Articolo 1491 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1481Articolo 1473
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9 ottobre 2010
Art. 1491. Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali 1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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