Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 27 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2025REG.PROV.COLL.
N. 03650/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3650 del 2024, proposto da
IO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9921759E87, rappresentata e difesa dagli avvocati Roversi Monaco e Simoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cucciolla Maurizio Studio Grez & Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lepore, Mandarano, Pagano e Pagliosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
nei confronti
CH & C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cancrini e Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 194/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della CH & C s.r.l.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Arbib, per delega degli avvocati Roversi Monaco e Simoni, l’avvocato Ciliutti, per delega dell'avvocato Lepore, e l’avvocato Nunziata, per delega dell'avvocato Cancrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con lettera di invito del 17.4.2023, il Comune di Milano indiceva una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016, per la conclusione dell’Accordo Quadro n. 20/2023 con unico operatore economico, concernente lavori per interventi straordinari in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro negli edifici in carico all’Area Tecnica – Scuole – Lotto 3.
Il criterio di aggiudicazione, previa verifica del costo della manodopera e del personale, era quello del minor prezzo al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, “ con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 – bis e 2 – ter del Codice dei contratti”.
L’importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, era pari ad euro 3.795.277,93, IVA esclusa.
Con lettera del 17.4.2023, venivano invitati alla procedura venti operatori economici, individuati tramite sistema informatico tra gli operatori iscritti nell’apposito elenco formato dal Comune di Milano. Entro il termine indicato nella lettera di invito (3.5.2023), presentavano l’offerta nove operatori, tra i quali la società IO s.r.l. che veniva ammessa con riserva, dovendo integrare la documentazione presentata. Nella seduta del 12.5.2023, il Presidente, dato atto dell’integrazione prodotta dalla IO s.r.l., apriva le offerte economiche degli operatori ammessi.
Il Presidente della Commissione di gara, calcolata la soglia di anomalia (30,35640%) e verificato che nessuna offerta risultava anomala, stilava la graduatoria delle offerte nell’ambito della quale la società IO s.r.l. si posizionava come prima graduata, avendo presentato l’offerta più vantaggiosa, con un ribasso percentuale pari a – 29.98100% a fronte della soglia di anomalia fissata nella misura di – 30,35640%.
All’esito della seduta del 12.5.2023, il Presidente del seggio di gara incaricava il RUP di verificare il costo della manodopera e, in particolare, che ‘ il costo del personale esposto nell’offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 ’.
Il RUP stabiliva di procedere alla verifica dei costi della manodopera dei primi tre operati economici in graduatoria e, in caso di mancata giustificazione, di verificare le offerte successive.
Dall’esame della documentazione prodotta in sede di gara dalla IO s.r.l. emergeva uno scostamento significativo (49,112%) tra il costo complessivo dei materiali e noli/trasposti dichiarati dall’offerente e i medesimi costi previsti per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
In ragione di tali scostamenti, e in considerazione della situazione di mercato caratterizzata da consistenti e continui aumenti di costo dei materiali e noli/trasporti, la Stazione appaltante decideva di verifica l’affidabilità di tali tre offerte.
Con comunicazione del 24.5.2023, il Comune chiedeva alla società IO s.r.l., oltre che alla seconda e alla terza in graduatoria, di compilare il file Excel “Analisi congruità dell’offerta”, relativo alle lavorazioni più significative dell’appalto e con maggiore rilevanza economica (61 voci), indicando i singoli costi di materiali, noli/trasporti e della manodopera che concorrevano alla formazione dell’offerta.
L’Amministrazione precisava, in particolare, nella richiesta, che il costo unitario dei materiali e delle attrezzature/macchinari, avrebbe dovuto essere giustificato ‘ producendo recenti preventivi o fatture di acquisto quietanzate – quest’ultime qualora i costi unitari indicati (…) presentino significativi scostamenti rispetto a quelli di progetto ’.
L’impresa IO s.r.l. riscontrava la richiesta della Stazione appaltante, con nota del 12.6.2023, allegando documentazione giustificativa.
Il RUP, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dalla IO s.r.l., riteneva l’offerta della società non affidabile, in quanto era emerso un importo complessivamente sottostimato e non giustificato relativo ai costi dei materiali e noli/trasporti delle 61 voci di prezzo più significative pari a euro 331.916,64 non compensato dall’utile di impresa pari a euro 181.169,85, con conseguente perdita di euro 150.746,79, che non garantiva l’equilibrio complessivo dell’offerta.
La verifica dei costi di manodopera e la verifica di congruità delle offerte proseguiva per gli operatori successivi in graduatoria fino all’offerta di CH & C. s.r.l., la cui documentazione veniva esaminata nella seduta del 29.9.2023 e ritenuta complessivamente in equilibrio e, quindi, affidabile.
In data 2.10.2023, il RUP adottava il provvedimento finale di valutazione delle offerte sottoposte a verifica e, nella seduta del 12.10.2023, il Presidente del seggio di gara disponeva l’esclusione delle offerte risultate inaffidabili, dichiarando prima classificata l’offerta presentata dalla CH & C. s.r.l. risultata congrua.
Con determinazione dirigenziale n. 8831 del 12.10.2023, l’Accordo Quadro veniva aggiudicato alla società CH & C s.r.l.
2. La società IO s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, impugnando la propria esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata, e lamentando che la verifica di congruità non era stata condotta sulla base dei giustificativi forniti, bensì avendo riguardo all’Allegato 2 del verbale n. 2 del prezzo lavorazione Prezziario 2022, e dei tre parametri ‘ costo manodopera ribassato al 30%, costo materiali ribassato al 20% o interi – costo noli e trasporti interi ’, la cui incidenza non era tuttavia motivata. L’unico elemento che la ricorrente riferiva di essere riuscita a desumere è che lo scostamento dei prezzi era stato valutato tenendo quale parametro il Prezziario 2022, il che non avrebbe dovuto essere, poiché il procedimento di verifica della congruità si doveva basare esclusivamente sui preventivi e/o fatture prodotte dall’impresa. Secondo la ricorrente, la verifica facoltativa in merito alla congruità dell’offerta di IO, che aveva già superato positivamente il vaglio dell’anomalia, avrebbe pertanto dovuto risolversi favorevolmente sulla base dei soli documenti prodotti.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 194 del 2024, respingeva il ricorso, rilevando che, benché richiesto dal RUP, la società ricorrente aveva esibito a giustificazione solo preventivi, ma non le fatture richieste per le voci (13 su 61) con scostamenti sui prezzi di progetto superiori al 20% (per la maggior parte superiori al 30% con punte del 60%). In conclusione, l’importo di euro 331.916,64, indicato dall’offerente per le suddette voci, non era stato ritenuto giustificato, in quanto ‘ la differenza tra detto importo e l’utile indicato nell’offerta in euro 181.169,85 determina un saldo negativo di euro 150.746,79 cioè una perdita ’. Il Collegio di prima istanza accertava che: “ per 4 voci i materiali proposti sono stati ritenuti non coerenti con le richieste di progetto, per una voce i costi dei materiali sono stati ritenuti insufficienti a coprire le lavorazioni previste nel progetto e per un’altra non sono stati presentati giustificativi (né preventivi, né fatture, né libri cespiti a dimostrazione della proprietà delle attrezzature)”.
Il Giudice del merito rilevava che le argomentazioni di parte ricorrente a sostegno della validità delle altre voci che la Stazione appaltante non aveva ritenuto conformi alla richiesta di progetto non erano state ritenute convincenti, in considerazione della evidente diversità tra offerta e progetto. Inoltre, “ la richiesta del RUP di giustificare in tal modo scostamenti in tutta evidenza significativi è ben chiara ed è congrua (e pertanto non erano necessarie ulteriori delucidazioni o precisazioni), considerato che a fronte dei rilevanti scostamenti tra i prezzi offerti dalla ricorrente rispetto a quelli di mercato la scelta della stazione appaltante di non ritenere sufficiente la loro giustificazione mediante preventivi – cioè di mere proposte contrattuali provenienti da terzi – e di esigere la dimostrazione di congruità esclusivamente con fatture e libri cespiti, documenti che comprovano l’avvenuta esecuzione di un contratto a determinate condizioni o la disponibilità in proprio di attrezzature e macchinari, non è certamente irragionevole, rispondendo infatti all’esigenza di tutelare la stazione appaltante da offerte eccessivamente basse, né discriminatoria, in quanto riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili”.
4. La società IO s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, denunciando che il RUP non aveva mai richiesto di giustificare gli scostamenti superiori al 20% o 30% rispetto al Prezziario 2022 con fatture di acquisto, né con la comunicazione con cui aveva inviato i file excel per la compilazione, né successivamente.
5. Si è costituito il Comune di Milano, rilevando che con l’atto di appello la società IO s.r.l., sotto la veste di critiche alla sentenza di primo grado, contesta i provvedimenti assunti dalla Stazione appaltante, formulando censure mai sollevate in precedenza, con conseguente inammissibilità delle stesse ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
6. Con memoria di replica, la società IO s.r.l. contesta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Milano, sostenendo di non essere stata al corrente della soglia del 20%, a cui gli atti impugnati non farebbero alcun cenno, quindi l’unico motivo di ricorso ‘ in astratto formulabile è stato quello effettivamente proposto: dagli atti impugnati non si comprende per quale ragione (n.d.r. l’offerta) è stata ritenuta incongrua, e ciò nonostante IO avesse compilato il file excel e allegato la documentazione ’.
7. Si è costituita la società CH & C s.r.l., che ha concluso per il rigetto del gravame.
8. All’udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. La società IO s.r.l. appella la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la richiesta del RUP di giustificare gli scostamenti tra i prezzi offerti dalla ricorrente rispetto a quelli di mercato e, quindi, di non ritenere sufficiente la loro giustificazione mediante preventivi, ma di esigere la dimostrazione di congruità esclusivamente con fatture o libri cespiti, ‘ non è certamente irragionevole, rispondendo infatti all’esigenza di tutelare la stazione appaltante a offerte eccessivamente basse, né discriminatoria, in quanto riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili ’. Secondo la ricorrente, l’assunto sarebbe in tesi condivisibile, se non fosse che il RUP non ha mai chiesto di giustificare gli scostamenti superiori al 20% rispetto al Prezziario 2022, né con la comunicazione con cui ha inviato i file excel per la compilazione, né successivamente.
Nell’appello viene precisato che: “ avendo riguardo all’allegato 2 al verbale 2, si intuisce che lo scostamento dei prezzi è stato calcolato sulla base non dei giustificativi forniti da IO, ma del ‘prezzo lavorazione prezziario 2022’ (colonna 6, in bianco) e di tre parametri costo manodopera ribassato del 30% - costo materiali ribassato del 20% o interi – costo noli e trasporti – interi (colonne 15,16 e 17, variamente colorate), la cui incidenza rispetto al calcolo non è minimamente motivata. E’ soltanto nel verbale n. 2 del 21.7.2023 (doc. 7b del Comune) che si legge che la documentazione giustificativa, seppur indicata nell’atto di valutazione finale (pag. 3, doc.3), non è stata presa in considerazione perché non corrispondente a fatture di acquisto”.
10. L’appello è inammissibile e infondato.
10.1. Il Collegio preliminarmente rileva l’inammissibilità della censura prospettata con il gravame, tenuto conto che, come rilevato dalle parti resistenti, la società IO s.r.l. ha introdotto nel presente giudizio, in violazione dell’art. 104 c.p.a., critiche che non sono prospettate con il ricorso introduttivo.
Con il ricorso originario la società aveva contestato la verifica condotta dall’Amministrazione sostenendo che avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sulla documentazione prodotta dall’impresa, senza disporre alcun ulteriore approfondimento e senza tenere conto di altri parametri, come il Prezziario 2022, e ha, altresì, censurato il provvedimento sotto il profilo del difetto di motivazione, sostenendone la non intellegibilità.
Con le critiche spiegate nel gravame, invece, la IO s.r.l., pur ritenendo ‘ assolutamente condivisibile ’ la richiesta rivolta dalla Stazione appaltante di giustificare tramite fatture d’acquisto gli scostamenti di prezzo di rilevante entità, ha lamentato che il RUP non avrebbe specificato la quota oltre la quale erano necessarie le fatture di acquisto e che il Collegio di prima istanza non si sarebbe avveduto di tale aspetto. La società ricorrente ha proposto appello sostanzialmente affidato ad un unico articolato motivo, dalla stessa riassunto con memoria depositata per l’udienza pubblica del 24.10.2024, che testualmente si riporta: “ IO è stata esclusa perché i ribassi superiori al 20% rispetto al prezziario avrebbero dovuto essere giustificati da fatture d’acquisto. Ma la richiesta non era contenuta nella comunicazione del RUP e, all’evidenza, IO non avrebbe potuto in alcun modo intuire che i preventivi datati e sottoscritti non sarebbero stati ritenuti sufficienti a valutare la congruità dell’offerta in presenza di scostamenti superiori al 20%”. E censura la sentenza impugnata, evidenziando che: “ Il fulcro del giudizio era non se la scelta fosse o meno irragionevole o discriminatoria, ma se fosse mai stata resa nota a IO prima e/o durante il procedimento di verifica della congruità, in modo da consentire alla Società di allegare – per 13 voci su 61 – le fatture di acquisto in luogo dei preventivi”.
In sostanza, lamenta una omessa pronuncia del Giudice del merito che non avrebbe tenuto conto delle critiche sopra illustrate.
Il Collegio osserva che il mezzo non è stato sottoposto al contraddittorio con le altre parti in prime cure e all’esame del T.A.R., pertanto è inammissibile, stante il divieto di nuovi motivi in appello ( ex multis Cons. Stato, n. 4007 del 2022). L’art. 104, comma 1, c.p.a., pone espressamente il divieto di nuovi motivi in appello, in quanto il thema decidendum in questa fase del giudizio è circoscritto alle sole censure ritualmente sollevate in primo grado, non potendosi dare ingresso, per la prima volta in tale sede, a nuove doglianze, siano in fatto o in diritto.
E’ palese la divergenza tra le critiche prospettate in appello e quelle introdotte nel giudizio di primo grado, dovendosi, altresì, rilevare che la sentenza conclusiva del primo grado è tenuta ad attenersi ai motivi; ove ciò non accada, è censurabile per ultra o extra petizione, ma non può costituire lo strumento per un ampliamento (o un radicale mutamento, come nella specie) del thema decidendum, consentendo alle parti di introdurre censure contro il provvedimento impugnato che non siano state oggetto del dibattito processuale.
D’altronde, nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha scrutinato con precisione le doglianze della ricorrente ed ha fornito le dettagliate argomentazioni di rigetto sopra sintetizzate, sicché nessuna critica di omessa valutazione può essere prospettata, e neppure può essere consentito all’appellante introdurre differenti ragioni di illegittimità degli atti impugnati, come invece è accaduto.
10.2. Il mezzo è, altresì, infondato.
Emerge dai fatti di gara che la società IO s.r.l. è stata esclusa perché: “ l’importo complessivamente non giustificato e sottostimato derivante dalla verifica dei <<costi unitari dei materiali e noli/trasporti>>, dichiarati per le 61 voci di prezzo più significative oggetto della richiesta di giustificazioni, pari ad Euro 331.916,64, non risulta compensato dall’utile di impresa residuo e determina una perdita di Euro 150.746,79, perdita che non garantisce l’equilibrio complessivo dell’offerta, ciò anche se i costi orari della manodopera dichiarati dall’operatore economico non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016, i tempi/monte ore della manodopera risultano congrui per l’esecuzione delle lavorazioni di progetto e il costo complessivo della manodopera dichiarato in sede di gara risulta coerente con quello di progetto”.
In particolare, dall’esame dei dati dichiarati dall’operatore nell’offerta economica, è emerso uno scostamento del 49,112% pari a una differenza in valore assoluto di euro 758.016,3 tra i costi per materiali e noli/trasporti indicati e i medesimi costi risultanti dal progetto.
