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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n.4878/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG AR
BE, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. JACONO MICHELE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e l'assistenza e Controparte_1 difesa dell'avv. PALUMBO VALENTINA -c.f. ; C.F._2
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025, ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 23/07/2021 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la rassegnando contro Controparte_1 quest'ultima le seguenti conclusioni:
“Sia accertata la violazione da parte della Controparte_1
dell'impegno assunto in sede di accordo integrativo
[...] aziendale 2019/2021 (art.7) di definire il fondo di progettazione di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 con un apposito regolamento entro i primi mesi dell'anno 2020 onde consentire di distribuire quanto accantonato nell'anno precedente;
Sia accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. a seguito dell'inadempimento da parte della a Controparte_1
1 socio unico nel porre in essere i presupposti giuridici finalizzati alla corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti pubblici) per le funzioni di RU svolte dalla dr.ssa
[...] nelle procedure di gara indicate nel presente Parte_1 ricorso;
Conseguentemente, sia condannata ex art. 2041 cod. civ. la a socio unico, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via CP_1
Martiri di Via Fani – Pal. Comunale al pagamento, in favore della dott.ssa della somma complessiva di euro Parte_1
14.484,21 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che eventualmente dovesse risultare dovuta, oltre interessi e danno da svalutazione ex art. 429 c.p.c.;
Con la condanna della parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa economica la parte ricorrente ha dedotto che è dipendente della società
[...]
a socio unico con la qualifica di responsabile Controparte_1 amministrativa, fascia contrattuale “quadro” del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e integrati/multiservizi; che la a Controparte_1 socio unico è una società “in house” totalmente controllata dal
Comune di , che, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 (Codice CP_1 dei contratti pubblici), deve essere qualificata come un
“organismo di diritto pubblico” dotato di personalità giuridica, istituita per soddisfare specificatamente le esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;
che l'attività della a socio unico è Controparte_1 finanziata in modo maggioritario dall'Ente Comunale, che ne controlla la gestione nominando (con delibera del Consiglio
Comunale) anche gli organi di amministrazione (Consiglio di
Amministrazione) e di vigilanza;
che le società “in house”, secondo oramai costante Giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea ed anche per costanti pareri espressi da numerosissime
2 Sedi Regionali della Corte dei Conti, in quanto “organismo di diritto pubblico” devono essere considerate “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.
Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) recante “incentivi per funzioni tecniche”; che l'art.113 D. Lgs. n.50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinino un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo del lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, per le attività inerenti ai contratti pubblici, tra cui rientrano la funzione di
RU (Responsabile Unico del Procedimento); che aveva svolto le predette funzioni di RU nelle procedure di appalto analiticamente elencate in ricorso;
che la corresponsione dell'incentivo è ripartita con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di apposito regolamento ed è disposta dal dirigente o da responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
che,
a tal proposito, la ai sensi Controparte_1 dell'art.7 dell'accordo integrativo aziendale di secondo livello per gli anni 2019/2021, aveva espressamente assunto l'impegno, sulla base di quanto concordato con le OO.SS., di definire il fondo di progettazione, di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 con un apposito regolamento entro i primi mesi dell'anno 2020, onde consentire alla a socio unico di Controparte_1 distribuire quanto accantonato nell'anno precedente;
che la società resistente non aveva dato attuazione agli impegni assunti in sede di contrattazione di secondo livello, in quanto non si era dotata di un regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche;
che, tuttavia, aveva maturato anche ai sensi dell'art.2041 c.c. il diritto a percepire gli incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.
n. 50/2016, in quanto aveva svolto le funzioni di RU in diverse attività di carattere gestionale (come da documentazione prodotta); che con note del 15/03/2021 e dell'08/04/2021 aveva costituito in mora, senza alcun riscontro positivo, la
[...]
[...
[...] a socio unico al fine di ottenere la Controparte_2 corresponsione dell'incentivo delle funzioni tecniche;
che, sulla base delle funzioni di RU svolte nei procedimenti amministrativi analiticamente elencati in ricorso e documentati con gli atti amministrativi prodotti, aveva maturato a titolo di incentivo la somma complessiva pari ad Euro 14.484,21.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la
[...] ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
II.1. - In particolare, ha eccepito: a) in via principale,
l'inapplicabilità dell'art. 113 d. lgs. n. 50/2016 alla
[...]
b) in via gradata, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per carenza del requisito della necessaria residualità, atteso che, in base all'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nel corso degli ultimi anni in materia di pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, la ricorrente per ottenere il pagamento di quanto preteso a titolo di indennizzo avrebbe potuto e dovuto esercitare l'azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
III. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre evidenziare, innanzitutto, che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 20582 del 22/07/2025 (Rv. 675862 - 01)], «In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce solo con riferimento all'attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito
4 fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la
P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta».
III.2. - Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con orientamento che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez.
Lav., Ordinanza n. 25696 del 04/09/2023 (Rv. 668626 - 01)], che
«In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante - in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera a cui gli incarichi si riferiscono
- impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nel testo "ratione temporis" vigente), ma non fa venire meno, per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario, il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva, da corrispondere con riferimento agli importi previsti per il lavoro straordinario».
III.3. - Ne discende, in applicazione dei predetti principi, che, in difetto della conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata, la parte ricorrente avrebbe potuto agire in giudizio esclusivamente per far valere il suo diritto alla retribuzione aggiuntiva spettante per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario da corrispondersi a titolo di lavoro straordinario.
In questi termini, la richiesta avanzata a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. non è ammissibile.
III.4. - In ogni caso, la S.C. ha statuito in tale ambito con decisione che si condivide [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 7412 del
20/03/2025 (Rv. 674307 - 01)], che «Il compenso incentivante previsto dagli artt. 18 della l. n. 109 del 1994 e 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis applicabili, può essere riconosciuto in relazione ad appalti di lavori di manutenzione solo se, in ragione della particolare complessità delle problematiche realizzative caratterizzanti l'attività manutentiva, venga richiesta al personale tecnico-amministrativo interno all'amministrazione un'attività di programmazione, di
5 valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, dovendo, pertanto, escludersi dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria».
III.6. - Ciò detto, occorre rimarcare che, dall'esame degli atti di causa, emerge, nel caso in esame, la mancanza del requisito della “particolare complessità delle problematiche realizzative”, in quanto l'attività aggiuntiva è stata svolta dalla ricorrente in qualità di RU nelle gare mediante procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b) D. Lgs. n.50/2016 o mediante procedura aperta ex artt. 60 e 95 co.4 lett. b) D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento semplicemente dei servizi assicurativi, per il noleggio di un fotocopiatore multifunzionale a colori, per l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo e per servizio di selezione del personale mediante screening candidature, valutazione e formazione n.6 graduatorie per assunzioni a tempo determinato e indeterminato.
Pertanto, in difetto del predetto requisito la parte ricorrente non avrebbe potuto, in ogni caso, pretendere alcun compenso incentivante.
III.7. - Per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata con l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dalla controparte.
IV. - Attesa la particolare novità della questione trattata, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG AR BE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG AR
BE, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. JACONO MICHELE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e l'assistenza e Controparte_1 difesa dell'avv. PALUMBO VALENTINA -c.f. ; C.F._2
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025, ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 23/07/2021 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la rassegnando contro Controparte_1 quest'ultima le seguenti conclusioni:
“Sia accertata la violazione da parte della Controparte_1
dell'impegno assunto in sede di accordo integrativo
[...] aziendale 2019/2021 (art.7) di definire il fondo di progettazione di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 con un apposito regolamento entro i primi mesi dell'anno 2020 onde consentire di distribuire quanto accantonato nell'anno precedente;
Sia accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. a seguito dell'inadempimento da parte della a Controparte_1
1 socio unico nel porre in essere i presupposti giuridici finalizzati alla corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti pubblici) per le funzioni di RU svolte dalla dr.ssa
[...] nelle procedure di gara indicate nel presente Parte_1 ricorso;
Conseguentemente, sia condannata ex art. 2041 cod. civ. la a socio unico, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via CP_1
Martiri di Via Fani – Pal. Comunale al pagamento, in favore della dott.ssa della somma complessiva di euro Parte_1
14.484,21 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che eventualmente dovesse risultare dovuta, oltre interessi e danno da svalutazione ex art. 429 c.p.c.;
Con la condanna della parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa economica la parte ricorrente ha dedotto che è dipendente della società
[...]
a socio unico con la qualifica di responsabile Controparte_1 amministrativa, fascia contrattuale “quadro” del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e integrati/multiservizi; che la a Controparte_1 socio unico è una società “in house” totalmente controllata dal
Comune di , che, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 (Codice CP_1 dei contratti pubblici), deve essere qualificata come un
“organismo di diritto pubblico” dotato di personalità giuridica, istituita per soddisfare specificatamente le esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;
che l'attività della a socio unico è Controparte_1 finanziata in modo maggioritario dall'Ente Comunale, che ne controlla la gestione nominando (con delibera del Consiglio
Comunale) anche gli organi di amministrazione (Consiglio di
Amministrazione) e di vigilanza;
che le società “in house”, secondo oramai costante Giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea ed anche per costanti pareri espressi da numerosissime
2 Sedi Regionali della Corte dei Conti, in quanto “organismo di diritto pubblico” devono essere considerate “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.
Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) recante “incentivi per funzioni tecniche”; che l'art.113 D. Lgs. n.50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinino un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo del lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, per le attività inerenti ai contratti pubblici, tra cui rientrano la funzione di
RU (Responsabile Unico del Procedimento); che aveva svolto le predette funzioni di RU nelle procedure di appalto analiticamente elencate in ricorso;
che la corresponsione dell'incentivo è ripartita con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di apposito regolamento ed è disposta dal dirigente o da responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
che,
a tal proposito, la ai sensi Controparte_1 dell'art.7 dell'accordo integrativo aziendale di secondo livello per gli anni 2019/2021, aveva espressamente assunto l'impegno, sulla base di quanto concordato con le OO.SS., di definire il fondo di progettazione, di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 con un apposito regolamento entro i primi mesi dell'anno 2020, onde consentire alla a socio unico di Controparte_1 distribuire quanto accantonato nell'anno precedente;
che la società resistente non aveva dato attuazione agli impegni assunti in sede di contrattazione di secondo livello, in quanto non si era dotata di un regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche;
che, tuttavia, aveva maturato anche ai sensi dell'art.2041 c.c. il diritto a percepire gli incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.
n. 50/2016, in quanto aveva svolto le funzioni di RU in diverse attività di carattere gestionale (come da documentazione prodotta); che con note del 15/03/2021 e dell'08/04/2021 aveva costituito in mora, senza alcun riscontro positivo, la
[...]
[...
[...] a socio unico al fine di ottenere la Controparte_2 corresponsione dell'incentivo delle funzioni tecniche;
che, sulla base delle funzioni di RU svolte nei procedimenti amministrativi analiticamente elencati in ricorso e documentati con gli atti amministrativi prodotti, aveva maturato a titolo di incentivo la somma complessiva pari ad Euro 14.484,21.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la
[...] ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
II.1. - In particolare, ha eccepito: a) in via principale,
l'inapplicabilità dell'art. 113 d. lgs. n. 50/2016 alla
[...]
b) in via gradata, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per carenza del requisito della necessaria residualità, atteso che, in base all'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nel corso degli ultimi anni in materia di pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, la ricorrente per ottenere il pagamento di quanto preteso a titolo di indennizzo avrebbe potuto e dovuto esercitare l'azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
III. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre evidenziare, innanzitutto, che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 20582 del 22/07/2025 (Rv. 675862 - 01)], «In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce solo con riferimento all'attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito
4 fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la
P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta».
III.2. - Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con orientamento che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez.
Lav., Ordinanza n. 25696 del 04/09/2023 (Rv. 668626 - 01)], che
«In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante - in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera a cui gli incarichi si riferiscono
- impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nel testo "ratione temporis" vigente), ma non fa venire meno, per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario, il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva, da corrispondere con riferimento agli importi previsti per il lavoro straordinario».
III.3. - Ne discende, in applicazione dei predetti principi, che, in difetto della conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata, la parte ricorrente avrebbe potuto agire in giudizio esclusivamente per far valere il suo diritto alla retribuzione aggiuntiva spettante per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario da corrispondersi a titolo di lavoro straordinario.
In questi termini, la richiesta avanzata a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. non è ammissibile.
III.4. - In ogni caso, la S.C. ha statuito in tale ambito con decisione che si condivide [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 7412 del
20/03/2025 (Rv. 674307 - 01)], che «Il compenso incentivante previsto dagli artt. 18 della l. n. 109 del 1994 e 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis applicabili, può essere riconosciuto in relazione ad appalti di lavori di manutenzione solo se, in ragione della particolare complessità delle problematiche realizzative caratterizzanti l'attività manutentiva, venga richiesta al personale tecnico-amministrativo interno all'amministrazione un'attività di programmazione, di
5 valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, dovendo, pertanto, escludersi dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria».
III.6. - Ciò detto, occorre rimarcare che, dall'esame degli atti di causa, emerge, nel caso in esame, la mancanza del requisito della “particolare complessità delle problematiche realizzative”, in quanto l'attività aggiuntiva è stata svolta dalla ricorrente in qualità di RU nelle gare mediante procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b) D. Lgs. n.50/2016 o mediante procedura aperta ex artt. 60 e 95 co.4 lett. b) D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento semplicemente dei servizi assicurativi, per il noleggio di un fotocopiatore multifunzionale a colori, per l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo e per servizio di selezione del personale mediante screening candidature, valutazione e formazione n.6 graduatorie per assunzioni a tempo determinato e indeterminato.
Pertanto, in difetto del predetto requisito la parte ricorrente non avrebbe potuto, in ogni caso, pretendere alcun compenso incentivante.
III.7. - Per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata con l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dalla controparte.
IV. - Attesa la particolare novità della questione trattata, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG AR BE
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