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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1023/2022 promossa da:
(già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1 Parte_2
), rappresentata dall'avv. Marco Silvestri per mandato in atti P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata dall'avv. Paolo Maria Bellini per mandato in Controparte_1 C.F._1
atti
1 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte,
in integrale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Savona, GI dott.ssa Serra, n.
245/22 pubblicata il 14/03/22 nel giudizio RG n. 2433/20, rep. n. 285/22, non notificata, che ha condannato a pagare a favore di la somma di € 130.000,00 oltre interessi al tasso Parte_2 Controparte_1
legale dal 7 ottobre 2019 al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese processuali che liquida in € 406,50 per esborsi, ed in € 10.730,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. ed in accoglimento del presente atto di appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, prescritta e comunque non provata, dichiarare altresì decaduta parte ricorrente dal diritto di escutere la garanzia, infondata;
accertare e dichiarate tenuta la IGa al rimborso di quanto corrisposto da Controparte_1 Pt_2
in adempimento della gravata sentenza e quindi condannare la prima al pagamento a favore della
[...]
seconda di € 147.839,57*.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
- in ogni caso, in ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, condannare la società appellata al pagamento, in ripetizione, delle maggiori somme che la Controparte_2
ha versato e/o dovesse versare in esecuzione della sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge.
Per l'Appellata:
"Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria difesa, eccezione e domanda avversa reietta e disattesa, ed in globale rigetto dell'appello proposto dalla - anche su eventuali temi di nuovo Parte_2
contraddittorio - , così pronunciare:
2 1. - Preliminarmente, e per le causali indicate nel presente atto, ritenere sussistente, tra la Parte_2
ed il IG. , l'avvenuta stipula di un contratto autonomo di garanzia e non di una
[...] Parte_3
fideiussione;
2. - Confermare comunque integralmente la sentenza edita dal Tribunale di Savona nr. 245/2022, sia in punto capitale che spese, accogliendo la tesi della parte in oggi appellata IG.ra ; Controparte_1
3. - Conseguentemente, riconoscere la correttezza e legittimità del pagamento della somma di euro
130.000,00 (centotrentamila), oltre interessi di legge maturati contrattualmente dal giorno 9/12/2007 sino al saldo effettivo, effettuato dalla in ottemperanza del dispositivo della sentenza in oggi Parte_2
impugnata;
4. - Conseguentemente condannare parte appellante anche alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, con ogni onere accessorio di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, pubblicata in data 14 marzo 2022, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, a seguito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da , quale unica erede del Controparte_1
padre , nei confronti di al fine di escutere la fideiussione rilasciata da detto Parte_3 Parte_2 istituto di credito in data 9 dicembre 2005 fino alla concorrenza di € 130.000,00, previo mutamento del rito, ha così deciso:
“Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna a pagare a la somma di euro 130.000,00 oltre interessi al Parte_2 Controparte_1
tasso legale dal 7 ottobre 2019 al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
406,50 per esborsi, ed in € 10.730,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto:
a) che era un fatto pacifico che in data 9 dicembre 2005 si fosse costituita fideiussore a Parte_2
favore di e nell'interesse della soc. ABCD Quattro s.r.l. fino alla concorrenza di € 130.000,00, Parte_3
oltre interessi di legge maturati dalla data di inizio dei lavori, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società garantita con il contratto preliminare in pari data stipulato tra la stessa ed il e CP_1
3 relativo alla promessa di acquisto di immobili ancora da realizzare nel termine di 24 mesi dalla firma del preliminare e comunque entro 18 mesi dall'inizio dei lavori;
b) che la banca garantiva l'obbligazione, a prima richiesta e con esclusione dell'obbligo di preventiva escussione della debitrice principale, con validità dalla data odierna e sino alla stipulazione del rogito notarile di trasferimento degli alloggi, per l'importo che il promissario acquirente aveva già pagato, purchè escussa entro e non oltre 60 giorni successivi alla scadenza indicata;
c) che la banca, costituendosi in giudizio, aveva opposto 1) l'estinzione della garanzia in quanto prestata solo a garanzia del contratto preliminare del 9 dicembre 2005, mentre tra le parti era intervenuto un nuovo accordo il 25 novembre 2015; 2) la decadenza per non essere stata escussa la garanzia nel termine di 60 gg;
3) l'estinzione per decorso del termine decennale di prescrizione, non avendola il beneficiario fatta valere dopo l'inadempimento del primo preliminare;
d) che la garanzia prestata era da ricondurre al contratto autonomo di garanzia, atteso che i) era a prima richiesta e quindi senza eccezioni, ii) prevedeva una obbligazione diversa da quella del garantito, iii) aveva una funzione indennitaria;
e) che, in relazione alla prima eccezione (estinzione della garanzia in quanto prestata solo a garanzia del contratto preliminare del 9 dicembre 2005), l'addendum al preliminare stipulato nel novembre 2015 costituiva una mera specificazione ed integrazione del primo contratto stipulato nel dicembre 2005, in quanto non eravamo in presenza di una manifestazione di volontà di estinguere la precedente obbligazione, atteso che le parti avevano richiamato espressamente il primo contratto ad eccezione degli immobili promessi in vendita, che erano stati identificati in modo diverso in conseguenza alle modifiche del piano regolatore, ma con una superficie pressochè identica, sebbene unificata in un unico appartamento, e del termine di consegna e di stipula del definitivo;
dunque le modifiche intercorse tra le parti del preliminare, non venivano ad incidere sulla garanzia indennitaria rilasciata;
f) che, in relazione alla seconda eccezione (decadenza della garanzia), atteso i) che il contratto preliminare del 2005 prevedeva che la costruzione del fabbricato avrebbe dovuto essere completamente ultimata entro
24 mesi “e, comunque, entro il termine massimo di 18 mesi dall'inizio dei lavori”, con consegna degli immobili, senza indicare una data specifica per la stipulazione del contratto definitivo;
ii) che il contratto di garanzia prevedeva i medesimi termini, stabilendo la validità della garanzia sino alla stipula dell'atto notarile di compravendita, con un termine di decadenza fissato entro i 60 gg. successivi a detta scadenza, e quindi, in assenza di un termine fissato per la stipulazione del rogito notarile, non poteva considerarsi maturata la decadenza trascorsi i 24 mesi dalla stipulazione del contratto preliminare, in quanto comunque non si era verificato un inadempimento definitivo della promittente venditrice, visto che il secondo termine di 18 mesi dall'inizio dei lavori assorbiva il primo di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque le parti
4 avevano sottoposto il preliminare alla condizione sospensiva che la società costruttrice divenisse proprietaria di tutti i terreni, avvenuta solo nel 2015; in ogni caso l'intervenuto inadempimento avrebbe potuto essere eccepito solo dalla parte contrattuale, mentre alla banca, quale garante autonomo, non era concesso formulare eccezioni ed il termine finale, poi fissato successivamente all'addendum, per la stipulazione del definitivo e per “consentire a di confermare le garanzie bancarie, se era vero che non era Parte_2
opponibile all'istituto di credito, tuttavia non veniva ad incidere sulla garanzia della banca che era determinata in forza dell'atto;
g) che, in relazione alla terza eccezione (l'estinzione per decorso del termine decennale di prescrizione) e cioè per aver dovuto la scutere la garanzia entro la data del 9.12.2007, mentre, avendola escussa nel 2019, CP_1
la prescrizione decennale si sarebbe maturata, la sua infondatezza derivava dell'erroneo presupposto che l'inadempimento si sarebbe verificato dopo 24 mesi dalla stipulazione della garanzia e del primo preliminare, quando i) la validità del preliminare era subordinata all'acquisizione di tutti i terreni e ii) il termine era fissato in 18 mesi dall'inizio dei lavori, tanto che da tale data erano convenuti gli interessi sulla somma garantita;
conseguentemente il termine per l'inadempimento andava collegato solo allo spirare della data poi fissata della stipulazione del definitivo e quindi al 30.9.2019, quando ancora la costruttrice non aveva neppure iniziato le opere.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 17 ottobre 2022 ha impugnato Parte_2
la sentenza gravata, chiedendo la sua riforma.
Si è ritualmente costituita , opponendosi al gravame. Controparte_1
Alla prima udienza del 29 marzo 2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2024 e in tale sede la causa è stata assegnata ad altro relatore e rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18 dicembre 2024.
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le comparse conclusionali e di 20 per quelle di replica.
Entrambi le parti hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e va respinto.
(oggi ha impugnato la sentenza gravata sulla base di cinque motivi Parte_2 Parte_1
ed in particolare:
5 1) inammissibilità del mutamento del rito
L'appellante rileva l'inammissibilità del mutamento del rito, dal momento che la aveva introdotto il CP_1
giudizio con quello sommario e quindi, attese le illegittime integrazioni della domanda, su cui poi sarebbe fondata la sentenza impugnata, la medesima avrebbe dovuto essere immediatamente respinta.
Il motivo è inammissibile in quanto l'appellante si duole di un erroneo mutamento del rito che avrebbe concesso alla allora ricorrente di estendere le proprie difese senza indicare le conseguenze che da tale violazione sarebbero derivate, sia nell'ambito del motivo stesso, che in sede di conclusioni ed in ogni caso infondato in quanto non sussiste alcuna preclusione alle parti di depositare, come è avvenuto nel caso di specie, altra documentazione, atteso che “In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (così Cass. 12.7.2024 n.19224).
In ogni caso il mutamento del rito era ampiamente giustificato dalla complessità delle questioni oggetto del presente giudizio, quali analiticamente affrontate nella articolata e approfondita motivazione della sentenza impugnata.
2) erronea “qualificazione dell'obbligazione” – natura di fideiussione - liberazione della banca
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale ritenuto che la garanzia prestata dalla banca costituisse un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, quando, se è vero che nell'atto l'istituto di credito aveva rinunciato al beneficio della preventiva escussione ed aveva accettato di pagare a prima richiesta, tuttavia non aveva mai rinunciato a non opporre eccezioni;
da ciò deriverebbe che il giudice di prime cure non avrebbe fatto un'attenta analisi del testo;
se, invece, la garanzia prestata venisse qualificata come fideiussione e quindi venisse concessa alla banca la facoltà di proporre eccezioni, verrebbe in evidenza i) la violazione dell'art.1955 c.c. per aver nascosto il comportamento inadempiente della debitrice principale, da cui sarebbe derivato un pregiudizio economico per l'istituto garante, correlato alla perdita del diritto di surrogazione ex art.1949 c.c. e/o di regresso ex art.1950 c.c.; ii) la violazione dell'art.1957 c.c. per non aver il garantito coltivato entro 6 mesi le sue istanze nei confronti del debitore;
iii) la violazione dell'art.1956 c.c., per non essersi comportato secondo buona fede e correttezza.
Il motivo è infondato e va respinto.
La garanzia invocata dalla appellata è costituita da un atto datato 9 dicembre 2005 su carta intestata di Banca
6 Carige -Cassa di Risparmio di Genova e Imperia- Filiale di Loano, sottoscritta da 2 funzionari ed indirizzata a
, del seguente letterale tenore: Parte_3
“Premesso:
- che con scrittura privata del 9 dicembre 2005, con sede in Loano, Corso Roma 56 C.F. Parte_4
e P.I.V.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha promesso la vendita al P.IVA_2 P.IVA_3
IGnor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] [...]
il quale ne ha promesso l'acquisto per sé o per persone da nominare sino alla stipula del pubblico atto di C.F._2 trasferimento, dei seguenti beni immobili:
- alloggio int. 6 posto al piano terra dell'edificio 6/B composto da n. 1 vano soggiorno/camera, disimpegno, bagno e terrazzo;
- alloggio int. 7 posto al piano terra dell'edificio 6/B composto da n. 1 camera, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e terrazzo;
-box n. 5 posto al piano interrato dell'edificio 6/B;
-box n. 6 posto al piano interrato dell'edificio 6/B.
Tutti da essere costruiti quali cose future con la realizzazione dello Strumento Urbanistico Attuativo d'iniziativa privata in zona C2 del vigente P.R.G., località Cianastri, via Madonna degli Angeli, del Comune che prevede la Parte_5 edificazione di undici edifici in condominio per una volumetria complessiva di mc. 33.284 su una superficie globale di mq.
55.723;
- i quali immobili sono meglio descritti nel contratto del quale costituiscono oggetto;
- che la parte promittente venditrice si è obbligata a consegnare i suddetti appartamenti e box entro e non oltre il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla firma del compromesso e, comunque entro mesi 18 (diciotto) dall'inizio dei lavori;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti assunti con il contratto, in particolare avente ad oggetto l'intestazione e la consegna delle unità immobiliari avanti indicate, la parte promittente venditrice si è impegnata a far prestare a favore della parte promittente acquirente, fideiussione bancaria a prima richiesta, fatta espressa esclusione dell'obbligo di preventiva escussione del debitore principale, fino alla concorrenza dell'importo di euro 130.000,00
(centotrentamila/00) corrispondente al prezzo convenuto ed effettivamente pagato dal promittente acquirente all'atto della promessa medesima.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO la sottoscritta con sede in Genova Via Cassa di Risparmio 15 e Parte_6 per essa la Filiale di Loano nelle persone dei suoi rappresentanti , nata ad [...] il [...], CP_3 quadro direttivo, , nato a [...] il [...], quadro direttivo si costituisce fideiussore Controparte_4 nell'interesse della Società con sede in Loano C.so Roma 56 ed a favore del IGnor fino Parte_4 Parte_3 alla concorrenza di euro 130.000,00 (Centotrentamila/00) come sopra specificato, oltre interessi di legge maturati decorsi
18 mesi dalla data di inizio dei lavori, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società garantita in dipendenza di quanto esposto in premessa. Tale fideiussione la sottoscritta Parte_6
presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
[...] di cui all'art. 1944 del c.c., intendendo impegnarsi fin d'ora, a semplice richiesta formulata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la somma che verrà indicata
7 dalla parte creditrice sino alla concorrenza dell'importo garantito di euro 130.000,00 (centotrentamila/00) (oltre interessi di legge) come sopra specificato.
La presente fideiussione avrà validità dalla data odierna e sino alla stipula del rogito notarile di trasferimento degli alloggi di cui in premessa, al riguardo si precisa che ogni eventuale richiesta di pagamento dovrà comunque pervenire alla Banca,
a pena di decadenza, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza sopra precisata, decorsi i quali 60 giorni la presente fideiussione sarà da considerarsi a tutti gli effetti decaduta e priva di ogni efficacia ed operatività.
Per eventuali controversie inerenti la presente garanzia sarà competente il foro di Savona.”
Quindi dal testo dell'atto, a prescindere dall'utilizzo dei termini fideiussione/fideiussore, emerge che la garanzia è concessa a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con l'impegno al pagamento a semplice richiesta, formulata con lettera raccomandata, dell'importo richiesto dalla parte creditrice.
Questa Corte rileva se è vero che la clausola a prima richiesta non sarebbe in assoluto dimostrativa, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, ad individuare un contratto autonomo di garanzia (“La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”; così di recente Cass. 27.12.2024 n.34678) tuttavia l'interpretazione più favorevole alla qualificazione di una garanzia come di natura accessoria viene anche condizionata dalla circostanza che a renderla è un privato (e quindi un soggetto “debole”) nei confronti di un istituto di credito (di indubbia posizione “dominante”) e normalmente su modelli da quest'ultimo predisposti.
Nel caso di specie ci troviamo in una situazione opposta, ma soprattutto è evidente che la garanzia è stata rilasciata dalla società costruttrice/futura venditrice proprio al fine di salvaguardare l'impegno di spesa che il soggetto futuro acquirente aveva già posto in essere al momento del rilascio della garanzia stessa (il trasferimento alla ABCD Quattro s.r.l. del proprio lotto di terreno del valore dichiarato di € 96.000,00 ed il versamento di una somma di denaro di € 34.000,00, per il complessivo importo della garanzia) senza ricevere alcuna prestazione, se non una promessa di una vendita di cose future. Se gli immobili oggetto di detta
8 vendita e descritti in garanzia non venissero realizzati o comunque non fosse intervenuto “l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte” dalla società garantita, al soggetto che aveva già subito uno
“spoglio patrimoniale” era prevista l'escussione della garanzia in modo da ottenere l'indennizzo/ristoro dell'importo già corrisposto, senza alcun altro accessorio (compreso, invece, nella garanzia prestata dai soci della ABCD Quattro s.r.l. separatamente).
A tal fine si rileva che la “funzione” assegnata dalle parti contraenti del preliminare alla garanzia rilasciata da nell'interesse della società costruttrice, ma a vantaggio dell'acquirente. Parte_2
Decisiva è la considerazione svolta nella sentenza impugnata: «Costituiscono sicuri indici di tale qualificazione, in primis, il fatto che l'obbligo del garante non è quello di adempiere alla medesima prestazione dovuta dall'obbligato principale, consistente nella costruzione, nella consegna e nel trasferimento delle unità immobiliari oggetto del preliminare, bensì quello diverso di tenere il creditore indenne dall'inadempimento del debitore principale, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari ad euro 130.000,00» (pag. 7), in conformità alla Giurisprudenza secondo la quale: “Con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come garanzia autonoma la polizza cauzionale prestata da una società di assicurazione per le obbligazioni assunte da un concessionario del servizio di smaltimento di rifiuti speciali, desumendo il carattere infungibile della prestazione del debitore principale dai requisiti tecnici, economici e di affidabilità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento del servizio)”. (Cass. Sez. 3, 05/03/2020, n. 6177, Rv. 657142 - 01)
Pertanto, la clausola “a prima richiesta”, da formularsi a mezzo di semplice lettera raccomandata, non può che rappresentare una garanzia rilasciata in forza di un contratto autonomo di garanzia e/o polizza fideiussoria, precludendo ogni possibilità di proporre eccezioni in ordine al rapporto garantito, tanto che l'istituto di credito si è impegnato al pagamento nei 30 giorni immediatamente successivi alla richiesta (c.f.r.
Cass. S.U. 18.2.2010 n.3947: La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore
(debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente”).
9 3) per eccezione di estinzione – fondatezza
L'appellante rileva di aver eccepito l'estinzione della garanzia, atteso la controparte affermava di aver escusso la fideiussione del 7.12.2005 posta a base del preliminare del 9.12.2005, lamentando però
l'inadempimento del contratto del 25.11.2015.
Mentre il Tribunale ha interpretato gli atti/eventi successivi alla garanzia come correlati al contratto e come meri adeguamenti del medesimo, tale circostanza sarebbe in realtà sconfessata dalle stesse difese di parte ricorrente, che ha affermato l'inadempimento al contratto del 25.11.2015, nonché dalle dizioni contenute nel nuovo preliminare, confermate dal fatto che le stesse parti hanno sentito la necessità di apporre un termine finale per confermare la validità della garanzia, che però non stata portata a conoscenza del garante;
l'eccezione di estinzione per essere venuto meno l'originario accordo garantito vale anche nell'ipotesi in cui si considerasse la garanzia come contratto autonomo (c.f.r. Cass. n.31956/2018).
Il motivo è infondato e va respinto.
Il c.d. ADDENDUM AL PRELIMINARE, stipulato tra , quale unica erede del padre , Controparte_1 Parte_3
e la soc. ABCD Quattro s.r.l. in data 25.11.2015 non costituisce, per espresso volere di entrambe le parti, un nuovo accordo e/o una novazione di quello già sottoscritto nell'anno 2005, ma unicamente la precisazione che il progetto inizialmente presentato non era stato dichiarato conforme al REC, stante una differenza tra quanto previsto nella SUA e nella progettazione presentata, per cui, in sostituzione di 2 miniappartamenti, sarebbe stato realizzato un unico appartamento di nemmeno un metro quadro più grande rispetto a quelli inziali, mentre per il completamento dell'opera sarebbero occorsi 36 mesi dall'inizio dei lavori.
A conferma della mantenuta validità dell'accordo del 2005, le parti non solo espressamente prevedevano che “In data 9 dicembre 2005 il IG ed il IG , nella qualità hanno sottoscritto il Parte_3 Parte_7
preliminare e la scrittura privata sopra riportati, che i comparenti dichiarano di ben conoscere. Le parti ribadiscono la loro volontà di proseguire negli impegni e nelle obbligazioni ivi assunte, assumendo le solo modiche di cui infra…”, ma anche concludevano la scrittura precisando che “per quanto non disciplinato col presente accordo, le parti si richiamano e confermano quanto già pattuito con il preliminare e la scrittura privata tra loro intercorso in data 9 dicembre 2005”.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità: “In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi",
10 inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (così Cass.
13.3.2019 n.7194), in quanto “La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (così Cass. 14.9.2022 n.27028), questa Corte ritiene che l'accordo del 2015 costituisca solo una precisazione dell'originario accordo e mantenga inalterati nel resto tutti gli impegni presi in precedenza, ivi compresa la polizza fideiussoria, che in difetto la soc. ABCD
Quattro s.r.l. si sarebbe fatta restituire. In ogni caso, essendo la polizza fideiussoria rilasciata un contratto autonomo di garanzia al garante, è preclusa al garante ogni possibilità di proporre eccezioni in ordine al rapporto garantito e quindi anche quella di far valere un inadempimento che le parti non hanno considerato tale, atteso che fino all'anno 2015 erano rimaste entrambe coinvolte in un procedimento giudiziario ed aveva mantenuto l'interesse nel proseguire nel rapporto (c.f.r. Cass. 18.4.2018 n.9569: “Va osservato - inoltre - che, nelle cd. garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva - diversamente da quanto prevede l'art. 1939 c.c., in relazione alla fideiussione -, a meno che non siano fondate sulla nullità del contratto medesimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (Cass.,
17/03/2006, n. 5997; Cass., 03/03/2009, n. 5044; Cass., 25/08/2017, n. 20397)”).
Infine si rileva che, per quanto dagli atti non sia presente la prova che la precisazione contenuta nel doc. n.11 di parte attrice e cioè nella richiesta di determinazione del termine di consegna “a data fissa”, “al fine di consentire a di confermare le garanzie bancarie”, sia stata materialmente portata a Parte_2 conoscenza dell'istituto di credito, tuttavia, in virtù del fatto che la polizza è un contratto a titolo oneroso tra il contraente e la banca ed a favore di un terzo e che agli atti risultano altresì ulteriori dichiarazioni speculari degli altri soggetti proprietari dei terreni, tale dichiarazione non può che essere stata richiesta dall'istituto appellante, che quindi sarebbe stato già allora messo a conoscenza della proroga dell'accordo.
In ogni caso la conoscenza o meno dell'addendum non incide sulla efficacia della garanzia, la cui validità era collegata alla stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento e di cui mai è stata richiesta la restituzione.
4) per eccezione di decadenza – fondatezza
L'appellante assume che le parti nel contratto preliminare del 2005, a cui la garanzia era strettamente
11 correlata, avevano dato un termine di “chiusura” del contratto che era fissato entro 24 mesi “da oggi”, ovvero
18 mesi dall'inizio lavori, se più prossimo. Conseguentemente sarebbe errata la sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che non erano previste delle tempistiche, che poi sarebbero state le medesime per ciascun atto (preliminare e fideiussione), in quanto la consegna dell'immobile era strettamente collegata alla stipulazione del definitivo. D'altra parte, la banca non avrebbe mai consentito ad una garanzia ad libitum del garantito, che neppure la giurisprudenza riconosce, ed al garante non era neppure stata resa nota la c.d. condizione sospensiva, che in realtà avrebbe dovuto considerarsi risolutiva con la conseguente inefficacia del contratto (e quindi della garanzia) già dall'anno 2006. La banca nell'eccepire la decadenza non oppone ulteriori eccezioni sull'accordo, di cui alla garanzia, ma sul comportamento illegittimo del garantito, come sarebbe altresì dimostrato dalla sentita necessità di opporre un termine per il completamento dei lavori e la stipulazione dell'atto pubblico.
Il motivo è infondato e va respinto.
La sentenza del Tribunale in ordine all'eccezione di decadenza è corretta e puntuale.
Atteso:
a) che nella scrittura privata del 9 dicembre 2005 le parti avevano previsto che “la costruzione del fabbricato del quale le porzioni immobiliari oggetto del presente atto fanno parte, dovrà essere eseguita e completamente ultimata entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi da oggi e, comunque, entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dall'inizio dei lavori, come sopra previsto per la consegna alla parte promittente acquirente delle porzioni immobiliari in oggetto
(eventualmente: fermo il rispetto dei termini sopra previsti per le singole fasi di lavorazione). A tal fine, la parte promittente venditrice convocherà la parte acquirente con un preavviso di almeno 15 giorni per la visita degli enti immobiliari in oggetto, per la redazione del relativo verbale di consegna e collaudo dei beni medesimi e per la consegna delle chiavi. La stipula del contratto verrà effettuata presso lo studio e a ministero del Notaio scelto dalla parte promittente venditrice, la quale procederà alla convocazione della controparte, mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la stipula medesima. Dalla data della consegna degli immobili, saranno a rispettivo favore e carico della parte promittente acquirente le rendite e i pesi relativi”;
b) che la polizza fideiussoria ha fatto espresso riferimento, nella parte in premessa, alla scrittura privata intercorsa tra il beneficiario e la società garantita ed in particolare all'impegno della seconda i) alla costruzione degli immobili;
ii) “a consegnare i suddetti appartamenti e box entro e non oltre il termine di mesi 24 dalla firma del compromesso e, comunque, entro mesi 18 dall'inizio dei lavori”, iii) a prestare “garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti assunti con il contratto” con specifico riferimento all'intestazione e alla consegna delle unità immobiliari;
c) che la polizza/fideiussione/garanzia garantiva l'esatto adempimento delle obbligazioni ed aveva validità dalla data odierna e sino alla stipulazione del rogito notarile di trasferimento degli alloggi di cui in premessa;
12 d) che, in ogni caso, come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata (v. punto che segue), per le parti era prevista la consegna degli immobili costruendi , in via alternativa, entro il termine di 24 mesi dalla firma del compromesso o entro il termine di 18 mesi dall'inizio dei lavori: comunque i termini, in particolare il secondo, che è quello che rileva, non era essenziale, anche in considerazione delle previsioni della contestuale scrittura integrativa in cui «si conviene espressamente che la validità ed efficacia dell'intero rapporto stipulato tra le parti sia espressamente subordinata al positivo verificarsi delle seguenti condizioni essenziali: che tutti i partecipanti allo SUA in parola o vengano e/o cedano ad tutti i terreni Parte_4
e tutte le volumetrie inserite sul suindicato SUA»;
e) che in ordine agli aspetti di cui ai punti c) e d) è dunque condivisibile quanto ritenuto nella sentenza impugnata alle pagg. 14 - 16: «La Banca convenuta sostiene che, decorsi 24 mesi dalla stipula del preliminare,
e dunque il 9.12.2007, si sarebbe verificato l'inadempimento definitivo alla scrittura (in quanto l'opera da trasferirsi doveva essere ultimata entro il termine di mesi 24 dalla stipula del preliminare) per cui la fideiussione avrebbe dovuto essere escussa entro i 60 giorni successivi.
Tuttavia, tale impostazione non è corretta sotto due distinti profili:
- da un lato, la validità della fideiussione non era collegata dalle parti al termine previsto per la fine lavori e per la consegna degli immobili, bensì diversamente al momento della stipula del rogito. La decadenza veniva espressamente connessa in sede contrattuale alla mancata escussione della garanzia entro 60 giorni dalla conclusione del contratto definitivo e non invece dal diverso termine di consegna degli immobili.
- d'altro lato, neppure è condivisibile che – decorsi 24 mesi senza che gli immobili fossero stati realizzati – si era verificato l'inadempimento definitivo del contratto preliminare, sicché da tale momento poteva e doveva essere escussa la garanzia da parte del beneficiario.
Al riguardo, occorre considerare che le parti, nel contratto preliminare, avevano fissato come termine – indicativo e non essenziale – per la consegna degli immobili 24 mesi dalla data del preliminare e comunque
18 mesi dall'inizio dei lavori. Questo secondo termine assorbe il primo, manifestando la consapevolezza dei contraenti che le opere avrebbero potuto cominciare in un momento successivo non determinabile ex ante.
Tant'è vero che, con “scrittura privata di accertamento” stipulata in pari data rispetto al preliminare (doc. 9), il 9.12.2005, e davano atto che “perché possa realizzare il Parte_3 Parte_4 Parte_4
complesso immobiliare in cui rientra anche il terreno del IGnor occorre che Parte_3 Parte_4
acquisisca la proprietà e/o disponibilità di tutti i terreni e tutte le volumetrie oggetto dello SUA, località
Cinastri di cui in premessa (volumetria complessiva di mc 33.284 su una superficie globale di mq 55.723) si conviene espressamente che la validità ed efficacia dell'intero rapporto stipulato tra le parti sia espressamente subordinata al positivo verificarsi delle seguenti condizioni essenziali: che tutti i partecipanti allo SUA in parola o vengano e/o cedano ad tutti i terreni e tutte le volumetrie inserite Parte_4
13 sul suindicato SUA”. Il contratto preliminare del 9.12.2005, e dunque la decorrenza dei termini ivi previsti connessi all'inizio dei lavori, era pertanto subordinato al verificarsi della condizione sospensiva, che la società promittente venditrice fosse divenuta proprietaria di tutta l'area sulla quale era prevista la edificazione dei fabbricati.
Tuttavia, è documentato che, a decorrere dall'anno 2006 furono instaurati contenziosi, poi riuniti, tra
[...]
ed altri soggetti proprio aventi ad oggetto la contestata proprietà dei terreni oggetto della Pt_4
convenzione edificatoria (doc. 17 parte ricorrente), conclusisi con sentenza emessa nel 2011 e passata in giudicato nel 2015 (doc. 18).
Pertanto, risulta che – a differenza di quanto sostenuto dall'istituto di credito – la decorrenza di 24 mesi dal preliminare non aveva comportato alcun inadempimento definitivo.
La circostanza è confermata sia dal fatto che i contraenti avevano comunque determinato un ulteriore termine con decorrenza fissata dall'inizio dei lavori (pacificamente ancora non incominciati), sia in quanto non si era ancora verificata la condizione sospensiva prevista a latere.
Del resto, va anche considerato che l'unico soggetto legittimato a far valere e ad interloquire sull'inadempimento della controparte era il promissario acquirente, e non certo la Infatti, come già Pt_2
sopra rilevato, l'istituto si era obbligato con contratto autonomo di garanzia a pagare a prima richiesta, senza poter sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto principale, limitando la validità della “fideiussione” non già ai termini previsti contrattualmente per la consegna degli immobili, bensì diversamente alla stipula del rogito.
Pertanto, non può condividersi che sia incorsa nella decadenza prevista dal contratto di Controparte_1
garanzia per non aver escusso la fideiussione entro 60 giorni dal 9.12.2007.
Piuttosto, va considerato che, una volta verificatasi la condizione sospensiva prevista nel negozio di accertamento, collegato al preliminare, la promittente venditrice e la promissaria acquirente hanno rinnovato gli impegni già assunti, rideterminando necessariamente le obbligazioni sotto il profilo temporale. Ancora una volta, nell'addendum al preliminare del 25.11.2015, non è previsto un termine specifico per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, ma sono invece determinati nuovamente termini di costruzione degli immobili previsti entro 36 mesi dall'inizio dei lavori (doc. 10).