Alla luce di tale scostamento, considerato che i costi di materiali, noli e trasporti nell’appalto in esame incidevano per il 40,668% e considerata altresì l’attuale situazione del mercato caratterizzata da consistenti e continui aumenti di costo, la Stazione appaltante ha ritenuto essenziale verificare l’affidabilità dell’offerta dell’appellante con riferimento ai costi dei materiali e noli/trasporti. Pertanto, il Comune ha chiesto all’operatore economico di compilare il file Excel ‘Analisi congruità dell’offerta’, predisposto dall’Amministrazione, relativo alle 61 lavorazioni più significative e con maggiore rilevanza economica, con l’indicazione dei singoli costi dei materiali, dei noli/trasporti e della manodopera che concorrevano alla formazione dell’offerta.
Le doglianze prospettate con il gravame, e in particolare la denuncia secondo cui la “ IO è stata esclusa perché i ribassi superiori al 20% rispetto al prezziario avrebbero dovuto essere giustificati da fatture d’acquisto. Ma la richiesta non era contenuta nella comunicazione del RUP e, all’evidenza, IO non avrebbe potuto in alcun modo intuire che i preventivi datati e sottoscritti non sarebbero stati ritenuti sufficienti a valutare la congruità dell’offerta in presenza di scostamenti superiori al 20%” , sono smentite dal contenuto della nota del 24.5.2024 inviata dal RUP alla società.
Nel documento si precisa: “ il costo unitario dei materiali dovrà essere giustificato producendo recenti preventivi o fatture di acquisto quietanzate, queste ultime qualora i costi unitari indicati per i materiali presentino significativi scostamenti rispetto a quelli di progetto, intestati all’operatore economico partecipante alla gara…Ai fini della determinazione degli scostamenti tra i costi dei materiali e noli/trasporti di progetto e quelli dichiarati dall’operatore economico, i singoli costi delle lavorazioni di progetto potranno essere desunti mediante l’applicazione delle relative incidenze percentuali sul prezzo esposto nel ‘Prezziario Regione Lombardia’ di riferimento posto a base di gara”.
La Stazione appaltante ha esaminato tutta la documentazione prodotta, ed ha verificato che l’importo complessivo delle 61 voci di prezzo più significative indicate da IO s.r.l. nel file excel ‘Analisi di congruità dell’offerta’ (euro 845.847,61) era superiore al costo dei materiali e noli/trasporti di tutte le 220 voci di prezzo dell’Accordo Quadro risultante dall’offerta presentata da IO (euro 745.434,23). L’Amministrazione ha verificato altresì, come precisato dal T.A.R., che per 4 voci i materiali proposti sono stati ritenuti non coerenti con le richieste di progetto, per una voce i costi dei materiali sono stati ritenuti insufficienti a coprire le lavorazioni previste nel progetto e per un’altra non sono stati presentati giustificativi (né preventivi, né fatture, né libri cespiti a dimostrazione della proprietà delle attrezzature). In conclusione, l’importo di euro 331.916,64 indicato dall’offerente per le suddette voci è stato ritenuto non giustificato. La differenza tra detto importo e l’utile indicato nell’offerta di euro 181.169,85 ha determinato un saldo negativo di euro 150.746,79, ossia una evidente perdita.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la richiesta del RUP di giustificare gli scostamenti significativi è stata chiara e inequivoca. Nonostante ciò, l’appellante ha omesso la produzione di giustificativi a mezzo fatture d’acquisto o libri cespiti per costi che presentavano evidenti e ictu oculi rilevanti scostamenti di ben oltre il 20% e 30% sui prezzi di progetto. A fronte della contestazione espressa dal Comune di Milano con memoria, il quale, inter alia , ha eccepito che per numerose voci di prezzo che presentavano scostamenti rispetto ai costi di progetto superiori al 20% (con punte prossime al 55%) non sono state presentate recenti fatture di acquisto quietanzate come richiesto, l’appellante, nel corso del giudizio, non ha dedotto alcunchè.
L’operatore era perfettamente consapevole della significatività degli scostamenti delle voci di prezzo per le quali era stata chiesta la giustificazione, posto che la maggior parte degli scostamenti era prossimo o superiore al 30%, molti superiori al 40% e alcuni addirittura del 60%.
Nonostante ciò, per nessuna delle voci la società IO s.r.l. ha presentato fatture di acquisto, ma solo sette preventivi.
Il Collegio rileva che per il giudizio di anomalia si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla legge di gara, quali parametri di valutazione, cui si aggiungono quelli ordinariamente riservati alla discrezionalità tecnica della Commissione di gara. Nel caso di specie, i documenti forniti dalla IO s.r.l., a fronte della richiesta della Stazione appaltante, rappresentano meri preventivi di spesa per forniture e posa in opera che non possono essere ritenute idonee giustificazioni.
Inoltre, non è corretto sostenere che l’Amministrazione abbia omesso di motivare le ragioni delle determinazioni in sede di valutazione della congruità dell’offerta, atteso che il RUP nel verbale n. 2 del 2.7.2023 chiaramente rappresenta che ai fini della ‘ determinazione degli scostamenti tra i costi dei materiali e noli/trasporti di progetto e quelli dichiarati dall’Operatore Economico, i singoli costi delle lavorazioni di progetto potranno essere desunti mediante l’applicazione delle relative incidenze percentuali sul prezzo esposto nel Prezziario Regione Lombardia di riferimento posto a base di gara ’.
A tale riguardo, va richiamato l’indirizzo condiviso di questo Consiglio di Stato, secondo cui la natura istruttoria della verifica della congruità dell’offerta non impone, in particolare il comma 5 dell’art. 97 del Codice, una articolazione per cui a ogni giustificazione prodotta debba corrispondere un riscontro/giudizio della stazione appaltante. Con la conseguenza che ‘ è sufficiente a fondare il giudizio finale di incongruità una motivazione che renda nella sostanza percepibile il percorso logico sotteso ’, al mancato accoglimento esternando ‘ le ragioni di inidoneità degli argomenti spesi dall’interessata a superare le criticità dell’offerta ’ (Cons. Stato n. 3472 del 2021).
Ne consegue che la doglianza secondo cui l’Amministrazione non avrebbe dovuto avere riguardo al Prezziario 2022, ma solo alla documentazione prodotta dall’appellante, non può essere condivisa, stante la chiara indicazione della lex specialis , tenuto conto che, diversamente opinando, la procedura di valutazione dei giustificativi sarebbe viziata da irragionevolezza, stante la necessità di un confronto con i valori di riferimento utilizzati per la redazione del progetto in relazione andamento dei prezzi dell’attuale mercato delle costruzioni.
Né si può predicare che la Stazione appaltante sia incorsa in qualche omissione, come denuncia l’impresa ricorrente la quale lamenta che: ‘ ciascuna di questi profili avrebbe ben potuto essere supportato dal RUP richiedendo chiarimenti sull’equivalenza di formati e modelli ’. In disparte l’inammissibilità della questione, introdotta per la prima volta nel presente giudizio, la stessa può ritenersi superata dal fatto che il procedimento di verifica, disciplinato dall’art. 97 del Codice, non prevede una scansione rigida del contraddittorio relativo, né prevede ‘ predeterminate e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi ’ a fissare al comma 5 ‘ un’unica richiesta di chiarimenti (…) con un termine di risposta non inferiore a quindici giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nella precedente disciplina’ . La procedura, pertanto, si sostanzia in un momento di richiesta delle giustificazioni a cui corrisponde la fase di analisi/verifica del RUP, e a cui può fare seguito, ma si tratta di un momento solo eventuale, una o più richieste di delucidazioni e/o integrazioni, senza che tale adempimento sia obbligatorio (Cons. Stato, n. 6577 del 2022; id. n. 3472 del 2021 cit; id. n. 3709 del 2021).
11. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
12. Le spese di lite del grado, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale e dei recenti arresti della giurisprudenza sulle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO