezione dell'odierna appellata circa la mancata successione dell'addotto credito vantato dalla odierna appellante (unitamente – contumace), per il quale la aveva CP_3 CO ottenuto il decreto ingiuntivo.
L'appellante deduce in via preliminare l'esistenza di errori materiali e ne chiede la correzione. “Nello specifico, si impugna la parte relativa all'intestazione della sentenza in quanto vengono erroneamente indicate come parti del procedimento solo la " rappresentata e difesa dall 'avv. to Stefano Marano e LA CP_5
Uliana, per procura in atti ATTRICE - nei confronti di CO
, rappresentata e difesa dall 'avv. Federico Caparrotta per procura in atti;
CONVENUTA". Il tribunale ha completamento omesso di indicare nell'incipit della sentenza i nominativi della SI.ra e del SI. la prima CP_4 CP_3 regolarmente costituitasi in causa ed il secondo regolarmente citato su ordine del Giudice. Si chiede quindi l'emendazione della sentenza in parte qua. dando atto della partecipazione e della posizione avuta nel giudizio dalla SI.ra ), CP_4 nonché la modifica della sentenza per il tramite dell'esatta individuazione dell'opponente e dell 'opposta, nelle parti in cui esse sono indicate una al posto dell'altra. Si chiede inoltre la correzione della sentenza laddove nel dispositivo è indicato
“rigetta la domanda di parte attrice, per carenza di legittimazione attiva”.
Nel merito, deduce la erroneità della sentenza laddove ha statuito il difetto di legittimazione attiva della opposta, chiedendone “ la modifica della sentenza in parte qua con il riconoscimento della SI.ra quale successore della CP_4 CP_4 con conseguente affermazione della sua legittimazione ad causam e con una pronuncia che riconosca l'esistenza e la sussistenza del credito azionato in giudizio dalla
[...]
e dalla SI.ra in proprio poi”. CP_6 CP_4
Si è costituita la parte appellata, chiedendo in primo luogo la correzione di errori materiali e nel dettaglio:
“Nell'incipit della sentenza impugnata dovrebbero essere riportati in luogo della
[...]
i nominativi delle parti ( e CO CP_1 CP_3
), i quali, fermo il loro difetto di legittimazione, sono intervenuti nel giudizio di
[...]
Parte_2
- Nel corpo del testo (pag. 2 penultima riga e pag. 3 riga 8) vengono invertiti i termini parte opposta e parte opponente;
- Nel dispositivo viene usato il termine attrice, pur intendendo, il Giudice di Prime Cure, riferirsi alla la quale, invero, ricopriva la CO parte di convenuta - opposta “;
nel merito deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'udienza odierna la causa è stata discussa e assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le istanze di correzione sono fondate quanto alla mancata indicazione di talune parti nella intestazione e quanto alla errata indicazione della parte opposta in luogo di opponente e viceversa, e si provvede alla correzione come nel dispositivo che segue, Esse vanno respinte quanto alla richiesta correzione del “ rigetto della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva”, non essendo in dubbio dalla motivazione che la statuizione è riferita alla parte attrice in senso sostanziale (odierna opponente).
Nel merito, l'appello è infondato. L'appellante rileva che il giudice di prime cure, ritenendo come implicitamente rinunciato da parte della il suo credito vantato nei confronti della CP_4 [...]
, descritto nel decreto ingiuntivo opposto, per non essere stato lo stesso riportato CP_5 nel bilancio di liquidazione della cancellata società opposta, ha in realtà erroneamente interpretato la sentenza della S.C. richiamata, la quale invece nel corpo della motivazione ha invero statuito che "l'estinzione della società per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva i soci dell'interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito sociale coltivato dal liquidatore prima di detta cancellazione, stante la qualificazione di tale iniziativa come attività ulteriore escludente una rinuncia alla pretesa azionata e stante l'interesse dei soci anzidetti a determinare l'entità del rapporto giuridico facente capo all'ente estinto" (Cass. 8582/2018), che sarebbe proprio quanto avvenuto nel caso in esame.
La censura è infondata. E' principio acquisito anche alla più recente giurisprudenza di legittimità quello , già indicato dal primo giudice, per cui in caso di cancellazione della società, anche di persone, si determina un fenomeno di tipo successorio dei soci nei rapporti giuridici della società estinta, che comporta, tra l'altro, che i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale). In altri termini, le mere pretese “ ancorchè azionate o azionabili in giudizio” non si trasferiscono ai soci se non incluse nel bilancio di liquidazione o (già) azionate dal liquidatore. Laddove, come deduce l'appellante nel caso in esame, non vi sia stata la fase di liquidazione (non necessaria, appunto, quando non sussistano passività o attività della società o beni da liquidare) deve ritenersi che le “mere pretese” siano state rinunciate, come appunto statuito dal primo giudice. Tale principio è statuito, oltre che dalla sentenza citata dal primo giudice ( e anche nella motivazione richiamata dall'appellante), dalla più recente più recente: cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24246 del 09/08/2023: L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio); così anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024, che ha ribadito lo stesso principio, in una fattispecie relativa a una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, chiarendo in motivazione che “se è da ritenere corretto che le odierne ricorrenti [le ex socie] non potessero più dolersi del mancato riconoscimento di un presunto credito della disciolta società, è altrettanto vero che ai soci doveva essere riconosciuto il diritto ad impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, che si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva, altrimenti sarebbe “annullato il diritto di difesa delle attuali ricorrenti” (condannate al pagamento del debito), così confermando che i crediti invece non si trasferiscono se la società è stata cancellata senza passare dalla fase di liquidazione (cfr. anche Cass. 8521/2021, Cass. S.U. 29109/2020).
Con ulteriore motivo, la parte appellante ha censurato la sentenza sulla liquidazione delle spese, chiedendone la compensazione: la Corte reputa che la sopravvenienza in corso di causa della giurisprudenza citata da ultimo giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in tal senso parzialmente modificata la sentenza appellata, previa correzione degli errori materiali.
p.q.m.
la Corte , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dispone la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che:
1) nella intestazione, si aggiungano, dopo la parola “CONVENUTA” , le parti
“ in proprio, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Caparrotta” CP_4
Intervenuta E
chiamato in causa – contumace”; CP_3
2) a pag. 2, ultime due righe, laddove è indicato “opposta” si sostituisca
“opponente” , e laddove è indicato “opponente “ si sostituisca “opposta”;
B) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto compensa le spese del primo grado, e conferma nel resto la sentenza,
C) compensa le spese del grado. Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino