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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 539/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 539/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Controparte_1 C.F._1
Cotroneo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con l'originario ricorso ha dedotto: CP_1
- di aver partecipato alla selezione indetta dalla con apposito avviso Parte_1
pubblico e di essersi utilmente posizionato al 544° posto della relativa graduatoria successivamente approvata con ulteriore decreto;
che in esecuzione dell'art. 2 dell'avviso anzidetto erano state stipulate delle Convenzioni tra la (soggetto Parte_1 promotore) e gli Uffici Giudiziari calabresi (soggetti attuatori) per la realizzazione dell'attività formativa in questione;
- che aveva quindi iniziato il percorso di formazione on-the-job/stage presso gli Uffici della
Corte di Appello di Reggio , poi riconfermato anche per il periodo 2019/2020, Pt_1
rilasciando la prescritta dichiarazione agli stessi Uffici Giudiziari;
- che l'art. 5, commi 1 e 2, dello stesso avviso pubblico prevedeva che ad ogni tirocinante venisse riconosciuta e corrisposta dalla un'indennità mensile pari ad € Parte_1
500,00 a condizione che lo stesso avesse maturato almeno il 70% delle 80 ore mensili previste (ovvero 56 ore mensili);
- che nella convenzione approvata con decreto dirigenziale n. 861 del 29 gennaio 2019
per il periodo 2019/2020, all'art. 9, comma 5, era stato invece previsto che detta indennità
sarebbe stata erogata a condizione che ogni tirocinante avesse maturato almeno l'80%
delle ore mensili previste (ovvero 64 ore mensili); che, tuttavia, con ulteriore decreto dirigenziale n. 10322 del 26 agosto 2019, era stato disposto che l'indennità in questione sarebbe stata comunque erogata a condizione che ogni tirocinante avesse maturato almeno il 70% delle ore mensili previste (ovvero le 56 ore mensili);
- che avendo nel mese di luglio 2019 frequentato il previsto tirocinio formativo presso gli
Uffici della Corte d'Appello di Reggio Calabria per 63 ore, come da relativo “foglio presenze” che produceva, e maturato così il 70% delle ore mensili previste, aveva quindi diritto ad ottenere il pagamento della relativa indennità di € 500,00 poi inutilmente richiesta alla . Per tale ragione, il agiva in monitorio. Parte_1 CP_1
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del
Lavoro, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
58/2021 emesso, in favore di , per il pagamento dell'indennità di tirocinio Controparte_1
di € 500,00 per il mese di luglio 2019.
L'Ente ha contestato la sussistenza del diritto del alla ricezione dell'indennità CP_1
prevista dall'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 2285 del 9 marzo 2016
avente ad oggetto “Manifestazione di interesse, in attuazione delle Intese raggiunte dalla
e le Corti di Appello e e la Magistratura Parte_1 Controparte_2
Amministrativa e contabile e istituzioni assimilate, per la selezione di 1.000 lavoratori
percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici giudiziari per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità
lavorative”.
Nello specifico ha eccepito che, sebbene l'opposto nel mese di Luglio 2019 avesse frequentato il previsto tirocinio formativo presso gli Uffici della Corte di Appello di Reggio
Calabria per 63 ore, come attestato dal foglio presenze, non ricevendo alcuna indennità,
al contempo lo stesso aveva comunque percepito, senza averne diritto, l'indennità
relativa al periodo Marzo/Luglio 2020.
Esponeva che:
il tirocinio in questione, a causa della prima emergenza pandemica da Covid-19, era stato sospeso in data 11 Marzo 2020 e, poi, riavviato il 1° Luglio 2020, prorogando così la data finale del percorso formativo sino al 30 Agosto 2020;
in base alla convenzione tra e Azienda Calabria Lavoro del 30.11.2017, Parte_1
il tirocinante avrebbe potuto svolgere al massimo 20 ore di tirocinio settimanale per un totale di 80 ore complessive;
considerando la sospensione dell'attività di tirocinio nel periodo Marzo/Luglio 2020, pur avendo l'opposto svolto 30 ore di tirocinio per la prima settimana di Marzo 2020 e 35 nel mese di Luglio così da arrivare ad un numero di ore pari a 65, avrebbe in realtà potuto espletare la propria attività solo entro il limite delle 20 ore settimanali, non potendosi dunque considerare le 10 ore in più svolte nella prima settimana di Marzo 2020;
dovendosi decurtare tali ore aggiuntive e pervenendo ad un numero complessivo di ore lavorate pari a 55, in luogo delle 65 conteggiate per il periodo indicato, l'opposto non aveva superato il limite del 70 % delle 80 ore mensili previste dalla Convenzione.
In definitiva, risultando indebito il compenso erogato per il periodo Marzo/Luglio 2020, la ha ritenuto di applicare l'istituto della compensazione impropria, così da Pt_1
escludere la sussistenza del diritto di credito vantato per l'attività di tirocinio svolta nel
Luglio 2019.
Ha concluso chiedendo la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio l'opposto, deducendo:
che in considerazione della causa di forza maggiore costituita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i presupposti per l'erogazione dell'indennità ai tirocinanti erano stati valutati in maniera più elastica e sostanzialmente in deroga a quanto previsto dalle convenzioni stipulate sulla scorta della nota n. 268 del 9 Aprile 2020; in particolare il monte ore necessario per aver diritto alla liquidazione dell'indennità di tirocinio era stato valutato non più su base mensile, come previsto dalla convenzione,
bensì considerando le ore effettivamente svolte nell'arco temporale marzo/ luglio 2020;
inoltre la convenzione, richiamata dalla a sostegno della propria tesi, era stata Pt_1
superata da convenzioni successive che avevano determinano un superamento del criterio settimanale delle ore lavorate in favore di un criterio più generale calibrato su base mensile, per cui l'indennità sarebbe stata corrisposta solo nel caso di superamento del 70% delle 80 ore mensili;
le convenzioni più recenti e, segnatamente, quella approvata con DDG 861/2019 del 29
gennaio 2019, così come rettificata con DDG 10322/2019 del 26 agosto 2019, per il periodo 2019/2020, avevano introdotto ulteriori modifiche in melius per il tirocinante,
dando rilievo solo ed esclusivamente alle ore effettivamente svolte (prevedendo all' art. 9 comma 5 che “l'indennità sarà erogata in relazione alle ore di attività effettivamente realizzate”.
ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna anche al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c..
La sentenza di primo grado
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dalla , ritenendo che andasse esclusa la possibilità di Pt_1
operare la compensazione, risultando illegittima la decurtazione di dieci ore dal monte complessivo di quelle effettivamente prestate nel mese di marzo 2020, disposta per presunto superamento del limite massimo di 20 ore settimanali di tirocinio.
In sintesi, secondo il Tribunale:
alla stregua delle norme regolamentari e delle convenzioni stipulate tra gli Uffici
Giudiziari e la , l'unico parametro richiamato espressamente nelle Parte_1
Convenzioni è quello dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, che subordina l'erogazione dell'indennità al superamento della soglia del 70% delle 80 ore mensili, senza alcun riferimento al limite delle 20 ore settimanali previsto dall'art. 2;
è poi necessario distinguere il diverso ambito di applicazione delle norme coinvolte,
dovendosi sottolineare che l'art. 2 dell'Avviso pubblico regola esclusivamente l'organizzazione del tirocinio, stabilendo sia il numero di ore complessivo da svolgere ogni mese, sia il tetto massimo settimanale, mentre l'art. 5 disciplina la dimensione economica del rapporto e individua il solo criterio retributivo per l'erogazione dell'indennità, fissando un limite percentualistico senza collegarlo al rispetto del vincolo settimanale.
Il giudice di prime cure ha concluso che, ai fini retributivi, l'unico parametro rilevante fosse il superamento della soglia del 70% delle ore mensili, escludendo pertanto che la Pt_1
avesse proceduto ad un'indebita erogazione.
[...]
L'opposizione della è stata quindi respinta e confermato il diritto del tirocinante Pt_1
a ricevere l'indennità.
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la , deducendo: Parte_1
− l'erroneità della sentenza per non avere considerato il limite massimo di 20 ore settimanali previsto dall'Avviso pubblico, sul presupposto che il vincolo delle 20 ore settimanali costituisce una condizione essenziale per la corretta esecuzione dell'attività;
di conseguenza, il mancato rispetto di tale soglia renderebbe invalide le ore eccedenti e, di riflesso, precluderebbe il raggiungimento del monte minimo di 56 ore necessarie per ottenere l'indennità mensile.
− l'erroneo richiamo, da parte del giudice, all'art. 36 della Costituzione, poiché il tirocinio non configura un rapporto di lavoro subordinato e il tirocinante non ha diritto a una
"retribuzione", ma a una mera "indennità" di partecipazione;
il tirocinio non era una prestazione lavorativa a beneficio della PA, ma un'attività formativa nell'interesse del tirocinante e, quindi, il giudice ha indebitamente richiamato il principio dell'arricchimento senza causa;
− la nota n. 128587 del 6.04.2020 non disponeva affatto una “donazione” o un'erogazione svincolata da titolo, ma espressamente qualificava la somma come anticipazione dell'indennità mensile. In particolare, si precisava che “la somma erogata rappresenta
esclusivamente un anticipo dell'indennità mensile dovuta per il normale espletamento
del percorso” e che “una volta ripresa regolarmente l'attività di formazione, al
completamento della prima mensilità non verrà erogata al soggetto partecipante alcuna
ulteriore somma a titolo di indennità” (cfr. doc.
5.2 all. D – fasc. I grado). Dunque,
l'erogazione in contestazione non poteva essere considerata legittimamente come indennità aggiuntiva, bensì come mera anticipazione, il cui mancato recupero integrava effettivamente un indebito. ha poi ribadito la richiesta già formulata in primo grado di cancellazione ai Parte_2
sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., della frase “secondo l'ineffabile Ente regionale” (posta a pag. 3 quart'ultimo rigo) della memoria di costituzione in primo grado dell'appellato, in ragione del carattere offensivo e sconveniente dell'espressione.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , concludendo per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza gravata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato le note nel termine del 11 ottobre 2024 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Motivi della decisione
La censura la sentenza impugnata per non avere applicato l'istituto della Parte_1
compensazione cd. “impropria” tra il credito vantato dall'appellato a titolo di indennità
per il mese di luglio 2019 e quanto dallo stesso indebitamente percepito per il periodo marzo – luglio 2020, insistendo nella tesi secondo cui l'indennità mensile sarebbe subordinata non soltanto al raggiungimento del 70% delle 80 ore mensili, ma anche al rispetto del limite massimo, ritenuto inderogabile, di 20 ore settimanali;
da ciò fa conseguire il mancato raggiungimento delle 56 ore necessarie a superare la soglia del 70%
richiesta per l'erogazione dell'indennità, l'indebita percezione dell' indennità corrisposta per quel periodo e la legittimità della compensazione impropria.
L'appello risulta privo di fondamento, in quanto si limita a riproporre le medesime argomentazioni già sollevate in primo grado, senza introdurre elementi idonei a mettere in discussione la solidità del percorso argomentativo seguito dal giudice.
Come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, l'art. 2 dell'Avviso pubblico disciplina gli aspetti organizzativi del percorso formativo per i tirocinanti, stabilendo le modalità di svolgimento dell'attività, la durata del tirocinio e il limite massimo di ore settimanali (“La durata del percorso formativo è di 24 mesi da svolgere in massimo 20 ore
settimanali( 5- 6 giornate lavorative) per tutto l'arco dell'intervento e secondo le modalità
organizzative adottate dagli uffici nei quali viene prestata l'attività stessa”). L'obiettivo della norma è chiaramente di natura organizzativa: essa mira a garantire un'equa distribuzione delle attività formative, evitando un'eccessiva concentrazione delle ore lavorative in un breve arco di tempo e assicurando una continuità del percorso formativo per tutta la durata prevista.
L'art. 5 dell'Avviso rubricato “Indennità di frequenza e regole di esecuzione degli
interventi” disciplina, invece, il sistema di erogazione dell'indennità di partecipazione ai tirocinanti, stabilendo il criterio economico che regola il diritto al compenso.
La norma prevede che ai lavoratori ammessi al percorso formativo venga riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro, subordinandone il pagamento alla frequenza di almeno il 70% delle 80 ore previste ogni mese. Tale disposizione, di chiara e univoca interpretazione, non fa alcun riferimento ad un vincolo settimanale quale condizione per la maturazione del diritto economico.
La stessa Convenzione stipulata tra la e la Corte di Appello di Reggio Parte_1
Calabria ricollega la corresponsione dell'indennità in questione al solo requisito previsto dall'art. 5: “L'indennità sarà erogata dall'Ente promotore a condizione che il tirocinante
abbia maturato almeno l'80% delle ore mensili previste. In caso di mancato
raggiungimento della soglia minima dell'80% delle ore mensili il tirocinante non potrà
vantare alcuna pretesa” (art. 9, punto 5), stabilendo espressamente, che l'indennità venga corrisposta dalla . Parte_1
Alla luce della anzidetta normativa, devesi ritenere che l'unico requisito necessario affinchè venisse erogata l'indennità in questione era quello del superamento della soglia del 70% delle 80 ore mensili.
La stessa documenta (doc.
4.4 fascicolo di primo grado all. D) che il Parte_1
nel periodo marzo/luglio 2020 ha svolto 65 ore di tirocinio necessarie per il CP_1
superamento della soglia mensile prevista, nonostante la sospensione imposta dalla
; peraltro, la sospensione del tirocinio, disposta unilateralmente dalla Pt_1 Pt_1
a causa dell'emergenza pandemica, non può costituire un ostacolo all'erogazione
[...]
dell'indennità per coloro che avevano già raggiunto il requisito minimo mensile.
Ne consegue che nessuna corresponsione indebita può dirsi effettuata dalla Pt_1
, la quale ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di un proprio diritto
[...]
di credito alla restituzione dell'indennità di € 500,00. Difettando in radice un credito della , non può trovare applicazione l'istituto della Pt_1
compensazione invocato.
Va pertanto confermata l'impugnata sentenza, restando assorbito l'ulteriore profilo, pure censurato dall'ente, della valorizzazione da parte del primo giudice dell'art. 36 della
Costituzione, che costituiva mera ragione rafforzativa della pronuncia assunta.
Quanto alla richiesta della di ordinare la cancellazione, ai sensi dell'art. Parte_1
89 c.p.c., dell'espressione “secondo l'ineffabile ente regionale” contenuta nella comparsa di primo grado del , ritiene il Collegio che la locuzione rimanga all' interno della CP_1
dialettica critica difensiva e non integri offesa autonoma all'onore o al decoro dell'Ente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate (valori medi dimezzati - I scaglione del
DM n. 147/2022), con distrazione x art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dalla contro avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 902/2023 pubblicata il 05.05.2023, dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e condanna la al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 336,5, oltre Iva CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Attilio Cotroneo.
Dà atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Eugenio Scopelliti
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 539/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Controparte_1 C.F._1
Cotroneo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con l'originario ricorso ha dedotto: CP_1
- di aver partecipato alla selezione indetta dalla con apposito avviso Parte_1
pubblico e di essersi utilmente posizionato al 544° posto della relativa graduatoria successivamente approvata con ulteriore decreto;
che in esecuzione dell'art. 2 dell'avviso anzidetto erano state stipulate delle Convenzioni tra la (soggetto Parte_1 promotore) e gli Uffici Giudiziari calabresi (soggetti attuatori) per la realizzazione dell'attività formativa in questione;
- che aveva quindi iniziato il percorso di formazione on-the-job/stage presso gli Uffici della
Corte di Appello di Reggio , poi riconfermato anche per il periodo 2019/2020, Pt_1
rilasciando la prescritta dichiarazione agli stessi Uffici Giudiziari;
- che l'art. 5, commi 1 e 2, dello stesso avviso pubblico prevedeva che ad ogni tirocinante venisse riconosciuta e corrisposta dalla un'indennità mensile pari ad € Parte_1
500,00 a condizione che lo stesso avesse maturato almeno il 70% delle 80 ore mensili previste (ovvero 56 ore mensili);
- che nella convenzione approvata con decreto dirigenziale n. 861 del 29 gennaio 2019
per il periodo 2019/2020, all'art. 9, comma 5, era stato invece previsto che detta indennità
sarebbe stata erogata a condizione che ogni tirocinante avesse maturato almeno l'80%
delle ore mensili previste (ovvero 64 ore mensili); che, tuttavia, con ulteriore decreto dirigenziale n. 10322 del 26 agosto 2019, era stato disposto che l'indennità in questione sarebbe stata comunque erogata a condizione che ogni tirocinante avesse maturato almeno il 70% delle ore mensili previste (ovvero le 56 ore mensili);
- che avendo nel mese di luglio 2019 frequentato il previsto tirocinio formativo presso gli
Uffici della Corte d'Appello di Reggio Calabria per 63 ore, come da relativo “foglio presenze” che produceva, e maturato così il 70% delle ore mensili previste, aveva quindi diritto ad ottenere il pagamento della relativa indennità di € 500,00 poi inutilmente richiesta alla . Per tale ragione, il agiva in monitorio. Parte_1 CP_1
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del
Lavoro, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
58/2021 emesso, in favore di , per il pagamento dell'indennità di tirocinio Controparte_1
di € 500,00 per il mese di luglio 2019.
L'Ente ha contestato la sussistenza del diritto del alla ricezione dell'indennità CP_1
prevista dall'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 2285 del 9 marzo 2016
avente ad oggetto “Manifestazione di interesse, in attuazione delle Intese raggiunte dalla
e le Corti di Appello e e la Magistratura Parte_1 Controparte_2
Amministrativa e contabile e istituzioni assimilate, per la selezione di 1.000 lavoratori
percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici giudiziari per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità
lavorative”.
Nello specifico ha eccepito che, sebbene l'opposto nel mese di Luglio 2019 avesse frequentato il previsto tirocinio formativo presso gli Uffici della Corte di Appello di Reggio
Calabria per 63 ore, come attestato dal foglio presenze, non ricevendo alcuna indennità,
al contempo lo stesso aveva comunque percepito, senza averne diritto, l'indennità
relativa al periodo Marzo/Luglio 2020.
Esponeva che:
il tirocinio in questione, a causa della prima emergenza pandemica da Covid-19, era stato sospeso in data 11 Marzo 2020 e, poi, riavviato il 1° Luglio 2020, prorogando così la data finale del percorso formativo sino al 30 Agosto 2020;
in base alla convenzione tra e Azienda Calabria Lavoro del 30.11.2017, Parte_1
il tirocinante avrebbe potuto svolgere al massimo 20 ore di tirocinio settimanale per un totale di 80 ore complessive;
considerando la sospensione dell'attività di tirocinio nel periodo Marzo/Luglio 2020, pur avendo l'opposto svolto 30 ore di tirocinio per la prima settimana di Marzo 2020 e 35 nel mese di Luglio così da arrivare ad un numero di ore pari a 65, avrebbe in realtà potuto espletare la propria attività solo entro il limite delle 20 ore settimanali, non potendosi dunque considerare le 10 ore in più svolte nella prima settimana di Marzo 2020;
dovendosi decurtare tali ore aggiuntive e pervenendo ad un numero complessivo di ore lavorate pari a 55, in luogo delle 65 conteggiate per il periodo indicato, l'opposto non aveva superato il limite del 70 % delle 80 ore mensili previste dalla Convenzione.
In definitiva, risultando indebito il compenso erogato per il periodo Marzo/Luglio 2020, la ha ritenuto di applicare l'istituto della compensazione impropria, così da Pt_1
escludere la sussistenza del diritto di credito vantato per l'attività di tirocinio svolta nel
Luglio 2019.
Ha concluso chiedendo la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio l'opposto, deducendo:
che in considerazione della causa di forza maggiore costituita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i presupposti per l'erogazione dell'indennità ai tirocinanti erano stati valutati in maniera più elastica e sostanzialmente in deroga a quanto previsto dalle convenzioni stipulate sulla scorta della nota n. 268 del 9 Aprile 2020; in particolare il monte ore necessario per aver diritto alla liquidazione dell'indennità di tirocinio era stato valutato non più su base mensile, come previsto dalla convenzione,
bensì considerando le ore effettivamente svolte nell'arco temporale marzo/ luglio 2020;
inoltre la convenzione, richiamata dalla a sostegno della propria tesi, era stata Pt_1
superata da convenzioni successive che avevano determinano un superamento del criterio settimanale delle ore lavorate in favore di un criterio più generale calibrato su base mensile, per cui l'indennità sarebbe stata corrisposta solo nel caso di superamento del 70% delle 80 ore mensili;
le convenzioni più recenti e, segnatamente, quella approvata con DDG 861/2019 del 29
gennaio 2019, così come rettificata con DDG 10322/2019 del 26 agosto 2019, per il periodo 2019/2020, avevano introdotto ulteriori modifiche in melius per il tirocinante,
dando rilievo solo ed esclusivamente alle ore effettivamente svolte (prevedendo all' art. 9 comma 5 che “l'indennità sarà erogata in relazione alle ore di attività effettivamente realizzate”.
ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna anche al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c..
