TAR Palermo, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 43
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e mancata applicazione del d.p.r. 29 ottobre 2001 n° 461; violazione dell’articolo 48 del d.p.r. 03 maggio 1957 n° 686; falsa applicazione dell’articolo 58 del d.p.r. 03 maggio 1957 n° 686; violazione e mancata applicazione dell’articolo 64 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n° 1092

    La Corte ha ritenuto che il parere del Comitato di Verifica, basato sull'esame degli elementi di servizio, abbia ragionevolmente concluso che gli eventi di servizio descritti dal ricorrente non potessero assurgere a causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità, essendo gli stessi ordinari e non risultando episodi di particolare peso stressogeno prima del ricovero del 1998 o successivi. La Corte ha inoltre considerato la sentenza della Corte dei Conti che, su basi simili, ha rigettato le domande del ricorrente, ritenendo il parere del Collegio Medico Legale immune da vizi logici e rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza.

  • Rigettato
    Irragionevolezza - illogicità - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti – ingiustizia manifesta - difetto di istruttoria – difetto di motivazione

    La Corte ha affermato che il sindacato del Giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, essendo precluso al Giudice di sindacare nel merito la sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Nel caso specifico, il parere del Comitato di Verifica è stato ritenuto sufficiente e idoneo a fondare la determinazione conclusiva, e la motivazione, seppur stringata, è stata considerata adeguata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 43
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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