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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10558 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia
RUi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 32203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'esito dell'udienza del 18.06.2025
TRA
AVV. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Fabrizio Matteoni (C.F.
) e IM AR (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 C.F._3 in Roma (RM), via A. Riboty n. 26, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Angela Raimondo e Donatella Carletti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Donatella Carletti (C.F.
) in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, come da delega in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione
CONVENUTA
NONCHE'
1 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di intervento, dall'Avv. Valentina Ferrigni
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, Via C.F._5
Latina n. 27.
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: responsabilità ex artt. 2043/2051 c.c.; risarcimento danni.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza del 18.06.2025 da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha convenuto Parte_1 in giudizio al fine di sentire accertare la responsabilità della stessa ex artt. 2043 CP_1
e/o 2051 c.c. per la caduta occorsagli in data 04.02.2019 per la presenza di una buca mentre si trovava a percorrere Via Cassia con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 114.189,42 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria pretesa l'attore ha dedotto che il giorno 04.02.2019, alle ore 00.20 circa poco dopo le abbondanti piogge, alla guida del motoveicolo di sua proprietà (Xmax targato DD84811), percorreva a velocità moderata e con indosso il casco Via Cassia in direzione Viterbo quando, giunto all'altezza di Via Cappelletta della Giustiniana, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca sul manto stradale, non visibile perché ricoperta d'acqua, che avrebbe determinato lo sbandamento del mezzo;
veniva trasportato all'ospedale S. Andrea avendo riportato gravi lesioni.
Sul posto era intervenuta la pattuglia della Polizia di Stato “Flaminio 1” (targa H8722), e successivamente il Corpo di Polizia Gruppo II, che redigeva relazione CP_1 dell'incidente stradale, prendendo atto della buca e disposto la manutenzione della stessa con la copertura in asfalto.
2. Si è costituita in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda attorea in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, deducendo l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
2 3. Con atto di intervento in surroga ex art. 1906 cc, si è costituita nell'instaurato giudizio deducendo che a seguito del sinistro Controparte_3 aveva dovuto indennizzare l'attore, in quanto proprio assistito, nella misura di € 4.407,20 e, pertanto, ha chiesto a il rimborso delle somme corrisposte in caso di condanna CP_1 di CP_1
4. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore, la prova testi e la CTU medico legale.
5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La domanda non merita accoglimento.
7. In base al contenuto dell'atto introduttivo, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità di convenuta in relazione al sinistro occorso all'attore CP_1 in data 04.02.2019 su via Cassia allorquando, giunto all'altezza di Via Cappelletta della
Giustiniana, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra a causa della presenza di una buca che avrebbe determinato lo sbandamento del mezzo.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che l'Avv. ha Controparte_4 ritenuto responsabile dell'accaduto, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., CP_1 riconducendo la caduta, e perciò i conseguenti danni, alla presenza di una buca piena di acqua piovana– in realtà due buche poste a stretta distanza- su un manto stradale che non poteva essere evitata stante la velocità moderata del mezzo, la scarsa visibilità e la non prevedibilità su una strada (la via Cassia di Roma) di frequente percorrenza.
8. In via preliminare occorre esaminare le prove in ordine alla dinamica del sinistro e la relazione tra la rovinosa caduta e la presenza della buca sull'asfalto, a fronte della contestazione di parte convenuta secondo cui non è stata fornita la prova che l'evento si sia verificato secondo la prospettazione fornita da parte attrice, stante l'assenza di testimoni.
Sul punto, il danneggiato, in conseguenza di una caduta, avvenuta su strada pubblica alla guida del proprio mezzo, a causa di un trabocchetto o insidia, è tenuto alla dimostrazione dell'evento con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia, né della condotta omissiva/commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità dell'art. 2051c.c. la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale
3 presentasse per gli utenti, passanti, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra la visibilità e la prevedibilità del pericolo.
Occorre rilevare come consolidata e costante giurisprudenza della Suprema Corte ritenga che l'art. 2051c.c. sia applicabile agli enti pubblici proprietari e manutentori di strade pubbliche in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione della cosa.
In altre parole, il guidatore deve, infatti, dimostrare che è stata proprio quella specifica anomalia della strada – nel caso di specie la buca - a causare direttamente l'incidente e i danni patiti. L'onere probatorio che grava sul danneggiato è rispettato con la mera dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non essendo prevista alcuna prova della natura insidiosa della cosa o della mancanza di propria colpa. Infatti, spetterà al custode provare questi elementi come sussistenti e tali da far venir meno il nesso di causalità con la cosa custodita.
A conforto di quanto affermato si richiama da ultimo Cass. III n. 8450 del 31 marzo 2025: “In tema di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con particolare riferimento ai danni cagionati dal manto stradale, la responsabilità del custode ha natura oggettiva e si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, senza che sia necessario provare la natura insidiosa della cosa o la non percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato. Tale responsabilità può essere esclusa o limitata solo attraverso la prova, gravante sul custode, del caso fortuito oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o del terzo nella produzione del danno. In particolare, mentre per la condotta del danneggiato è sufficiente la dimostrazione della sua colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., senza che sia necessario provarne l'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, per il fatto del terzo occorre dimostrarne anche l'oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'onere probatorio in capo al danneggiato si esaurisce nella dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non essendo richiesta la prova positiva della natura insidiosa della cosa o dell'assenza di propria colpa, elementi che spetta invece al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da poter attenuare o eliminare il nesso di causalità con la cosa custodita. La valutazione della condotta del danneggiato deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., considerando che quanto più la situazione di possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico quando tale comportamento risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro secondo un criterio di regolarità causale.”
4 9. Nel corso dell'istruttoria è stato prodotto il verbale di Polizia Municipale (doc. 1 allegato all'atto di citazione) arrivata sul posto dopo circa un'ora e quaranta dal sinistro dal quale emerge che lungo la via Cassia, circa 200 mt dopo via Cappelletta della Giustiniana, nella notte del 04.02.2019:
- la visibilità e l'illuminazione erano sufficienti;
- il terreno era bagnato per l'umidità in atto;
- il cielo era nuvoloso;
- la carreggiata era a doppio senso;
- il sinistro era avvenuto in un tratto di strada rettilineo;
- il traffico era scarso;
- il danneggiato era stato trasportato in ospedale e il mezzo di trasporto, motociclo Yamhaha
Xmax, all'arrivo della Polizia Municipale, si trovava nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Letteralmente gli agenti della polizia municipale hanno così verbalizzato: “Giova precisare che giunti sul posto trovavamo la pattuglia di PS Flaminio 1" (targa H8722) imbattutasi nel sinistro poco dopo l'evento. Sul posto vi era la moto rimasta nella posizione statica assunta dopo l'impatto. Il conducente, così come riferitoci dal personale della PS era stato trasportato in codice giallo presso il nosocomio S. Andrea alle ore 00,45 circa. Gli stessi agenti ci fornivano il nominativo del motociclista sig. nato a [...] il [...] residente a [...]. Lo stesso aveva Pt_1 Parte_1 dichiarato alla PS il proprio nominativo ma, a causa delle sue condizioni fisiche, non ricordava
l'indirizzo di residenza. Gli agenti di PS ci facevano notare, a ridosso del punto di inizio dello scarrocciamento della Yamaha, una buca al centro della corsia di marcia percorsa dalla moto che, presumibilmente era stata causa del sinistro. La buca era di circa 50x40 cm, profonda 15 cm e risultava
a 7,50 mt dal palo Acea 87 lampada n 2 presente sul marciapiede in prossimità del distributore AGIP ivi presente. La stessa risultava a circa 4,50 mt dal punto di inizio dello scarrocciamento della moto sul ciglio del marciapiede (vedi punto n. 5 del grafico allegato). Di passaggio in loco la ditta del municipio
XV Cassia, su disposizione degli scriventi si fermava e chiudeva la predetta buca. Alle ore 2,15 circa, giungeva la sorella dell'infortunato che, dopo aver riconosciuto la moto del fratello, si recava presso
l'ospedale per accertarsi delle sue condizioni (sig. cell. omissis). Alle ore 2,20 la Controparte_5
C.O. ci riferiva che il codice del sig. era rosso per dinamica, ma si escludeva la CP_6 Parte_1 prognosi riservata. Alle ore 4,20 tornava sul posto dall'ospedale la sig.ra (nata a [...]
Roma il 06/10/1970 res, in Roma v. AR CA RU NT n. 71 identificata con C.l. n.
5 AT8990928 ril. Da Comune di Roma il 18/09/2012) la quale prendeva in custodia la moto ed alla quale lasciavamo il mod. 102 cs, invito di presentazione, per il fratello. Durante i rilievi agli scriventi non si presentavano testimoni. Il riferente, a completamento dell'intervento, provvedeva al rilievo dei danni visibili riportati dal veicolo. Ai rilievi hanno collaborato l'Istruttore di Polizia Locale Per_1 matr. 15980 e l'Istruttore di Polizia Locale SARTO FIORENZA matr. 13802. NOTE D'UFFICIO In data 16/02/2019 perviene relazione di servizio redatta da personale della Polizia di Stato commissariato
"Flaminio Nuovo" dalla quale si evince che: mentre la pattuglia era in transito su via Cappelletta della
Giustiniana veniva notato un incidente stradale all'altezza della stazione della Giustiniana nel quale era stato coinvolto uno scooter Yamaha targata DD84811 fermo sul margine destro della carreggiata.
