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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10827 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG N 25304 /2025 all'udienza del 28/10/2025 , mediante lettura , la seguente sentenza TRA
rappresentato e difeso dall' avv. PIAZZOLLA SABINO GIUSEPPE pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso. Email_1
RICORRENTE E
C. Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 13.07.2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma sezione lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare per i motivi formali e sostanziali indicati in fatto e in diritto la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del contratto di lavoro a collaborazione stipulato tra il ricorrente e la società convenuta in persona del l.r.p.t., a decorrere dal 17.08.2020, con conseguente, conversione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) accertare l'esistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro dal 17/08/2020 al 10/12/2024 svoltosi nei termini e con gli orari indicati in narrativa;
c) accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa, il carattere retributivo e non indennitario delle somme percepite mensilmente dal ricorrente in busta paga a titolo di indennità di trasferta, da considerarsi pertanto quale retribuzione globale mensile utile per il ricalcolo del TFR (pari ad € 366,94) e delle mensilità di tredicesima e in considerazione dei minimi contrattuali emergenti dalle buste paga, e per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.953,72 o della minor somma o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche da accertarsi previa CTU d) accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'inquadramento ai Contratti Collettivi valevoli per Operai di II Bis livello o in subordine III Livello, alle dipendenze di imprese operanti nel settore Metalmeccanica Artigianato anziché nel V Livello del CCNL Metalmeccanica Artigianato e dal Maggio 2022 nel III Metalmeccanica Artigianato IN OGNI CASO e) condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore al pagamento in favore dell'istante sig della somma di € Parte_1
54.358,12. a titolo di differenze retributive o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art.432 cod.proc.civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato 26 conteggio;
In subordine laddove dovesse essere riconosciuto il III Livello del CCNl Metalmeccanica Artigianato f) condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante
[...] sig della somma di € 49.649,71 a titolo di differenze retributive o di quella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art.432 cod.proc.civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio g) condannare la parte resistente a versare, relativamente ai periodi di lavoro loro ascrivibili, all' ed all' i CP_3 CP_4 contributi, limitatamente a quelli prescritti per i quali non è necessaria l'integrazione del contraddittorio, determinati in relazione a quanto accertato al punto di domanda 1) o ai successivi h) condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa i) con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
j) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 per le somme dovute a titolo di maternità obbligatoria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. La prima udienza veniva fissata in data 28.10.2025. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice emetteva la seguente sentenza. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui: “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso
,di una pronuncia di mero rito affermando: “nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 28/10/2025 Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG N 25304 /2025 all'udienza del 28/10/2025 , mediante lettura , la seguente sentenza TRA
rappresentato e difeso dall' avv. PIAZZOLLA SABINO GIUSEPPE pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso. Email_1
RICORRENTE E
C. Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 13.07.2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma sezione lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare per i motivi formali e sostanziali indicati in fatto e in diritto la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del contratto di lavoro a collaborazione stipulato tra il ricorrente e la società convenuta in persona del l.r.p.t., a decorrere dal 17.08.2020, con conseguente, conversione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) accertare l'esistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro dal 17/08/2020 al 10/12/2024 svoltosi nei termini e con gli orari indicati in narrativa;
c) accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa, il carattere retributivo e non indennitario delle somme percepite mensilmente dal ricorrente in busta paga a titolo di indennità di trasferta, da considerarsi pertanto quale retribuzione globale mensile utile per il ricalcolo del TFR (pari ad € 366,94) e delle mensilità di tredicesima e in considerazione dei minimi contrattuali emergenti dalle buste paga, e per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.953,72 o della minor somma o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche da accertarsi previa CTU d) accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'inquadramento ai Contratti Collettivi valevoli per Operai di II Bis livello o in subordine III Livello, alle dipendenze di imprese operanti nel settore Metalmeccanica Artigianato anziché nel V Livello del CCNL Metalmeccanica Artigianato e dal Maggio 2022 nel III Metalmeccanica Artigianato IN OGNI CASO e) condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore al pagamento in favore dell'istante sig della somma di € Parte_1
54.358,12. a titolo di differenze retributive o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art.432 cod.proc.civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato 26 conteggio;
In subordine laddove dovesse essere riconosciuto il III Livello del CCNl Metalmeccanica Artigianato f) condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante
[...] sig della somma di € 49.649,71 a titolo di differenze retributive o di quella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art.432 cod.proc.civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio g) condannare la parte resistente a versare, relativamente ai periodi di lavoro loro ascrivibili, all' ed all' i CP_3 CP_4 contributi, limitatamente a quelli prescritti per i quali non è necessaria l'integrazione del contraddittorio, determinati in relazione a quanto accertato al punto di domanda 1) o ai successivi h) condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa i) con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
j) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 per le somme dovute a titolo di maternità obbligatoria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. La prima udienza veniva fissata in data 28.10.2025. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice emetteva la seguente sentenza. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui: “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso
,di una pronuncia di mero rito affermando: “nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 28/10/2025 Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta