Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
0 14 82 /02 EL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 9871/99 Cron. N.3833 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.Amirante 1. Dott. Francesco -Presidente- 662. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- Ud. 16.11.2001 3.66 Federico Roselli -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Raffaele Foglia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA LI NI, in proprio e nella qualità di procu- ratore speciale di LI IL, LI CI e LI TI, elettivamente do- miciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Walter Putaturo del foro di Pescara Ricorrente 4444
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 2 n. 12, è domiciliato per legge Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 52/98 del Tribunale del Lavo- ro di L'Aquila dell'11.2.1998/25.6.1998 nella causa n. 558 R. G. 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4.12.1997 CO PI, in proprio e nella qualità di procuratore speciale dei soggetti indicati in epigrafe, nonché di IA NO, tutti eredi di IC PI, propone- va appello contro la sentenza del Pretore di Pescara del 3.6.1997, con cui il Ministero dell'Interno era stato condannato a corrispondere a IC PI, deceduto nelle more del giudi- zio, l'indennità di accompagnamento a lui spettante quale cieco assoluto. Il PI deduceva l'erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Pretore, pur avendo riconosciuto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, omesso di liquidare in favore del ricorrente anche la richiesta pensione di cieco assoluto e la ri- chiesta di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 per patologia diversa dalla cecità (cachessia senile). Il Ministero dell'Interno costituendosi contestava la fondatezza 3 dell'appello chiedendone il rigetto. Il Tribunale di L'Aquila con sentenza 11.2.1998/25.6.1998, in parziale riforma della decisione pretorile, condannava il Ministe- ro a condannare a pagare agli eredi di IC PI i ratei della pensione di cieco assoluto dal 1°.11.1994 al 10.5.1996, ol- tre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo. In particolare il Tribunale osservava che, mentre appariva errato il rilievo di omessa pronuncia formulato dall'appellante con rife- rimento all'indennità di accompagnamento quale invalido civile, era pienamente fondato quanto alla pensione di cieco assoluto. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione CO PI in proprio e nella qualità anzidetta di procuratore spe- ciale di NA, RC e ET PI ( non di IA NO in nome della quale aveva anche agito in appello) con unico motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso facendo rile- vare preliminarmente che nei confronti di IA NO la sen- tenza deve ritenersi passata in giudicato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, nel lamentare violazione delle leggi n. 108 del 1980 e n. 508 del 1988, sostiene che né il Preto- re né il Tribunale si sono pronunciati sull'indennità di accompa- gnamento per patologia diversa dalla cecità, ossia per inabilità totale a svolgere gli atti della vita quotidiana per cachessia seni- le. Da parte sua il resistente Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in relazione al fatto che non era chiaro nemmeno in sede di appello che cosa la parte avesse inteso chiedere. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene il ricorso inammissibile. Invero il Tribunale ha interpretato la decisione di primo grado nel senso che il Pretore, verificato che per mezzo di consulenza tecnica IC PI si trovava nelle condizioni per conseguire tutti i benefici di legge (pensione ed indennità di accompagna- mento quale cieco assoluto;
indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 del 1980 per la diversa patologia di ca- chessia senile), condannò il Ministero dell'Interno al pagamento delle due indennità di accompagnamento. Orbene il ricorrente non ha contestato tale interpretazione, es- sendosi limitato ad affermare che il Tribunale, nel riformare la sentenza pretorile, ha riconosciuto i soli ratei di pensione spet- tanti al de cuius quale cieco civile e non l'indennità di accompa- gnamento per la detta patologia relativa alla cachessia senile. In conclusione l'impugnata sentenza resta ferma in conseguenza della dichiarata inammissibilità. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di legitti- mità, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQ M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. J 5 Così deciso in Roma addì 16 novembre 2001 Il Consigliere relatore estensore Cilessandro be RendisПендіј Il Presidente мешно Джи неве Dill IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla E oggi, -5 FEB. 2002 I , D LLO SSA R BO , TA 10 P U I IL CANCELLIERE T. D I SPESA 3 R STA 53 ELL'A . IMPO N N G D O 3 SI -7 A A SEN D D 1-3 TE , E 1 I ISTRO ESEN A E IRITTO G EG EG L R D A O LL E D