Sentenza 3 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
Inammissibile
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03080/2026REG.PROV.COLL.
N. 09522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9522 del 2025, proposto da
TO RO S.p.A. in proprio e in Qualità di Capogruppo Mandataria Rti con Circet Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B500CE78CF, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Nicola Elio Mengassini, Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete RO Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Progress Rail Signaling S.p.A., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 21828/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete RO Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il Cons. IA NI e uditi per le parti gli avvocati Sambri e Mazzone in dichiarata delega di Fraccastoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 12 dicembre 2025 e depositato in pari data TO RO S.p.A., ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, sez. III quater del 3 dicembre 2025, n. 21828 che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento Prot. FI_DAC\A0011\P\2025\0005129 adottato da Rete RO Italiana S.p.A. (in seguito, anche solo "FI" o la "Stazione Appaltante") e trasmesso ad TO RO S.p.A. (in seguito, anche solo "TO") in data 2 settembre 2025, avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione ai seni dell'art. 90, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 in relazione alla procedura ristretta n. DAC.0228.2024 per l'affidamento della " progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle tecnologie del raddoppio della tratta ferroviaria Interporto d'Abruzzo - LO (Lotto 1) e LO - CA (Lotto 2) - CIG: B500CE78CF - CUP: J84E21001320008 del 12/03/2025 " - nella sola parte in cui non accoglie la richiesta di oscuramento formulata da TO in relazione all'offerta tecnica e economica.
2. Con il ricorso di prime “TO” aggiudicataria della procedura de qua, contestava il mancato accoglimento dell’istanza di oscuramento dei dati, da essa formulata in relazione al provvedimento di aggiudicazione della gara, sull’assunto che non sarebbero “ sussistenti le ragioni di segretezza ivi indicate, in quanto non è integrata la nozione di segreto tecnico-commerciale ex art. 98 d.lgs. 30/2005, ed essendo altresì la motivazione non sufficientemente argomentata in ordine alle ragioni di segretezza ”.
2.1. Il ricorso era formulato sulla base di un unico ed articolato motivo di ricorso così rubricato: “ Violazione degli articoli 3, 24, 41, 97 della costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 4, e dell’art. 101 del codice dei contratti pubblici - violazione e falsa applicazione della lex specialis e in particolare dei punti vii e x del disciplinare di gara - difetto assoluto di motivazione - violazione dei principi di buona fede, di fiducia e del risultato - violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa- violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 ”.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento di rigetto sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe ritenuto erroneamente insufficienti le ragioni di segretezza esposte nell’istanza di oscuramento, nonché per la mancata attivazione del soccorso istruttorio, come disciplinato dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023, e per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241/90,
2.2. Si costituiva in prime cure l’Amministrazione resistente, controdeducendo in merito alla completezza motivazionale del gravato provvedimento di rigetto, evidenziando che la ricorrente aveva chiesto di oscurare “ larga parte della propria offerta tecnica, richiedendo la secretazione di intere sezioni riportanti soluzioni di natura descrittiva e generica, finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto dei requisiti progettuali previsti dalla lex specialis di gara ”, aggiungendo altresì che non sarebbero applicabili gli istituti del soccorso istruttorio e del preavviso di rigetto.
3. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso facendo applicazione del combinato disposto dell’art. 35, comma 4, lett. a) e dell’art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023, sulla base del rilievo, che, come evidenziato dalla Stazione Appaltante, la ricorrente aveva indicato le informazioni da oscurare facendo ricorso a una motivazione meramente assertiva, senza tra l’altro comprovare le specifiche ragioni per cui i dati conoscitivi indicati costituissero segreto industriale o commerciale, non consentendo in nuce alla Stazione appaltante di valutare la riconducibilità di quelle informazioni alla nozione di segreto tecnico commerciale di cui all’art. 98, d.lgs. n. 30/2005, argomentando in ordine all’irrilevanza dei giustificativi al riguardo depositati solo in giudizio e in ordine all’impossibilità del collegio di prendere in considerazione in ogni caso gli stessi, stante il deposito dell’offerta tecnica ed economica in versione oscurata.
