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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, fissato il termine perentorio fino al 17.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ad ATP recante il n.6990/24 R.G. cui è riunito il procedimento per ATP
n. 5195/23 R.G. vertente
TRA
RR IN, rappresentata e difesa dall'avv. Schiattarella Barbara;
RICORRENTE
E
INPS rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.3.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile, atteso che nonostante la domanda amministrativa del 20.10.2021, non era mai stata convocata a visita medica.
Si costituiva in giudizio l'INPS che contestava diffusamente le avverse difese e concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta c.t.u. medica, il perito d'ufficio nominato concludeva la sua relazione riconoscendo alla ricorrente una invalidità pari al 67%,.
Parte ricorrente, che contestava le suddette conclusioni, con l'odierno ricorso, depositato in data 20.3.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità.
L'istante deduceva che il CTU aveva diagnosticato alla ricorrente le seguenti patologie:
1. OBESITÀ, attribuendo il codice 7010 (11-40%) attribuendo la percentuale di invalidità del
40%;
2. SM , attribuendo il codice 6003 (21-30%) ed una percentuale del 31%
3. SI BI attribuendo il 21%
4. DISTURBO D'ANSIA riferendolo al codice 2205 (25%) e riconoscendo una percentuale del
25%
Lamentava:
1) che il CTU non aveva considerato le complicanze artrosiche conseguenti all'obesità e l'insufficienza venosa cronica e che a quest'ultima patologica doveva applicarsi il codice 6445 (11-20%) 2) che aveva sottostimato la patologia psichica sostenendo erroneamente che vi fosse un unico certificato medico e qualificandola come disturbo d'ansa – cod. 2205 (25%) anziché come grave sindrome ansiosa, così come risultava dai certificati prodotti, cui doveva attribuirsi il codice 2206 (31-40%) L'inps resistente, costituitosi in giudizio, contestava le avverse difese e chiedeva rigettarsi il ricorso.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, veniva fissato il termine perentorio del 17.3.2025 per lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed avendo le parti espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 5195\2023.
Nel merito, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Il CTU nominato nell'odierno giudizio, rispondendo ai rilievi di parte ricorrente, ha espresso motivatamene una valutazione conforme a quella svolta dal perito nominato nella fase di ATP che aveva accertato una percentuale di invalidità pari al 67%.
Il perito ha, in primo luogo, escluso la presenza di complicanze artrosiche legate all'obesità dando atto anche dell' assenza di significative limitazioni funzionali e del fatto che i passaggi posturali e la deambulazione sono eseguiti in autonomia e correttamente.
Quanto alla patologia psichica, il perito d'ufficio ha dato atto che la ricorrente “ verbalizza ansia generalizzata, preoccupazione per le proprie condizioni di salute e per circostanze esistenziali”, ma ha accertato che “ il tono dell'umore è congruo”.
Correttamente ha tenuto conto della “negatività dell'esame clinico e (del)l'assenza di storia clinica documentata” per discostarsi dalle valutazioni espresse nei certificati in atti relative al disturbo psichico cui ha applicato il codice 2207 e la percentuale fissa ivi tabellata 15% , cioè la stessa percentuale già ritenuta in sede di ATP.
Il CTU ha, inoltre, certificato che, per quanto riguarda l'asma bronchiale, “l'esame obiettivo toracico è negativo, la paziente non presenta difficoltà respiratoria o tosse;
in documentazione non è stata esibita documentazione specialistica. Con applicazione del codice 6003 si attribuisce, per criterio analogico proporzionale, la percentuale minima ivi tabellata 11%”.
La cardiopatia ipertensiva, diagnostica in corso di operazioni peritali, “non evidenzia sintomi clinici, quali dispnea, palpitazioni, edemi declivi, gli esami strumentali mostrano un lieve alterazione della funzione del ventricolo sinistro. La patologia è valutata con applicazione del codice 6441 ed attribuzione della percentuale minima ivi tabellata 21% “
Relativamente alla insufficienza venosa cronica CEAP 2, il CTU ha evidenziato che le vene varicose sono senza complicanze cutanee (iperpigmentazione, edemi, ulcere) e, correttamente, in assenza di voci specifiche al DM 5/2/92, ha valutato il disturbo con un tasso del 10%.
Ha, altresì, tenuto conto del fatto che la ricorrente nel 2015 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di resezione del colon per diverticolite perforata e, successivamente, nel 2016 e nel 2018 ad interventi di plastica addominale per laparocele, sottolineando come allo stato non c'è malassorbimento, né sono riferiti disturbi dell'alvo; pertanto, con criterio analogico, ha fatto corretta applicazione del codice 9322 e della percentuale dell'11%.
Anche per la calcolosi biliare, evidenziata dagli esami strumentali, non risultano disturbi documentati, né una compromissione dello stato generale, è, pertanto, è stata correttamente valutata con applicazione del codice
6408 ed attribuzione della percentuale del 10% . Infine, l'eutiroidismo è condizione nella quale gli ormoni tiroidei sono presenti in concentrazioni normali e fisiologiche e, pertanto, in assenza di voci specifiche al DM
5/2/92 ed in assenza di sintomatologia il tasso di invalidità può essere quantificato nella misura del 5%.
Ne consegue una percentuale di invalidità accertata inferiore al 74%.
Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Nulla per le spese di lite ex art.152 att. c.p.c..
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 5195/23, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Nulla per le spese di lite;
-Si comunichi.
Napoli, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, fissato il termine perentorio fino al 17.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ad ATP recante il n.6990/24 R.G. cui è riunito il procedimento per ATP
n. 5195/23 R.G. vertente
TRA
RR IN, rappresentata e difesa dall'avv. Schiattarella Barbara;
RICORRENTE
E
INPS rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.3.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile, atteso che nonostante la domanda amministrativa del 20.10.2021, non era mai stata convocata a visita medica.
Si costituiva in giudizio l'INPS che contestava diffusamente le avverse difese e concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta c.t.u. medica, il perito d'ufficio nominato concludeva la sua relazione riconoscendo alla ricorrente una invalidità pari al 67%,.
Parte ricorrente, che contestava le suddette conclusioni, con l'odierno ricorso, depositato in data 20.3.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità.
L'istante deduceva che il CTU aveva diagnosticato alla ricorrente le seguenti patologie:
1. OBESITÀ, attribuendo il codice 7010 (11-40%) attribuendo la percentuale di invalidità del
40%;
2. SM , attribuendo il codice 6003 (21-30%) ed una percentuale del 31%
3. SI BI attribuendo il 21%
4. DISTURBO D'ANSIA riferendolo al codice 2205 (25%) e riconoscendo una percentuale del
25%
Lamentava:
1) che il CTU non aveva considerato le complicanze artrosiche conseguenti all'obesità e l'insufficienza venosa cronica e che a quest'ultima patologica doveva applicarsi il codice 6445 (11-20%) 2) che aveva sottostimato la patologia psichica sostenendo erroneamente che vi fosse un unico certificato medico e qualificandola come disturbo d'ansa – cod. 2205 (25%) anziché come grave sindrome ansiosa, così come risultava dai certificati prodotti, cui doveva attribuirsi il codice 2206 (31-40%) L'inps resistente, costituitosi in giudizio, contestava le avverse difese e chiedeva rigettarsi il ricorso.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, veniva fissato il termine perentorio del 17.3.2025 per lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed avendo le parti espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 5195\2023.
Nel merito, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Il CTU nominato nell'odierno giudizio, rispondendo ai rilievi di parte ricorrente, ha espresso motivatamene una valutazione conforme a quella svolta dal perito nominato nella fase di ATP che aveva accertato una percentuale di invalidità pari al 67%.
Il perito ha, in primo luogo, escluso la presenza di complicanze artrosiche legate all'obesità dando atto anche dell' assenza di significative limitazioni funzionali e del fatto che i passaggi posturali e la deambulazione sono eseguiti in autonomia e correttamente.
Quanto alla patologia psichica, il perito d'ufficio ha dato atto che la ricorrente “ verbalizza ansia generalizzata, preoccupazione per le proprie condizioni di salute e per circostanze esistenziali”, ma ha accertato che “ il tono dell'umore è congruo”.
Correttamente ha tenuto conto della “negatività dell'esame clinico e (del)l'assenza di storia clinica documentata” per discostarsi dalle valutazioni espresse nei certificati in atti relative al disturbo psichico cui ha applicato il codice 2207 e la percentuale fissa ivi tabellata 15% , cioè la stessa percentuale già ritenuta in sede di ATP.
Il CTU ha, inoltre, certificato che, per quanto riguarda l'asma bronchiale, “l'esame obiettivo toracico è negativo, la paziente non presenta difficoltà respiratoria o tosse;
in documentazione non è stata esibita documentazione specialistica. Con applicazione del codice 6003 si attribuisce, per criterio analogico proporzionale, la percentuale minima ivi tabellata 11%”.
La cardiopatia ipertensiva, diagnostica in corso di operazioni peritali, “non evidenzia sintomi clinici, quali dispnea, palpitazioni, edemi declivi, gli esami strumentali mostrano un lieve alterazione della funzione del ventricolo sinistro. La patologia è valutata con applicazione del codice 6441 ed attribuzione della percentuale minima ivi tabellata 21% “
Relativamente alla insufficienza venosa cronica CEAP 2, il CTU ha evidenziato che le vene varicose sono senza complicanze cutanee (iperpigmentazione, edemi, ulcere) e, correttamente, in assenza di voci specifiche al DM 5/2/92, ha valutato il disturbo con un tasso del 10%.
Ha, altresì, tenuto conto del fatto che la ricorrente nel 2015 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di resezione del colon per diverticolite perforata e, successivamente, nel 2016 e nel 2018 ad interventi di plastica addominale per laparocele, sottolineando come allo stato non c'è malassorbimento, né sono riferiti disturbi dell'alvo; pertanto, con criterio analogico, ha fatto corretta applicazione del codice 9322 e della percentuale dell'11%.
Anche per la calcolosi biliare, evidenziata dagli esami strumentali, non risultano disturbi documentati, né una compromissione dello stato generale, è, pertanto, è stata correttamente valutata con applicazione del codice
6408 ed attribuzione della percentuale del 10% . Infine, l'eutiroidismo è condizione nella quale gli ormoni tiroidei sono presenti in concentrazioni normali e fisiologiche e, pertanto, in assenza di voci specifiche al DM
5/2/92 ed in assenza di sintomatologia il tasso di invalidità può essere quantificato nella misura del 5%.
Ne consegue una percentuale di invalidità accertata inferiore al 74%.
Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Nulla per le spese di lite ex art.152 att. c.p.c..
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 5195/23, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Nulla per le spese di lite;
-Si comunichi.
Napoli, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)