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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3591/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in C.F._1
AS (TO), viale Sandro Pertini n. 75 int. 5, e
Parte_2
(C.F. ) nata a [...], il [...] e residente in C.F._2
AS (TO), via Fiano n. 192, Entrambi rappresentati e difesi per delega in atti dall'Avv. Andrea TARALLO del Foro di Torino (C.F. , pec: e presso C.F._3 Email_1 il suo studio in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 24 hanno eletto domicilio per delega in atti;
Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 29/07/2024” Collegio delli 7.5.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT Il 17.1.2025 richiamanti le condizioni della sentenza di separazione del seguente letterale tenore:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto. 2) I coniugi, di comune accordo, decidono che la casa coniugale, sita in AS (TO), viale Pertini n. 75 int. 5, di proprietà del sig. , rimanga a quest'ultimo. Parte_1
3) A fronte dell'accordo di cui al punto 2), il sig. ha corrisposto la somma di € 88.000,00 in Parte_1 favore della di Lui coniuge, per l'acquisto – da parte di quest'ultima – dell'immobile sito in AS (TO), via Fiano 192 avvenuto in data 22/12/2022.
pagina 1 di 2 Tale immobile viene così individuato al Catasto Fabbricati di AS (TO):
- Fg. 2, mappale 96, sub. 5026, via Fiano 66, piano 2-T, Cat. A2, cl. 2, vani 6, r.c. euro 511,29, l'appartamento e la pertinenziale porzione di area;
- Fg. 2, mappale 96, sub. 5027, via Fiano 66, piano S1, Cat. C2, cl. U, mq 12, r.c. euro 22,31.
4) Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.” Per il PM: Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - In data: 29/07/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio concordatario Viggiano in data 12.4.1984 trascritto al n. 2 P II S A registro atti matrimonio del Comune di Viggiano. Dal matrimonio son nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi. Separati con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 879/2024 pubblicata il 29.7.2024 passata in giudicato, in atti. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione tra le Parti passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Viggiano di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 7.5.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3591/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in C.F._1
AS (TO), viale Sandro Pertini n. 75 int. 5, e
Parte_2
(C.F. ) nata a [...], il [...] e residente in C.F._2
AS (TO), via Fiano n. 192, Entrambi rappresentati e difesi per delega in atti dall'Avv. Andrea TARALLO del Foro di Torino (C.F. , pec: e presso C.F._3 Email_1 il suo studio in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 24 hanno eletto domicilio per delega in atti;
Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 29/07/2024” Collegio delli 7.5.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT Il 17.1.2025 richiamanti le condizioni della sentenza di separazione del seguente letterale tenore:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto. 2) I coniugi, di comune accordo, decidono che la casa coniugale, sita in AS (TO), viale Pertini n. 75 int. 5, di proprietà del sig. , rimanga a quest'ultimo. Parte_1
3) A fronte dell'accordo di cui al punto 2), il sig. ha corrisposto la somma di € 88.000,00 in Parte_1 favore della di Lui coniuge, per l'acquisto – da parte di quest'ultima – dell'immobile sito in AS (TO), via Fiano 192 avvenuto in data 22/12/2022.
pagina 1 di 2 Tale immobile viene così individuato al Catasto Fabbricati di AS (TO):
- Fg. 2, mappale 96, sub. 5026, via Fiano 66, piano 2-T, Cat. A2, cl. 2, vani 6, r.c. euro 511,29, l'appartamento e la pertinenziale porzione di area;
- Fg. 2, mappale 96, sub. 5027, via Fiano 66, piano S1, Cat. C2, cl. U, mq 12, r.c. euro 22,31.
4) Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.” Per il PM: Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - In data: 29/07/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio concordatario Viggiano in data 12.4.1984 trascritto al n. 2 P II S A registro atti matrimonio del Comune di Viggiano. Dal matrimonio son nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi. Separati con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 879/2024 pubblicata il 29.7.2024 passata in giudicato, in atti. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione tra le Parti passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Viggiano di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 7.5.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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