Art. 13.
Nelle localita' non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, puo' essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.
I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'art. 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.
Nelle localita' non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, puo' essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.
I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'art. 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.