TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1420 2025 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
SA RO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_1
MANLIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
deduce di avere diritto alla c.d. APE sociale, esponendo: di Parte_1 avere presentato all' , in data 29 novembre 2024, domanda per il CP_1 riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità prevista dall'art. 1, commi 179 e segg. della Legge n. 232/16 (legge di bilancio per il 2017) cosiddetta APE sociale;
che, a mente della L. n. 145/18, art, 1, comma 283, “a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 207/96 è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda”; di possedere tutti i requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, Lett. a D.P.C.M. n. 88 del 23 maggio 2017 recante disposizioni attuative in materia di APE Sociale (ovvero: età superiore ai 63 anni;
anzianità contributiva superiore a 30 anni ridotti a 28 per effetto delle tre maternità, stato di disoccupazione); che l' , con provvedimento del 17 dicembre successivo, ha disatteso la CP_1 suddetta domanda, in quanto non risulterebbero registrate giornate lavorative per il 2024 e per non aver fruito di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento;
che tale provvedimento di diniego è illegittimo, avendo essa ricorrente nell'anno 2024 lavorato alle dipendenze della ditta dal 13 al 18 novembre 2024; che alcun Parte_2 rilievo assume la mancata fruizione dell'indennità di disoccupazione giacchè ai fini del riconoscimento del diritto è sufficiente lo stato di disoccupazione e non anche l'avere percepito la relativa indennità; che ricorrono nel caso in esame i presupposti per ottenere, in attesa della pronuncia di merito, tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “in via cautelare e urgente, ordinare all' in persona del Presidente e legale rappresentante CP_1 pro tempore, e per esso al Direttore della sede di Ragusa, di pagare immediatamente all'odierna ricorrente l'indennità prevista dall'art. 1, commi 179 e segg. della Legge n. 232/16 (legge di bilancio per il 2017) cosiddetta APE sociale, nella misura corrispondente alla pensione di vecchiaia integrata al minimo ovvero € 603,40 per il 2025, e ciò a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda (1° dicembre 2024). Nel merito accertare il diritto del ricorrente all'indennità suddetta a decorrere dal 1° dicembre 2024, da quantificarsi sulla base dei 1537 contributi settimanali risultanti dall'estratto versato in atti, condannando l'istituto resistente al pagamento dei relativi ratei al netto delle somme eventualmente corrisposte all'esito della fase cautelare, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non averne riscossi.”. L' chiede disattendersi il ricorso, osservando: “Anche a voler prescindere CP_1
(ma senza prescindere), dalla evidente strumentalità dei pochi giorni lavorati a dicembre 2024 …, dopo tale rapporto di lavoro, per il quale è stata allegata la lettera di licenziamento, non ha fatto seguito la disoccupazione. In effetti si tratta di un soggetto ormai fuoriuscito da anni dal mondo del Lavoro, non disoccupato ma inoccupato. Una delle condizioni per cui si può beneficiare dell'APE sociale è quella di trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e di godere della prestazione di disoccupazione spettante per tutto il periodo possibile. Per tacere del necessario requisito contributivo, che qui manca. Del resto, la lettera a del comma 179 del'art.1 L. 232/2016 è molto chiara nel precisare che i richiedenti hanno diritto se a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.”. Ciò chiarito, soggiunge che la ricorrente non ha maturato alcuna contribuzione nei 36 mesi anteriori la cessazione del rapporto di lavoro del 2024, a sua volta strumentale. Parte ricorrente deduce, a propria difesa, che il requisito dei 18 mesi contributivi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto è richiesto soltanto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, laddove nell'ipotesi concreta – come evincibile dal modello in atti – trattasi invece di assunzione a tempo CP_2 indeterminato. Quest'ultimo assunto difensivo non può essere condiviso. La ricorrente, come attestato dalla documentazione in atti, ha sempre lavorato in qualità di bracciante agricolo e dunque nell'ambito di una tipologia contrattuale inquadrabile, di norma, nello schema del rapporto di lavoro a tempo determinato. È noto che grava sul lavoratore interessato l'onere di provare che il contratto concluso, sempre per l'espletamento dell'attività di bracciante agricolo, abbia natura di rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in esame, tale prova non può ritenersi integrata dalla sola documentazione prodotta in giudizio, essendo lecito dubitare in ordine alla veridicità dell'assunzione a tempo indeterminato di una bracciante agricola di ben 65 anni, fino a quel momento impegnata sempre con contratti di lavoro a termine. Stante il difetto die presupposti occorrenti per accedere alla c.d. APE sociale, il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate, tenuto conto delle peculiarità della lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Ragusa, 05/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1420 2025 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
SA RO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_1
MANLIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
deduce di avere diritto alla c.d. APE sociale, esponendo: di Parte_1 avere presentato all' , in data 29 novembre 2024, domanda per il CP_1 riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità prevista dall'art. 1, commi 179 e segg. della Legge n. 232/16 (legge di bilancio per il 2017) cosiddetta APE sociale;
che, a mente della L. n. 145/18, art, 1, comma 283, “a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 207/96 è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda”; di possedere tutti i requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, Lett. a D.P.C.M. n. 88 del 23 maggio 2017 recante disposizioni attuative in materia di APE Sociale (ovvero: età superiore ai 63 anni;
anzianità contributiva superiore a 30 anni ridotti a 28 per effetto delle tre maternità, stato di disoccupazione); che l' , con provvedimento del 17 dicembre successivo, ha disatteso la CP_1 suddetta domanda, in quanto non risulterebbero registrate giornate lavorative per il 2024 e per non aver fruito di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento;
che tale provvedimento di diniego è illegittimo, avendo essa ricorrente nell'anno 2024 lavorato alle dipendenze della ditta dal 13 al 18 novembre 2024; che alcun Parte_2 rilievo assume la mancata fruizione dell'indennità di disoccupazione giacchè ai fini del riconoscimento del diritto è sufficiente lo stato di disoccupazione e non anche l'avere percepito la relativa indennità; che ricorrono nel caso in esame i presupposti per ottenere, in attesa della pronuncia di merito, tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “in via cautelare e urgente, ordinare all' in persona del Presidente e legale rappresentante CP_1 pro tempore, e per esso al Direttore della sede di Ragusa, di pagare immediatamente all'odierna ricorrente l'indennità prevista dall'art. 1, commi 179 e segg. della Legge n. 232/16 (legge di bilancio per il 2017) cosiddetta APE sociale, nella misura corrispondente alla pensione di vecchiaia integrata al minimo ovvero € 603,40 per il 2025, e ciò a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda (1° dicembre 2024). Nel merito accertare il diritto del ricorrente all'indennità suddetta a decorrere dal 1° dicembre 2024, da quantificarsi sulla base dei 1537 contributi settimanali risultanti dall'estratto versato in atti, condannando l'istituto resistente al pagamento dei relativi ratei al netto delle somme eventualmente corrisposte all'esito della fase cautelare, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non averne riscossi.”. L' chiede disattendersi il ricorso, osservando: “Anche a voler prescindere CP_1
(ma senza prescindere), dalla evidente strumentalità dei pochi giorni lavorati a dicembre 2024 …, dopo tale rapporto di lavoro, per il quale è stata allegata la lettera di licenziamento, non ha fatto seguito la disoccupazione. In effetti si tratta di un soggetto ormai fuoriuscito da anni dal mondo del Lavoro, non disoccupato ma inoccupato. Una delle condizioni per cui si può beneficiare dell'APE sociale è quella di trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e di godere della prestazione di disoccupazione spettante per tutto il periodo possibile. Per tacere del necessario requisito contributivo, che qui manca. Del resto, la lettera a del comma 179 del'art.1 L. 232/2016 è molto chiara nel precisare che i richiedenti hanno diritto se a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.”. Ciò chiarito, soggiunge che la ricorrente non ha maturato alcuna contribuzione nei 36 mesi anteriori la cessazione del rapporto di lavoro del 2024, a sua volta strumentale. Parte ricorrente deduce, a propria difesa, che il requisito dei 18 mesi contributivi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto è richiesto soltanto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, laddove nell'ipotesi concreta – come evincibile dal modello in atti – trattasi invece di assunzione a tempo CP_2 indeterminato. Quest'ultimo assunto difensivo non può essere condiviso. La ricorrente, come attestato dalla documentazione in atti, ha sempre lavorato in qualità di bracciante agricolo e dunque nell'ambito di una tipologia contrattuale inquadrabile, di norma, nello schema del rapporto di lavoro a tempo determinato. È noto che grava sul lavoratore interessato l'onere di provare che il contratto concluso, sempre per l'espletamento dell'attività di bracciante agricolo, abbia natura di rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in esame, tale prova non può ritenersi integrata dalla sola documentazione prodotta in giudizio, essendo lecito dubitare in ordine alla veridicità dell'assunzione a tempo indeterminato di una bracciante agricola di ben 65 anni, fino a quel momento impegnata sempre con contratti di lavoro a termine. Stante il difetto die presupposti occorrenti per accedere alla c.d. APE sociale, il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate, tenuto conto delle peculiarità della lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Ragusa, 05/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)