Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Bertuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, con domicilio ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza n.-OMISSIS- del 29 aprile 2022, notificato in data 07 giugno 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa SE AN TI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in quiescenza dal 22 maggio 2015, ha agito per l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stata negata la dipendenza da causa di servizio per l’infermità “ -OMISSIS- ”.
Esposta la storia del servizio prestato dal 1990 - caratterizzata da articolazione in turni anche notturni, con protrazione dell’orario di lavoro secondo necessità -, il ricorrente ha riferito che, a decorrere dal 6 ottobre 1999, rientrato dopo l’assenza per patologia -OMISSIS- occorsa nel novembre 1998 (-OMISSIS-), riconosciuta dipendente da causa di servizio, e giudicato dalla Commissione Medico Ospedaliera di Palermo parzialmente idoneo, fu impiegato in attività burocratiche interne.
In data 8 febbraio 2014 l’istante fu colpito da -OMISSIS- e, dopo lunga convalescenza, in data 4 maggio 2015, veniva dichiarato dalla Commissione Medica ospedaliera di Messina, con verbale n.-OMISSIS-, non idoneo permanentemente al Servizio d’Istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto, per le patologie: 1) -OMISSIS-; 2) -OMISSIS-.
Infine, con il provvedimento oggi impugnato non veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’Infermità -OMISSIS-.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto, con il supporto di corredo documentale, l’annullamento di tale atto e, in via istruttoria, di disporsi verificazione tecnica o consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, in contraddittorio tra le parti, per valutare i presupposti di fatto dei provvedimenti impugnati, lo stato degli atti e la riconducibilità della infermità lamentata al servizio.
1.1. L’impugnazione è affidata alle seguenti censure:
I) Violazione e mancata applicazione del d.p.r. 29 ottobre 2001 n° 461; violazione dell’articolo 48 del d.p.r. 03 maggio 1957 n° 686; falsa applicazione dell’articolo 58 del d.p.r. 03 maggio 1957 n° 686; violazione e mancata applicazione dell’articolo 64 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n° 1092.
Sostiene, in sintesi, la difesa della parte ricorrente che l’esclusione del nesso di causalità tra i fatti di servizio, come sinteticamente esposti, e le infermità accertate in capo al dipendente, trascurerebbe di valutare che il ricorrente ha svolto presso la Polizia di Stato servizio con alternanza di turni, comprendenti anche il turno notturno con prolungamento di orari ed irregolarità dei turni, per anni; e ciò, unitamente alle situazioni difficili e/o semplicemente impegnative insite nella tipologia dei servizi svolti, urgenze, emergenze, immediatezza di intervento, rappresenterebbe fattore di disturbo agli equilibri bio-umorali del corpo umano, seppure indenne da patologie o affezioni; da ciò deriverebbero progressivamente alterazioni vascolari, che, nel caso di specie, sarebbero state causa anche dell’-OMISSIS-.
Non sarebbe trascurabile il parere formulato il 26 aprile 1999 dal medico del Corpo in riferimento alla domanda di dipendenza da causa di servizio per “ -OMISSIS- accertata presso la Divisione di -OMISSIS- dell’Ospedale di Castelvetrano in data 10/11/98 ”, ove testualmente veniva asserito: “… Esprime il parere che le suddette infermità per le circostanze di tempo, modo e luogo con cui ebbe origine debba essere considerata come ‘SI’ dipendente da causa di servizio” inoltre, con il giudizio di idoneità di cui al verbale del 18.06.99 n. -OMISSIS-, la CMO di Palermo confermò la sussistenza del rischio da stress, concludendo “…Idoneo in modo parziale: controindicato in servizi che comportano stress psicofisici prolungati ”.
A supporto della tesi menziona la relazione di Consulenza Tecnica Medico-legale del 2 ottobre 2013, a firma del Dott. -OMISSIS- e le osservazioni dello stesso dell’8 agosto 2022 circa il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio degli -OMISSIS-.
II) Irragionevolezza - illogicità - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti– ingiustizia manifesta - difetto di istruttoria – difetto di motivazione.
L’eventuale predisposizione organica a contrarre una determinata malattia o la sua preesistenza all’assunzione in servizio non costituirebbero, di per sé, preclusione al riconoscimento della causa di servizio, dovendosi piuttosto considerare, caso per caso, se l’attività svolta abbia facilitato o accelerato l’insorgenza della malattia o ne abbia aggravato o accelerato il decorso, contribuendo all’insorgenza di esiti più gravi.
I provvedimenti impugnati sarebbero irragionevoli per l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato, con giudizio fondato su valutazioni non corrette o insufficienti.
2. In data 13 settembre 2022 si è costituita con atto formale l’Amministrazione intimata, che ha, in data 23 settembre 2022, depositato documentazione, tra cui la sentenza della Corte dei Conti per la Sicilia n. -OMISSIS-.
Quest’ultima si è pronunciata sulle seguenti domande formulate in tale sede dall’odierno ricorrente, volte ad (a) accertare, ritenere e dichiarare, in conformità al d.m. 528 del 16 marzo 2000 la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: 1) -OMISSIS-; 2) -OMISSIS-; (b) accertare, ritenere e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della ulteriore patologia: 3) -OMISSIS-; (c) dichiarare l’ascrivibilità per cumulo delle 3 patologie succitate alla tab. -OMISSIS- cat. -OMISSIS-; (d) condannare le amministrazioni resistenti al pagamento della pensione privilegiata, già riconosciuta con determinazione del 15 dicembre 2015 a far data dal 22 maggio 2015 e poi revocata dall’Inps con provvedimento del 23 gennaio 2017.
La Corte, con la sentenza citata, ha dichiarato inammissibile la domanda con riferimento all’infermità sub 2) e sub 3), non sussistendo ancora il diniego in via amministrativa della dipendenza della causa di servizio dell’infermità; ha, invece, rigettato tutte le altre domande, ritenendole infondate.
2.1. In data 10 novembre 2025 l’amministrazione ha prodotto memoria.
3. In esito all’udienza di smaltimento del 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è infondato e va rigettato.
5. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (per tutte T.A.R. Lazio, Sez. I, 13 giugno 2016 n. 6739; Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093), il sindacato esperibile dal Giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente, è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Sul punto, è stato condivisibilmente evidenziato che "… il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)" (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Conseguentemente, è precluso al Giudice amministrativo di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, essendo invece consentito, nella presente sede giurisdizionale, soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego del riconoscimento da parte dell'Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
In altre parole, poiché gli accertamenti sulla dipendenza di infermità da causa di servizio rientrano nella sfera di apprezzamento tecnico-discrezionale dell'organo addetto, il solo sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte riguarda la verifica della regolarità del procedimento, non essendogli consentito in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico, che opera, perciò, godendo di una discrezionalità giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice.
5.1. Tanto premesso, nella vicenda all’esame deve osservarsi che il parere del Comitato di Verifica, in base al quale è stata poi adottato il provvedimento di rigetto della domanda, afferma che l’infermità da cui è stato colpito il ricorrente non sia dipendente da fatti di servizio e motiva ragionevolmente detta conclusione asserendo che “ trattasi di forma di -OMISSIS-, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato, così come descritto agli atti, non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinate. Quanto sopra dopo avere esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
Tale motivazione, ancorché stringata, appare però sufficiente e idonea a fondare la determinazione conclusiva, posto che gli eventi di servizio descritti dallo stesso ricorrente appaiono ordinari e connessi all’attività di servizio in questione; né vengono riferiti episodi di particolare peso stressogeno prima del ricovero del 1998 (a soli otto anni dall’immissione in servizio) o successivi a tale data.
5.2. Va, peraltro, osservato che dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione emerge che ad analoghe conclusioni è giunto il Giudice contabile in un parallelo giudizio instaurato dal ricorrente; in particolare, da essa emerge che il Collegio Medico Legale, incaricato dal Giudice contabile, con riferimento alla domanda relativa all’infermità “ -OMISSIS-” , ha ritenuto non sussistente la dipendenza da causa di servizio, e ciò in ragione del breve servizio operativo prestato dal ricorrente prima dell’evento ed a fronte della individuazione di altri fattori di rischio (sesso, ipercolesterolemia e fumo di tabacco) prescindenti dal servizio, che verosimilmente hanno agito con effetto moltiplicatore. Quindi, la Corte ha ritenuto il parere del Collegio medico legale immune da vizi logici e rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza ed ha rigettato le domande del ricorrente “ in considerazione delle non univoche risultanze degli accertamenti medici prodotti in giudizio ”. Ha ritenuto, inoltre, che, nel caso in esame, dai rapporti di servizi agli atti non sia documentato alcun evento di particolare peso stressogeno psico-fisico avvenuto per servizio prima del ricovero del 1998, che possa aver avuto un qualche ruolo concausale nell’insorgenza della sintomatologia -OMISSIS- che, secondo il giudizio del collegio medico, non è altro che l’evidenza clinica di una -OMISSIS-.
5.3. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che il giudizio contestato sia immune dai vizi denunciati.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, in quanto infondato.
7. In ragione della materia controversa e della peculiarità della stessa, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO NC, Presidente
SE AN TI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE AN TI | NO NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.