3.1. Il primo giudice ha del pari respinto le censure inerenti alla mancata attivazione del soccorso istruttorio e all’omissione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto incompatibili con la ratio della disciplina speciale in materia di pubblicità degli atti della procedura di gara.
4. A sostegno dell’atto di appello TO ha articolato in un unico motivo le seguenti censure:
Error in iudicando , violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 116 c.p.a. e degli articoli 3, 24, 41, 97 e 111, comma 6, della Costituzione, violazione degli articoli 34, 35, 36 e 111 del d.lgs. n. 36/2023 e più in generale dei principi nazionali e comunitari in tema di tutela dei segreti tecnici e commerciali, soccorso istruttorio, violazione dei principi di proporzionalità (e contestualizzazione) nell’equilibrio tra il diritto all’accesso difensivo e la tutela dei segreti tecnici e commerciali nonché del “know how” in ambiti di mercato ristretto; violazione e falsa applicazione della lex specialis e in particolare dei punti vii e x del disciplinare di gara – difetto assoluto di motivazione - violazione dei principi di buona fede, di fiducia e del risultato - violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
4.1. TO assume di avere richiesto in sede di partecipazione alla procedura di gara di mantenere secretate e/o non produrre alcune parti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, motivando sulla base del fatto che “ tutte le informazioni contenute nei documenti suindicati sono da considerarsi quali Informazioni Confidenziali nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto industriale, commerciale ed aziendale e pertanto si richiede di mantenere strettamente riservate tutte le informazioni ivi contenute e trasmesse al fine richiesto ”.
4.2. Diversamente da quanto paventato dalla Stazione Appaltante, TO aveva specificato, con una formulazione omnicomprensiva, che tutti i dati dell’offerta tecnica ed economica - oggetto di apposita istanza di oscuramento e accuratamente omissati e/o non producibili per tutela del segreto tecnico-commerciale - rientravano nella definizione di segreto industriale, commerciale ed aziendale e, in quanto tali, erano meritevoli di specifica tutela.
4.3. In tesi di parte appellante, la motivazione fornita da TO alla richiesta di oscuramento, in conformità con l’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 e con la normativa vigente in tema di segreto tecnico-commerciale (che pone l’accento anche sulla rilevanza economica delle informazioni secretate), sarebbe ben giustificata in ragione del valore strategico dei dati di natura tecnica/economica oggetto di oscuramento per la sopravvivenza dell’impresa e che non possono, in nessun caso, essere trasferiti/conosciuti da terzi (a maggior ragione se, come nel caso di specie, attivi nel medesimo settore di attività).
Secondo la prospettazione attorea, pertanto, la definizione di segreto tecnico-commerciale ex art. 98 d.lgs. n. 30/2005 includerebbe, in linea di principio, tutte quelle informazioni che garantiscano al legittimo detentore un vantaggio competitivo economicamente rilevante e siano effettivamente mantenute segrete.
4.4. In ogni caso, se la Stazione Appaltante avesse realmente avuto dubbi in merito alla portata della dichiarazione sul segreto tecnico – commerciale fornita da TO in sede di partecipazione alla procedura di gara, avrebbe ben potuto chiedere ad TO chiarimenti in merito alla stessa - che costituisce un allegato dell’offerta economica - ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e del punto VII del Disciplinare di Gara.
4.5. Inoltre, assume la TO, nel caso in cui l'operatore economico non dichiari la presenza di segreti tecnici e commerciali, l'accesso di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 opera, «per propria forza»; in caso contrario, la Stazione Appaltante avvia un sub-procedimento per verificare la sussistenza dei segreti tecnici e commerciali dichiarati dall'operatore economico, le cui risultanze confluiscono nella comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023. In relazione a tale sub-procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante non ravvisi la necessità di oscurare le parti dell'offerta che l'operatore economico ritenga costituiscano segreti tecnici e commerciali, troverebbe applicazione la disciplina prevista ex art. 10-bis, Legge n. 241/1990.
4.6. Infine parte appellante evidenzia l’incongruità dell’operato della Stazione Appaltante in relazione alla richiesta di oscuramento avanzata da TO risulterebbe conclamata anche alla luce di quanto avvenuto il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in quanto il giorno 4 dicembre 2025 la Stazione Appaltante in aperta violazione dell’art. 36, commi 4, 5 ed 8 del d.lgs. n. 36/2023 ha reso accessibile la documentazione tecnica presentata da TO senza alcun oscuramento.
