Articolo 13 della Legge 21 marzo 1958, n. 335
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 maggio 1958
Art. 13.
Nelle localita' non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, puo' essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.
I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'art. 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958