TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/08/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), nella qualità di Amministratore di Parte_1 C.F._1 Sostegno del proprio coniuge sig. con il patrocinio dell'avv. ZANNO DARIO, Parte_2 elettivamente domiciliato in VIALE KENNEDY 103 65100 PESCARA presso il difensore avv. ZANNO DARIO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO MATTEO Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMO e dell'avv. DI PAOLO MASSIMO ) PIAZZA 1 MAGGIO 10 C.F._2 PESCARA, elettivamente domiciliato in PIAZZA 1 MAGGIO 10 PESCARA presso il difensore avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO
CONVENUTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: inadempimento contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 18-4-2024, coniuge e amministratore di Parte_1 sostegno dell'ing. conveniva in giudizio la in Parte_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore” chiedendo di “….accertare il diritto dell'assicurato ing. a percepire: a. l'indennità contrattualmente prevista nella “Polizza BNL Serenity n.ro Pt_2 5406/03” per il caso di intervenuta Invalidità Totale Permanente a decorrere dal mese di aprile 2019 pari a € 67.159,40 …; b. la porzione di premio assicurativo anticipatamente pagato per l'intero al momento dell'adesione alla polizza collettiva “BNL Serenity n.ro 5406/03” che … si indica in euro 2.500,00 …; c. la porzione di premio assicurativo anticipatamente pagato per l'intero al momento dell'adesione alla polizza collettiva “BNL Prestiti Personali n.ro 5096/01” che … si indica in euro 1.000,00 …; per l'effetto condannare la società convenuta … al pagamento in favore dell'ing.
[...]
… del complessivo importo di euro 70.659,40 … maggiorato di interessi moratori e Pt_2 rivalutazione monetaria dal mese di aprile 2019 all'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che il proprio amministrato e coniuge, in data 05-01- 2018, era stato sottoposto presso l'Ospedale Civile di SC ad un intervento chirurgico per
“occlusione intestinale e febbre con resezione digiuno-ileale per perforazione dell'intestino”, sviluppando durante la degenza post-operatoria un deficit cognitivo e mnesico ad insorgenza acuta per un verosimile effetto di “sviluppo di deficit di vitamina B1 non dosata nell'occasione”, nesso causale che aveva portato il paziente ad essere portatore di un “deterioramento cognitivo e mnesico identificabile nella Sindrome di Korsakoff”, definitivamente diagnosticata nel maggio 2018 a seguito del ricovero del paziente presso la Clinica Neurologica Villa Serena srl in Città S. Angelo (PE). Infine, l' di SC, con verbale del 20-02/12-03-2019, successivamente emendato in regime di CP_3 autotutela, aveva dichiarato l'ing. “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al Pt_2 100%”, riconoscendogli una pensione di inabilità ex art. 2 legge 222/1984, da cui la richiesta di percezione dell'indennità prevista in polizza.
pagina 2 di 6 2) Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle Controparte_1 deduzioni avversarie, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) nell'ambito della c.d.
“Polizza BNL Serenity” n. 5406/03 accessoria al mutuo/finanziamento BNL S.p.A. CF , P.IVA_2 rigettare ogni domanda di indennizzo svolta nei confronti di : A I) per intervenuta CP_1 estinzione per prescrizione di ogni (presunto) diritto avversario ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c.; A II) in subordine, nel merito, per inassicurabilità ab origine dell'ing. assicurabile e, in Parte_2 ogni caso, per avere la Compagnia il buon diritto a rifiutare/negare ogni indennizzo ai sensi dell'art. 1892, comma III c.c., in considerazione delle dichiarazioni inesatte/reticenti rilasciate e sottoscritte dall'ing. in sede di compilazione del questionario medico semplificato pre-assuntivo Parte_2 della copertura assicurativa;
A III) in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui CP_1 dovesse essere giudicata tenuta a erogare l'indennizzo ex adverso invocato per il sinistro di invalidità, detta prestazione non potrebbe comunque eccedere l'importo complessivo di € 63.415,82, computato ai sensi dell'art.
7.2 delle Condizioni di Assicurazione (cfr. doc. 7) con decorrenza aprile 2019 considerato l'indennizzo di € 8.353,84 liquidato per il sinistro di Inabilità Totale Temporanea;
A IV) rigettare altresì la domanda di rimborso del premio ex adverso formulata, per infondatezza di tale domanda non essendovi alcuna ragione giuridica che possa giustificare tale preteso rimborso, avendo oltretutto l'Ing. ottenuto la liquidazione dell'indennizzo di € 8.353,84 pur avendo rilasciato Pt_2 consapevolmente dichiarazioni mendaci/reticenti sul suo stato di salute rilevanti ai sensi dell'art. 1892 comma III c.c. che non prevede alcun obbligo di rimborso del premio;
B) nell'ambito della c.d.
“Polizza BNL Prestiti Personali” n. 5096/01 accessoria al prestito personale BNL S.p.A. n. 293679- 17, rigettare la domanda di rimborso del premio assicurativo avanzata nei confronti di CP_1 per carenza di titolarità e/o legittimazione passiva della compagnia odierna convenuta e, in ogni
[...] caso, per assenza di alcuna ragione giuridica che possa giustificare tale preteso rimborso, avendo oltretutto l'Ing. beneficiato della copertura assicurativa ricevendo la liquidazione del sinistro Pt_2 di Inabilità Totale Temporanea a termini di polizza;
C) in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa, sulle conclusioni come sopra rassegnate, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti per il deposito delle note conclusive, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4) Deve preliminarmente rilevarsi che, a fronte della eccezione, avanzata dalla convenuta, di carenza di legittimazione o di titolarità passiva, non essendo essa parte contrattuale in merito alla polizza n. 5096/01, in cui la compagnia assicuratrice era la Cardif Assurance Vie S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (soggetto giuridico diverso dalla convenuta), e di avvenuta liquidazione dell'intero indennizzo assicurativo contrattualmente previsto per l'evento di Invalidità, in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice espressamente ha rinunciato alle domande di cui ai capi b) e c) delle conclusioni dell'atto di citazione. Deve così esaminarsi solamente la domanda formulata al capo a) delle citate conclusioni.
5) L'eccezione di intervenuta prescrizione biennale, tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 2952, 2° comma, c.c. con riferimento al diritto alla copertura assicurativa per Invalidità Permanente è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
pagina 3 di 6 Dalla documentazione in atti risulta che, in data 28-03-2017, l'ing. a garanzia del Parte_2 finanziamento/mutuo BNL S.p.A. n. CF1332902 di € 70.000,00 (da rimborsare in n. 180 rate mensili, doc. 3 fascicolo convenuta) e previa compilazione e sottoscrizione, in data 17-03-2017, della domanda di copertura assicurativa e del questionario medico confidenziale (docc. 4 e 5), aderì alla “Polizza BNL Serenity” n. 5406/03 a copertura dei rischi “Decesso”, “Invalidità Permanente” e “Inabilità Temporanea Totale” (docc. 6 e 7). L'ing. assicurò in tal modo l'importo di € 69.807,18 per un Pt_2 periodo di 168 mesi, dietro versamento di un premio unico anticipato di complessivi € 3.307,18 (doc. 6). Dopo circa un anno, ricevette dall'Assicurato la documentazione medica a Controparte_1 sostegno di una domanda di liquidazione di indennizzo (docc. da 8 a 12). La Compagnia, pur asserendo che nulla fossa dovuto non risultando integrati gli estremi di polizza (come da missiva sub doc. 18), riconobbe comunque all'Ing. un indennizzo per complessivi € 8.353,84 (docc. 13 e 14), pari a Pt_2 n. 14 rate mensili del prestito scadute durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale dal 04-01-2018 al 10-04-2019, già detratti i 30 giorni di franchigia assoluta contrattualmente prevista. In seguito,
ricevette pure il verbale dell' di SC che, nella seduta del 19-12-2018, aveva CP_1 CP_3 riconosciuto l'ing. invalido civile al 75% per “Esiti di intervento di resezione digiuno ileale per Pt_2 perforazione intestinale. Sindrome di Korsakoff di verosimile origine carenziale. Pregressa adenomectomia prostatica…” (doc. 15), cui fece seguito il verbale di aggravamento con cui l CP_3 aveva riconosciuto, in data 12-03-2019, l'ing. come invalido assoluto, confermando poi tale Pt_2 valutazione nella successiva seduta del 03.02.2020, per “deterioramento cognitivo con amnesia anterograda, sindrome di Korsakoff in paziente sottoposto a resezione digiuno ileale per perforazione intestinale, remoto TIA, ipertensione arteriosa” (docc. 16 e 17 convenuta e doc. 12 parte attorea). Aperta la pratica per l'evento Invalidità Permanente ed esaminata la documentazione medica acquisita, la Compagnia con missiva 16-05-2019, rifiutò ogni indennizzo con la seguente motivazione: “…le condizioni cliniche da cui è affetto l erano state sottaciute in fase di sottoscrizione del Parte_3 contratto assicurativo pertanto le patologie non dichiarate in fase di compilazione del questionario medico assuntivo sarebbero state motivo di non assicurabilità”, evidenziando altresì “il proprio errore per le rate liquidate per il sinistro denunciato per inabilità temporanea …” ( doc. 18). Il citato rifiuto venne poi ribadito e motivato da in sede di reclamo con missive 22-08-2019 e 29-09-2020, CP_1 che evidenziavano la sussistenza dei requisiti per il legittimo rifiuto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 comma III c.c. (docc. 19 e 20).
ricevette poi dalla odierna parte attorea l'invito alla procedura di mediazione, che la stessa CP_1 declinò motivatamente (come da missiva 9-7-2020, in atti sub doc. 21 convenuta), con conseguente rilascio di verbale negativo in data 15-07-2020 (doc. 18 fascicolo attoreo).
Solamente in data 18-4-2024, fu notificato a Cardif Vita l'atto introduttivo del presente giudizio.
Orbene, ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c., il diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Nel caso di specie, dalla definizione del procedimento di mediazione con verbale negativo del 15-07- 2020 (doc. 18 cit.) alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 18-04-2024 è trascorso un arco temporale superiore al termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma II c.c., senza che risulti essere intervenuto medio tempore alcun atto interruttivo.
pagina 4 di 6 La parte attrice ha osservato che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte della società convenuta sarebbe totalmente destituita di fondamento, non tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 29-02-2024 in ordine alla irragionevolezza del termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., asserendo altresì che la “BNL Serenity n.ro 5406/03” sarebbe una polizza collettiva che copre il rischio di decesso del contraente del mutuo associato, oltre ai rischi di invalidità permanente e inabilità temporanea totale, per cui la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto anderebbe intesa come decennale.
In realtà, nella citata decisione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952 comma II c.c., nella formulazione antecedente al 2012, laddove non prevedeva l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dalle polizze vita con funzione di risparmio previdenziale, mentre nel caso in esame la polizza in questione, collegata ad un contratto di mutuo, non è un'assicurazione sulla vita ma tende a coprire i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il mutuo e cioè il decesso, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea totale, ed è stata azionata dalla parte attrice per ottenere l'indennizzo previsto appunto per il caso di invalidità permanente.
Peraltro, nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, è ben spiegata la ratio del diverso termine di prescrizione per l'assicurazione sulla vita e per quella contro i danni, laddove si afferma che nell'assicurazione sulla vita non ricorre la medesima necessità di rapida verifica del fatto costitutivo del diritto, che emerge nell'ambito dell'assicurazione contro i danni. Nel contesto di quest'ultima tipologia contrattuale, il diritto all'indennizzo in tanto spetta, in quanto siano accertati l'evento lesivo coperto dall'assicurazione, il nesso di causalità e i danni per i quali si richiede l'indennizzo. Maggiore è il tempo che trascorre, più potrebbe risultare difficile comprovare gli elementi costitutivi del diritto. L'esigenza «di pronto accertamento dei fatti», correlata al breve termine di prescrizione, opera dunque anche nell'interesse dell'avente diritto. Per converso, l'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita. Tramite l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell'assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto A fronte, dunque, di quella che è la prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita, non si giustifica la previsione di un sì breve termine di prescrizione per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi - la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell'assicurazione - che non implicano, in genere, alcuna complessità di accertamento.
Diversamente nel caso di specie, dove la funzione della polizza è quella, già citata, di coprire i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il mutuo ed è stata azionata per ottenere la copertura rispetto al diverso evento “Invalidità permanente”, risultando così pienamente giustificata la previsione di un termine di prescrizione biennale.
Detto termine di prescrizione non può che decorrere dall'esito negativo del procedimento di mediazione, come da verbale del 15-7-2020, non seguito da alcun altro atto introduttivo, ad eccezione della notifica dell'atto di citazione, intervenuta, tuttavia, tardivamente poiché oltre il citato termine biennale.
Le considerazioni di cui sopra, in virtù del principio della ragione più liquida, (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 – 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510 – 01), rendono superfluo l'esame delle diverse doglianze ed eccezioni formulate dalle parti.
La domanda formulata dalla parte attorea deve essere dunque rigettata. pagina 5 di 6 6) Tenuto conto della peculiarità della questione oggetto del giudizio, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1277/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
spese integralmente compensate.
SC, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), nella qualità di Amministratore di Parte_1 C.F._1 Sostegno del proprio coniuge sig. con il patrocinio dell'avv. ZANNO DARIO, Parte_2 elettivamente domiciliato in VIALE KENNEDY 103 65100 PESCARA presso il difensore avv. ZANNO DARIO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO MATTEO Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMO e dell'avv. DI PAOLO MASSIMO ) PIAZZA 1 MAGGIO 10 C.F._2 PESCARA, elettivamente domiciliato in PIAZZA 1 MAGGIO 10 PESCARA presso il difensore avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO
CONVENUTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: inadempimento contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 18-4-2024, coniuge e amministratore di Parte_1 sostegno dell'ing. conveniva in giudizio la in Parte_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore” chiedendo di “….accertare il diritto dell'assicurato ing. a percepire: a. l'indennità contrattualmente prevista nella “Polizza BNL Serenity n.ro Pt_2 5406/03” per il caso di intervenuta Invalidità Totale Permanente a decorrere dal mese di aprile 2019 pari a € 67.159,40 …; b. la porzione di premio assicurativo anticipatamente pagato per l'intero al momento dell'adesione alla polizza collettiva “BNL Serenity n.ro 5406/03” che … si indica in euro 2.500,00 …; c. la porzione di premio assicurativo anticipatamente pagato per l'intero al momento dell'adesione alla polizza collettiva “BNL Prestiti Personali n.ro 5096/01” che … si indica in euro 1.000,00 …; per l'effetto condannare la società convenuta … al pagamento in favore dell'ing.
[...]
… del complessivo importo di euro 70.659,40 … maggiorato di interessi moratori e Pt_2 rivalutazione monetaria dal mese di aprile 2019 all'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che il proprio amministrato e coniuge, in data 05-01- 2018, era stato sottoposto presso l'Ospedale Civile di SC ad un intervento chirurgico per
“occlusione intestinale e febbre con resezione digiuno-ileale per perforazione dell'intestino”, sviluppando durante la degenza post-operatoria un deficit cognitivo e mnesico ad insorgenza acuta per un verosimile effetto di “sviluppo di deficit di vitamina B1 non dosata nell'occasione”, nesso causale che aveva portato il paziente ad essere portatore di un “deterioramento cognitivo e mnesico identificabile nella Sindrome di Korsakoff”, definitivamente diagnosticata nel maggio 2018 a seguito del ricovero del paziente presso la Clinica Neurologica Villa Serena srl in Città S. Angelo (PE). Infine, l' di SC, con verbale del 20-02/12-03-2019, successivamente emendato in regime di CP_3 autotutela, aveva dichiarato l'ing. “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al Pt_2 100%”, riconoscendogli una pensione di inabilità ex art. 2 legge 222/1984, da cui la richiesta di percezione dell'indennità prevista in polizza.
pagina 2 di 6 2) Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle Controparte_1 deduzioni avversarie, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) nell'ambito della c.d.
“Polizza BNL Serenity” n. 5406/03 accessoria al mutuo/finanziamento BNL S.p.A. CF , P.IVA_2 rigettare ogni domanda di indennizzo svolta nei confronti di : A I) per intervenuta CP_1 estinzione per prescrizione di ogni (presunto) diritto avversario ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c.; A II) in subordine, nel merito, per inassicurabilità ab origine dell'ing. assicurabile e, in Parte_2 ogni caso, per avere la Compagnia il buon diritto a rifiutare/negare ogni indennizzo ai sensi dell'art. 1892, comma III c.c., in considerazione delle dichiarazioni inesatte/reticenti rilasciate e sottoscritte dall'ing. in sede di compilazione del questionario medico semplificato pre-assuntivo Parte_2 della copertura assicurativa;
A III) in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui CP_1 dovesse essere giudicata tenuta a erogare l'indennizzo ex adverso invocato per il sinistro di invalidità, detta prestazione non potrebbe comunque eccedere l'importo complessivo di € 63.415,82, computato ai sensi dell'art.
7.2 delle Condizioni di Assicurazione (cfr. doc. 7) con decorrenza aprile 2019 considerato l'indennizzo di € 8.353,84 liquidato per il sinistro di Inabilità Totale Temporanea;
A IV) rigettare altresì la domanda di rimborso del premio ex adverso formulata, per infondatezza di tale domanda non essendovi alcuna ragione giuridica che possa giustificare tale preteso rimborso, avendo oltretutto l'Ing. ottenuto la liquidazione dell'indennizzo di € 8.353,84 pur avendo rilasciato Pt_2 consapevolmente dichiarazioni mendaci/reticenti sul suo stato di salute rilevanti ai sensi dell'art. 1892 comma III c.c. che non prevede alcun obbligo di rimborso del premio;
B) nell'ambito della c.d.
“Polizza BNL Prestiti Personali” n. 5096/01 accessoria al prestito personale BNL S.p.A. n. 293679- 17, rigettare la domanda di rimborso del premio assicurativo avanzata nei confronti di CP_1 per carenza di titolarità e/o legittimazione passiva della compagnia odierna convenuta e, in ogni
[...] caso, per assenza di alcuna ragione giuridica che possa giustificare tale preteso rimborso, avendo oltretutto l'Ing. beneficiato della copertura assicurativa ricevendo la liquidazione del sinistro Pt_2 di Inabilità Totale Temporanea a termini di polizza;
C) in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa, sulle conclusioni come sopra rassegnate, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti per il deposito delle note conclusive, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4) Deve preliminarmente rilevarsi che, a fronte della eccezione, avanzata dalla convenuta, di carenza di legittimazione o di titolarità passiva, non essendo essa parte contrattuale in merito alla polizza n. 5096/01, in cui la compagnia assicuratrice era la Cardif Assurance Vie S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (soggetto giuridico diverso dalla convenuta), e di avvenuta liquidazione dell'intero indennizzo assicurativo contrattualmente previsto per l'evento di Invalidità, in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice espressamente ha rinunciato alle domande di cui ai capi b) e c) delle conclusioni dell'atto di citazione. Deve così esaminarsi solamente la domanda formulata al capo a) delle citate conclusioni.
5) L'eccezione di intervenuta prescrizione biennale, tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 2952, 2° comma, c.c. con riferimento al diritto alla copertura assicurativa per Invalidità Permanente è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
pagina 3 di 6 Dalla documentazione in atti risulta che, in data 28-03-2017, l'ing. a garanzia del Parte_2 finanziamento/mutuo BNL S.p.A. n. CF1332902 di € 70.000,00 (da rimborsare in n. 180 rate mensili, doc. 3 fascicolo convenuta) e previa compilazione e sottoscrizione, in data 17-03-2017, della domanda di copertura assicurativa e del questionario medico confidenziale (docc. 4 e 5), aderì alla “Polizza BNL Serenity” n. 5406/03 a copertura dei rischi “Decesso”, “Invalidità Permanente” e “Inabilità Temporanea Totale” (docc. 6 e 7). L'ing. assicurò in tal modo l'importo di € 69.807,18 per un Pt_2 periodo di 168 mesi, dietro versamento di un premio unico anticipato di complessivi € 3.307,18 (doc. 6). Dopo circa un anno, ricevette dall'Assicurato la documentazione medica a Controparte_1 sostegno di una domanda di liquidazione di indennizzo (docc. da 8 a 12). La Compagnia, pur asserendo che nulla fossa dovuto non risultando integrati gli estremi di polizza (come da missiva sub doc. 18), riconobbe comunque all'Ing. un indennizzo per complessivi € 8.353,84 (docc. 13 e 14), pari a Pt_2 n. 14 rate mensili del prestito scadute durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale dal 04-01-2018 al 10-04-2019, già detratti i 30 giorni di franchigia assoluta contrattualmente prevista. In seguito,
ricevette pure il verbale dell' di SC che, nella seduta del 19-12-2018, aveva CP_1 CP_3 riconosciuto l'ing. invalido civile al 75% per “Esiti di intervento di resezione digiuno ileale per Pt_2 perforazione intestinale. Sindrome di Korsakoff di verosimile origine carenziale. Pregressa adenomectomia prostatica…” (doc. 15), cui fece seguito il verbale di aggravamento con cui l CP_3 aveva riconosciuto, in data 12-03-2019, l'ing. come invalido assoluto, confermando poi tale Pt_2 valutazione nella successiva seduta del 03.02.2020, per “deterioramento cognitivo con amnesia anterograda, sindrome di Korsakoff in paziente sottoposto a resezione digiuno ileale per perforazione intestinale, remoto TIA, ipertensione arteriosa” (docc. 16 e 17 convenuta e doc. 12 parte attorea). Aperta la pratica per l'evento Invalidità Permanente ed esaminata la documentazione medica acquisita, la Compagnia con missiva 16-05-2019, rifiutò ogni indennizzo con la seguente motivazione: “…le condizioni cliniche da cui è affetto l erano state sottaciute in fase di sottoscrizione del Parte_3 contratto assicurativo pertanto le patologie non dichiarate in fase di compilazione del questionario medico assuntivo sarebbero state motivo di non assicurabilità”, evidenziando altresì “il proprio errore per le rate liquidate per il sinistro denunciato per inabilità temporanea …” ( doc. 18). Il citato rifiuto venne poi ribadito e motivato da in sede di reclamo con missive 22-08-2019 e 29-09-2020, CP_1 che evidenziavano la sussistenza dei requisiti per il legittimo rifiuto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 comma III c.c. (docc. 19 e 20).