Tuttavia, i contraenti con separato accordo (doc. 11) hanno stabilito di concordare e precisare il termine per la stipula dei contratti definitivi a data determinata (anziché determinabile) e coincidente in tutti i casi con il giorno 30 settembre 2019, con il dichiarato fine “di consentire a di Parte_2
confermare le garanzie bancarie a prima richiesta a suo tempo rilasciate al riguardo in favore di ciascuno di Voi (o relativi danti causa) con inserimento di un termine finale di validità opportunamente coordinato
14 con il termine per la stipula dei rogiti (e cioè successivo a quest'ultimo di 30 giorni) … Ne discende che ha fatto valere il proprio diritto tempestivamente, ossia entro 60 giorni dallo spirare del Controparte_1
termine del 30 settembre 2019 predeterminato dalle parti per la stipula del rogito. Ella ha infatti pacificamente richiesto l'escussione della garanzia con una prima missiva il 7 ottobre 2019 e con una seconda PEC il 29 ottobre 2019 (doc. 4 e 5 parte ricorrente)»;
f) che nei confronti della banca garante in ogni caso il termine ultimo per la garanzia era previsto alla stipulazione del rogito notarile e conseguentemente, non essendosi verificato l'inizio dei lavori, e quindi non essendo compiuta la decorrenza del secondo termine convenuto dalla parti per la consegna degli immobili costruendi, quello di 18 mesi dall'inizio dei lavori, alternativo a quello di 24 mesi dalla data del preliminare, non era configurabile l'inadempimento definitivo, come correttamente opinato nella sentenza impugnata, e quindi nessuna decadenza era maturata, con riferimento al preliminare, per il quale la garanzia è stata prestata, tenendo anche conto dei successivi accordi;
g) che il promissario acquirente, che nell'affare aveva già da anni investito capitale e denaro (ivi compreso i costi dell'azione giudiziaria relativa ai terreni), ha creduto in buona fede nella sua conclusione (atteso che se avesse azionato la garanzia prima, non avrebbe rimesso i 14 anni degli interessi legali sull'investimento) e quindi, considerato che le parti avevano concordato nel frattempo una scadenza finale, ha richiesto l'indennizzo dopo tale scadenza;
h) che l'istituto di credito, che ha eccepito il comportamento illegittimo del garantito, in realtà non ha mai richiesto la restituzione della garanzia in originale dalla soc. ABCD Quattro s.r.l. e/o dal beneficiario ed ha continuato, pertanto, a beneficiare del relativo contratto.
5) per eccezione di prescrizione – fondatezza
L'appellante rileva di aver opposto la prescrizione del diritto all'escussione sulla base del presupposto che sarebbero trascorsi i 24 mesi dalla stipulazione della garanzia e del contratto, che sarebbe stata erroneamente disattesa, in forza i) dell'esistenza della condizione sospensiva, che in realtà era risolutiva e si era già verificata;
ii) dalla previsione di 18 mesi dall'inizio dei lavori, senza che fosse previsto un termine essenziale, quando in realtà questi lavori non sarebbero mai iniziati e quindi il fatto che erano trascorsi tutti quegli anni prima di escutere la garanzia sarebbe dimostrativo dell'intervenuta decadenza. In ogni caso la garanzia valeva 10 anni ed in mancanza di interruzione non poteva considerarsi non prescritta.
Il motivo è infondato e va respinto, in quanto di fatto ripropone, come ammesso dallo stesso istituto appellante, le medesime questioni di fatto già prospettate con i precedenti motivi, e in particolare con quello relativo alla decadenza, che sono stati disattesi.
15 Deve pertanto confermarsi quanto correttamente ritenuto nella sentenza impugnata al riguardo (pagg. 17 –
18): «Secondo il diritto ad escutere la garanzia avrebbe potuto essere fatto valere dal Parte_2
beneficiario già dal 9.12.2007, sicché al momento della richiesta lo stesso si sarebbe prescritto. Tuttavia, deve rilevarsi ancora una volta che tale impostazione si fonda su un presupposto erroneo, ovvero che la società promittente venditrice sarebbe stata definitivamente inadempiente, una volta decorsi 24 mesi dalla stipula del preliminare, con conseguente obbligo della IGa di far valere la garanzia. Invece, se è vero che CP_1
l'inadempimento costituiva il presupposto per l'escussione della garanzia, prestata proprio per tenere indenne il beneficiario da tale eventualità, tuttavia la stessa non poteva ritenersi verificata alla data indicata.
In primis, perché la validità del preliminare era stata sospensivamente condizionata al fatto che Parte_4
divenisse proprietaria dei terreni sui quali dovevano essere eretti gli immobili;
inoltre, perché la società si era obbligata a consegnare gli immobili comunque entro 18 mesi dall'inizio dei lavori (momento ancora del tutto incerto), senza che fosse previsto un termine essenziale per l'esecuzione della prestazione. Del resto, tale opzione ermeneutica risulta confermata dallo stesso testo del contratto di fideiussione, posto che la Pt_2
si obbliga a pagare a prima richiesta la somma di euro 130.000,00 oltre “interessi di legge maturati decorsi
18 mesi dalla data di inizio dei lavori, per l'esatto delle obbligazioni assunte dalla società garantita”. Pertanto,
è lo stesso istituto di credito a confermare che l'inadempimento (dal quale far decorrere l'applicazione degli interessi) si sarebbe verificato solo 18 mesi dopo l'inizio dei lavori senza che le opere fossero state terminate e consegnate. Con la conseguenza che, non essendo pacificamente mai iniziati i lavori, la condotta inadempiente della società non è mai divenuta definitiva. Ed infatti, nonostante lo spirare del termine di 24 mesi dalla stipula del preliminare, entrambi i contraenti hanno mantenuto inalterato nel tempo l'interesse al corretto adempimento delle obbligazioni ivi assunte, da una parte alla realizzazione e al trasferimento dei beni promessi in vendita, d'altra parte all'acquisto degli stessi. Tant'è vero che e Parte_4 CP_1
una volta venuti meno gli ostacoli alla realizzazione delle costruzioni (con il passaggio in giudicato della
[...]
sentenza emessa nel 2011, avvenuto nel 2015), ribadivano i pregressi impegni con l'addendum del 2015.
Pertanto, la ricorrente ha potuto far valere la garanzia solo una volta spirato il termine determinato per la stipula del rogito al 30.9.2019, senza che la promittente venditrice fosse riuscita neppure ad iniziare le opere edificatorie restando conseguentemente – questa volta sì – definitivamente inadempiente ai fini che interessano in questa sede. Infatti, per come era formulato il contratto di garanzia, la ricorrente era obbligata all'escussione a pena di decadenza entro e non oltre i 60 giorni successivi alla “scadenza sopra precisata”, con univoco riferimento “alla stipula del rogito notarile di trasferimento degli alloggi”, “decorsi i quali 60 giorni” la fideiussione darebbe divenuta “priva di ogni efficacia ed operatività”».
Quanto al preteso carattere “risolutivo” (sostenuto dall'appellante) della condizione di cui alla “scrittura privata di accertamento” stipulata in pari data rispetto al preliminare (doc. 9), il 9.12.2005, è sufficiente evidenziare che in detta scrittura davano atto che “perché Parte_3 Parte_4 Parte_4
possa realizzare il complesso immobiliare in cui rientra anche il terreno del IGnor occorre che Parte_3
16 acquisisca la proprietà e/o disponibilità di tutti i terreni e tutte le volumetrie oggetto dello Parte_4
SUA, località Cinastri di cui in premessa (volumetria complessiva di mc 33.284 su una superficie globale di mq
55.723) si conviene espressamente che la validità ed efficacia dell'intero rapporto stipulato tra le parti sia espressamente subordinata al positivo verificarsi delle seguenti condizioni essenziali: che tutti i partecipanti allo SUA in parola o vengano e/o cedano ad tutti i terreni e tutte le volumetrie inserite Parte_4
sul suindicato SUA”.
L'avere convenuto che la validità e efficacia dell'intero rapporto era subordinato al verificarsi dell'evento dedotto quale condizione (l'acquisizione dei terreni necessari per avere la disponibilità delle volumetrie indispensabili perché fosse consentito di procedere all'edificazione) non può che essere considerato che come condizione sospensiva, in quanto se l'evento così come dedotto nel contratto fosse inteso quale condizione risolutiva, allora significherebbe che nel momento in cui diveniva possibile procede all'edificazione, il contratto doveva considerarsi risolto
S e si tiene conto
- che nel preliminare, è stato fissato come termine – indicativo e non essenziale – per la consegna degli immobili 24 mesi dalla data del preliminare e comunque 18 mesi dall'inizio dei lavori;
- della condizione sospensiva di cui si dava atto nella scrittura integrativa («si conviene espressamente che la validità ed efficacia dell'intero rapporto stipulato tra le parti sia espressamente subordinata al positivo verificarsi delle seguenti condizioni essenziali: che tutti i partecipanti allo SUA in parola o vengano e/o cedano ad tutti i terreni e tutte le volumetrie inserite sul suindicato SUA»): Parte_4
- dell'addendum al preliminare del 25.11.2015, nel quale non è previsto un termine specifico per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, ma sono invece determinati nuovamente termini di costruzione degli immobili previsti entro 36 mesi dall'inizio dei lavori (doc. 10),
- del separato accordo (doc. 11) con il quale i contraenti hanno stabilito di concordare e precisare il termine per la stipula dei contratti definitivi a data determinata (anziché determinabile) e coincidente in tutti i casi con il giorno 30 settembre 2019;
ne consegue:
- che la ricorrente e attuale appellata ha potuto far valere la garanzia solo una volta spirato il termine determinato per la stipula del rogito al 30.9.2019, senza che la promittente venditrice fosse riuscita neppure ad iniziare le opere edificatorie restando conseguentemente – questa volta sì – definitivamente inadempiente ai fini che interessano in questa sede;
- che solo a partire da tale momento, per la ragione efficacemente individuata nella sentenza impugnata («…
17 l'inadempimento costituiva il presupposto per l'escussione della garanzia, prestata proprio per tenere indenne il beneficiario da tale eventualità») è stato possibile per la ricorrente e attuale appellata esercitare il diritto attribuitole dalla polizza fideiussoria e quindi escutere la relativa garanzia;
- che il termine di prescrizione del diritto azionato nei confronti della banca è iniziato a decorrere solo dal
30/9/2019 (data in cui si è configurato il definitivo inadempimento) ai sensi dell'art. 2935 c.c., proprio in quanto solo da tale momento, concretatasi la definitività dell'inadempimento, era divenuto possibile per la ricorrente e attuale appellata, escutere la garanzia, esercitando il relativo diritto, attribuitole dalla polizza fideiussoria stipulata in suo favore.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
Per il principio della soccombenza (già deve essere condannata alla Parte_1 Parte_2
refusione a favore di delle spese di questo grado del giudizio, la cui liquidazione viene Controparte_1
effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore dichiarato (scaglione da € 52.000,00 ad € 250.000,00), e quindi in euro 2.977,00 per fase studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 4.326,00 per fase istruttoria ed euro 5.103,00 per fase decisionale, per complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da (già avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza impugnata del Tribunale di Savona, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna a rifondere, a favore della parte appellata le spese processuali di questo grado Parte_1
18 di giudizio, che liquida in euro 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al
15% ed iva e cpa come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, 24/03/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli)
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