La sentenza di primo grado
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dalla , ritenendo che andasse esclusa la possibilità di Pt_1
operare la compensazione, risultando illegittima la decurtazione di dieci ore dal monte complessivo di quelle effettivamente prestate nel mese di marzo 2020, disposta per presunto superamento del limite massimo di 20 ore settimanali di tirocinio.
In sintesi, secondo il Tribunale:
alla stregua delle norme regolamentari e delle convenzioni stipulate tra gli Uffici
Giudiziari e la , l'unico parametro richiamato espressamente nelle Parte_1
Convenzioni è quello dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, che subordina l'erogazione dell'indennità al superamento della soglia del 70% delle 80 ore mensili, senza alcun riferimento al limite delle 20 ore settimanali previsto dall'art. 2;
è poi necessario distinguere il diverso ambito di applicazione delle norme coinvolte,
dovendosi sottolineare che l'art. 2 dell'Avviso pubblico regola esclusivamente l'organizzazione del tirocinio, stabilendo sia il numero di ore complessivo da svolgere ogni mese, sia il tetto massimo settimanale, mentre l'art. 5 disciplina la dimensione economica del rapporto e individua il solo criterio retributivo per l'erogazione dell'indennità, fissando un limite percentualistico senza collegarlo al rispetto del vincolo settimanale.
Il giudice di prime cure ha concluso che, ai fini retributivi, l'unico parametro rilevante fosse il superamento della soglia del 70% delle ore mensili, escludendo pertanto che la Pt_1
avesse proceduto ad un'indebita erogazione.
[...]
L'opposizione della è stata quindi respinta e confermato il diritto del tirocinante Pt_1
a ricevere l'indennità.
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la , deducendo: Parte_1
− l'erroneità della sentenza per non avere considerato il limite massimo di 20 ore settimanali previsto dall'Avviso pubblico, sul presupposto che il vincolo delle 20 ore settimanali costituisce una condizione essenziale per la corretta esecuzione dell'attività;
di conseguenza, il mancato rispetto di tale soglia renderebbe invalide le ore eccedenti e, di riflesso, precluderebbe il raggiungimento del monte minimo di 56 ore necessarie per ottenere l'indennità mensile.
− l'erroneo richiamo, da parte del giudice, all'art. 36 della Costituzione, poiché il tirocinio non configura un rapporto di lavoro subordinato e il tirocinante non ha diritto a una
"retribuzione", ma a una mera "indennità" di partecipazione;
il tirocinio non era una prestazione lavorativa a beneficio della PA, ma un'attività formativa nell'interesse del tirocinante e, quindi, il giudice ha indebitamente richiamato il principio dell'arricchimento senza causa;
− la nota n. 128587 del 6.04.2020 non disponeva affatto una “donazione” o un'erogazione svincolata da titolo, ma espressamente qualificava la somma come anticipazione dell'indennità mensile. In particolare, si precisava che “la somma erogata rappresenta
esclusivamente un anticipo dell'indennità mensile dovuta per il normale espletamento
del percorso” e che “una volta ripresa regolarmente l'attività di formazione, al
completamento della prima mensilità non verrà erogata al soggetto partecipante alcuna
ulteriore somma a titolo di indennità” (cfr. doc.
5.2 all. D – fasc. I grado). Dunque,
l'erogazione in contestazione non poteva essere considerata legittimamente come indennità aggiuntiva, bensì come mera anticipazione, il cui mancato recupero integrava effettivamente un indebito. ha poi ribadito la richiesta già formulata in primo grado di cancellazione ai Parte_2
sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., della frase “secondo l'ineffabile Ente regionale” (posta a pag. 3 quart'ultimo rigo) della memoria di costituzione in primo grado dell'appellato, in ragione del carattere offensivo e sconveniente dell'espressione.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , concludendo per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza gravata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato le note nel termine del 11 ottobre 2024 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Motivi della decisione
La censura la sentenza impugnata per non avere applicato l'istituto della Parte_1
compensazione cd. “impropria” tra il credito vantato dall'appellato a titolo di indennità
per il mese di luglio 2019 e quanto dallo stesso indebitamente percepito per il periodo marzo – luglio 2020, insistendo nella tesi secondo cui l'indennità mensile sarebbe subordinata non soltanto al raggiungimento del 70% delle 80 ore mensili, ma anche al rispetto del limite massimo, ritenuto inderogabile, di 20 ore settimanali;
da ciò fa conseguire il mancato raggiungimento delle 56 ore necessarie a superare la soglia del 70%
richiesta per l'erogazione dell'indennità, l'indebita percezione dell' indennità corrisposta per quel periodo e la legittimità della compensazione impropria.
L'appello risulta privo di fondamento, in quanto si limita a riproporre le medesime argomentazioni già sollevate in primo grado, senza introdurre elementi idonei a mettere in discussione la solidità del percorso argomentativo seguito dal giudice.
Come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, l'art. 2 dell'Avviso pubblico disciplina gli aspetti organizzativi del percorso formativo per i tirocinanti, stabilendo le modalità di svolgimento dell'attività, la durata del tirocinio e il limite massimo di ore settimanali (“La durata del percorso formativo è di 24 mesi da svolgere in massimo 20 ore
settimanali( 5- 6 giornate lavorative) per tutto l'arco dell'intervento e secondo le modalità
organizzative adottate dagli uffici nei quali viene prestata l'attività stessa”). L'obiettivo della norma è chiaramente di natura organizzativa: essa mira a garantire un'equa distribuzione delle attività formative, evitando un'eccessiva concentrazione delle ore lavorative in un breve arco di tempo e assicurando una continuità del percorso formativo per tutta la durata prevista.
L'art. 5 dell'Avviso rubricato “Indennità di frequenza e regole di esecuzione degli
interventi” disciplina, invece, il sistema di erogazione dell'indennità di partecipazione ai tirocinanti, stabilendo il criterio economico che regola il diritto al compenso.
La norma prevede che ai lavoratori ammessi al percorso formativo venga riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro, subordinandone il pagamento alla frequenza di almeno il 70% delle 80 ore previste ogni mese. Tale disposizione, di chiara e univoca interpretazione, non fa alcun riferimento ad un vincolo settimanale quale condizione per la maturazione del diritto economico.
La stessa Convenzione stipulata tra la e la Corte di Appello di Reggio Parte_1
Calabria ricollega la corresponsione dell'indennità in questione al solo requisito previsto dall'art. 5: “L'indennità sarà erogata dall'Ente promotore a condizione che il tirocinante
abbia maturato almeno l'80% delle ore mensili previste. In caso di mancato
raggiungimento della soglia minima dell'80% delle ore mensili il tirocinante non potrà
vantare alcuna pretesa” (art. 9, punto 5), stabilendo espressamente, che l'indennità venga corrisposta dalla . Parte_1
Alla luce della anzidetta normativa, devesi ritenere che l'unico requisito necessario affinchè venisse erogata l'indennità in questione era quello del superamento della soglia del 70% delle 80 ore mensili.
La stessa documenta (doc.
4.4 fascicolo di primo grado all. D) che il Parte_1
nel periodo marzo/luglio 2020 ha svolto 65 ore di tirocinio necessarie per il CP_1
superamento della soglia mensile prevista, nonostante la sospensione imposta dalla
; peraltro, la sospensione del tirocinio, disposta unilateralmente dalla Pt_1 Pt_1
a causa dell'emergenza pandemica, non può costituire un ostacolo all'erogazione
[...]
dell'indennità per coloro che avevano già raggiunto il requisito minimo mensile.
Ne consegue che nessuna corresponsione indebita può dirsi effettuata dalla Pt_1
, la quale ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di un proprio diritto
[...]
di credito alla restituzione dell'indennità di € 500,00. Difettando in radice un credito della , non può trovare applicazione l'istituto della Pt_1
compensazione invocato.
Va pertanto confermata l'impugnata sentenza, restando assorbito l'ulteriore profilo, pure censurato dall'ente, della valorizzazione da parte del primo giudice dell'art. 36 della
Costituzione, che costituiva mera ragione rafforzativa della pronuncia assunta.
Quanto alla richiesta della di ordinare la cancellazione, ai sensi dell'art. Parte_1
89 c.p.c., dell'espressione “secondo l'ineffabile ente regionale” contenuta nella comparsa di primo grado del , ritiene il Collegio che la locuzione rimanga all' interno della CP_1
dialettica critica difensiva e non integri offesa autonoma all'onore o al decoro dell'Ente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate (valori medi dimezzati - I scaglione del
DM n. 147/2022), con distrazione x art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dalla contro avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 902/2023 pubblicata il 05.05.2023, dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e condanna la al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 336,5, oltre Iva CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Attilio Cotroneo.
Dà atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Eugenio Scopelliti