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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2731 /2024
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Nel giudizio tra: nato il [...] a [...]_1
e
, nata il [...] a [...]_1
difesi dall'avv. OMBRINI NICOLA con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Avente a oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Alle seguenti condizioni come da conclusioni congiunte:
“1. accertare che i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno e, per l'effetto, dispensare i coniugi l'uno verso l'altro da qualsivoglia obbligo di mantenimento o alimentare;
2. per quanto concerne l'affidamento della figlia minore , esso rimarrà congiunto e Per_1 condiviso fra entrambi i genitori, con residenza presso la casa coniugale;
stante la flessibilità dell'orario di lavoro della madre non è possibile fissare giorni e orari nei quali la figlia vivrà presso il padre;
alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi tre anni, i coniugi danno atto che la figlia ha trascorso il proprio tempo in percentuale sostanzialmente paritaria con entrambi i genitori, pernottando presso il padre da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte a settimana, trascorrendo presso il padre almeno 2/3
P a g . 1 | 3 pomeriggi a settimana ed almeno 2 weekend al mese, etc.; i coniugi concordano pertanto nel voler mantenere (allo stato) questo regime, che fino ad oggi non ha dimostrato alcuna problematica e che ha garantito alla figlia di vivere in maniera del tutto pacifica la separazione fra i genitori.
Per quanto concerne le festività, i coniugi si accorderanno per un'alternanza (ad es. Vigilia di Natale con la madre, Natale col padre, S.to ST con la madre, etc.): sono da ritenersi festività l'Epifania (5/6 gennaio), Pasqua, Lunedi dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, Ferragosto (15 agosto), Vigilia di Natale (24 dicembre), Natale (25 dicembre), S.to ST
(26 dicembre) e Capodanno (31 gennaio); per quanto concerne eventuali periodi di vacanza
(ad es. una settimana consecutiva) potranno essere concordati di volta in volta (tutte le spese concernenti il periodo di vacanza trascorso dai figli saranno a carico del genitore che li ha in custodia); compleanni e cerimonie religiose (comunione, cresima, etc.) verranno festeggiate in presenza di entrambi i genitori;
3. in ordine alle spese ordinarie relative alla figlia minore, i coniugi hanno da sempre diviso equamente le somme dovute per mensa scolastica, attività sportive, abbigliamento, etc.; altrettanto equamente sono state suddivise le spese straordinarie;
visti i tempi di collocamento paritetico della figlia minore di cui supra, i coniugi ritengono non necessaria la disposizione di un contributo di mantenimento, sussistendo l'ipotesi del c.d.
“mantenimento diretto”; verrà invece mantenuto l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che sosterrà la singola spesa. A tal fine, come da linee guida espresse dal CNF nella seduta del
14/07/2017 e da relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Massa, devono intendersi come “straordinarie”: le spese dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche o saltuarie ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose. Tra queste devono distinguersi quelle che necessitano di consenso preventivo di entrambi i genitori (es. quelle connotate da requisiti di particolare gravosità o di voluttuarie), e quelle che devono essere obbligatoriamente rimborsate al genitore che le ha sostenute perché riconducibili a scelte fatte di comune accordo, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la concertazione, ovvero ancora le spese alle quali comunque i genitori non potrebbero sottrarsi
4. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del Per_ passaporto e per l'inserimento della minore su entrambi i passaporti dei coniugi;
5. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Udito il relatore nella camera di consiglio del 10.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 26/11/2024, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11/09/2010 a Massa, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa al n° 93 p. II anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi in modalità cartolare.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
P a g . 2 | 3 - che risulta prodotta la sentenza di separazione n. 26/2024 del 09 gennaio 2024, emessa dal Tribunale di Massa, che omologava le condizioni di separazione concordate fra i coniugi;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nel semestre antecedente la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno una figlia minorenne, , nata a [...] il [...], le condizioni dagli Per_1 stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate, risultando dette condizioni rispondenti al superiore interesse del minore.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e CP_1
celebrato in data 11/09/2010 a Massa, atto trascritto nei registri Parte_1 dello stato civile del Comune di Massa al n° 93 p. II anno 2010.
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate;
3. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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