5. TO RO ha depositato memoria ex art. 73 comma 1 c.p.a., instando per il rigetto dell’appello ed evidenziando che la sentenza di prime cure doveva intendersi immediatamente esecutiva per cui non vi era ragione di procrastinare l’oscuramento pendente il termine per appellare.
6. TO ha depositato memoria di replica, insistendo nell’accoglimento dell’appello, evidenziando la superficiale e sproporzionata valutazione da parte della Stazione Appaltante, che non aveva tenuto in adeguata considerazione la natura altamente specialistica del mercato di riferimento e il valore strategico delle informazioni oggetto di tutela, in violazione dei principi affermati dalla Direttiva UE 2016/943 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale recentemente si era pronunciata con Ordinanza della Sezione Nona del 10 giugno 2025 (causa C-686/24), dichiarando che l’articolo 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici che disponga l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali di un concorrente in assenza di un bilanciamento tra diritto per esigenze difensive (qui assente per le ragioni già esposte) e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.
6.1. All’esito dell’udienza camerale del 26 febbraio 2026, con ordinanza 1590/2026 il collegio ha rilevato profili di inammissibilità dell’appello avendo riguardo ai seguenti rilievi:
“ Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità dell’appello, avuto riguardo a quanto dedotto da parte appellante alle pagg. 17 e 18 dell’atto di appello circa l’avvenuta ostensione da parte della Stazione Appaltante dell’offerta tecnica senza alcun oscuramento, a seguito della pubblicazione della sentenza di prime cure, per cui già al momento della proposizione dell’odierno gravame non appariva più ravvisabile l’interesse ad agire;
Ciò in quanto:
non appare applicabile l’art. 34 comma 3 c.p.a., norma eccezionale, riferita agli ordinari giudizi impugnatori ai giudizi in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7228 secondo cui l’articolo 34, comma 3, si riferisce ad una domanda giudiziale di annullamento di un provvedimento illegittimo, laddove la domanda giudiziale in materia di accesso ha per oggetto l’accertamento della ostensibilità o meno di determinati documenti);
in ogni caso, a maggior ragione, detta norma non appare applicabile ai giudizi disciplinati dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, norma eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all'impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte;
Ritenuto di dover assegnare alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione e di dovere rinviare all’udienza camerale del 26 aprile 2026 per la discussione”.
7. FI con la propria memoria ha aderito all’avviso del collegio mentre TO ha evidenziato come sia possibile l’accertamento di merito avuto riguardo all’illegittimità dell’ostensione avvenuta subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, prima del decorso dei termini per l’appello.
Ha inoltre dedotto che l’interesse alla decisione non si esaurirebbe nella sola questione dell'accesso in sé, ma investirebbe anche :
- l'accertamento dell'illegittimità dell'ostensione, avvenuta senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge;
- la possibilità di ottenere un accertamento con efficacia conformativa per procedure future o analoghe;
- eventuali conseguenze sanzionatorie: l'art. 36, comma 6, prevede che “la Stazione Appaltante può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nel caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento;
- l'interesse all'accertamento per il risarcimento del danno, quale presupposto indefettibile per l'eventuale azione risarcitoria contro la Stazione Appaltante o contro il concorrente accedente ;
- l'interesse alla regolazione delle spese e alla formazione di un titolo .
La scelta del Legislatore di prevedere un rito accelerato anche in appello inoltre, in tesi attorea, sarebbe coerente con l'esigenza di salvaguardare gli effetti conformativi e le conseguenze sanzionatorie/risarcitorie di una pronuncia nel merito.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale del 16 aprile 2026.
9. L’appello è inammissibile, come già evidenziato con l’ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a. innanzi citata.
10. Ed invero non può riscontrarsi l’interesse alla decisione di merito circa la sussistenza dei segreti tecnici e commerciali, avuto riguardo all’intervenuta ostensione, all’esito del giudizio di prime cure, non potendo, tra l’altro, l’art. 34 comma 3 c.p.a. applicarsi in relazione ai giudizi sull’accesso, che si connotano come giudizi sul rapporto, secondo la giurisprudenza di questa sezione, (da ultimo Cons. Stato, sezione V, 16 marzo 2026, n. 2122 secondo la quale è improcedibile l'appello avverso l'ordinanza che abbia accolto l'istanza di accesso, ex art. 116, comma 2 c.p.a., ove nelle more vi sia stata l'ostensione dei documenti. Nè può trovare applicazione l'art. 34, comma 3 c.p.a., riferito all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso; in senso analogo Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n.7228; 4 gennaio 2019, n. 297).
11. A maggior ragione detto principio è applicabile alla fattispecie de qua in cui viene in rilievo un giudizio disciplinato dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, norma eccezionale che plasma un rito superaccelerato - rispetto agli ordinari giudizi ex art. 116 c.p.a., disciplinati dall’art. 87 comma 2, lett. c), con temini regolati dall’art. 87 comma 3 e dal primo comma dell’art. 116 – riferito all'impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte.
11.1. Ed invero intanto la corsia privilegiata del rito superaccelerato - con ristretti termini per la proposizione del ricorso, la costituzione delle parti, la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la pubblicazione della sentenza, quali delineati dai commi 4 e 7 dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023- si giustifica in quanto la decisione debba vertere sull’ammissibilità o meno dell’oscuramento, a salvaguardia dei contrapposti interessi, sino a quanto l’ostensione non sia avvenuta, avuto riguardo alla necessità della tempestiva pubblicazione degli atti di gara.
11.2. Infatti, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, prevede che “ il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione «possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ” mentre l’art. 36, comma 3, che prevede che, nella comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte ai sensi del menzionato art. 35, comma 4, lett. a).
Dette disposizioni poste a temperamento del generale principio di immediata pubblicità degli atti di gara e delle offerte, sancito dai primi due commi dell’art. 36, prevedono dunque la possibilità che l’offerente, in via preventiva, indichi alla Stazione Appaltante, sulla base di una “motivata e comprovata dichiarazione”, le informazioni coperte da segreto industriale o commerciale che non ha intenzione di rendere pubbliche. E’ in tale ottica che va quindi ravvisata la ratio del rito superaccelerato, scolpito dal legislatore, che intanto si giustifica in quanto non sia ancora avvenuta l’ostensione in forma integrale dell’offerta.
12. Peraltro nell’ipotesi di specie più che di improcedibilità dell’appello si tratta di inammissibilità dello stesso, in quanto proposto ad avvenuta ostensione, dovendo semmai l’improcedibilità riferirsi al ricorso di prime cure .
13. Ciò posto, non è condivisibile quanto dedotto da TO nella memoria ex art. 73 comma 3 c.p.a, non potendo l’interesse ritenersi attuale per il semplice fatto che la Stazione Appaltante possa segnalare all’Anac il rigetto dell’istanza di oscuramento, in vista delle sanzioni da irrogare dalla medesima, che tra l’altro presuppone il reiterato rigetto delle istanze di oscuramento, o avendo riguardo alla regolazione delle spese processuali, che può avvenire con l’accertamento della soccombenza virtuale con motivazione succinta, sempre che il collegio non ritenga di compensarle.
13.1. Parimenti l’interesse al ricorso non può radicarsi sull’interesse conformativo in relazione a future gare, in quanto l’interesse al ricorso, quale imprescindibile condizione dell’azione, non può che essere attuale, non essendo la giurisdizione amministrativa tra l’altro una giurisdizione di tipo oggettivo, volta a sindacare sempre e comunque, anche in astratto, la legittimità dell’azione amministrativa. Una giurisdizione così delineata si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 103 della Costituzione.
Sul punto si è infatti inequivocabilmente espressa la Corte Costituzionale, la quale ha affermato come la legittimità costituzionale dell’interesse strumentale, non è affatto incondizionata, in quanto, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione “hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l’interesse sostanziale al bene della vita”, sicché l’interesse strumentale può ritenersi “non distonico” rispetto ai ricordati precetti costituzionali a condizione “che sussista un solido collegamento con l’interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell’azione amministrativa” (Corte Costituzionale, 18 dicembre 2019, n. 271). In sostanza, l’ampliamento dell’interesse al ricorso, come condizione dell’azione, fino al punto di ricomprendere un interesse meramente strumentale, per essere conforme a Costituzione, deve risolversi in un beneficio effettivo del ricorrente a cui può aspirare tramite il ricorso.
13.2. Né l’interesse al ricorso può essere riferito alla proposizione di una futura azione risarcitoria, stante l’autonomia dell’azione risarcitoria, proponibile anche in assenza di una sentenza di annullamento e/o di accertamento dell’illegittimità dell’atto, ex art. 30 c.p.a., potendo l’accertamento della dedotta illegittimità, in grado di integrare l’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. e quindi uno degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A, intervenire direttamente nell’ambito del giudizio risarcitorio.
14. Peraltro, avuto riguardo alla richiesta di accertamento della soccombenza virtuale, le spese non possono che essere poste a carico di parte appellante, in ragione non solo dell’inammissibilità dell’appello – ovvero di un difetto di condizione dell’azione sussistente già al momento della sua proposizione – ma vieppiù avendo riguardo all’infondatezza dello stesso, dovendo al riguardo condividersi la decisione di prime cure , in ragione di quanto expressis verbis previsto dall’art 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.
Detto disposto statuisce che “ il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali ”. Nei medesimi termini anche la lex specialis di gara (cfr. par. VII del Disciplinare di Gara) precisava espressamente che ‘‘ i concorrenti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni o i documenti forniti a FI presentano una preventiva opposizione all’accesso, mediante la compilazione della Dichiarazione Segreti Tecnico – Commerciali ex art. 35 comma 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023 con l’indicazione dei documenti e/o delle parti di documenti da non ostendere, evidenziando l’eventuale ricorrenza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presentati, puntualmente descritti e motivati ”.
14.1. Parte appellante non ha soddisfatto in sede procedimentale né l’onere motivazionale, né l’onere probatorio, essendosi limitata ad affermare nell’istanza di oscuramento, riferita alla quasi totalità dell’offerta, che tutte le informazioni contenute nei documenti indicati erano da considerarsi quali Informazioni Confidenziali nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto industriale, commerciale ed aziendale e pertanto si richiedeva di mantenere strettamente riservate tutte le informazioni ivi contenute e trasmesse.
14.2. Né avuto riguardo alla disciplina speciale e accelerata che regola la sub procedura de qua, secondo quanto innanzi evidenziato, era applicabile il soccorso istruttorio – peraltro non applicabile alle offerte tecniche ed economiche e dunque neanche alle istanze di oscuramento – né l’art. 10 bis l. 241/90.
14.3. Né TO poteva argomentare solo in fase processuale le esigenze di oscuramento, dovendo l’istanza essere comprovata e motivata già in sede procedimentale, in vista della determinazione della stazione appaltate. Il rito superaccelerato presuppone proprio che tutte le ragioni e le relative comprove siano state oggetto di apprezzamento da parte della Stazione Appaltante e che il giudice debba effettuare un semplice vaglio della correttezza di detto apprezzamento e non sostituirsi alla stazione appaltate su un vaglio che la stessa non ha potuto effettuare, avendo riguardo ad una più approfondita motivazione e comprova.
14.4. Non pertinente è poi il richiamo all’Ordinanza della Corte di giustizia, Sezione Nona del 10 giugno 2025 (causa C-686/24), che ha riguardo alla necessità di bilanciamento delle esigenze difensive con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, laddove nella presente fattispecie si verte sulla stessa sussistenza dei segreti tecnici e/o commerciali, il cui onere, in termini motivazionali e di comprova, incombe sull’offerente.
14.5. Ed invero la dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre n. 8231 2025, secondo cui ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento, essendo necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; Corte di Giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).
15. Le spese della presente fase pertanto vanno poste a carico di parte appellante, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite della presente fase in favore di Rete RO Italiana S.p.A., liquidate in complessivi euro 3,000,00, oltre oneri accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI IN, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
IA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NI | DI IN |
IL SEGRETARIO