Alcuni cittadini presenti sul posto avevano provveduto a chiamare i soccorsi in quanto a terra vi era un uomo disteso sanguinante dal sopracciglio e dal naso. L'uomo veniva identificato per Parte_1 nato a [...] il [...] utenza telefonica omissis lo stesso colpito da forte trauma non
[...] ricordava la dinamica dell'accaduto ma ricordava solo una grossa buca. Gli scriventi constatavano
l'effettiva presenza di una grossa buca. Alle ore 00,45 giungeva sul posto personale sanitario del 118 con sigla 669 e dopo aver prestato le prime cure trasportava l'infortunato presso l'ospedale
Sant'Andrea.”
In altri termini, dalla relazione di incidente stradale emerge la presenza di una buca ma non che l'Avv. sia caduto sulla buca e/o a causa della buca;
dunque, Parte_1 non possiamo ritenerlo utile ai fini della prova del nesso causale tra la buca e la caduta.
10. Sono stati ascoltati, altresì, tre testimoni che hanno così reso la loro testimonianza sui capitoli di prova articolata dalla parte attrice e in particolare sul capitolo quattro di detta memoria, relativo alla dinamica del sinistro e quindi indispensabile per stabilire il nesso causale tra l'esistenza della buca e la caduta dell'attore (“Vero che nella notte del 4/2/19 l'avv. percorreva col proprio scooter a ridotta velocità detto tratto di strada e dopo Parte_1 aver preso la buca, rovinava violentemente a terra?”) :
Primo teste: “ Sono e mi chiamo …omissis…. Preciso che sono agente di polizia Testimone_1 locale dipendente da dal 2020” CP_1
Sentito sulla seconda memoria attorea dichiara:
Cap.1 : “ Non ricordo delle buche, mi sono preoccupato di prestare soccorso all'attore, che io non conoscevo”
Cap.2 “ ho risposto, non ricordo le buche”;
cap.3: “ ho già risposto”;
6 cap.4: “ io mi trovavo alla guida della mia moto e procedevo nello stesso senso di marcia dell'attore. Ho visto l'attore già a terra, privo di conoscenza, non ho assistito alla caduta;
cap.5: “ mi sono fermato da solo;
dopo si è fermato anche un altro ragazzo, il quale ha chiamato
l'ambulanza; non ricordo se il ragazzo che si è fermato fosse alla guida di un veicolo, mi sono concentrato sull'attore che era svenuto”;
cap.6: “nulla so”;
“ ho atteso l'arrivo dell'ambulanza e poi sono andato via” Tes_2
Secondo teste: “ sono e mi chiamo ,…..omissis” Controparte_5
Sentita sulla seconda memoria attorea dichiara: cap.1 : “E' vero, come ho potuto constatare quando mi sono recata sul luogo indicato nel capitolo il giorno 4.02.2019, dopo essere stata chiamata per telefono da mio fratello il quale mi ha detto di aver avuto un incidente”;
cap.2: “ E' vero”;
cap.3: “ E' vero”,
cap.4: “ E' vero, lo so perché mi è stato riferito dalla polizia municipale presente sul posto e dalla polizia stradale. Quando sono arrivata mio fratello non c'era perché era stato portato in ospedale”;
cap.5 : “ non ricordo se quando sono arrivata vi fossero altre persone oltre alla polizia”;
cap.6: “ Confermo, lo so perché mi è stato riferito dalla polizia municipale, e poi ho visto, percorrendo quel tratto di strada per tornare a casa nel medesimo giorno ho visto che le buche erano state riparate”;
“ Ho visto le buche anche nei giorni precedenti, in quanto penso si fossero formate con la Tes_2 pioggia, in quei giorni pioveva;
io abito vicino al luogo del sinistro, quindi conosco quel tratto di strada”
Terzo teste: “ sono e mi chiamo ……omissis”. Tes_3
Sentito sulla seconda memoria attorea dichiara: cap.1: “ E' vero, l'ho visto quando il giorno indicato nel capitolo nel capitolo, io e mia moglie, a seguito dell'incidente di mio cognato, ci siamo recati sul posto, mi sembra che fosse l'una o le due di notte”;
cap.2 “ Non ricordo”;
cap.3. : “ E' vero”;
7 cap.4: : “ E' vero, lo so perché mi è stato riferito dall'attore che ha chiamato me e mia moglie per telefono”;
cap.5. “ E' vero, so che è stato soccorso ma non ho visto i soccorritori;
io e mia moglie ci siamo recati in ospedale, prima siamo passati sul luogo del sinistro dove abbiamo visto la moto incidentata e le buche”;
cap.6: “ So che le hanno riparate e ricoperte, non so dire se ciò sia avvenuto lo stesso giorno del sinistro”.
In sintesi: dalla prova testimoniale sul capitolo quattro, determinante per stabilire il nesso causale, il primo teste ha dichiarato di non aver visto l'attore cadere ma di averlo visto già in terra, il secondo e il terzo teste, rispettivamente sorella e cognato dell'attore, hanno confermato la circostanza per averla conosciuta, de relato, la prima per averlo sentito dalla
Polizia Municipale che però non ha verbalizzato la circostanza e il secondo dall'attore stesso.
Dunque, neanche la prova per testi ci aiuta a ricostruire la dinamica del sinistro e il nesso causale tra l'esistenza della buca posta al centro della carreggiata e la caduta dell'attore.
11. In sede di interrogatorio formale l'attore sul capitolo n.1 ( “Vero che percorre abitualmente la strada teatro del sinistro perché residente nelle vicinanze”) ha così risposto “Cap.1: Non percorro abitualmente quel tratto di strada se non la sera quando rientro a casa, è vero che risiedo ad un paio di chilometri di distanza”; sul capitolo n.2 (“ Vero che era a conoscenza della situazione del manto stradale viste le copiose piogge nei giorni immediatamente antecedenti al sinistro?”) ha risposto
“Cap.2: “ Non è vero, in quanto nel fine settimana, dal venerdì, mi ero recato a Napoli come faccio sempre per raggiungere la mia famiglia, ed ero tornato domenica sera, quindi non conoscevo lo stato del manto stradale”.
12. Alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può dirsi raggiunta solamente la prova che via Cassia percorsa col motorino dall'attore presentava delle buche, mentre non vi
è la prova che la caduta del motoveicolo sia stata cagionata dall'avere lo stesso transitato su di una buca, oltretutto coperta di acqua e quindi non visibile (cfr. Corte di Appello di Roma n.
1126 del 18.02.2022 su mancata prova della dinamica del sinistro in caso di caduta in una buca).
Infatti, nessuno dei testi era presente al momento del sinistro;
né vi è la prova che la buca fosse coperta di acqua e pertanto non visibile in quanto non riportato nella relazione di incidente stradale né riferito dai testi escussi né riferito dallo stesso attore in occasione della dichiarazione rilasciata in data 27.02.2019 e della successiva dichiarazione di sinistro del
30.04.2019, entrambe rilasciate poco dopo il sinistro per cui è causa;
né vi è prova delle riferite
8 condizioni di pioggia nel giorno del sinistro, non essendo stata fornita alcuna documentazione sul punto.
A nulla rileva la CTU espletata in atti poiché volta ad accertare i danni occorsi all'attore in conseguenza dell'incidente senza esprimere alcun giudizio di compatibilità con la riferita dinamica del sinistro.
A ciò si aggiunga che l'incidente è avvenuto su un tratto di strada rettilineo, con illuminazione sufficiente e frequentato dal professionista in quanto percorso la sera per rientrare a casa, abitando ad un paio di chilometri di distanza dal sinistro.
Infine, il dissesto del manto stradale era di estensione tale da essere assolutamente visibile, e da non poter sfuggire all'attenzione del motociclista con l'uso dell'ordinaria diligenza trattandosi di una buca da circa 50x40 cm, profonda 15 cm e distante a circa 7 mt dal palo della luce, il che la rendeva perfettamente evitabile con un minimo di attenzione (Cass. civ.
6811/2013).
13. Pertanto, la domanda proposta da parte attrice non merita accoglimento, sia in relazione alla responsabilità della convenuta per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., sia in relazione all'art. 2043 c.c., posto che la stessa è rimasta sfornita di prova sul solo onere probatorio gravante sul danneggiato che si sostanzia che nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa.
È pertanto assorbita la domanda del terzo intervenuto AS NS, strettamente legata all'accoglimento della domanda attrice.
14. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile-complessità media. Ciò perché la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta verificazione di un evento gravemente lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le ragioni per contenere le spese di lite secondo i valori minimi.
Con riguardo al rapporto terza intervenuta e le spese di lite possono essere CP_1 interamente compensate tenuto conto della circostanza che domanda del terzo intervenuto
è strettamente legata all'accoglimento della domanda attrice, oltre al fatto che CP_2 non ha sollevato alcuna contestazione. CP_1
9 Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- Rigetta la domanda di nei confronti di e per Parte_1 CP_1
l'effetto rigetta la domanda del terzo nei Controparte_3 confronti di CP_1
- condanna a rifondere le spese di lite alla convenuta Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.431,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie CP_1 nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A;
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU;
- Compensa interamente le spese di lite tra e CP_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso in Roma, 14.07.2025
Il Giudice
Lucia RUi
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio NN AR OG
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