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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32466 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 03/02/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. Controparte_1 CP_2
[...]
per l'avv. Parte_1 Parte_2
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di pc e note conclusive in atti a cui si richiamano unitamente agli atti di causa e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori ut supra il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32466/2023 promossa da:
con Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr (di seguito ) si è opposta al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 11744- 2023 emesso dal Tribunale di Milano per euro 10.303,22 a saldo della fattura n. D200125104 in relazione al contratto di somministrazione di gas utenza, codice cliente n. 856369855, contatore utenza M[...]
a sè intestato.
Ha contestato il quantitativo di gas riportato nella fattura per 32.345 smc, relativamente al periodo 1 luglio 2019- 30 maggio 2020; in particolare ha contestato il corretto funzionamento del contatore, ha prodotto fotografie raffiguranti diverse letture del contatore discordanti con i dati fatturati, ha dedotto he per molti periodi era stato chiuso anche causa emergenza sanitaria covid, in sostanza ha contestato che i consumi fatturati fossero reali, ha chiesto disporsi ctu per accertarsi il corretto funzionamento del contatore e dei relativi dati misurati.
Contr
(di seguito nel costituirsi ha contestato l'opposizione Controparte_1 insistendo nella domanda e deducendo che il credito risultava confermato da una istruttoria interna, trattavasi di saldo di fattura già parzialmente pagata per €
5.800,72, vi era la lettura dei consumi del Distributore in fattura, ha chiesto la p.e. del Decreto.
°°°
L'opposizione risultata fondata andrà accolta per quanto segue.
Premesso che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, prova dell'impossibilità a rendere la prestazione, la mancanza di colpa per aver poste in essere tutte le cautele possibili e richiedibili, il caso fortuito o il fatto del terzo (cfr. noto arresto della S.C. del 12.6.2018 n.
15.328, Cass. SU n. 13533/2001, conformi Cass. 22361/2007- Cass.4867/2006-
Cass. 18315/2003), in quanto il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori del giudizio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c, ciò premesso questo Tribunale osserva che parte attrice, che non ha contestato l'esistenza di un contratto di fornitura di gas con l'opposta, ha tuttavia debitamente contestato in citazione la congruità dei consumi a causa dei frequenti periodi chiusura della struttura, dedotti in dettaglio (nelle pagg. 6-7-8) comprovati dai documenti in atti (vd. docc. 3-4-5-6-7-8-9-10 fasc. opponente), il malfunzionamento del contatore per il quale ha prodotto fotografie, ha dedotto che ante causam il 29.6.20, giorno di chiusura del contatore da parte di un tecnico della società di Distribuzione, causa cessazione del contratto, la lettura Contr definitiva reale era 7158, come da racc. 19.7.22 inviata a dal legale dell'opponente (doc. 10). Ha chiesto prove per testi e ctu per la la verifica del contatore e per il ricalcolo dei consumi.
La difesa di parte convenuta nel primo atto difensivo, costituito dalla memoria n.
1, si è limitata ad insistere nelle difese di cui alla comparsa, deducendo ancora in sostanza che i consumi erano provati dal dato riportato nella fattura azionata, ovvero la lettura fattane dal Distributore, non ha preso posizione specifica sulle difese di parte attrice.
Ciò detto, si rileva che di fronte alle specifiche contestazioni dell'opponente era preciso onere probatorio della convenuta offrire in giudizio prova del corretto funzionamento del contatore, nonché dei dati di consumo come rilevati dal
Distributore e fatturati dalla stessa opposta.
Parte opposta per contro, come detto, si è limitata a reiterare in causa le proprie difese, senza nulla produrre né richiedere in via istruttoria, limitandosi a contestare le istanze istruttorie attoree, ovvero le prove orali per testi e la richiesta di ctu.
La totale assenza di difese in punto prova dei consumi da parte opposta, a ciò onerata, e contestazioni alle deduzioni avverse, non ha permesso a questo Ufficio di dare ingresso in giudizio ad una ctu tecnico -contabile per eventuale verifica del funzionamento del contatore e dei dati fatturati, richiesta come detto solo dall'opponente, in quanto, a fronte di tale insanabile carenza probatoria di parte creditrice, l'ingresso di ctu avrebbe avuto natura esplorativa e suppletiva di precisi oneri probatori di parte.
Il mero richiamo al dato di lettura dei consumi risultante dalla fattura azionata, mero documento di parte, è di tutta evidenza un dato insufficiente a provare tali dati che, per contro, dovevano risultare da precisa attestazione da parte del
Distributore locale territorialmente competente.
In definitiva, per quanto sopra, in base al criterio della “ragione più liquida” in ossequio al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111
Cost., l'opposizione andrà accolta con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo.
La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza ha affermato che -in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo- è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la “ragione più liquida”: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ., sez. L, 28.05.2014, n. 12002; conf.: Cass. civ., sez. L,
19.08.2016 n. 17214).
Tale inversione può riguardare anche le questioni pregiudiziali di rito, come statuito dalla Corte a Sezioni Unite: “applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. civ., SSUU.,
8.05.2014, n. 9936; conf.: Cass. civ., sez. U, 18.11.2015 n. 25342).
L'assenza in causa di precisi dati di consumo effettivamente offerti, la cui prova, come detto, è mancata in atti, non consente a questo alcuna CP_4 determinazione di importi eventualmente dovuti a saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al D.M. 55/2014 in base all'effettiva attività occorsa, in assenza di istruttoria orale
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto ingiuntivo n. 11744- 2023
condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che sono liquidate in € 4.000 oltre 15%, iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale. Milano, 03/02/2025
Verbale chiuso ad ore 16
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 03/02/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. Controparte_1 CP_2
[...]
per l'avv. Parte_1 Parte_2
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di pc e note conclusive in atti a cui si richiamano unitamente agli atti di causa e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori ut supra il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32466/2023 promossa da:
con Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr (di seguito ) si è opposta al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 11744- 2023 emesso dal Tribunale di Milano per euro 10.303,22 a saldo della fattura n. D200125104 in relazione al contratto di somministrazione di gas utenza, codice cliente n. 856369855, contatore utenza M[...]
a sè intestato.
Ha contestato il quantitativo di gas riportato nella fattura per 32.345 smc, relativamente al periodo 1 luglio 2019- 30 maggio 2020; in particolare ha contestato il corretto funzionamento del contatore, ha prodotto fotografie raffiguranti diverse letture del contatore discordanti con i dati fatturati, ha dedotto he per molti periodi era stato chiuso anche causa emergenza sanitaria covid, in sostanza ha contestato che i consumi fatturati fossero reali, ha chiesto disporsi ctu per accertarsi il corretto funzionamento del contatore e dei relativi dati misurati.
Contr
(di seguito nel costituirsi ha contestato l'opposizione Controparte_1 insistendo nella domanda e deducendo che il credito risultava confermato da una istruttoria interna, trattavasi di saldo di fattura già parzialmente pagata per €
5.800,72, vi era la lettura dei consumi del Distributore in fattura, ha chiesto la p.e. del Decreto.
°°°
L'opposizione risultata fondata andrà accolta per quanto segue.
Premesso che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, prova dell'impossibilità a rendere la prestazione, la mancanza di colpa per aver poste in essere tutte le cautele possibili e richiedibili, il caso fortuito o il fatto del terzo (cfr. noto arresto della S.C. del 12.6.2018 n.
15.328, Cass. SU n. 13533/2001, conformi Cass. 22361/2007- Cass.4867/2006-
Cass. 18315/2003), in quanto il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori del giudizio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c, ciò premesso questo Tribunale osserva che parte attrice, che non ha contestato l'esistenza di un contratto di fornitura di gas con l'opposta, ha tuttavia debitamente contestato in citazione la congruità dei consumi a causa dei frequenti periodi chiusura della struttura, dedotti in dettaglio (nelle pagg. 6-7-8) comprovati dai documenti in atti (vd. docc. 3-4-5-6-7-8-9-10 fasc. opponente), il malfunzionamento del contatore per il quale ha prodotto fotografie, ha dedotto che ante causam il 29.6.20, giorno di chiusura del contatore da parte di un tecnico della società di Distribuzione, causa cessazione del contratto, la lettura Contr definitiva reale era 7158, come da racc. 19.7.22 inviata a dal legale dell'opponente (doc. 10). Ha chiesto prove per testi e ctu per la la verifica del contatore e per il ricalcolo dei consumi.
La difesa di parte convenuta nel primo atto difensivo, costituito dalla memoria n.
1, si è limitata ad insistere nelle difese di cui alla comparsa, deducendo ancora in sostanza che i consumi erano provati dal dato riportato nella fattura azionata, ovvero la lettura fattane dal Distributore, non ha preso posizione specifica sulle difese di parte attrice.
Ciò detto, si rileva che di fronte alle specifiche contestazioni dell'opponente era preciso onere probatorio della convenuta offrire in giudizio prova del corretto funzionamento del contatore, nonché dei dati di consumo come rilevati dal
Distributore e fatturati dalla stessa opposta.
Parte opposta per contro, come detto, si è limitata a reiterare in causa le proprie difese, senza nulla produrre né richiedere in via istruttoria, limitandosi a contestare le istanze istruttorie attoree, ovvero le prove orali per testi e la richiesta di ctu.
La totale assenza di difese in punto prova dei consumi da parte opposta, a ciò onerata, e contestazioni alle deduzioni avverse, non ha permesso a questo Ufficio di dare ingresso in giudizio ad una ctu tecnico -contabile per eventuale verifica del funzionamento del contatore e dei dati fatturati, richiesta come detto solo dall'opponente, in quanto, a fronte di tale insanabile carenza probatoria di parte creditrice, l'ingresso di ctu avrebbe avuto natura esplorativa e suppletiva di precisi oneri probatori di parte.
Il mero richiamo al dato di lettura dei consumi risultante dalla fattura azionata, mero documento di parte, è di tutta evidenza un dato insufficiente a provare tali dati che, per contro, dovevano risultare da precisa attestazione da parte del
Distributore locale territorialmente competente.
In definitiva, per quanto sopra, in base al criterio della “ragione più liquida” in ossequio al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111
Cost., l'opposizione andrà accolta con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo.
La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza ha affermato che -in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo- è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la “ragione più liquida”: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ., sez. L, 28.05.2014, n. 12002; conf.: Cass. civ., sez. L,
19.08.2016 n. 17214).
Tale inversione può riguardare anche le questioni pregiudiziali di rito, come statuito dalla Corte a Sezioni Unite: “applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. civ., SSUU.,
8.05.2014, n. 9936; conf.: Cass. civ., sez. U, 18.11.2015 n. 25342).
L'assenza in causa di precisi dati di consumo effettivamente offerti, la cui prova, come detto, è mancata in atti, non consente a questo alcuna CP_4 determinazione di importi eventualmente dovuti a saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al D.M. 55/2014 in base all'effettiva attività occorsa, in assenza di istruttoria orale
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto ingiuntivo n. 11744- 2023
condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che sono liquidate in € 4.000 oltre 15%, iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale. Milano, 03/02/2025
Verbale chiuso ad ore 16
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia