Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1989, n. 360
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9 novembre 1989
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. I1 Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 novembre 1989