ricevette poi dalla odierna parte attorea l'invito alla procedura di mediazione, che la stessa CP_1 declinò motivatamente (come da missiva 9-7-2020, in atti sub doc. 21 convenuta), con conseguente rilascio di verbale negativo in data 15-07-2020 (doc. 18 fascicolo attoreo).
Solamente in data 18-4-2024, fu notificato a Cardif Vita l'atto introduttivo del presente giudizio.
Orbene, ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c., il diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Nel caso di specie, dalla definizione del procedimento di mediazione con verbale negativo del 15-07- 2020 (doc. 18 cit.) alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 18-04-2024 è trascorso un arco temporale superiore al termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma II c.c., senza che risulti essere intervenuto medio tempore alcun atto interruttivo.
pagina 4 di 6 La parte attrice ha osservato che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte della società convenuta sarebbe totalmente destituita di fondamento, non tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 29-02-2024 in ordine alla irragionevolezza del termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., asserendo altresì che la “BNL Serenity n.ro 5406/03” sarebbe una polizza collettiva che copre il rischio di decesso del contraente del mutuo associato, oltre ai rischi di invalidità permanente e inabilità temporanea totale, per cui la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto anderebbe intesa come decennale.
In realtà, nella citata decisione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952 comma II c.c., nella formulazione antecedente al 2012, laddove non prevedeva l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dalle polizze vita con funzione di risparmio previdenziale, mentre nel caso in esame la polizza in questione, collegata ad un contratto di mutuo, non è un'assicurazione sulla vita ma tende a coprire i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il mutuo e cioè il decesso, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea totale, ed è stata azionata dalla parte attrice per ottenere l'indennizzo previsto appunto per il caso di invalidità permanente.
Peraltro, nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, è ben spiegata la ratio del diverso termine di prescrizione per l'assicurazione sulla vita e per quella contro i danni, laddove si afferma che nell'assicurazione sulla vita non ricorre la medesima necessità di rapida verifica del fatto costitutivo del diritto, che emerge nell'ambito dell'assicurazione contro i danni. Nel contesto di quest'ultima tipologia contrattuale, il diritto all'indennizzo in tanto spetta, in quanto siano accertati l'evento lesivo coperto dall'assicurazione, il nesso di causalità e i danni per i quali si richiede l'indennizzo. Maggiore è il tempo che trascorre, più potrebbe risultare difficile comprovare gli elementi costitutivi del diritto. L'esigenza «di pronto accertamento dei fatti», correlata al breve termine di prescrizione, opera dunque anche nell'interesse dell'avente diritto. Per converso, l'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita. Tramite l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell'assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto A fronte, dunque, di quella che è la prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita, non si giustifica la previsione di un sì breve termine di prescrizione per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi - la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell'assicurazione - che non implicano, in genere, alcuna complessità di accertamento.
Diversamente nel caso di specie, dove la funzione della polizza è quella, già citata, di coprire i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il mutuo ed è stata azionata per ottenere la copertura rispetto al diverso evento “Invalidità permanente”, risultando così pienamente giustificata la previsione di un termine di prescrizione biennale.
Detto termine di prescrizione non può che decorrere dall'esito negativo del procedimento di mediazione, come da verbale del 15-7-2020, non seguito da alcun altro atto introduttivo, ad eccezione della notifica dell'atto di citazione, intervenuta, tuttavia, tardivamente poiché oltre il citato termine biennale.
Le considerazioni di cui sopra, in virtù del principio della ragione più liquida, (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 – 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510 – 01), rendono superfluo l'esame delle diverse doglianze ed eccezioni formulate dalle parti.
La domanda formulata dalla parte attorea deve essere dunque rigettata. pagina 5 di 6 6) Tenuto conto della peculiarità della questione oggetto del giudizio, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1277/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
spese integralmente compensate.
SC, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6