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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1220/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2402/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71962 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9.11.2023 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti della società M.T. S.p.A., l'avviso di accertamento n. 71962 del 30.8.2023, prot. n. 1967, relativo all'omesso pagamento della somma pari ad pari ad € 1.198,00 relativo all'imposta municipale propria I.M.U. per l'anno 2022, riguardante l'immobile sito in Rende (CS), identificato al CEU del suddetto comune al foglio dati catastali_1, eccependo:
1) in via preliminare, che le somme richieste, portate nell'avviso di accertamento impugnato, non erano dovute in quanto la disposizione di cui all'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, contenente la disciplina dell'IMU, esclude l'obbligo di versare l'imposta per gli immobili che costituiscono prima casa, adibita a residenza e a dimora abituale, con conseguente esenzione dal pagamento, atteso che a partire dall'anno
2018 aveva ivi spostato -per motivi organizzativi familiari- non solo la residenza, ma anche la propria dimora;
2) la nullità dell'avviso di accertamento per omessa asseverazione di conformità rispetto all'originale da cui l'atto era stato tratto;
3) la nullità dell'atto opposto per omessa sottoscrizione del funzionario designato dalla giunta o delegato dal sindaco.
Concludeva chiedendo a questa Corte, in accoglimento del ricorso, di voler dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del Procuratore costituito.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento impugnato e vittoria di spese e onorari di lite.
All'udienza del 15.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente rigettato.
Preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso con il quale la contribuente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa asseverazione di conformità rispetto all'originale informatico da cui era stato estratto.
Al riguardo si osserva che, nel caso di specie, non si tratta di un documento digitale, ma di atto automatizzato spedito a mezzo raccomandata A/R, sicchè risultano del tutto infondati i riferimenti al codice dell'amministrazione digitale.
Va, altresì, rigettato il motivo di cui al punto 3) del ricorso, in quanto l'atto in questione è stato sottoscritto dal funzionario responsabile individuato correttamente nel legale rappresentante di MT S.p.A., società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, rilevando che nelle ipotesi in cui l'Ente attribuisce la gestione delle proprie entrate a soggetti terzi, a questi ultimi spettano le attribuzioni proprie del responsabile, con la conseguenza che l'affidatario provvede a designare il responsabile all'interno della propria struttura.
Pertanto, deve ritenersi che il legale rappresentante della società, nel firmare il contratto, si è assunto tutte le responsabilità correlate alla gestione dei tributi oggetto di concessione e, per tali ragioni, ha provveduto a firmare gli avvisi di accertamento in prima persona essendo egli stesso subentrato nella posizione giuridica dell'ente locale. Con riferimento alla deduzione relativa alla mancata applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale, va rilevato che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una qualsivoglia forma di esenzione o di agevolazione deve provare i presupposti che legittimano la richiesta di esenzione o di agevolazione (cfr. Cass. n. 23228/2017); inoltre, per abitazione principale deve intendersi l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, come é stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, salve alcune eccezioni (come per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) il riconoscimento dell'abitazione principale è subordinato al ricorrere congiunto della duplice condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica. Quanto all'ipotesi di locazione parziale dell'unità abitativa, pur non ostando tale ipotesi in astratto al riconoscimento dell'esenzione, in concreto è necessario che venga fornita dimostrazione che tale circostanza non incida negativamente sul mantenimento della destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
In sostanza, è necessario che siano locate soltanto alcune parti dell'immobile e che le residue parti rimaste nella disponibilità materiale del locatore consentano il soddisfacimento delle primarie esigenze abitative di quest'ultimo. Occorre cioè fornire la dimostrazione che la locazione sia effettivamente parziale (e non totale).
Nel caso di specie, come ha osservato MT S.p.A la affermata stipula del contratto di locazione e la residenza nell'immobile oggetto di accertamento anche della sig.ra Ricorrente_1, non costituiscono elementi idonei a provare il diritto all'esenzione in quanto:
a) da un lato, i consumi correlati al contratto per la fornitura di energia elettrica nell'abitazione per cui é giudizio sono risultati di ammontare talmente esiguo da rivelarsi incongruo rispetto all'asserita occupazione dell'immobile da parte della ricorrente, quale dimora abituale nel corso dell'annualità accertata, unitamente al conduttore;
b) dall'altro, non é stata fornita la prova che il contratto di locazione abbia avuto ad oggetto la parziale locazione dell'immobile, mediante la specifica indicazione degli spazi concessi in locazione e di quelli riservati dalla ricorrente/proprietaria al proprio uso abitativo.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente rende legittimo il mancato riconoscimento dell'invocata esenzione.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza, sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti della società M.T. S.p.A., così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della M.T. S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida in misura pari a complessivi € 1.100,00, oltre accessori se dovuti come per legge.
Cosenza, 15.4.2025. Il Giudice estensore
MA AU FE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2402/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71962 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9.11.2023 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti della società M.T. S.p.A., l'avviso di accertamento n. 71962 del 30.8.2023, prot. n. 1967, relativo all'omesso pagamento della somma pari ad pari ad € 1.198,00 relativo all'imposta municipale propria I.M.U. per l'anno 2022, riguardante l'immobile sito in Rende (CS), identificato al CEU del suddetto comune al foglio dati catastali_1, eccependo:
1) in via preliminare, che le somme richieste, portate nell'avviso di accertamento impugnato, non erano dovute in quanto la disposizione di cui all'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, contenente la disciplina dell'IMU, esclude l'obbligo di versare l'imposta per gli immobili che costituiscono prima casa, adibita a residenza e a dimora abituale, con conseguente esenzione dal pagamento, atteso che a partire dall'anno
2018 aveva ivi spostato -per motivi organizzativi familiari- non solo la residenza, ma anche la propria dimora;
2) la nullità dell'avviso di accertamento per omessa asseverazione di conformità rispetto all'originale da cui l'atto era stato tratto;
3) la nullità dell'atto opposto per omessa sottoscrizione del funzionario designato dalla giunta o delegato dal sindaco.
Concludeva chiedendo a questa Corte, in accoglimento del ricorso, di voler dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del Procuratore costituito.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento impugnato e vittoria di spese e onorari di lite.
All'udienza del 15.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente rigettato.
Preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso con il quale la contribuente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa asseverazione di conformità rispetto all'originale informatico da cui era stato estratto.
Al riguardo si osserva che, nel caso di specie, non si tratta di un documento digitale, ma di atto automatizzato spedito a mezzo raccomandata A/R, sicchè risultano del tutto infondati i riferimenti al codice dell'amministrazione digitale.
Va, altresì, rigettato il motivo di cui al punto 3) del ricorso, in quanto l'atto in questione è stato sottoscritto dal funzionario responsabile individuato correttamente nel legale rappresentante di MT S.p.A., società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, rilevando che nelle ipotesi in cui l'Ente attribuisce la gestione delle proprie entrate a soggetti terzi, a questi ultimi spettano le attribuzioni proprie del responsabile, con la conseguenza che l'affidatario provvede a designare il responsabile all'interno della propria struttura.
Pertanto, deve ritenersi che il legale rappresentante della società, nel firmare il contratto, si è assunto tutte le responsabilità correlate alla gestione dei tributi oggetto di concessione e, per tali ragioni, ha provveduto a firmare gli avvisi di accertamento in prima persona essendo egli stesso subentrato nella posizione giuridica dell'ente locale. Con riferimento alla deduzione relativa alla mancata applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale, va rilevato che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una qualsivoglia forma di esenzione o di agevolazione deve provare i presupposti che legittimano la richiesta di esenzione o di agevolazione (cfr. Cass. n. 23228/2017); inoltre, per abitazione principale deve intendersi l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, come é stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, salve alcune eccezioni (come per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) il riconoscimento dell'abitazione principale è subordinato al ricorrere congiunto della duplice condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica. Quanto all'ipotesi di locazione parziale dell'unità abitativa, pur non ostando tale ipotesi in astratto al riconoscimento dell'esenzione, in concreto è necessario che venga fornita dimostrazione che tale circostanza non incida negativamente sul mantenimento della destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
In sostanza, è necessario che siano locate soltanto alcune parti dell'immobile e che le residue parti rimaste nella disponibilità materiale del locatore consentano il soddisfacimento delle primarie esigenze abitative di quest'ultimo. Occorre cioè fornire la dimostrazione che la locazione sia effettivamente parziale (e non totale).
Nel caso di specie, come ha osservato MT S.p.A la affermata stipula del contratto di locazione e la residenza nell'immobile oggetto di accertamento anche della sig.ra Ricorrente_1, non costituiscono elementi idonei a provare il diritto all'esenzione in quanto:
a) da un lato, i consumi correlati al contratto per la fornitura di energia elettrica nell'abitazione per cui é giudizio sono risultati di ammontare talmente esiguo da rivelarsi incongruo rispetto all'asserita occupazione dell'immobile da parte della ricorrente, quale dimora abituale nel corso dell'annualità accertata, unitamente al conduttore;
b) dall'altro, non é stata fornita la prova che il contratto di locazione abbia avuto ad oggetto la parziale locazione dell'immobile, mediante la specifica indicazione degli spazi concessi in locazione e di quelli riservati dalla ricorrente/proprietaria al proprio uso abitativo.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente rende legittimo il mancato riconoscimento dell'invocata esenzione.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza, sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti della società M.T. S.p.A., così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della M.T. S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida in misura pari a complessivi € 1.100,00, oltre accessori se dovuti come per legge.
Cosenza, 15.4.2025. Il Giudice estensore
MA AU FE